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Gazzetta Ufficiale N. 19 del 24 Gennaio 2006

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 dicembre 2005
Disciplina delle operazioni di gestione del conto disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico (di seguito «testo
unico»), ed in particolare l'art. 3;
Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato
in attuazione dell'art. 3 dei citato testo unico, con il quale sono
stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento
del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie
di cui al medesimo articolo;
Visto, altresi', l'art. 5 del citato testo unico, concernente la
disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia
per il servizio di tesoreria (di seguito «conto»);
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n.
81841, concernente la modifica del saldo del conto di cui all'art. 5,
comma 7, del citato testo unico;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, art. 2, comma 5,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della
legge 23 dicembre 1996, n. 651, recante «Misure urgenti per il Grande
Giubileo del 2000»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 104, e in particolare l'art. 2,
comma 1;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, attuativo della
direttiva CEE 50/92 in materia di appalti pubblici di servizi, e
successive modificazioni ed integrazioni, la quale esclude, tra
l'altro, agli articoli 1 e 5, comma 2, lettera e), dal proprio ambito
di applicazione gli appalti di importo inferiore a 200.000 Euro e i
contratti per i servizi finanziari relativi all'emissione,
all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri
strumenti finanziari e quelli per i servizi forniti da banche
centrali;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ed in
particolare l'art. 66 relativo ai «mercati all'ingrosso dei titoli di
Stato».
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica del 13 maggio 1999 n. 219;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 4, con il quale,
mentre si prevede che gli organi di governo esercitino le funzioni di
indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i
programmi da attuare ed adottando gli atti rientranti nello
svolgimento di tali funzioni, si riserva invece ai dirigenti
l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli
che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa;
Visto il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici
stabilito annualmente dalla legge recante l'approvazione del bilancio
di previsione dello Stato;
Visto il trattato che istituisce la Comunita' europea ed, in
particolare, l'art. 105, nonche' il protocollo n. 3, art. 18,
allegato al predetto trattato, sullo statuto del Sistema europeo di
Banche centrali e della Banca centrale europea e in particolare al
capo IV;
Considerato l'andamento degli incassi e dei pagamenti effettuati
tramite il conto e la necessita' di rispettare i limiti indicati per
i saldi mensili dall'art. 5, comma 7 del suddetto testo unico;
Ravvisata l'esigenza di disporre, per la gestione del debito
pubblico, di strumenti operativi per la gestione della liquidita'
idonei a ridurre il costo complessivo dell'indebitamento;
Ravvisata, altresi', l'esigenza di attenuare la variabilita' del
saldo del conto e di migliorarne la prevedibilita', al fine di
promuovere l'efficienza dei mercati finanziari e di agevolare la
conduzione della politica monetaria da parte delle competenti
autorita';
Considerato che le esigenze di gestione del debito pubblico e di
attenuazione della variabilita' del saldo del conto presso la Banca
d'Italia (di seguito «Banca») possono richiedere il compimento di
operazioni sui mercati monetari e finanziari, ivi inclusi i pronti
contro termine e le negoziazioni sui mercati regolamentati
all'ingrosso dei titoli di Stato;
Tenuto conto di quanto emerso dall'esame delle problematiche
derivanti dalla gestione del conto effettuato nell'ambito dei gruppi
di lavoro tra il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito
«Ministero») e la Banca (ordine di servizio n. 2657 del 24 aprile
2003 e decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del
27 giugno 2005);
Decreta:

Art. 1.
Operazioni

1. Il Dipartimento del Tesoro, puo' disporre l'effettuazione di
operazioni di cui all'art. 3 del testo unico, a valere sul conto,
attraverso depositi o impieghi sul mercato monetario nonche'
attraverso il ricorso ad altre operazioni in uso nei mercati
finanziari, entro il limite massimo giornaliero di cinque miliardi di
euro ed entro il saldo netto annuo di cinque miliardi di euro.

Art. 2.
Esecuzione delle operazioni

1. Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto sono svolte
tramite asta o negoziazione bilaterale.
2. Le operazioni tramite asta sono eseguite dalla Banca d'Italia
senza oneri o commissioni a carico del Ministero.
3. Il Dipartimento del Tesoro, tenuto conto del saldo del conto e
delle condizioni di mercato, puo' effettuare direttamente o
autorizzare la Banca ad effettuare operazioni mediante negoziazione
bilaterale.
4. Nel caso di operazioni di impiego di cui all'art. 1 del presente
decreto, il tasso di remunerazione, al netto di eventuali oneri, non
puo' essere inferiore a quello previsto dall'art. 5, comma 5 del
citato testo unico.

Art. 3.
Giacenze sul conto di disponibilita'

1. Le somme eccedenti giornalmente il saldo mensile di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 81841, citato
nelle premesse, potranno essere trasferite al di fuori del sistema di
tesoreria con le modalita' stabilite con successivo decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 4.
Scambi di informazioni

1. Il Ministero condivide con la Banca informazioni previsionali
sulle variazioni del conto con riferimento alle operazioni di
copertura e di formazione del fabbisogno.
2. La Banca condivide col Ministero il dato a consuntivo del saldo
giornaliero e le previsioni relative al conto, elaborate anche in
base alle informazioni di cui al comma 1.
3. Il Ministero comunica alla Banca i dati necessari al regolamento
delle operazioni bilaterali effettuate ai sensi dell'art. 2, comma 3.
4. Qualora le operazioni di cui al presente decreto consistano in
negoziazioni sui mercati regolamentati all'ingrosso dei titoli di
Stato, il Ministero vi partecipa comunicando preventivamente alla
Banca i tempi e le modalita' degli interventi, ai sensi dell'art. 66,
comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 5.
Controparti ammesse

1. Possono partecipare alle operazioni disciplinate dal presente
decreto gli Specialisti in titoli di Stato di cui all'art. 3 del
decreto ministeriale del 13 maggio 1999, n. 219, e successive
modifiche ed integrazioni, nonche' altre controparti individuate dal
Dipartimento del Tesoro avendo riguardo, in particolare, alla loro
attivita' sul mercato monetario, alle potenzialita' d'offerta e
all'efficienza del tavolo operativo.
2. Per la partecipazione alle aste la Banca puo' richiedere agli
intermediari la stipula e il rispetto di apposite convenzioni aventi
contenuto tecnico.
3. L'elenco delle controparti di cui al comma 1 e' pubblico ed e'
tenuto dal Ministero, che lo comunica alla Banca.

Art. 6.
Contabilizzazione delle operazioni

1. Presso la Tesoreria centrale e' istituito un conto corrente
intestato al Dipartimento del Tesoro, nel quale sono contabilizzate
le operazioni di raccolta e di impiego di cui all'art. 1 del presente
decreto.
2. Il conto di cui al comma 1, la cui movimentazione avviene senza
emissione di titoli di spesa o di quietanza di entrata, registra gli
importi in linea capitale delle operazioni di raccolta e di impiego
di cui all'art. 1 del presente decreto. Al conto e' attribuita la
struttura tecnica di un conto di tesoreria unica.
3. Per le operazioni sul mercato monetario e per le operazioni di
pronti contro termine su titoli di Stato la Banca e' autorizzata in
via continuativa a prelevare dal Conto, mediante scritturazione al
conto sospeso collettivi:
a) nel caso di operazioni di impiego, gli importi necessari a
porre in essere le operazioni medesime. Tali importi sono eliminati
dal conto collettivi al rientro dell'operazione; i relativi ricavi
sono versati al bilancio dello Stato, all'unita' previsionale di base
comunicata annualmente dal Ministero - Dipartimento del Tesoro, entro
la fine dell'anno precedente a quello di riferimento, con emissione
di quietanza Mod. 121 T;
b) nel caso di operazioni di raccolta, gli importi per gli oneri
derivanti dalle operazioni medesime. Tali importi sono eliminati dal
conto collettivi utilizzando il mandato informatico emesso a valere
sull'apposita unita' previsionale di base.
4. Le operazioni di cui al precedente comma 3 sono registrate in
contropartita, con riferimento agli importi in linea capitale, nel
conto di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 7.
Rendicontazione e accertamento

1. La Banca rende mensilmente la rendicontazione del conto aperto
presso la Tesoreria centrale di cui all'art. 6, comma 1, al
Dipartimento del Tesoro nonche' all'Ispettorato generale della
pubblica amministrazione presso il Ministero.
2. I termini e le condizioni di ciascuna operazione di cui all'art.
1 del presente decreto sono accertati mensilmente con appositi
decreti.
3. Il Dipartimento del Tesoro da' regolare comunicazione al
Ministro e al direttore generale del Tesoro dei decreti di cui al
presente articolo; tale comunicazione potra' avvenire anche
utilizzando mezzi informatici.

Art. 8.
Attuazione e pubblicazione

1. Il Dipartimento del Tesoro adotta provvedimenti attuativi del
presente decreto.
2. I rapporti tra il Ministero e la Banca di cui al presente
decreto sono disciplinati da specifiche convenzioni, secondo quanto
disposto dall'art. 2, comma 1, della legge 28 marzo 1991, n. 104.
3. Il presente decreto sara' trasmesso all'organo di controllo
secondo la normativa vigente e sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2005

Il Ministro: Tremonti


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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