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Gazzetta Ufficiale N. 2 del 3 Gennaio 2006

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 2005
Norme procedurali per l'applicazione delle disposizioni dettate in materia di recupero dei crediti nell'ambito della mutua assistenza amministrativa fra Stati membri dell'Unione europea.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento,
Dispone:
1. Individuazione dell'ufficio competente a formulare e/o ricevere
richieste di assistenza.
1.1. L'ufficio riscossione internazionale della Direzione centrale
accertamento e' l'ufficio dell'Agenzia delle entrate che funge da
punto di contatto con gli organismi designati dagli altri Stati
membri per il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore
aggiunto, di imposta sul reddito e sul capitale e imposta sui premi
assicurativi, ivi compresi gli interessi, le penali, le sanzioni
amministrative e le spese relative a tali crediti. Il punto di
contatto e' collegato con la rete «CCN/CSI», che permette le
trasmissioni per via elettronica tra le autorita' competenti nel
settore dell'imposizione.
1.2. Per l'espletamento dei propri compiti il punto di contatto si
avvale delle Direzioni regionali e degli uffici locali dell'Agenzia,
territorialmente competenti in relazione al domicilio fiscale del
debitore o al luogo ove si trovano eventuali beni da escutere.
2. Richiesta di informazioni.
2.1 Il punto di contatto, ricevuta la richiesta di informazioni da
uno Stato membro, ne accusa ricevuta per iscritto all'autorita'
richiedente, controlla la correttezza della domanda e, anche
avvalendosi delle Direzioni regionali e degli uffici locali, fornisce
le informazioni richieste, secondo la data della loro ricezione e
comunque nel rispetto dei termini di cui all'art. 4 del decreto 22
luglio 2005, n. 179.
2.2. Per la richiesta di informazioni all'autorita' estera gli
uffici locali dell'Agenzia utilizzano l'apposito modello previsto
dalla Direttiva 2002/94/CE, allegato n. 1, e lo inviano al punto di
contatto dell'Agenzia delle entrate tramite la competente Direzione
regionale. Il punto di contatto esamina la documentazione e la
correttezza della richiesta formulata e la inoltra al punto di
contatto dello Stato membro adito.
3. Richiesta di notifica.
3.1. Il punto di contatto, ricevuta la richiesta di notifica da uno
Stato membro, ne accusa ricevuta per iscritto all'autorita'
richiedente, controlla la regolarita' e la correttezza della
richiesta, e, nel rispetto dei termini di cui all'art. 7 del decreto
22 luglio 2005, n. 179, trasmette all'ufficio locale competente
l'atto per la notifica. L'ufficio locale da corso alla notifica degli
atti trasmessi e li restituisce notificati al punto di contatto, per
il successivo inoltro al punto di contatto dello Stato membro
richiedente.
3.2. Gli uffici locali dell'Agenzia, utilizzando l'apposito modello
previsto dalla Direttiva 2002/94/CE, allegato n. 2, inviano al punto
di contatto dell'Agenzia delle entrate la richiesta di notifica con
allegato in duplice copia l'atto da notificare. Il punto di contatto
esamina la documentazione e la correttezza della richiesta formulata
e la inoltra al punto di contatto dello Stato membro adito.
4. Richiesta di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari.
4.1. Il punto di contatto, ricevuta la richiesta di recupero o di
adozione dei provvedimenti cautelari da uno Stato membro, ne accusa
ricevuta per iscritto all'autorita' richiedente, controlla la
regolarita' e la correttezza della richiesta e la trasmette
all'ufficio locale, unitamente al titolo esecutivo estero debitamente
tradotto. L'ufficio locale procede alla iscrizione a ruolo delle
somme da recuperare; qualora venga richiesta l'adozione di misure
cautelari, l'ufficio locale procede sulla base delle disposizioni
vigenti.
4.2. Gli uffici locali dell'Agenzia, utilizzando l'apposito modello
previsto dalla Direttiva 2002/94/CE, allegato n. 3, inviano al punto
di contatto dell'Agenzia delle entrate la richiesta di recupero o di
adozione dei provvedimenti cautelari, corredata del titolo esecutivo,
cioe' dell'estratto di ruolo, fornito dal concessionario. Il punto di
contatto esamina la documentazione e la correttezza della richiesta
formulata e la inoltra al punto di contatto dello Stato membro adito.
5. Adempimenti dei concessionari.
5.1. I concessionari forniscono mensilmente al punto di contatto
dell'Agenzia delle entrate i dati relativi agli esiti della
riscossione. La fornitura deve contenere le informazioni relative
alla notifica di ciascuna cartella, alla riscossione, al riversamento
delle somme riscosse, ai provvedimenti e ad ogni altra notizia
relativa all'attivita' esecutiva intrapresa.
Motivazioni.
Il presente provvedimento, in attuazione a quanto disposto
nell'art. 15 del decreto 22 luglio 2005, n. 179, individua l'ufficio
competente per le richieste di assistenza e stabilisce norme
procedurali per l'applicazione delle disposizioni dettate in materia
di recupero dei crediti concernenti l'imposta sul valore aggiunto, le
imposte sul reddito e sul capitale e le imposte sui premi
assicurativi, nell'ambito della mutua assistenza amministrativa fra
Stati membri dell'Unione europea.
Riferimenti normativi.
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - art. 57; art. 62;
art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3,
lettera a);
statuto dell'Agenzia delle entrate art. 5, comma 1; art. 6, comma 1.
b) Organizzazione interna delle strutture di vertice dell'Agenzia
delle entrate:
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate art. 2,
commi 1 e 4;
atto del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 luglio 2005
«Razionalizzazione in materia di riscossione».
c) Disciplina normativa di riferimento:
direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativa
all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti
risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento
del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonche' dei
prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell'imposta sul valore
aggiunto e di talune accise;
direttiva 2001/44/CE del Consiglio, del 15 giugno 2001, che ha
modificato la direttiva 76/308/CEE e che ne ha esteso la disciplina
anche alle imposte sul reddito e sul capitale, alle imposte sui premi
assicurativi, alle penali ed ammende amministrative, con esclusione
delle sanzioni di natura penale;
direttiva 2002/94/CE della Commissione, del 9 dicembre 2002,
recante talune modalita' di applicazione della direttiva 76/308/CEE,
come modificata dalla direttiva 2004/79/CE, del 4 marzo 2004;
legge 1° marzo 2002, n. 39, recante la delega al Governo per
l'attuazione di direttive comunitarie;
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, di recepimento della
direttiva 2001/44/CE;
decreto 22 luglio 2005, n. 179, regolamento di attuazione del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, di recepimento della
direttiva 2002/94/CE della Commissione, del 9 dicembre 2002;
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602;
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
Il presente atto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2005

Il direttore dell'Agenzia: Ferrara


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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