La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni
urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per
la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai
seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni
politiche, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 gennaio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3718):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi), e dal Ministro dell'interno (Pisanu) il
3 gennaio 2006.
Assegnato alla 1ª Commissione (Affari costituzionali)
in sede referente, il 9 gennaio 2006 con parere delle
commissioni 1ª per presupposti costituzionali: 2ª, 3ª,
5ª,12ª.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' l'11 gennaio 2006.
Esaminato dalla 1ª commissione l'11, 12, 17, 18 gennaio
2006.
Esaminato in aula e approvato il 24 gennaio 2006.
Camera dei deputati (atto n. 6292):
Assegnato alla I commissione, in sede referente, il
25 gennaio 2006, con pareri del Comitato per la
legislazione.
Esaminato dalla I commissione il 25 gennaio 2006.
Esaminato in aula ed approvato il 25 gennaio 2006.
Avvertenza:
Il decreto-legge n. 1 del 3 gennaio 2006, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 2
del 3 gennaio 2006.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) le
modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 25.
Allegato
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato