Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel
sopraindicato supplemento ordinario alla suddetta Gazzetta Ufficiale,
sono apportate le seguenti correzioni:
all'art. 19, comma 2, alla pagina 18, alla fine della seconda
colonna del sopra indicato supplemento ordinario, dove e' scritto:
«i) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche
sociali ...», leggasi: «1) riferisce periodicamente al Ministro del
lavoro e delle politiche sociali ...»;
all'art. 23, alla pagina 21 del suddetto supplemento, vanno
apportate le seguenti correzioni ai commi sotto indicati:
al comma 2, alla prima colonna, al decimo rigo, dove e'
scritto: «... secondo le modalita' esplicate di cui all'art. 8, comma
7, ...», leggasi: «... secondo le modalita' esplicite di cui all'art.
8, comma 7, ...»;
al comma 7, alla seconda colonna della stessa pagina, dove e'
scritto: «7: Per i lavoratori assuunti antecedentemente ...»,
leggasi: «7: Per i lavoratori assunti antecedentemente ...»;
al comma 8, al terzo rigo, dove e' scritto: «... per quanto
riguarda la modalita' di conferimento del TFR, ...», leggasi: «...
per quanto riguarda le modalita' di conferimento del TFR, ...».
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato