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Gazzetta Ufficiale N. 25 del 31 Gennaio 2006

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

CIRCOLARE 24 gennaio 2006, n.1
Articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. Aspetti applicativi.

Ministero dell'economia e delle finanze
Agenzia delle dogane - Area centrale
gestione tributi e rapporto con gli
utenti
UNIONCAMERE
Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura
Comuni
Confindustria
Confapi
Confcommercio
Confesercenti
Associazioni dei consumatori

L'art. 6 del codice del consumo, contenuto nel decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206, di seguito denominato codice, stabilisce
quali debbano essere le indicazioni minime riportate sui prodotti o
le confezioni destinati al consumatore e commercializzati sul
territorio nazionale.
La ratio della disposizione e' quella di tutelare il' consumatore
nella fase in cui acquista un prodotto, fornendogli tutte le
informazioni utili per poter valutare e scegliere in maniera
consapevole.
Con riferimento a tale disposizione sono da precisare i seguenti
aspetti.
1) L'art. 8 del codice del consumo stabilisce: «1. Sono esclusi
dall'applicazione del presente capo i prodotti oggetto di specifiche
disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni
comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento. 2. Per i
prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di informazione
del consumatore, le norme del presente capo si applicano per gli
aspetti non disciplinati».
Ai sensi di detta norma la disposizione dell'art. 6 del codice del
consumo, riveste un ambito di applicazione generale: regola le
fattispecie non disciplinate in modo specifico, e quindi si applica a
tutte le tipologie di prodotti per i quali, non esistendo
prescrizioni in forza di disposizioni comunitarie o nazionali, il
legislatore ha previsto che siano resi al consumatore almeno gli
elementi informativi enunciati nel predetto art. 6. Diversamente, in
tutti quei casi in cui esistono puntuali disposizioni che includono
le informazioni specificamente previste dall'art. 6 del codice del
consumo, ovvero derogano alla predetta disposizione, sono queste
ultime che devono essere applicate, disponendo, come detto, l'art. 6
in via sussidiaria e complementare.
2) Tra gli elementi informativi prescritti, la lettera c) del
medesimo art. 6 del codice stabilisce l'obbligatoria indicazione del
Paese di origine del prodotto, se situato fuori dall'Unione europea.
Riguardo a detto precetto, che e' una disposizione innovativa
rispetto all'art. 1 della legge 10 aprile 1991, n. 126, va tenuto
presente, in ordine alla sua concreta operativita', quanto previsto
dal successivo art. 10 del codice che, al comma 1, demanda ad un
decreto interministeriale la disciplina degli aspetti attuativi dello
stesso.
In via transitoria, il comma 2 dell'art. 10 del codice, che ha
trasfuso nell'opera di semplificazione le norme della legge n. 126
del 1991, ha garantito la continuita' nell'applicazione della norma
previgente stabilendo che «Fino alla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 1, restano in vigore le disposizioni di cui
al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101»,
Conseguentemente, l'art. 6 del codice del consumo, trovera'
completa attuazione contestualmente all'entrata in vigore del
provvedimento di attuazione espressamente previsto dall'art. 10,
comma 1, del codice.
Peraltro, la prossima emanazione del regolamento di attuazione
dell'art. 6 del codice del consumo consentira' di disporre in ordine
ai profili applicativi della norma in questione anche alla luce dei
principi del diritto comunitario e della normativa settoriale gia'
emanata.
3) Per quanto concerne la determinazione della fase in cui sorge
l'obbligo in merito alle prescrizioni dell'art. 6 del codice del
consumo si fa presente che il successivo art. 7 stabilisce che detto
obbligo sorge nel momento in cui il prodotto e' posto in vendita e
non nelle precedenti fasi di circolazione dello stesso.
Ne deriva che non sono obbligatorie le riferite indicazioni nella
fase di immissione in libera pratica dei prodotti e cioe' al momento
in cui lo stesso viene immesso in circolazione nell'Unione europea,
per cui l'assenza delle predette indicazioni nel processo
distributivo anteriore alla messa in vendita del prodotto sul
territorio nazionale non configura violazione della disposizione sul
contenuto minimo delle informazioni stabilito di cui all'art. 6 del
codice.

Roma, 24 gennaio 2006

Il Ministro: Scajola


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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