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Gazzetta Ufficiale N. 266 del 15 Novembre 2006

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 settembre 2006, n.260

Testo del decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 225 del 27 settembre 2006), coordinato con la legge di conversione 10 novembre 2006, n. 280 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 6), recante: «Misure urgenti per la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono visibili sul video tra i segni (( . . . )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.

1. Per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del
terrorismo, anche internazionale, e della criminalita' organizzata e
per assicurare la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, il Ministro dell'interno, entro il limite di spesa di
8.650.000 euro, puo' autorizzare l'ulteriore trattenimento in
servizio, fino al 31 dicembre 2006, degli agenti ausiliari trattenuti
frequentatori del 63° e 64° corso di allievo agente ausiliario di
leva, i quali ne facciano domanda.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a
8.650.000 euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 27, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
legge finanziaria 2006):
«27. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un Fondo da ripartire per le
esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e
servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per l'anno
2006, di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro
dell'interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze,
tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti,
si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unita'
previsionali di base interessate del medesimo stato di
previsione.».

Art. 1-bis.

(( 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 6, del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni, fatte salve le assunzioni nell'Arma dei carabinieri
autorizzate per l'anno 2006 dal decreto del Presidente della
Repubblica 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117
del 22 maggio 2006, per le esigenze connesse alle missioni
internazionali e al fine di garantire la funzionalita' e
l'operativita' dei comandi, degli enti e delle unita', entro il
limite di spesa di 282.740 euro per l'anno 2006, il Ministro della
difesa puo' autorizzare il trattenimento in servizio a domanda, senza
soluzione di continuita', a decorrere dal 14 ottobre 2006 e fino al
31 dicembre 2006, degli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei
carabinieri, frequentatori del 1° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata ausiliari del ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico
dell'Arma dei carabinieri, che hanno terminato senza demerito
l'ulteriore ferma annuale di cui alla lettera a) del citato articolo
24, comma 6, del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive
modificazioni.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 282.740
euro per l'anno 2006, si provvede a valere sul fondo di cui
all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei
limiti di spesa autorizzati con il citato decreto del Presidente
della Repubblica 28 aprile 2006.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))


Riferimenti normativi:

- Si riporta l'art. 24, comma 6, del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni per disciplinare la
trasformazione progressiva dello strumento militare in
professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14
novembre 2000, n. 331):
«Art. 24 (Stato giuridico ed avanzamento degli
ufficiali in ferma prefissata). - 1.-5. (Omissis).
6. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere:
a) ammessi, a domanda, ad una ulteriore ferma annuale
secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del
Ministro della difesa o del Ministro dell'economia e delle
finanze, secondo le rispettive competenze;
b) trattenuti in servizio sino ad un massimo di sei
mesi, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi
generali e previo consenso degli interessati, per
consentirne l'impiego ovvero la proroga dell'impiego
nell'ambito di operazioni condotte fuori dal territorio
nazionale ovvero in concorso con le Forze di polizia per il
controllo del territorio nazionale o a bordo di unita'
navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile
2006, reca: «Autorizzazione ad assumere personale nelle
pubbliche amministrazioni nell'anno 2006, a norma dell'art.
1, commi 95, 96 e 97 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e
dell'art. 1, comma 246 della legge 23 dicembre 2005, n.
266.».
- Si riporta l'art. 1, comma 96, della legge 30
dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2005):
«96. Per fronteggiare indifferibili esigenze di
servizio di particolare rilevanza ed urgenza, in deroga al
divieto di cui al comma 95, per ciascuno degli anni 2005,
2006 e 2007, le amministrazioni ivi previste possono
procedere ad assunzioni, previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilita', nel limite di un contingente
complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua
lorda pari a 120 milioni di euro a regime. A tal fine e'
costituito un apposito fondo nello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con
uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005,
a 160 milioni di euro per l'anno 2006, a 280 milioni di
euro per l'anno 2007 e a 360 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2008. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007,
nel limite di una spesa pari a 40 milioni di euro in
ciascun anno iniziale e a 120 milioni di euro a regime, le
autorizzazioni ad assumere vengono concesse secondo le
modalita' di cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».

Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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