IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
ed
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto l'art. 117, comma 2, lettera r) della Costituzione che
attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva nella materia del
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante:
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59», il quale all'art. 118 individua le funzioni e
i compiti amministrativi che restano allo Stato in ordine alle
attivita' di informazione ed al comma 1, tra gli altri, alla
lettera e) il coordinamento informativo e statistico;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 23 dicembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 1997,
riguardante modelli di rilevazione dei flussi informativi sulle
attivita' gestionali ed economiche delle unita' sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 16 febbraio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2001,
riguardante i nuovi modelli di rilevazione economici del Sistema
informativo sanitario;
Visto il decreto del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
28 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del
9 giugno 2001, riguardante la rilevazione trimestrale dei costi e dei
ricavi delle aziende sanitarie;
Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 «Disciplina
dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed universita', a norma
dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
19 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208
dell'8 settembre 2003, riguardante l'approvazione del Programma
statistico nazionale per il triennio 2003-2005;
Constatata la necessita' di adeguare ed integrare, anche per le
aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario
nazionale (gia' policlinici universitari a gestione diretta di
diritto pubblico) l'acquisizione dei dati economici per finalita' di
programmazione e di governo della spesa sanitaria;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, come da verbale della seduta del 26 gennaio 2006;
Decreta:
Art. 1.
Modelli di rilevazione delle attivita' economiche delle aziende
ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario
nazionale (gia' policlinici universitari a gestione diretta di
diritto pubblico)
1. Per l'acquisizione al sistema dei dati economici, a partire
dall'anno 2005 le aziende ospedaliere universitarie integrate con il
Servizio sanitario nazionale inviano alle regioni e alle province
autonome di appartenenza e al Ministero della salute le informazioni
richieste con i modelli sottoelencati e riportati in allegato 1:
CE - modello di rilevazione del conto economico (rilevazione a
preventivo, trimestrale e a consuntivo);
SP - modello di rilevazione dello stato patrimoniale
(rilevazione a consuntivo).
Art. 2.
Modalita' di compilazione e sottoscrizione dei modelli
1. Le modalita' di compilazione dei modelli sono specificate
nelle note esplicative e nelle linee guida che accompagnano ciascuno
di essi. Per la rilevazione trimestrale i dati dei trimestri
successivi al primo devono ricomprendere i dati relativi ai trimestri
precedenti.
2. I modelli economici devono essere sottoscritti dal
responsabile dell'area economico-finanziaria dell'azienda.
Art. 3.
Modalita' di trasmissione dei modelli economici
1. I modelli CE, rilevazione a preventivo, devono essere inviati
entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento.
2. I modelli CE rilevazione trimestrale devono essere inviati,
per ciascun trimestre, con le seguenti scadenze:
per il primo trimestre entro il 30 aprile dell'anno di
riferimento;
per il secondo trimestre entro il 31 luglio dell'anno di
riferimento;
per il terzo trimestre entro il 31 ottobre dell'anno di
riferimento;
per il quarto trimestre entro il 31 gennaio dell'anno
successivo a quello di riferimento.
3. I modelli CE, rilevazione a consuntivo, devono essere inviati
entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.
4. I modelli SP, rilevazione a consuntivo, devono essere inviati
entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.
5. Nel rispetto dei termini menzionati nei commi precedenti, le
aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario
nazionale inviano i dati utilizzando la rete telematica del Sistema
informativo sanitario. Le regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano possono concordare con il Ministero della salute modalita'
diverse di trasmissione dei dati.
6. Limitatamente all'anno 2005 gli adempimenti relativi al primo
trimestre vengono riferiti al 31 luglio anziche' al 30 aprile.
Art. 4.
Ritardi ed inadempienze al Sistema informativo sanitario
1. Il mancato rispetto dei termini di trasmissione e delle norme
di compilazione dei modelli di rilevazione comporta l'adozione delle
misure sostitutive stabilite dall'art. 11, comma 11, del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 e, per i dati
inclusi nel Programma statistico nazionale, delle sanzioni
amministrative previste dall'art. 11 del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 23 ottobre 2006
Il Ministro della salute
Turco
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa
Il Ministro dell'universita' e della ricerca
Mussi
Allegato
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato