IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente la soppressione e messa in liquidazione
di enti di diritto pubblico ed altri enti sotto qualsiasi forma
costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti
la finanza pubblica;
Visto l'art. 9 comma 1-bis del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112,
che prevede la definitiva soppressione degli enti pubblici di cui
alla sopra citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404;
Considerato che ai sensi del comma 1-bis, lettera c) del sopra
citato art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112, il Ministero
dell'economia e delle finanze, ferma restando la titolarita', in capo
allo stesso, dei rapporti giuridici attivi e passivi, puo' affidare
la gestione della liquidazione nonche' del contenzioso degli enti
soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ad una
societa' direttamente o indirettamente controllata dallo Stato,
scelta in deroga alle norma di contabilita' generale dello Stato;
Considerato che ricorrono le condizioni per l'affidamento diretto
delle predette attivita' ad una societa' direttamente controllata
dallo Stato e che lo stesso e' conforme ai principi comunitari;
Visto il provvedimento del Ragioniere generale dello Stato, in data
17 dicembre 2002 con il quale e' stato individuato nella FINTECNA -
Finanziaria per i Settori industriali e dei servizi S.p.a., il
soggetto affidatario dei compiti di cui alla norma sopra citata,
facendo rinvio, come previsto dalla norma stessa, ad apposita
convenzione per la disciplina dei rapporti della societa' con il
Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare, del
compenso spettante alla societa' stessa, dei profili contabili del
rapporto e delle modalita' di rendicontazione e di controllo;
Vista la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, in persona del
Ragioniere generale dello Stato pro-tempore e la FINTECNA -
Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.a., con sede
in Roma, via Versilia 2, in persona del Presidente pro-tempore,
sottoscritta in data 27 settembre 2004 ed il relativo decreto di
approvazione debitamente registrato alla Corte dei conti in data 7
dicembre 2004;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2005 - ed, in particolare i commi 224, 225 e 226
dell'art. 1;
Ravvisata la necessita' di integrare la menzionata Convenzione alla
luce sia delle esigenze operative nel frattempo insorte che delle
modifiche normative sopra ricordate;
Visto l'atto aggiuntivo alla predetta convenzione, sottoscritto in
data 8 novembre 2005, con il quale sono stati sostituiti gli articoli
3, 4, 6 e 7 della convenzione in rassegna;
Decreta:
L'atto aggiuntivo alla convenzione di cui alle premesse e'
approvato.
Viene confermata la relativa spesa di 1,5 milioni di euro
comprensivi di IVA, gravera' sul Cap. 2835 dello stato di previsione
della spesa, tabella n. 2 del Ministero dell'economia e delle finanze
del bilancio dello Stato denominato «Somma da corrispondere per la
remunerazione dei servizi resi per la gestione della liquidazione e
del contenzioso degli enti pubblici».
Il presente decreto sara' trasmesso agli Organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 novembre 2005
Il ragioniere generale dello Stato: Canzio
Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6
Economia e finanze, foglio n. 63
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato