IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di contenere il
disagio abitativo di alcune categorie di conduttori assoggettati a
procedure esecutive di rilascio in determinati comuni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 gennaio 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Sospensione delle procedure esecutive di rilascio
1. Al fine di contenere il disagio abitativo di particolari
categorie sociali assoggettate a procedure esecutive di rilascio e
residenti in comuni con piu' di un milione di abitanti, sono sospese,
per sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le procedure esecutive di sfratto contro conduttori che
hanno nel loro nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni o
handicappati gravi, purche' non dispongano di altra abitazione, ne'
di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di un nuovo
immobile.
2. Ai fini del presente decreto si considerano handicap gravi
quelli comportanti invalidita' superiori al sessantasei per cento;
agli stessi fini si considerano sufficienti per l'accesso alla
locazione di un nuovo immobile requisiti reddituali superiori a
quelli previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
dal decreto del Ministro dei lavori pubblici di cui all'articolo 11,
comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
3. La sussistenza dei requisiti per la sospensione delle procedure
esecutive di rilascio e' autocertificata dai soggetti interessati con
dichiarazione resa nelle forme di cui all'articolo 4, comma 4, del
decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, e comunicata al locatore ai sensi
del comma 5 dello stesso articolo 4. La sussistenza di tali requisiti
puo' essere contestata dal locatore nelle forme di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185.
4. La sospensione non opera in caso di mancato regolare pagamento
del canone di locazione e dei relativi oneri accessori. La
sospensione non opera, altresi', in danno del locatore che dimostri,
nelle forme di cui al comma 3, di trovarsi nelle stesse condizioni
richieste dal presente articolo per ottenere la sospensione medesima.
Art. 2.
Benefici fiscali
1. Per i proprietari degli immobili locati ai conduttori
individuati nell'articolo 1, il relativo reddito dei fabbricati di
cui agli articoli 37 e 90 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, riferito all'anno 2006, non
concorre alla formazione del reddito imponibile, ai soli fini delle
imposte sul reddito delle persone fisiche e delle societa', per tutta
la durata del periodo di sospensione legale dell'esecuzione ai sensi
dell'articolo 1.
2. Tutti i comuni, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio,
possono prevedere, per i proprietari degli immobili locati a soggetti
aventi i requisiti di cui all'articolo 1, nonche' per i proprietari
che sospendono volontariamente per l'anno 2006 le procedure esecutive
di rilascio degli immobili locati a conduttori che abbiano nel
proprio nucleo familiare almeno un figlio di eta' inferiore ai tre
anni o almeno due figli minorenni fiscalmente a carico, ovvero che
nell'ambito del proprio nucleo familiare abbiano sostenuto spese
mediche documentate superiori al dieci per cento del reddito annuo
netto complessivo o abbiano componenti del nucleo familiare affetti
da malattie invalidanti o che non ne consentono il trasferimento,
purche' non dispongano di altra abitazione, ne' di redditi
sufficienti ad accedere alla locazione di un nuovo immobile,
esenzioni o riduzioni dell'imposta comunale sugli immobili, nonche'
dell'addizionale comunale, per l'anno fiscale 2006.
3. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n.
86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n.
148, dopo le parole: «ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al
comma 1,» sono inserite le seguenti: «nonche' ai conduttori che
abbiano nel proprio nucleo familiare almeno un figlio di eta'
inferiore ai tre anni o almeno due figli minorenni fiscalmente a
carico, ovvero che nell'ambito del proprio nucleo familiare abbiano
sostenuto spese mediche documentate superiori al dieci per cento del
reddito annuo netto complessivo o abbiano componenti del nucleo
familiare affetti da malattie invalidanti o che non ne consentono il
trasferimento, purche' non dispongano di altra abitazione, ne' di
redditi sufficienti ad accedere alla locazione di un nuovo immobile».
Art. 3.
Copertura finanziaria
1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2,
comma 1, pari a 5,15 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede a
valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, mediante versamento all'entrata
del bilancio dello Stato per il medesimo anno del corrispondente
importo.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 1° febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato