Nell'art. 3-ter (Limiti e pubblicita' delle spese elettorali dei
candidati) del testo coordinato citato in epigrafe, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 23 del 28 gennaio 2006, alla
pagina 29, prima colonna, al comma 1, lettera a), al terzultimo rigo,
dove e' scritto: «...pari al prodotto di euro 0,001 per ogni
cittadino residente ...», leggasi: «...pari al prodotto di euro 0,01
per ogni cittadino residente ...»; di conseguenza, nei relativi
riferimenti normativi, riportanti il testo vigente dell'art. 7 della
legge 10 dicembre 1993, n. 515, al comma 1, penultimo rigo, dove e'
scritto «...pari al prodotto di euro 0,001 per ogni cittadino
residente ...», leggasi: «...pari al prodotto di euro 0,01 per ogni
cittadino residente ...».
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato