IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle
attivita' di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile
1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e
l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla
disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione
del Governo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002,
n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n.
383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione
e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di
tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei
giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme
relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle
finanze e delle agenzie fiscali;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, che reca norme sull'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278,
cosi' come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 5 agosto 2004, n. 229, recante disposizione in materia di
scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 che ha
stabilito che l'unita' minima delle scommesse a totalizzatore, e'
pari a 1 euro e la giocata minima e' di 2 euro;
Visto l'art. 11-quinquiesdecies, comma 9, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, con legge
2 dicembre 2005, n. 248, che ha stabilito che a decorrere dal
1° gennaio 2006, la posta unitaria per le scommesse diverse da quelle
sulle corse dei cavalli e' stabilita in 1 euro e l'importo minimo per
ogni biglietto giocato non puo' essere inferiore a 3 euro;
Visto, altresi', il secondo periodo del succitato comma 9, che
stabilisce che con provvedimento del Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' possibile
apportare variazioni della posta unitaria per qualunque tipo di
scommessa;
Ritenuto che, dall'analisi dei dati inerenti alla raccolta delle
scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli
emerge che i giocatori spendono mediamente due euro per ciascuna
scommessa e che, quindi, appare opportuno non modificare l'importo
della giocata minima;
Decreta:
Art. 1.
Posta di gioco
1. La posta unitaria delle scommesse a totalizzatore diverse dalle
corse dei cavalli, di cui al decreto del Ministro delle finanze
2 agosto 1999, n. 278, cosi' come modificato dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229, e' fissata in un
euro. La giocata minima e' fissata in due euro.
Il presente decreto sara' trasmesso agli Organi di controllo per
gli adempimenti di competenza e sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 gennaio 2006
Il direttore generale: Tino
Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1
Economia e finanze, foglio n. 75
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato