IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare,
l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno
finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra
l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato
interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a
breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il
tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata,
l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni
altra caratteristica e modalita';
Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in
attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i
limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi
nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo
prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore
generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione
seconda del Dipartimento medesimo;
Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il
direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visti, altresi', gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del l° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111
del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di
titoli di Stato;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in
particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il
26 gennaio 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia' effettuati, a 26.318 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro
poliennali 3,75% con godimento 1° febbraio 2006 e scadenza 1° agosto
2021;
Considerata l'opportunita' di affidare il collocamento dei citati
buoni ad un consorzio coordinato dagli intermediari finanziari Credit
Suisse, HSBC, ING, MPS Finance e Societe' Generale, al fine di
ottenere la piu' ampia distribuzione del prestito presso gli
investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del
medesimo;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche' del decreto
ministeriale del 4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, e'
disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro
poliennali, con le seguenti caratteristiche:
importo: 5.000 milioni di euro;
decorrenza: 1° febbraio 2006;
scadenza: l° agosto 2021;
tasso di interesse: 3,75% annuo, pagabile in due semestralita',
il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito;
data di regolamento: 1° febbraio 2006;
prezzo di emissione: 98,26%;
rimborso: alla pari;
commissione di collocamento: 0,175% dell'importo nominale
dell'emissione;
Art. 2.
L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di
cui al presente decreto e' di mille euro nominali; le sottoscrizioni
potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale
cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998,
i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli
aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello
stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni,
che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.
In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000
tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e la Monte Titoli S.p.A. - in forza dell'art. 4 del decreto
ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse - il capitale
nominale collocato verra' riconosciuto mediante accreditamento nei
conti di deposito in titoli in essere presso la predetta societa' a
nome degli operatori.
Art. 3.
Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni
fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli
interessi e al rimborso del capitale che verra' effettuato in unica
soluzione il 1° agosto 2021, ai buoni emessi con il presente decreto
si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996,
n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
Il calcolo degli interessi semestrali e' effettuato applicando il
tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un
numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del
prestito pari a 1.000 euro.
Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali
non inferiore a dieci, e' moltiplicato per il numero di volte in cui
detto importo minimo e' compreso nel valore nominale oggetto di
pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore cosi'
determinato e' arrotondato al secondo decimale.
Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto
legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle
sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini
dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del
medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale
nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione,
il prezzo di riferimento rimane quello della prima tranche del
prestito.
La riapertura della presente emissione potra' avvenire anche nel
corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo
relativo concorrera' al raggiungimento del limite massimo di
indebitamento previsto per gli anni stessi.
I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono
compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di
rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.
Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 15 luglio 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 1998, a
partire dalla data di regolamento della presente emissione, possono
essere sottoposte alla Monte Titoli S.p.A le richieste di separazione
delle «componenti cedolari» dal «mantello» del titolo (operazioni di
«coupon stripping»). L'importo minimo delle predette richieste sara'
pari a 1.000 euro. L'importo unitario delle singole componenti
separate sara' pari a un centesimo di euro. L'ammontare complessivo
massimo dei buoni che puo' essere oggetto di tali operazioni non puo'
superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.
Art. 4.
Il prestito di cui al presente decreto verra' collocato, per
l'intero importo, tramite un consorzio di collocamento coordinato
dagli intermediari finanziari Credit Suisse, HSBC, ING, MPS Finance e
Societe' Generale.
Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscera' ai predetti
intermediari la commissione prevista dall'art. 1 del presente
decreto; gli intermediari medesimi potranno retrocedere tale
commissione, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti al
consorzio.
Art. 5.
Il giorno 1° febbraio 2006 la Banca d'Italia ricevera' dai
coordinatori del consorzio di collocamento l'importo determinato in
base al prezzo di emissione, di cui all'art. 1 (al netto della
commissione di collocamento). A tal fine, la Banca d'Italia
provvedera' ad inserire le relative partite nel servizio di
compensazione e liquidazione «EXPRESS II», in contropartita con
l'operatore regolatore, con valuta pari al giorno di regolamento.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente
decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto
ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.
Il medesimo giorno 1° febbraio 2006 la Banca d'Italia provvedera' a
versare il suddetto importo, nonche' l'importo corrispondente alla
commissione di collocamento di cui al medesimo art. 1, presso la
Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, con valuta
stesso giorno.
L'importo della suddetta commissione sara' scritturato dalla
Sezione di Roma della Tesoreria provinciale fra i «pagamenti da
regolare».
La predetta Sezione di Tesoreria rilascera', per detto versamento,
quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo
X, capitolo 5100, art. 3 (unita' previsionale di base 6.4.1), per
l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.
L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di
collocamento fara' carico al capitolo 2242 (unita' previsionale di
base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.
Art. 6.
Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di
cui al presente decreto, nonche' i conti e la corrispondenza della
Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di
registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.
Ogni forma di pubblicita' per l'emissione dei nuovi buoni e' esente
da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicita' e da
diritti spettanti agli enti locali.
Art. 7.
Con successivi provvedimenti si procedera' alla quantificazione
degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della
relativa spesa.
Art. 8.
La dott.ssa Maria Cannata e l'avv. Roberto Ulissi, dirigenti
generali del Ministero dell'economia e delle finanze, firmeranno
disgiuntamente i documenti relativi al prestito di cui al presente
decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 gennaio 2006
p. Il direttore generale: Cannata
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato