IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni;
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492;
Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, come modificato
dall'art. 1, comma 4, della legge 15 novembre 2005, n. 239;
Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 2003, e successive
modificazioni, recante «Criteri e modalita' di erogazione di
contributi in favore delle attivita' teatrali, in corrispondenza agli
stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge
30 aprile 1985, n. 163»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n.
173;
Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314,
convertito con modificazioni dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, che ha
confermato per l'anno 2005 i criteri e le modalita' per l'erogazione
di contributi alle attivita' di cui alla legge 30 aprile 1985, n.
163;
Ritenuto di dover provvedere alla determinazione dei suddetti
criteri e modalita' di erogazione dei contributi a partire dall'anno
2006, al fine di garantire la necessaria continuita' nei
finanziamenti pubblici alle attivita' di spettacolo dal vivo;
Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239;
Viste le sentenze della Corte costituzionale in materia di
attivita' culturali e di spettacolo n. 255 del 2004 e n. 285 del
2005;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del
15 dicembre 2005;
Decreta:
Art. 1.
Efficacia
1. Il presente decreto ha carattere transitorio, in attesa che la
legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'art. 117
della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello
Stato, delle regioni e delle autonomie locali in materia di
spettacolo.
Art. 2.
Intervento finanziario per le attivita' teatrali
1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, attraverso la
Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport del
Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, di seguito definito
«Amministrazione», assegna contributi ai soggetti che svolgono
attivita' di teatro, commedia musicale ed operetta, in corrispondenza
degli stanziamenti destinati al settore dal Fondo unico per lo
spettacolo, di seguito definito «Fondo», di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163, al fine di:
a) favorire la qualita' artistica ed il rinnovamento dell'offerta
teatrale, consentendo ad un pubblico sempre piu' ampio di accedere
all'esperienza teatrale, con particolare riguardo alle nuove
generazioni ed alle categorie meno favorite;
b) promuovere nella produzione teatrale la qualita',
l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e
stili, anche favorendo il ricambio generazionale;
c) agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione
del repertorio contemporaneo italiano ed europeo;
d) promuovere la conservazione e la valorizzazione del repertorio
classico;
e) ampliare le potenzialita' del mercato teatrale, anche
promuovendo la valorizzazione di luoghi originariamente non destinati
ad attivita' di spettacolo, e l'utilizzazione di siti storici ed aree
archeologiche per lo sviluppo del turismo culturale;
f) sostenere la formazione e tutelare le professionalita' in
campo artistico, tecnico ed organizzativo;
g) incentivare la promozione e la diffusione del teatro
sull'intero territorio nazionale, favorendo il radicamento di
iniziative teatrali nelle aree meno servite;
h) promuovere l'interdisciplinarita' e la multimedialita';
i) sostenere la proiezione internazionale del teatro italiano, in
particolare in ambito europeo, anche mediante iniziative di
coproduzione e di scambio di ospitalita' con qualificati organismi
esteri.
2. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di seguito
definito «Ministro», con proprio decreto, tenuto conto di quanto
previsto dalle leggi finanziaria e di bilancio, sentita la
Commissione consultiva per il teatro di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, di seguito definita
«Commissione», ed acquisito il parere della Conferenza delle regioni,
dell'Unione delle province italiane e dell'Associazione nazionale dei
comuni d'Italia che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta
da parte del Ministero, trascorsi i quali il decreto puo' comunque
essere adottato, ripartisce - in armonia con il totale dei contributi
assegnati nell'anno precedente e con l'entita' delle domande
complessivamente presentate - la quota da assegnare rispettivamente
a:
a) ciascuno dei settori teatrali di cui al capo II;
b) i soggetti di cui al capo III;
c) le attivita' di cui al capo IV.
3. Qualora le leggi finanziaria e di bilancio successive
all'emanazione del decreto di cui al comma 2 determinino una
consistenza del Fondo inferiore a quella definita al momento
dell'emanazione del citato decreto, il Ministro provvede alla
proporzionale riduzione delle risorse ripartite. In caso di aumento
della consistenza del Fondo, il Ministro provvede alle integrazione
delle risorse medesime.
4. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, le attivita'
teatrali considerate sono quelle relative alla produzione,
distribuzione, esercizio, promozione, rassegne e festival.
Art. 3.
Criteri generali di attribuzione del contributo
1. Il contributo e' correlato alle voci di costo previste nel
progetto artistico e nel preventivo finanziario, riconosciute
ammissibili ai sensi dell'art. 5 secondo la valutazione qualitativa
di cui all'art. 6 e nei limiti del pareggio tra entrate ed uscite di
bilancio. Eventuali utili conseguiti dovranno essere reinvestiti
nella attivita'.
2. Il Ministro, ai fini dell'attribuzione dei contributi per i
diversi settori teatrali, sentita la sezione teatro del Comitato per
i problemi dello spettacolo, determina:
a) le percentuali di incidenza dei singoli costi ai quali
correlare il contributo;
b) l'incentivo finanziario da assegnare ai soggetti teatrali che
utilizzano, insieme a professionisti di collaudata esperienza,
giovani attori e tecnici nei loro primi cinque anni di attivita'
professionale;
c) l'incentivo finanziario rapportato al numero delle regioni e
delle piazze visitate, con una maggiorazione per le regioni
dell'obiettivo 1, come definito dal regolamento n. 1260/CE del
21 giugno 1999 del Consiglio, recante disposizioni generali sui fondi
strutturali, alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande;
d) l'incentivo finanziario nel caso di prevalenza di recite di
autori italiani, o di Paesi dell'Unione europea, viventi o per i
quali sono in godimento i diritti di autore;
e) l'entita' delle maggiorazioni di cui all'art. 5, commi 3 e 4.
3. Sono considerati spettacoli in coproduzione quelli che prevedono
apporti artistici, tecnici, organizzativi e finanziari dei soggetti
partecipanti, anche di Paesi dell'Unione europea, motivati da
un'adeguata relazione dei rispettivi direttori artistici; la
Commissione esprime il parere sulla sussistenza dei presupposti
artistici e le recite realizzate sono valutate nei limiti dei
rispettivi apporti ai costi di produzione. La coproduzione deve
presupporre un formale accordo fra i soggetti produttori, con la
chiara indicazione dei rispettivi apporti finanziari.
4. Ai fini dell'assegnazione del contributo, per rappresentazioni
pubbliche si intendono quelle alle quali chiunque puo' accedere con
l'acquisto di biglietto di ingresso ad eccezione di quanto previsto
dall'art. 15.
5. E' riconosciuta la sola attivita' recitativa svolta con i
criteri individuati dall'art. 5, comma 5.
6. L'attivita' recitativa svolta all'estero e' riconosciuta per un
massimo del venti per cento dell'intera attivita'.
7. L'amministrazione, previo assenso dell'interessato e sentita la
Commissione, puo' attribuire il contributo a titolo diverso da quello
richiesto, qualora le caratteristiche soggettive del richiedente o
l'oggetto della domanda possono essere diversamente classificate.
8. Il contributo e' assegnato sulla base della validita'
organizzativa ed imprenditoriale, nonche' della qualita' culturale
delle iniziative, natura professionale delle attivita' realizzate,
rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria
ed impiego per ogni spettacolo di un minimo di sei elementi tra
artistici e tecnici, riducibili a quattro con motivata richiesta di
deroga da sottoporre alla Commissione. Per il settore del teatro per
l'infanzia e la gioventu', il numero minimo degli elementi e' ridotto
a quattro; il teatro di figura non e' soggetto a limitazioni.
9. Almeno la meta' degli spettacoli di nuova produzione devono
essere programmati nell'anno per un minimo di venti giornate
recitative per l'attivita' annuale. Per il teatro di innovazione le
giornate recitative sono ridotte a quindici.
Art. 4.
Presentazione della domanda, determinazione
del contributo e criteri di ammissione
1. La domanda di ammissione a contributo deve essere presentata al
Ministero per i beni e le attivita' culturali - Dipartimento per lo
spettacolo e lo sport - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo
e lo sport - Servizio III, utilizzando unicamente i modelli
predisposti dall'amministrazione e disponibili con modalita' di
trasmissione on-line, a mezzo di sistemi informatici dedicati,
direttamente accessibili e fruibili dal sito internet della Direzione
generale. Nelle more dell'applicazione del sistema di certificazione
della firma digitale e dell'autenticita' della documentazione
trasmessa in formato elettronico, due copie della suddetta domanda,
di cui una in bollo, corredate della documentazione attestante il
possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per
l'ammissione a contributo, devono essere presentate anche in formato
cartaceo direttamente o per mezzo del servizio postale mediante
raccomandata con avviso di ricevimento indicando sulla busta «Domanda
di contributo - Settore Teatro». In tale fattispecie fa fede la data
di spedizione. La domanda di ammissione a contributo, completa di
progetto artistico e preventivo finanziario deve essere corredata da:
a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello
statuto, nonche' elenco dei soci, qualora tali atti non siano gia' in
possesso dell'amministrazione;
b) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si
rappresentano le variazioni dei dati risultanti dagli atti di cui
alla lettera a);
c) progetto artistico e preventivo finanziario, redatti secondo
l'apposito modello predisposto dall'amministrazione;
d) dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali
di lavoro.
2. Il termine per la presentazione delle domande e' fissato al
31 ottobre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il
contributo ed e' perentorio. Entro il 31 gennaio successivo e'
possibile inoltrare, con le stesse modalita' di presentazione della
domanda, eventuali integrazioni, specifiche o modifiche relative al
progetto artistico.
3. Nessun soggetto puo' essere ammesso a contributo se non ha
svolto attivita' per almeno tre anni con i requisiti minimi previsti
dalla disciplina di riferimento.
4. L'entita' del contributo e' determinata con provvedimento del
Direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport, previo
parere della Commissione.
Art. 5.
Valutazione quantitativa
1. Per l'attivita' teatrale sono valutabili i costi concernenti la
produzione, l'ospitalita', la distribuzione, la promozione, la
formazione del pubblico e la pubblicita', secondo le modalita'
previste dal presente decreto.
2. Per l'attivita' di produzione i costi riguardano gli oneri
previdenziali ed assistenziali complessivamente versati presso
qualsiasi ente pubblico dall'organismo teatrale, maggiorati di una
quota percentuale a remunerazione dei costi di allestimento, definiti
con il decreto di cui all'art. 3, comma 2. Tali oneri sono presi in
considerazione fino al massimale di retribuzione giornaliero fissato
annualmente dall'ENPALS. Il numero delle giornate lavorative e'
considerato con riferimento al solo personale artistico e tecnico.
3. Per le imprese di produzione di cui al successivo art. 14 e'
prevista una maggiorazione degli oneri sociali per ognuno dei
seguenti requisiti:
a) l'effettuazione di non piu' di due spettacoli all'anno;
b) attivita' svolta in prevalenza con contratti a percentuale.
4. Per le imprese di produzione di cui al successivo art. 14, comma
3, in particolare, e' prevista una maggiorazione degli oneri sociali
per ognuno dei seguenti requisiti:
a) effettuazione di almeno milleottocento giornate lavorative;
b) disponibilita', anche temporanea, di una sede idonea per lo
svolgimento di una valida e documentata attivita' di laboratorio e di
qualificazione professionale in collaborazione con le universita' per
il teatro di sperimentazione e con le istituzioni scolastiche per il
teatro per l'infanzia e la gioventu';
c) rapporto con uno o piu' enti territoriali e disponibilita' di
entrate finanziarie adeguate provenienti da soggetti diversi dallo
Stato, comunque non inferiori al 40 per cento dei costi sostenuti;
d) qualificata presenza all'estero, con particolare riferimento
all'ambito europeo.
5. Per la quantificazione dei costi di produzione ed ospitalita'
sono prese in considerazione solo le recite che prevedono compensi a
percentuale sugli incassi o per le quali sia corrisposto un compenso
fisso nella misura massima di 4.000 euro per le recite in cui sia
previsto l'impiego di sei elementi, maggiorato di 600 euro per ogni
attore o tecnico impiegato in piu' e del 15 per cento per ogni
singolo debutto. In ogni caso il compenso fisso non puo' superare
12.000 euro.
6. Per le attivita' di ospitalita' tali costi, nei limiti e con le
modalita' di cui al comma 6, sono riferibili per il 30 per cento
anche alle recite di formazioni teatrali professionali non
sovvenzionate dallo Stato o dalla regione e di compagnie di danza
sovvenzionate ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800, e di
compagnie teatrali e di danza straniere di particolare valenza
culturale. Vengono, inoltre, riconosciuti i costi per la gestione
della sala, e per la promozione e la formazione del pubblico.
7. Per l'attivita' di distribuzione, i costi e le recite valutabili
sono quelli previsti dai commi 6 e 7.
8. Per l'attivita' di promozione, volta all'informazione e
valorizzazione della cultura teatrale, sono valutati i relativi costi
ad eccezione delle spese generali.
Art. 6.
Valutazione qualitativa
1. La valutazione qualitativa e' determinata dalla Commissione
prioritariamente in merito alla validita' artistica del progetto,
nonche' ai seguenti elementi:
a) stabilita' pluriennale e regolarita' gestionale-amministrativa
dell'organismo;
b) direzione artistica o organizzativa;
c) identita' e continuita' del nucleo artistico ed organizzativo;
d) spazio riservato al repertorio contemporaneo, con particolare
riferimento a quello italiano e di Paesi dell'Unione europea ed alla
committenza di testi originali;
e) periodo di impiego degli scritturati in rapporto ai compensi
da corrispondere;
f) il carattere di stanzialita' per le attivita' stabili e la
tipologia del decentramento territoriale per le attivita' di giro;
g) integrazione delle arti sceniche e processi innovativi
nell'ambito della produzione;
h) creazione di rapporti con le scuole e le universita', ivi
compresi momenti di informazione e preparazione all'evento, idonei a
favorire lo sviluppo della cultura teatrale;
i) integrazione con il patrimonio storico ed architettonico;
l) obiettivo del progetto, con riferimento alle sue finalita'
sociali;
m) rapporto consolidato con enti locali e istituzioni culturali;
n) formazione e sostegno alle nuove istanze artistiche;
o) qualificata attivita' di documentazione e di diffusione, anche
editoriale, dell'attivita' teatrale;
p) rapporto fra entrate di bilancio ed intervento statale.
2. In sede di valutazione si tiene altresi' conto del precedente
progetto artistico realizzato e del relativo numero degli spettatori
paganti registrati.
3. La valutazione qualitativa puo' determinare una variazione in
aumento lino al doppio, ovvero in diminuzione fino all'azzeramento
dei costi ammessi ai sensi dell'art. 5.
Art. 7.
Erogazione del contributo - Controlli
1. Nel caso di progetti artistici di particolare rilevanza
finanziaria, l'amministrazione puo' prendere in considerazione solo
una parte dei costi ammissibili. Resta fermo l'obbligo di presentare
le risultanze del bilancio consuntivo o di rendiconto in ordine a
tutta l'attivita' svolta.
2. A seguito dell'assegnazione del contributo, l'Amministrazione
eroga l'acconto nella misura dell'ottanta per cento per i soggetti
che abbiano ottenuto l'intervento statale da almeno tre anni, sempre
che sia stata presentata e regolarizzata la documentazione relativa
agli anni precedenti.
3. Ai fini dell'erogazione del saldo, i soggetti ammessi al
contributo presentano, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, una
dichiarazione con cui viene autocertificata la corrispondenza dei
dati indicati con quelli di bilancio, e nella quale sono riportati:
a) le risultanze finali del bilanicio consuntivo o del
rendiconto, nonche' il paino di reinvestimento degli eventuali utili
conseguiti;
b) il numero delle giornate recitative, delle giornate lavorative
e degli scritturati, con la quantificazione dei costi e degli oneri
sociali sostenuti di cui all'art. 5;
c) il numero e gli incassi delle recite effettuate a percentuale;
d) il numero e gli incassi delle recite effettuate entro il
limite di cui all'art. 5, comma 5;
e) il numero e gli incassi delle recite effettuate con compensi
oltre il limite di cui all'art. 5, comma 5;
f) il numero di recite di autori italiani, o di un Paese
dell'Unione europea, viventi o per i quali sono in godimento i
diritti di autore;
g) il numero delle regioni e piazze visitate anche in riferimento
alle regioni dell'obiettivo 1, come definito dal regolamento n.
1260/CE del 21 giugno 1999 del Consiglio, recante disposizioni
generali sui fondi strutturali.
4. L'erogazione del contributo e' subordinata agli impegni
stabiliti dalla legge finanziaria e di bilancio. Qualora ricorrano le
condizioni di cui all'art. 2, comma 3, il contributo per ciascun
soggetto e' ridotto di una identica percentuale.
5. L'Amministrazione puo' procedere a verifiche
amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la
regolarita' dei bilanci e degli altri atti riguardanti l'attivita'
teatrale sovvenzionata, a tal fine accedendo anche alla
documentazione conservata presso il soggetto beneficiario e
condizionando, ove opportuno, l'erogazione dell'intero contributo, o
di parte dello stesso, all'esito della verifica.
6. Ad eccezione di casi di errore materiale dell'Amministrazione,
non sono ammissibili riesami dei provvedimenti di determinazione dei
contributi o l'assegnazione di interventi integrativi anche in
presenza di maggiori costi per l'attivita' svolta.
7. L'importo del contributo e' proporzionalmente ridotto quando
l'attivita' svolta e' ridotta in misura superiore al 15 per cento
rispetto a quella considerata in sede di assegnazione.
8. La variazione sostanziale di alcuni degli elementi artistici del
programma rispetto a quelli indicati nel progetto, va previamente
comunicata all'amministrazione, che provvede a sottoporre nuovamente,
per tale solo aspetto, il progetto alla Commissione ai fini della
conferma o della variazione del contributo.
Art. 8.
Decadenze e sanzioni
1. Con provvedimento del Direttore generale per lo spettacolo dal
vivo e lo sport e' disposta la decadenza del contributo, ovvero la
sua riduzione proporzionale, provvedendosi, ove necessario, al
recupero, totale o parziale, delle somme gia' versate, nei due anni
successivi a quello in cui si e' conclusa l'attivita':
a) in mancanza della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3;
b) in caso di presentazione di dichiarazione di cui alla lettera
a) o di bilancio consuntivo, nei casi in cui ne sia stata fatta
richiesta, non veritieri o con modifiche sostanziali rispetto al
progetto presentato, senza la comunicazione di cui all'art. 7, comma
8.
Art. 9.
Atti di indirizzo
1. Successivamente alle procedure di cui all'art. 2, comma 2, il
Ministro, sentito il parere della Commissione ed acquisito il parere
della Conferenza delle regioni, dell'Unione delle province italiane e
dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia che si esprimono
entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Ministero, trascorsi
i quali i decreti possono comunque essere adottati, determina con
proprio decreto gli elenchi degli organismi e delle iniziative
teatrali di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13.
Capo II
Settori teatrali
Art. 10.
Attivita' teatrale stabile
1. L'attivita' teatrale stabile e' svolta dai teatri stabili ad
iniziativa pubblica, ad iniziativa privata e di innovazione.
2. L'attivita' teatrale stabile e' connotata dal prevalente
rapporto con il territorio entro il quale e' ubicato ed opera il
soggetto che la svolge, dalla continuita' del nucleo
artistico-tecnico-organizzativo, nonche' da una progettualita' con
particolari finalita' artistiche, culturali e sociali, ed e'
caratterizzata da:
a) sostegno e diffusione dei valori del teatro nazionale d'arte,
di tradizione e della commedia musicale, con adozione di progetti
artistici di produzione, ricerca, perfezionamento professionale,
promozione e ospitalita' e presenza in contesti sociali rilevanti;
b) rinnovo dcl linguaggio teatrale e sostegno alla drammaturgia
contemporanea;
c) sviluppo del metodo di ricerca in collaborazione con le
universita';
d) diffusione della cultura teatrale presso il pubblico di ogni
fascia di eta' e ceto sociale;
e) valorizzazione di nuovi talenti;
f) esclusiva disponibilita' di una o piu' sale teatrali
direttamente gestite e idonee alla rappresentazione in pubblico di
spettacoli;
g) autonomia e comprovata qualificazione professionale della
direzione, con esclusione dello svolgimento di altre attivita'
manageriali, organizzative, di consulenza e prestazione artistica
presso strutture produttive o distributive sovvenzionate dallo Stato
nel campo del teatro;
h) rappresentazione in sedi direttamente gestite di:
1) almeno il 20 per cento delle recite prodotte per i teatri
operanti in citta' con non piu' di 250.000 abitanti;
2) almeno il 25 per cento delle recite prodotte per i teatri
operanti in citta' con piu' di 250.000 abitanti e fino a 700.000
abitanti;
3) almeno il 35 per cento delle recite prodotte per i teatri
operanti in citta' con piu' di 700.000 abitanti;
i) per le attivita' di cui agli articoli 11 e 12, effettuazione
in sedi direttamente gestite gli spettacoli di nuovo allestimento
direttamente prodotti per un minimo di dodici giornate recitative a
spettacolo, elevate a ventiquattro giornate recitative per i teatri
operanti in citta' con piu' di un milione di abitanti;
l) ospitalita' coerente con le finalita' perseguite;
m) stabilita' del nucleo artistico e dell'organico amministrativo
e tecnico;
n) disponibilita' di entrate finanziarie adeguate alla
realizzazione del progetto.
Art. 11.
Teatri stabili ad iniziativa pubblica
1. Il riconoscimento di teatro stabile ad iniziativa pubblica e'
subordinato, oltre a quanto previsto dall'art. 10, al possesso dei
seguenti requisiti:
a) costituzione da parte della regione, della provincia e del
comune nel cui territorio e' situata la sede, con l'impegno dei soci
a contribuire alle spese dell'ente in misura almeno pari al
contributo annualmente versato dallo Stato, nonche' a garantire la
disponibilita' di una o piu' sale teatrali, di cui almeno una di
cinquecento posti, con la copertura di tutte le spese di esercizio;
b) la presenza, quali organi, del presidente, del consiglio di
amministrazione, dell'assemblea e del collegio dei revisori, con
durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque;
c) la presenza di un numero di componenti del consiglio di
amministrazione non superiore a cinque, elevabile a sette nel caso di
presenza di ulteriori partecipanti, oltre gli enti territoriali
necessari;
d) la presenza di tre componenti del collegio dei revisori, dei
quali due scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti ed
il presidente designato dal Ministero;
e) stabilita' del nucleo artistico assunto con contratto
stagionale per almeno il quaranta per cento degli interpreti e di
almeno il sessanta per cento dell'organico amministrativo e tecnico;
f) effettuazione annua di almeno cinquemila giornate lavorative e
di centoventi giornate recitative di spettacoli direttamente
prodotti, ridotte a quattromila giornate lavorative e novanta
giornate recitative per i teatri stabili di minoranze linguistiche o
di confine;
g) allestimento od ospitalita' ogni anno di almeno un'opera di
autore italiano vivente;
h) valorizzazione, qualificazione ed impiego di giovani attori e
tecnici nell'ambito del nucleo artistico stabile.
Art. 12.
Teatri stabili ad iniziativa privata
1. Il riconoscimento di teatro stabile ad iniziativa privata e'
subordinato, oltre a quanto previsto dall'art. 10, al possesso dei
seguenti requisiti:
a) progetto artistico integrato di produzione, promozione ed
ospitalita';
b) disponibilita' esclusiva di una sala teatrale di almeno
cinquecento posti;
c) stabilita' del nucleo artistico e del personale amministrativo
e tecnico;
d) effettuazione di almeno quattromilacinquecento giornate
lavorative e di centoventi giornate recitative di spettacoli
direttamente prodotti;
e) valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed
europeo, con particolare riguardo ad autori viventi;
f) disponibilita' di entrate finanziarie adeguate provenienti da
soggetti diversi dallo Stato comunque non inferiori al cinquanta per
cento dei costi sostenuti.
2. Il Ministro, con proprio decreto, puo' riconoscere il Teatro
stabile nazionale della commedia musicale che, oltre a possedere i
requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, dovra' avere la
disponibilita' esclusiva di una sala teatrale di almeno 1300 posti.
Art. 13.
Teatri stabili di innovazione
1. Sono teatri stabili di innovazione quelli che svolgono attivita'
di ricerca e sperimentazione teatrale o attivita' teatrale rivolta
all'infanzia e alla gioventu'.
2. L attivita' della ricerca e sperimentazione teatrale e'
caratterizzata da una particolare attenzione al rinnovamento del
linguaggio teatrale, alle nuove drammaturgie, alla multimedialita' ed
alla integrazione delle arti sceniche, e da iniziative di studio e
laboratorio, anche in collaborazione con le universita' per lo
sviluppo di nuovi metodi di ricerca.
3. L'attivita' teatrale rivolta all'infanzia e alla gioventu' e'
caratterizzata da una particolare attenzione all'evoluzione del
linguaggio artistico e pedagogico, allo sviluppo e diffusione della
cultura teatrale presso il pubblico in eta' prescolare e scolare,
alle iniziative di studio e laboratorio, in collaborazione con le
strutture scolastiche, mirate a finalita' educative ed alla
formazione teatrale degli insegnanti.
4. Il riconoscimento di teatro stabile di innovazione e'
subordinato, oltre a quanto previsto dall'art. 10, al possesso dei
seguenti requisiti:
a) valorizzazione di nuovi talenti;
b) disponibilita' esclusiva di una o piu' sale teatrali, di cui
almeno una di duecento posti;
c) effettuazione di almeno quattromila giornate lavorative e
cento giornate recitative di spettacoli direttamente prodotti
all'anno;
d) stabilita' del nucleo artistico e del personale amministrativo
e tecnico;
e) disponibilita' di entrate finanziarie adeguate provenienti da
soggetti diversi dallo Stato, comunque non inferiori al quaranta per
cento dei costi sostenuti, tra i quali almeno un ente locale.
Art. 14.
Imprese di produzione teatrale
1. Le imprese di produzione teatrale, commedia musicale e operetta,
di innovazione nell'ambito della sperimentazione e del teatro per
l'infanzia e la gioventu', si caratterizzano per la capacita'
organizzativa, per la validita' artistica del progetto in relazione
alla tradizione teatrale, alla drammaturgia contemporanea, alla piu'
ampia diffusione della cultura e dell'arte teatrale sul territorio
nazionale, alla valorizzazione di nuovi talenti, alla ricerca di
nuovi linguaggi artistici e per la diffusione del teatro presso nuove
fasce di pubblico, anche in eta' scolare e prescolare.
2. Dette imprese possono essere ammesse al contributo statale, se
effettuano un minimo di novanta giornate recitative e di mille
giornate lavorative, in presenza di:
a) direzione artistica di comprovata qualificazione professionale
e nucleo artistico stabile;
b) autonomia creativa e organizzativa;
c) significativa progettualita' culturale e di rilevante impatto
sul pubblico.
3. Possono altresi' essere ammesse al contributo statale le imprese
di teatro di innovazione che, oltre alla direzione artistica di
comprovata qualificazione professionale ed alla autonomia creativa e
organizzativa, si caratterizzano per la continuita' e identita' del
nucleo artistico, per la disponibilita', anche temporanea, di una
sede idonea per lo svolgimento di attivita' laboratoriale e per la
presenza di un progetto che realizzi un intervento creativo su testi
teatrali e l'integrazione tra le arti sceniche; ai fini del
raggiungimento dei minimi recitativi, tali imprese possono computare
fino a venticinque giornate di attivita' di laboratorio.
4. Le imprese di produzione teatrale, ammesse al contributo statale
e che hanno la disponibilita' pluriennale di un teatro, possono
altresi' essere ammesse al contributo per l'attivita' di esercizio,
secondo quanto previsto dall'art. 17, in presenza di un'adeguata
ospitalita' per almeno il cinquanta per cento a compagnie organizzate
da imprese diverse.
5. Le imprese teatrali di innovazione in possesso dei requisiti di
cui all'art. 5, comma 4, possono, al termine di tre anni consecutivi
di attivita' destinataria di contributo, effettuare a domanda, solo
per l'anno appena successivo, il 10 per cento dei minimi recitativi e
lavorativi previsti dal presente decreto, sostituendo la restante
parte con attivita' di laboratorio, scientifica, seminariale e di
studio. Il progetto di tale attivita' deve essere presentato
attraverso una specifica relazione da sottoporsi al preventivo parere
della commissione. Al termine delle attivita', l'impresa dovra', a
consuntivo, illustrare all'amministrazione il progetto realizzato, da
cui dovra' emergere con chiarezza la nuova progettualita' da porre
alla base delle future attivita'. Il contributo relativo all'anno di
studio e' individuato nella misura massima del 50 per cento del
contributo assegnato all'impresa il precedente anno. Puo' applicarsi
l'art. 23, comma 4, sull'importo di cui al precedente periodo. Le
imprese che effettuano domanda di contributo ai sensi del presente
comma possono comunque presentare domanda anche ai sensi del comma 3.
Tale domanda sara' considerata decaduta nel caso in cui venga
autorizzata dalla Commissione l'attivita' di cui al presente comma.
6. Una maggiorazione dei costi riferiti agli oneri sociali a
compensazione delle spese per la gestione della sala e' riservata
alle imprese di produzione teatrale, singole o consorziate, che hanno
la disponibilita' esclusiva di un teatro di non piu' di
duecentocinquanta posti o, relativamente alle zone non ancora
servite, di luoghi attrezzati, muniti delle prescritte
autorizzazioni, all'interno dei quali svolgono un programma
continuativo di produzione ed ospitalita', rivolto alla drammaturgia
contemporanea, alle attivita' di laboratorio e di aggiornamento
professionale ed alla promozione e sensibilizzazione del pubblico.
Art. 15.
Teatro di figura ed artisti di strada
1. Sono ammessi al contributo statale le imprese che svolgono in un
determinato ambito territoriale, con un organico progetto e
stabilita' del nucleo artistico, un'attivita' continuativa di
produzione del teatro di figura di significativo rilievo, anche in
convenzione con gli enti locali interessati, ed integrata da
attivita' di promozione, ricerca, conservazione e trasmissione della
tradizione, aggiornamento delle tecniche e rinnovamento espressivo,
rassegne e festival.
2. Sono ammesse al contributo statale le imprese di produzione del
teatro di figura che effettuano almeno ottanta giornate recitative di
spettacoli del repertorio tradizionale italiano ed innovativo,
quaranta delle quali possono essere attestate, per la specificita'
dell'attivita' svolta, anche con documentazione diversa dal bordero',
e settecento giornate lavorative.
3. Per la quantificazione del contributo si tiene anche conto
dell'effettuazione dell'attivita' di produzione teatrale all'estero,
anche attraverso coproduzioni internazionali, e della gestione, con
la partecipazione di almeno un ente locale, di spazi adeguati
all'attivita' di ospitalita' di rassegne e festival, per almeno
cinquanta recite, cui gli spettatori possono accedere anche
gratuitamente, nonche' l'apertura al pubblico di collezioni storiche
e musei e la realizzazione di iniziative di studio, formazione ed
editoriali.
4. Sono ammessi al contributo statale nella misura massima del
venti per cento dei costi sostenuti i soggetti che svolgono attivita'
di promozione del teatro di strada o che organizzano manifestazioni,
rassegne e festival con l'impiego esclusivo degli artisti di strada,
quale momento di aggregazione sociale della collettivita', di
integrazione con il patrimonio architettonico e monumentale e di
sviluppo del turismo culturale.
Art. 16.
Organismi di promozione e formazione del pubblico
1. Sono ammessi al contributo statale gli organismi, beneficiari di
una partecipazione finanziaria della regione dove hanno sede, che
svolgono attivita' di promozione e formazione del pubblico
nell'ambito del territorio della regione e di una regione confinante
priva di un analogo organismo.
2. L'ammissione al contributo e' subordinata ai seguenti requisiti:
a) programmazione di almeno centocinquanta giornate recitative
annue, riferite a compagnie beneficiarie del contributo statale o
regionale e delle compagnie di cui all'art. 5, comma 6. Le giornate
recitative devono essere articolate su almeno dieci piazze,
distribuite in modo da garantire la presenza in ogni provincia, ed
effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in ambiti diversi muniti
delle prescritte autorizzazioni;
b) struttura organizzativa autonoma;
c) autonomia e comprovata qualificazione professionale della
direzione, con esclusione dello svolgimento di altre attivita'
manageriali, organizzative, di consulenza e prestazione artistica
presso strutture sovvenzionate dallo Stato nel campo del teatro;
d) progetto di distribuzione comprensivo di varie forme di
produzione teatrale, sulla base di un repertorio qualificato e
riferito anche alla produzione contemporanea italiana ed europea non
caduta in pubblico dominio;
e) progetto di informazione, promozione e formazione del
pubblico, anche attraverso iniziative tese ad accrescere la
conoscenza del teatro, con la promozione di incontri con gli artisti,
attivita' editoriali e rapporti con il mondo scolastico ed
universitario;
f) disponibilita' di entrate finanziarie, da parte di soggetti
diversi dallo Stato, non inferiori al cinquanta per cento dei costi
sostenuti;
g) l'avvenuto pagamento dei compensi alle compagnie ospitate
nell'anno precedente che sottoscriveranno dichiarazione liberatoria.
3. Per la quantificazione del contributo si tiene prioritariamente
conto dei costi sostenuti dagli organismi per ospitare le compagnie
in rapporto al numero delle presenze registrate nell'anno precedente,
nonche' delle spese di pubblicita', dei progetti di promozione e
formazione del pubblico, dell'apertura di nuovi spazi teatrali,
dell'uso di siti storici ed archeologici per promuovere
l'integrazione delle attivita' teatrali con i flussi turistici, e di
ogni altra iniziativa tesa a favorire la crescita della domanda
teatrale, con esclusione del costo del personale dipendente.
Art. 17.
Esercizio teatrale e teatri municipali
1. Sono ammessi al contributo statale i soggetti gestori di sale
teatrali con riferimento ai costi della gestione della sala, della
pubblicita' e della promozione del pubblico.
2. L'ammissione al contributo e' subordinata al possesso di:
a) prescritte autorizzazioni;
b) programmazione di almeno centotrenta giornate recitative per
iniziative ad attivita' continuativa;
c) programmazione di almeno ottanta giornate recitative per
iniziative ad attivita' stagionale.
3. E' riconosciuta ai soggetti che gestiscono una sala teatrale con
una capienza non superiore a duecento-cinquanta posti ed in presenza
dei prescritti requisiti connessi all'agibilita', un'ulteriore
valutazione per un progetto di produzione realizzato nella stessa,
purche' non superiore al trenta per cento del totale delle giornate
recitative programmate e secondo i criteri stabiliti per gli
organismi di cui all'art. 14.
4. Quando la gestione concerne un teatro municipale, l'ammissione
al contributo e' subordinata all'effettuazione di almeno quaranta
giornate recitative ed alla disponibilita' di una sala con capienza
non inferiore a trecento posti.
Art. 18.
Promozione teatrale e perfezionamento professionale
1. Sono ammessi al contributo statale, non cumulabile con le altre
forme di contribuzione previste dal presente decreto, i soggetti
pubblici e privati che, non svolgendo attivita' produttiva,
realizzano progetti di:
a) promozione, divulgazione e informazione nel campo teatrale
nonche' di valorizzazione della cultura teatrale, con particolare
riguardo alla drammaturgia italiana contemporanea. Tali progetti
possono articolarsi in stages, seminari, convegni, mostre, attivita'
di laboratorio, con particolare riguardo all'uso di nuove metodologie
e alle interazioni con gli altri linguaggi dello spettacolo;
b) perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed
amministrativi del settore teatrale, con carattere istituzionale e
continuativo, in presenza di un corpo docente di accertata
qualificazione professionale e di adeguati spazi attrezzati per
l'attivita' didattica e teatrale;
c) coordinamento e sostegno dell'attivita' di gruppi teatrali non
professionistici ad essi aderenti;
d) iniziative di produzione e promozione teatrale nell'ambito di
programmi di studio e di ricerca all'interno delle strutture
universitarie statali, anche in collaborazione con i soggetti della
stabilita' teatrale.
2. Per i progetti di cui al comma 1, lettera b), il contributo
dello Stato puo' essere solo integrativo e non superiore al trenta
per cento della somma dei contributi degli enti locali.
Art. 19.
Rassegne e festival
1. Sono ammessi al contributo statale non cumulabile con le altre
forme di contribuzione previste dal presente decreto i soggetti
pubblici o privati, organizzatori di rassegne e festival di
particolare rilievo internazionale e nazionale, che contribuiscono
alla diffusione ed allo sviluppo della cultura teatrale, alla
integrazione del teatro con siti storici ed archeologici e di
promozione del turismo culturale, e che comprendono una pluralita' di
spettacoli ospitati, prodotti o coprodotti nell'ambito di un coerente
progetto culturale, effettuati in un arco di tempo limitato ed in un
medesimo luogo. In parti-colare, i festival devono costituire momenti
di incontro tra le diverse culture dello spettacolo dal vivo, anche
in forma di creazioni multidisciplinari tendenti alla contaminazione
di piu' linguaggi espressivi.
2. Il contributo statale ha carattere integrativo di altri apporti
finanziati, e non puo' superare il trenta per cento dei costi
sostenuti, ed e' concesso sulla base dei seguenti presupposti:
a) sovvenzione di uno o piu' enti pubblici;
b) direttore artistico di riconosciuta capacita' e prestigio
professionale in esclusiva;
c) disponibilita' di una struttura tecnico-organizzativa
permanente;
d) programmazione di una pluralita' di spettacoli dei quali
almeno uno presentato in prima nazionale;
e) programmazione di spettacoli, sia di ospitalita' che in
coproduzione, di soggetti italiani con prevalenza di quelli gia'
sovvenzionati e di formazioni straniere di elevata qualita'
artistica;
f) attivita' collaterali di promozione del pubblico anche
attraverso convegni, seminari, mostre, attivita' editoriali.
Capo III
Istituzioni ed enti
Art. 20.
Ente teatrale italiano
1. L'Ente teatrale italiano, di seguito definito ETI, riceve un
contributo ordinario su presentazione del programma di attivita'
deliberato dai competenti organi statutari.
2. L'ETI, nell'ambito delle proprie finalita' istituzionali, ha lo
scopo di promuovere l'incremento e la diffusione delle attivita'
teatrali, soprattutto attraverso interventi per la pubblicita', la
comunicazione, la promozione e la formazione del pubblico, anche a
sostegno di progetti elaborati in accordo con le regioni.
3. Le modalita' ed i criteri di intervento finanziario dell'ETI
sono disciplinati con apposito regolamento interno.
4. All'ETI possono essere altresi' concessi contributi finalizzati
a particolari progetti di attivita', anche individuati
dall'amministrazione, volti a favorire iniziative di diffusione
all'estero dell'espressione artistica nazionale, la realizzazione di
eventi di cultura teatrale o interdisciplinare di rilevanza
internazionale, la diffusione della cultura teatrale nelle zone meno
servite, l'integrazione dello spettacolo con i piu' moderni strumenti
della comunicazione e con la televisione, la promozione di sinergie
operative con i beni culturali ed il turismo.
5. L'ETI puo' stipulare con le compagnie teatrali e di danza, per
l'attivita' ordinaria e per specifici progetti, solo contratti a
percentuale sugli incassi, con l'eccezione delle compagnie
programmate all'estero e di quelle straniere di grande rilevanza
internazionale.
6. All'ETI possono essere concessi contributi a titolo di rimborso
per le spese relative ai viaggi ed ai trasporti sostenuti dalle
compagnie per la promozione di spettacoli italiani all'estero con le
modalita' previste dalla vigente normativa. Non si applicano a tale
fattispecie i termini di cui all'art. 4, comma 2.
Art. 21.
Accademia nazionale di arte drammatica «Silvio D'Amico»
1. L'Accademia nazionale d'arte drammatica «Silvio D'Amico» riceve
un contributo, su presentazione del programma di attivita' deliberato
dai competenti organi statutari. Una quota di tale contributo puo'
essere destinata al sostegno di iniziative anche produttive e di
ricerca realizzate direttamente con la prevalente utilizzazione degli
allievi dell'Accademia o assunte in collaborazione con altri enti
teatrali anche a sostegno della drammaturgia contemporanea.
2. Al fine di armonizzare l'attivita' dell'Accademia con le
disposizioni attuative della legge 21 dicembre 1999, n. 508,
l'amministrazione procede a periodiche consultazioni con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica ai fini
di una concertata azione a sostegno e sviluppo delle sue finalita'
istituzionali.
Capo IV
Progetti speciali
Art. 22.
Progetti speciali
1. Sentito il parere della Commissione, possono essere finanziati
non piu' di cinque progetti speciali finalizzati alla realizzazione
di:
a) almeno due progetti di produzione teatrale di significativo
valore artistico e culturale;
b) un progetto di sostegno, valorizzazione e diffusione della
nuova drammaturgia italiana, che consiste nella stesura e messa in
scena di testi originali, anche in accordo con enti e istituzioni
pubbliche e d'interesse pubblico, attraverso l'impiego di piu' spazi
teatrali e la diffusione sul territorio nazionale;
c) non piu' di due progetti finalizzati al perfezionamento
professionale di attori e tecnici che non hanno superato il
trentesimo anno di eta' e che hanno gia' svolto attivita' da almeno
un biennio.
2. Puo' essere concesso, inoltre, un contributo annuale in favore
di soggetti pubblici e privati che attuano iniziative di
valorizzazione e promozione disposte dall'Amministrazione.
3. Il contributo di cui al comma 1 e' alternativo rispetto a
qualsiasi altro contributo previsto dal presente decreto e non puo'
essere concesso per piu' di tre anni consecutivi. La direzione
artistica ed organizzativa del progetto ammesso al contributo ai
sensi del comma 1 e' incompatibile con analoghi incarichi presso
strutture teatrali finanziate dallo Stato.
4. I contributi di cui al presente articolo trovano copertura nelle
risorse di cui all'art. 2, comma 2, lettera c).
5. Ai fini dell'ammissione al contributo di eventuali nuovi
soggetti, le singole regioni concordano con l'amministrazione un
piano programmatico di interventi.
Capo V
Disposizioni finali e transitorie
Art. 23.
Disposizioni finali e transitorie
1. Per l'anno 2006 restano valide le domande di contributo
presentate entro il 31 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 4, comma 2,
del decreto ministeriale 27 febbraio 2003, e successive
modificazioni. Con le stesse modalita' di presentazione della
domanda, sono ammesse eventuali integrazioni, specifiche o modifiche
relative al progetto artistico pervenute entro il 28 febbraio 2006.
2. I requisiti di cui all'art. 4, comma 3, e all'art. 10, comma 2,
lettera h) e i), entrano in vigore il 1° gennaio 2007. Per l'anno
2006, continuano ad applicarsi i requisiti previsti dalle
corrispondenti disposizioni del decreto ministeriale 27 febbraio
2003, e successive modificazioni.
3. L'art. 14, comma 5, si applica a decorrere dall'anno 2007.
4. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge
30 dicembre 2004, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge
1° marzo 2005, n. 26, il Direttore generale per lo spettacolo dal
vivo e lo sport puo' disporre la liquidazione, in ragione del
cinquanta per cento del contributo assegnato nell'anno precedente, di
anticipazioni sui contributi ancora da assegnarsi a soggetti che
abbiano presentato regolare domanda ai sensi del presente decreto e
che siano stati destinatari del contributo per almeno tre anni e ne
abbiano regolar-mente documentato l'attivita'. Con provvedimento del
Direttore generale possono essere stabilite garanzie in relazione
all'anticipata liquidazione di cui al presente comma.
Art. 24.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 21 dicembre 2005
Il Ministro: Buttiglione
Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 32
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato