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Gazzetta Ufficiale N. 29 del 4 Febbraio 2006

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DECRETO 21 dicembre 2005
Criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' di danza, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo Unico dello Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

Capo I
Disposizioni generali

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni;
Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492;
Visto il decreto ministeriale 21 maggio 2002, n. 188, recante
«Regolamento recante criteri e modalita' di erogazione di contributi
in favore delle attivita' di danza, in corrispondenza agli
stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge
30 aprile 1985, n. 163»;
Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82; come modificato
dall'art. 1, comma 4, della legge 15 novembre 2005, n. 239.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n.
173;
Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314,
convertito con modificazioni dalla legge 1° marzo 2005, n. 26; che ha
confermato per l'anno 2005 i criteri e le modalita' per l'erogazione
di contributi alle attivita' di cui alla legge 30 aprile 1985, n.
163;
Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239;
Ritenuto di dover provvedere alla determinazione dei suddetti
criteri e modalita' di erogazione dei contributi a partire dall'anno
2006, al fine di garantire la necessaria continuita' nei
finanziamenti pubblici alle attivita' di spettacolo dal vivo;
Viste le sentenze della Corte costituzionale in materia di
attivita' culturali e di spettacolo n. 255 del 2004 e n. 285 del
2005;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del
15 dicembre 2005;
Decreta:

Art. 1.
Efficacia
1. Il presente decreto ha carattere transitorio, in attesa che la
legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'art. 117
della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello
Stato, delle regioni e delle autonomie locali in materia di
spettacolo.

Art. 2.
Intervento finanziario per le attivita' di danza
1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, attraverso la
Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport del
Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, di seguito definito
«Amministrazione», eroga contributi ai soggetti che svolgono
attivita' di danza, in base agli stanziamenti destinati alla danza
dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito «Fondo», di
cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, al fine di:
a) favorire la qualita' artistica e il costante rinnovamento
dell'offerta della danza italiana, e consentire ad un pubblico sempre
piu' ampio, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle
categorie meno favorite, di accedere alla cultura della danza;
b) promuovere nella produzione della danza la qualita',
l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e
nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale;
c) agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione
del repertorio contemporaneo italiano ed europeo;
d) promuovere la conservazione, il recupero e la valorizzazione
del repertorio classico della danza;
e) sostenere la formazione e tutelare le professionalita' in
campo artistico, tecnico e organizzativo;
f) incentivare la distribuzione e la diffusione della danza;
g) attuare il riequilibrio territoriale, favorendo il radicamento
di iniziative di danza nelle aree meno servite;
h) sostenere la promozione internazionale della danza italiana,
in particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione
e di scambio di ospitalita' con qualificati organismi nazionali ed
esteri.
2. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di seguito
definito «Ministro», con proprio decreto, tenendo conto di quanto
previsto dalle leggi finanziarie e di bilancio, delle quote di
risorse assegnate nell'anno precedente, nonche' del numero delle
istanze complessivamente presentate, sentita la Commissione
consultiva per la danza di cui all'art. 10 del decreto legislativo
21 dicembre 1998, n. 492, di seguito definita «Commissione», ed
acquisito il parere della Conferenza delle Regioni, dell'Unione delle
Province Italiane e dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia,
che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta da parte del
Ministero, trascorsi i quali il decreto puo' comunque essere
adottato, ripartisce le risorse di cui al comma 1 stabilendo:
a) la quota delle risorse da assegnare a ciascuno dei settori
della danza di cui al Capo II;
b) la quota delle risorse da assegnare ai soggetti di cui al Capo
III;
c) la quota delle risorse da assegnare ai progetti speciali,
secondo quanto stabilito dal Capo IV.
3. Qualora le leggi finanziarie e di bilancio successive alla
emanazione del decreto di cui al comma 2, determinino una consistenza
del Fondo inferiore rispetto a quella definita all'atto
dell'emanazione del citato decreto, il Ministro provvede alla
proporzionale riduzione delle risorse ripartite. In caso di
variazione in aumento della consistenza del Fondo, il Ministro puo'
provvedere alla integrazione delle risorse medesime, secondo quanto
previsto dal presente decreto.
4. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, sono
considerate le attivita' relative alla produzione, alla
distribuzione, all'esercizio, alla promozione e al perfezionamento
professionale, nonche' a rassegne e festival.

Art. 3.
Criteri generali di attribuzione del contributo
1. Il contributo e' correlato alle voci di costo previste nel
progetto artistico e nel preventivo finanziario e riconosciute
ammissibili ai sensi dell'art. 5, secondo la valutazione qualitativa
di cui all'art. 6.
2. Il contributo non puo' comunque eccedere la somma equivalente al
pareggio tra entrate ed uscite dei bilanci preventivi e consuntivi
del soggetto beneficiario.
3. Il Ministro, ai fini dell'attribuzione del contributo ai
programmi di attivita' relativi ai singoli settori della danza,
sentita la sezione danza del Comitato per i problemi dello
spettacolo, determina:
a) le percentuali di incidenza dei singoli costi ai quali
correlare il contributo, le quote e i massimali indicati nell'art. 5,
per la quantificazione del contributo;
b) l'incentivo finanziario da assegnare ai soggetti della danza
che utilizzano, insieme a professionisti di collaudata esperienza,
giovani danzatori e tecnici nei loro primi cinque anni di attivita'
professionale;
c) l'incentivo finanziario da assegnare agli organismi di
produzione di cui all'art. 9, che svolgono anche attivita' di
perfezionamento professionale di quadri artistici;
d) l'incentivo finanziario per le attivita' svolte nelle regioni
dell'obiettivo 1, come definito dal Regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi
strutturali, alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande;
e) la maggiorazione dei costi, nel caso di un numero
significativo di esecuzioni di opere di autori contemporanei italiani
o di paesi dell'Unione europea;
f) l'incentivo finanziario per la realizzazione di nuove
coreografie.
4. Nella valutazione dei programmi di attivita', si considerano le
coproduzioni con apporti artistici e finanziari, sia tra soggetti
nazionali sia con paesi appartenenti all'Unione europea. Le recite
realizzate sono valutate nei limiti dei rispettivi apporti ai costi
di produzione. La coproduzione deve presupporre un formale accordo
fra i soggetti produttori, con la chiara indicazione dei rispettivi
apporti finanziari.
5. Il contributo e' corrisposto per le rappresentazioni alle quali
chiunque puo' accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso,
ovvero per quelle gratuite svolte in edifici scolastici o presso
luoghi di interesse storico-artistico entro il limite del dieci per
cento dell'intera attivita', con esclusione di quelle svolte presso
le fondazioni liriche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996,
n. 367, e presso i teatri di tradizione di cui all'art. 28 della
legge 14 agosto 1967, n. 800, gia' considerate ai fini delle
sovvenzioni statali in favore di tali soggetti.
6. L'Amministrazione, sentita la Commissione, puo' attribuire il
contributo a titolo diverso da quello richiesto, qualora le
caratteristiche soggettive del richiedente o l'oggetto della domanda
possano essere diversamente classificati, nell'ambito delle attivita'
di cui all'art. 2, comma 4.
7. Per i soggetti gia' sovvenzionati negli anni precedenti, la
domanda di contributo puo' essere sottoposta al parere della
Commissione, a condizione che sia stato presentato il rendiconto
artistico e finanziario relativo al penultimo anno antecedente quello
cui si riferisce la domanda di contributo.

Art. 4.
Presentazione della domanda e determinazione del contributo
1. La domanda di ammissione a contributo deve essere presentata al
Ministero per i beni e le attivita' culturali - Dipartimento per lo
spettacolo e lo sport - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo
e lo sport - Servizio V, utilizzando unicamente i modelli predisposti
dall'amministrazione e disponibili con modalita' di trasmissione
on-line, a mezzo di sistemi informatici dedicati, direttamente
accessibili e fruibili dal sito internet della Direzione generale.
Nelle more dell'applicazione del sistema di certificazione della
firma digitale e dell'autenticita' della documentazione trasmessa in
formato elettronico, due copie delle suddette domande, di cui una in
bollo, corredate della documentazione attestante il possesso dei
requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per l'ammissione a
contributo, devono essere presentate anche in formato cartaceo
direttamente o per mezzo del servizio postale mediante raccomandata
con avviso di ricevimento indicando sulla busta «Domanda di
contributo - Settore Danza». In tale fattispecie fa fede la data di
spedizione. La domanda di ammissione a contributo, completa di
progetto artistico e preventivo finanziario deve essere corredata da:
a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello
statuto, nonche' elenco dei soci, qualora tali atti non siano gia' in
possesso dell'Amministrazione;
b) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si
rappresentano le variazioni ai dati risultanti dagli atti di cui alla
lettera a);
c) progetto artistico e preventivo finanziario, redatti secondo
apposito modello predisposto dall'amministrazione;
d) per gli enti pubblici, delibera di assunzione della spesa, da
presentare entro trenta giorni dal termine di legge stabilito per la
deliberazione dei bilanci di previsione. Le determinazioni
dell'amministrazione in ordine alla concessione dei contributi sono
comunque condizionati all'invio del predetto documento;
e) dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali
di lavoro qualora sussistano per le categorie impiegate
nell'attivita' sovvenzionata;
2. Il termine per la presentazione delle domande e' fissato al
31 ottobre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il
contributo, ed e' perentorio. Entro il 31 marzo successivo e'
possibile inoltrare, con le stesse modalita' di presentazione della
domanda, eventuali integrazioni, specifiche o modifiche relative al
progetto artistico.
3. L'entita' del contributo e' determinata con provvedimento del
Direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport, previo
parere della competente Commissione.
4. Nessun soggetto puo' essere ammesso a contributo se non ha
svolto attivita' per almeno tre anni con i requisiti minimi previsti
dalla disciplina di riferimento.

Art. 5.
Valutazione quantitativa
1. Per le attivita' di danza sono valutabili i costi concernenti la
produzione, la distribuzione, l'ospitalita' e la promozione.
2. Per l'attivita' di produzione, i costi riguardano gli oneri
previdenziali ed assistenziali complessivamente versati, anche
mediante modelli UE, presso qualsiasi ente pubblico, dal soggetto che
richiede il contributo o da soggetti terzi impiegati, sulle
retribuzioni o i compensi corrisposti al personale comunque
utilizzato, maggiorati di una quota percentuale, definita con il
decreto di cui all'art. 3, comma 3, a copertura dei costi di
allestimento, delle spese generali, nonche' dei costi sostenuti per
le strutture tecnico-organizzative.
3. Per le attivita' di distribuzione e ospitalita' sono valutabili,
oltre ai costi connessi alla gestione della sala e alla pubblicita':
a) i costi relativi a recite che prevedono compensi a percentuale
sugli incassi o fissi, corrisposti alle compagnie sovvenzionate dallo
Stato sino ad un importo massimo fissato con il decreto di cui
all'art. 3, comma 3, che determina, inoltre, le modalita' in base
alle quali i contratti stipulati con compenso fisso sono equiparati
ai contratti a percentuale;
b) i costi relativi a spettacoli di compagnie non sovvenzionate
dallo Stato, con prioritario riferimento alle giovani formazioni,
valutati con le modalita' di cui alla lettera a), fino al venticinque
per cento dei costi delle compagnie sovvenzionate.
4. Per l'attivita' mirata alla informazione, alla diffusione e
all'incremento della cultura della danza, realizzata attraverso
convegni, seminari e mostre, attivita' editoriale, e per l'attivita'
di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed
amministrativi, sono valutabili i costi concernenti l'attivita'
istituzionale, in misura determinata con il decreto di cui all'art.
3, comma 3.
5. Per l'attivita' di perfezionamento professionale, i costi si
riferiscono ai compensi per i docenti.
6. Per le rassegne ed i festival, sono valutabili i costi
riguardanti la produzione, l'ospitalita', la promozione e la
pubblicita'.

Art. 6.
Valutazione qualitativa
1. La valutazione qualitativa e' determinata dalla Commissione
prioritariamente in merito alla validita' artistica del progetto,
nonche' ai seguenti elementi:
a) direzione artistica;
b) stabilita' pluriennale e regolarita' gestionale-amministrativa
dell'organismo, nonche' continuita' del nucleo artistico;
c) coreografi impiegati;
d) spazio riservato al repertorio contemporaneo, con particolare
riferimento a quello italiano e di paesi dell'Unione europea;
e) committenza di nuove opere o effettuazione di lavori in prima
rappresentazione assoluta in Italia;
f) rappresentazione di opere di autori viventi;
g) esecuzione dal vivo della parte musicale;
h) rappresentazioni presso fondazioni liriche o teatri di
tradizione;
i) creazione di rapporti con le scuole e le universita', attuando
momenti di informazione e preparazione all'evento idonei a favorire
l'accrescimento della cultura della danza;
l) adeguatezza del numero di prove programmate.
2. La Commissione tiene altresi' conto, relativamente al biennio
precedente a quello per il quale e' richiesto il contributo, dei
seguenti elementi positivi:
a) la media del numero degli spettatori paganti, nonche' dei
relativi incassi rispetto al contesto socio-economico del territorio;
b) la capacita' imprenditoriale di reperire risorse da parte di
soggetti e istituzioni private e/o di enti territoriali.
3. La valutazione qualitativa puo' determinare la variazione in
aumento fino al doppio, ovvero in diminuzione fino all'azzeramento,
dell'ammontare dei costi ammessi ai sensi dell'art. 5.

Art. 7.
Erogazione del contributo. Controlli
1. Nel caso di progetti artistici di particolare rilevanza
finanziaria, l'amministrazione puo' prendere in considerazione solo
una parte dei costi ammissibili. Resta fermo l'obbligo di presentare
il bilancio consuntivo in ordine a tutta l'attivita' svolta.
2. L'amministrazione eroga acconti ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge.
3. Ai fini dell'erogazione del saldo, il soggetto beneficiario del
contributo deve presentare una dichiarazione ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, con cui viene anche autocertificata la
corrispondenza dei dati indicati con quelli di bilancio, nella quale
sono riportati:
a) il rendiconto finanziario relativo all'attivita'
sovvenzionata;
b) una dettagliata relazione artistica relativa all'attivita'
svolta, con indicazione del numero delle giornate di spettacolo;
c) il numero delle giornate lavorative;
d) gli incassi determinati dall'attivita' artistica;
e) il numero delle prove per ciascuno spettacolo;
f) il personale stabilmente impiegato;
g) il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
relativi all'attivita' sovvenzionata.
4. L'erogazione dell'importo del contributo e' subordinata alla
corrispondenza con quanto previsto dalla legge finanziaria e di
bilancio. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2, comma 3,
il contributo definito per ciascun soggetto e' diminuito di una
identica percentuale.
5. L'Amministrazione puo' procedere a verifiche
amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la
regolarita' dei bilanci e degli altri atti relativi all'attivita'
sovvenzionata, a tal fine accedendo anche alla documentazione
conservata presso il soggetto beneficiario e condizionando, ove
opportuno, l'erogazione dell'intero contributo, o di parte dello
stesso, all'esito della verifica.
6. Ad eccezione di casi di errore materiale dell'Amministrazione,
non sono ammissibili riesami dei provvedimenti di determinazione dei
contributi o l'assegnazione di interventi integrativi anche in
presenza di maggiori costi per l'attivita' svolta.
7. L'importo del contributo e' proporzionalmente ridotto quando
l'attivita' svolta e' ridotta in misura superiore al 15 per cento
rispetto a quella considerata in sede di assegnazione.
8. La variazione sostanziale di alcuni degli elementi artistici del
programma, rispetto a quelli indicati nel progetto, va previamente
comunicata all'amministrazione, che provvede a sottoporre nuovamente,
per tale solo aspetto, il progetto alla commissione ai fini della
conferma o della variazione del contributo.

Art. 8.
Decadenze e sanzioni
1. Con provvedimento del Direttore generale per lo spettacolo dal
vivo e lo sport e' disposta la decadenza dal contributo annuale,
ovvero la sua riduzione proporzionale, provvedendosi, ove necessario,
al recupero, totale o parziale, delle somme gia' versate, nei due
anni successivi a quello in cui si e' conclusa l'attivita':
a) in mancanza della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3;
b) in caso di presentazione della dichiarazione di cui alla
lettera a) o del bilancio consuntivo annuale, nei casi in cui ne sia
stata fatta richiesta, non veritieri o con modifiche sostanziali
rispetto al progetto presentato, senza la comunicazione di cui
all'art. 7, comma 8, e per percentuali superiori al limite previsto
dell'art. 7, comma 7.


Capo II
Settori della danza

Art. 9.
Compagnie di danza
1. Gli organismi di produzione della danza svolgono un'attivita' di
interesse pubblico, in quanto assicurano la circolazione sul
territorio nazionale degli spettacoli, cosi' garantendo la piu' ampia
diffusione della cultura e dell'arte della danza, e promuovono,
inoltre, la coreografia italiana contemporanea, la ricerca, la
formazione e la valorizzazione di nuovi talenti, la nascita e la
sperimentazione di particolari forme dell'arte coreutica.
2. Gli organismi di produzione della danza possono essere ammessi
al contributo se effettuano, annualmente, un minimo di venti giornate
recitative e di trecentocinquanta giornate lavorative.
3. Ai fini del raggiungimento dei limiti di cui al comma 2, sono
ammesse, per non piu' del trenta per cento, le giornate di spettacolo
svolte all'estero, di cui almeno il venti per cento in Paesi
dell'Unione europea.

Art. 10.
Soggetti di promozione e formazione del pubblico
1. Puo' essere concesso un contributo in favore di soggetti che,
nell'ambito del territorio di una regione, svolgono attivita' di
promozione e formazione del pubblico alle quali partecipi, anche solo
finanziariamente, la regione territorialmente interessata, ovvero che
abbiano avuto il riconoscimento delle funzioni esercitate in base a
legge regionale. Tali attivita' possono essere svolte anche in non
piu' di una regione confinante, nella quale non esiste un analogo
soggetto.
2. Costituiscono condizioni per l'ammissione al contributo:
a) la programmazione di almeno venti giornate di spettacolo
nell'ambito di almeno due province del territorio di una regione e in
non piu' di una regione confinante, da parte di compagnie
assegnatarie di contributi dello Stato, alle quali vengano
corrisposti compensi a percentuale ovvero fissi, con un massimale
definito con il decreto di cui all'art. 3, ed effettuate in idonee
sale teatrali, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte
autorizzazioni. Ai fini del contributo, i soggetti di cui al comma 1
possono includere nel programma di attivita', fino ad un massimo del
trenta per cento del totale delle recite ospitate nonche' dei costi
di ospitalita', anche compagnie di danza non sovvenzionate, con
riferimento prioritario a giovani formazioni italiane;
b) un progetto di attivita' che preveda la rappresentazione di un
repertorio qualificato riferito anche alla produzione di danza
contemporanea italiana ed europea, nonche' le modalita' della
formazione del pubblico;
c) una stabile ed autonoma struttura organizzativa.
3. Per la quantificazione del contributo si tiene conto del costo
delle compagnie ospitate direttamente sostenuto, delle spese di
pubblicita', dei costi dei progetti di formazione del pubblico, con
esclusione del costo del personale dipendente.
4. Il contributo non puo' essere concesso a piu' di un soggetto di
cui al comma 1 per ogni regione.
5. Nelle regioni sprovviste di soggetti di cui al comma 1, possono
essere concessi contributi a circuiti territoriali ad iniziativa
privata, alle condizioni di cui al comma 2.

Art. 11.
Esercizio teatrale e teatri municipali
1. I soggetti gestori di sale teatrali che ospitano spettacoli di
danza possono ricevere contributi sui costi della gestione della sala
e della pubblicita', nonche' sui costi di promozione.
2. Costituiscono condizioni per l'ammissione al contributo:
a) la licenza di esercizio intestata al richiedente il
contributo, ove prevista dalla legge, ovvero altro documento
attestante la titolarita' dell'esercizio;
b) la programmazione di almeno venti giornate di spettacolo
annuali integralmente riservate alla danza, con esclusione di quelle
eventualmente utilizzate per accedere ai benefici di cui al decreto
ministeriale relativo alle attivita' di prosa;
c) la effettuazione di almeno il cinquanta per cento di recite da
parte di compagnie organizzate da impresa diversa da quella che
gestisce il teatro.
3. Ai fini del raggiungimento del minimo delle giornate di
spettacolo, e comunque non oltre il venticinque per cento del minimo
stesso, possono essere computate le giornate di spettacolo effettuate
da compagnie di danza non sovvenzionate dallo Stato.

Capo III
Altri soggetti della danza

Art. 12.
Accademia nazionale di danza
1. L'Accademia nazionale di danza riceve un contributo, da erogarsi
ai sensi degli articoli 4 e 7, sulla base di un programma di
attivita', deliberato dai competenti organi statutari, che comprenda
progetti volti a favorire gli scambi internazionali e la diffusione
della cultura della danza, anche con il supporto delle nuove
tecnologie, ovvero orientati alla formazione professionale, in
collaborazione con organismi stranieri, o alla documentazione e
conservazione della memoria dell'arte coreutica.
2. Alla fondazione «Opera nazionale dell'Accademia nazionale di
danza», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica
14 gennaio 1963, n. 925, e' concesso un contributo, da erogarsi con
le modalita' di cui al comma 1, per il sostegno di iniziative anche
produttive, realizzate direttamente, con la prevalente utilizzazione
degli allievi dell'Accademia nazionale di danza, ovvero in
collaborazione con altri soggetti operanti nei settori della musica,
del teatro e della danza.

Art. 13.
Promozione della danza e perfezionamento professionale
1. Puo' essere concesso un contributo annuale, non cumulabile con
contributi previsti dal presente decreto ad altro titolo, in favore
di soggetti pubblici e privati che:
a) realizzano, istituzionalmente e con carattere di continuita',
progetti mirati allo sviluppo, alla divulgazione e informazione nel
campo della danza nonche' alla valorizzazione della cultura della
danza, con particolare riguardo al repertorio italiano contemporaneo,
all'uso di nuove metodologie e alle interazioni con gli altri
linguaggi dello spettacolo. I progetti possono articolarsi anche in
attivita' seminariali e di laboratorio.
b) non svolgendo attivita' di produzione, svolgono,
istituzionalmente e con carattere di continuita', attivita' di
perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed
amministrativi del settore della danza, mediante un corpo docente di
accertata qualificazione professionale ed adeguati spazi attrezzati
per l'attivita' didattica e della danza;
c) coordinano e sostengono, a livello nazionale, l'attivita' di
gruppi della danza non professionistici ad essi aderenti;
d) hanno come oggetto esclusivo della propria attivita' le
finalita' di cui all'art. 1, comma 5, della legge 14 novembre 1979,
n. 589, ricevano sovvenzioni di uno o piu' enti locali da almeno tre
anni e abbiano ricevuto contributi statali per almeno tre anni negli
ultimi sei.
2. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 abbiano la
disponibilita' di una sala integralmente dedicata a spettacoli di
danza, e questi vi siano svolti per non meno di venti giorni l'anno,
ai fini della determinazione del contributo si tiene conto delle
relative spese di gestione, nell'ambito di quanto previsto dall'art.
5.
3. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), il contributo puo'
essere solo integrativo e comunque non superiore al settanta per
cento delle spese sostenute. Per i soggetti di cui al comma 1,
lettera c), il contributo e' integrativo di altri apporti finanziari
di enti pubblici e privati.
4. Il contributo di cui al comma 1 e' attributo sulla base di un
programma di attivita', deliberato dai competenti organi statutari,
che comprenda progetti volti:
a) a favorire, mediante attivita' da svolgere sia in Italia sia
all'estero, gli scambi internazionali ed a sostenere protocolli di
attivita' interministeriali;
b) a sostenere e promuovere le nuove generazioni di artisti e a
trasmettere le esperienze maturate;
c) alla diffusione della cultura della danza, anche con il
supporto delle nuove tecnologie;
d) alla formazione professionale, in collaborazione con organismi
stranieri;
e) alla documentazione e conservazione della memoria dell'arte
della danza, anche attraverso la creazione di una banca dati
multimediale.

Art. 14.
Rassegne e festival
1. Puo' essere concesso un contributo a soggetti pubblici o
privati, organizzatori di rassegne e festival di rilevanza nazionale
od internazionale, che contribuiscono alla diffusione e al
rinnovamento della danza nonche' allo sviluppo della cultura della
danza, e che comprendono una pluralita' di spettacoli nell'ambito di
un coerente progetto culturale, realizzato in un arco di tempo
limitato ed in una medesima area. I festival possono costituire
momenti di incontro privilegiato tra diverse culture dello spettacolo
dal vivo, anche in forma di creazioni multidisciplinari.
2. Il contributo ha carattere integrativo di altri apporti
finanziari, in misura non superiore al centocinquanta per cento di
questi ultimi, ed e' determinato sulla base dei seguenti presupposti:
a) sovvenzione di uno o piu' enti pubblici;
b) direttore artistico di prestigio culturale e di capacita'
professionale, in esclusiva rispetto ad altri festival;
c) disponibilita' di una struttura tecnico-organizzativa
permanente;
d) previsione di una pluralita' di spettacoli dei quali almeno
uno presentato in prima nazionale;
e) programmazione di almeno otto manifestazioni con prevalenza di
spettacoli, sia per ospitalita' sia in coproduzione, di soggetti
italiani ammessi a contributo ai sensi del presente decreto, ovvero
di altre nazioni, che svolgono un'attivita' di elevata qualita'
artistica.

Capo IV
Progetti speciali.

Art. 15.
Progetti speciali
1. Le risorse riservate ai progetti speciali, ai sensi dell'art. 2,
comma 2, lettera c), sono attribuite, sentito il parere della
Commissione, in considerazione della necessita' di promuovere
particolari linguaggi o tradizioni della danza, anche con riferimento
all'innovazione, all'ausilio a nuovi progetti della danza, al
collegamento con esperienze artistiche di altri paesi, alla
caratteristica multidisciplinare del progetto, alla necessita' di
incentivare la presenza della danza in aree del Paese meno servite.
2. Puo' essere concesso inoltre un contributo annuale in favore di
soggetti pubblici e privati che attuano iniziative di valorizzazione
e promozione disposte dall'Amministrazione.
3. L'accoglimento delle domande di cui al comma 1 esclude la
possibilita' di fruire di altri benefici previsti dal presente
decreto.

Capo V
Disposizioni transitorie e finali

Art. 16.
Disposizioni transitorie e finali
1. Per l'anno 2006 restano valide le domande di contributo
presentate entro il 31 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 3, comma 2,
del decreto ministeriale 21 maggio 2002, n. 188.
Con le stesse modalita' di presentazione della domanda, sono
ammesse eventuali integrazioni, specifiche o modifiche relative al
progetto artistico pervenute entro il 28 febbraio 2006.
2. I requisiti di cui all'art. 4, comma 4, entrano in vigore il
1°gennaio 2007. Per l'anno 2006, continuano ad applicarsi i requisiti
previsti dall'art. 4 del decreto ministeriale 8 febbraio 2002, n. 47.
3. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge
30 dicembre 2004, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge
1° marzo 2005, n. 26, il Direttore generale per lo spettacolo dal
vivo e lo sport puo' disporre la liquidazione, in ragione del
cinquanta per cento del contributo assegnato nell'anno precedente, di
anticipazioni sui contributi ancora da assegnarsi a soggetti che
abbiano presentato regolare domanda ai sensi del presente decreto e
che siano stati destinatari del contributo per almeno tre anni e ne
abbiano regolarmente documentato l'attivita'. Con provvedimento del
Direttore generale possono essere stabilite garanzie in relazione
all'anticipata liquidazione di cui al presente comma.

Art. 17.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 21 dicembre 2005

Il Ministro: Buttiglione

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 33


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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