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Gazzetta Ufficiale N. 3 del 4 Gennaio 2006

LEGGE 9 dicembre 2005, n.276
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri di Serbia e Montenegro sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 19 novembre 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio
dei Ministri di Serbia e Montenegro sulla cooperazione nel settore
della difesa, fatto a Roma il 19 novembre 2003.

Art. 2.
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui
all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in
conformita' a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata al spesa
di euro 10.225 annui ad anni alterni a decorrere dal 2005. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 dicembre 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri
Martino, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3100):
Presentato dal Ministro degli Affari esteri (Frattini)
e dal Ministro della difesa (Martino) il 3 settembre 2004.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 5 ottobre 2004, con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 4ª 5ª, 10ª e 12ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 12 e 20 ottobre 2004.
Relazione scritta annunciata il 25 ottobre 2004 (atto
n. 3100-A relatore sen. Pellicini).
Esaminato in aula ed approvato il 2 febbraio 2005.

Camera dei deputati (atto n. 5591):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 7 febbraio 2005 con pareri delle commissioni
I, IV,V, XII.
Esaminato dalla III commissione il 24 febbraio 2005;
l'1, 2, 15 marzo 2005.
Esaminato in aula il 21 novembre 2005 e approvato il
22 novembre 2005.

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI SERBIA E MONTENEGRO
SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA

"ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CONSIGLIO
DEI MINISTRI DI SERBIA E MONTENEGRO SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE
DELLA DIFESA"
Il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri
di Serbia e Montenegro d'ora innanzi chiamati "le Parti"
Riconoscendo il ripetuto impegno a sostenere la Carta delle
Nazioni Unite, Desiderosi di accrescere la cooperazione tra i
rispettivi Ministeri della Difesa,
Certi che la cooperazione bilaterale favorira' la reciproca
comprensione delle questioni militari e rafforzera' le rispettive
capacita' di difesa,
Hanno concordato quanto segue:
ARTICOLO 1
Allo scopo di promuovere, favorire e sviluppare la cooperazione
nel settore della difesa, le Parti agiranno di comune accordo e in
conformita' delle rispettive legislazioni nazionali e degli obblighi
internazionali, basandosi sul principio della reciprocita'.
ARTICOLO 2
La cooperazione tra le Parti avra' luogo, in conformita' dei
trattati internazionali sulla difesa, la sicurezza e il controllo
delle armi, nei seguenti campi:
- sicurezza c politica di difesa;
- industria per la difesa e politica degli approvvigionamenti;
- scambio e transito di materiali ed equipaggiamenti militari;
- mantenimento della pace ed operazioni umanitarie;
- ricerca e sviluppo di armamenti ed equipaggiamenti militari;
- organizzazione delle F.A., struttura ed equipaggiamento delle
unita' militari, gestione del personale;
- formazione/addestramento;
- polizia militare;
- tutela dell'ambiente ed inquinamento causato dalle attivita'
militari;
- medicina militare;
- formazione militare;
cultura e storia militare;
- sport militare.
Secondo la procedura indicata al comma 2 dell'articolo 11, le
Parti potrebbero concordare nuovi campi di cooperazione d'interesse
comune.
ARTICOLO 3
La cooperazione fra le Parti si sviluppera' nelle seguenti forme:
- incontri tra Ministri della Difesa, Comandanti in Capo, loro
Vice e altri funzionari autorizzati dalle parti;
- scambi di esperienze fra esperti delle Parti;
- organizzazione e condotta di attivita' addestrative ed
esercitazioni militari;
- scambio di osservatori in occasione delle esercitazioni
militari;
- discussioni, consultazioni, incontri e partecipazioni a simposi,
conferenze, seminari e corsi;
- visite di navi, aerei ed altre strutture militari;
- scambio di infornnazioni e di pubblicazioni didattiche e
culturali;
- scambio di attivita' sportive.
ARTICOLO 4
Le attivita' concrete di cooperazione nel campo della difesa
saranno organizzate e condotte dal Ministero della Difesa della
Repubblica Italiana e dal Ministero delta Difesa di Serbia e
Montenegro.
Le Parti concorderanno, tramite consultazioni da tenersi
alternativamente nella Repubblica Italiana e nella Serbia e
Montenegro, gli eventuali provvedimenti atti a modificare e ad
integrare questo Accordo, nonche' i programmi di cooperazione
bilaterale.
Il Piano annuale di cooperazione bilaterale riporta le attivita'
con i relativi punti di contatto, le date ed il luogo.
Il Piano annuale di cooperazione per ciascun anno sara' firmato
entro il 1 dicembre dell'anno precedente.
ARTICOLO 5
Le Parti stabiliranno e concorderanno direttamente sia i settori
di cooperazione nel campo del controllo armamenti e delle attivita'
relative agli armamenti, sia le categorie; i materiali e gli
equipaggiamenti oggetto dell'attivita' di scambio.
ARTICOLO 6
I costi della cooperazione saranno, ove possibile, basati sul
principio della reciprocita'.
La Parte ospite sosterra' le spese di viaggio, i costi relativi
agli stipendi, all'assicurazione sanitaria e sugli infortuni e ad
ogni altra indennita' prevista dalle sue nornnative nazionali.
La Parte ospitante garantira' il trasporto locale, dal punto
stabilito per l'ingresso nel suo territorio, il vitto e l'alloggio,
se disponibile presso installazioni militari, e sosterra' le spese
relative alle attivita' pianificate.
L'assistenza medica e le spese ad essa associate sono disciplinate
dalle rispettive legislazioni nazionali delle Parti, ma in ogni caso:
a) la Parte ospitante garantira' le cure mediche d'urgenza;
b) la Parte ospite garantira' l'assistenza medica in caso di
malattia o infortunio, oltre a coprire le spese per il rimpatrio del
proprio personale inferimo.
Tale principio generale di reciprocita' non sara' applicato nei
riguardi di gruppi composti da piu' di 10 persone. Il finanziamento
di tali gruppi sara' stabilito di volta in volta, di comune accordo
tra le Parti.
Per quanto riguarda la frequenza di corsi da parte del personale
militare, gli aspetti finanziari e sanitari, nonche' le modalita'
esecutive di dettaglio per ogni specifica forma di cooperazione,
saranno disciplinati da appositi Accordi stipulati tra le Parti in
conformita' delle rispettive legislazioni nazionali.
ARTICOLO 7
Il risarcimento di eventuali danni causati dal personale ospite
durante la missione sara' di responsabilita' della Parte d'origine.
Nel caso in cui questi danni coinvolgano personale,
equipaggiamenti ed infrastrutture della Parte ospite, eventuali
controversie tra le Parti ed il risarcimento dei danni saranno
risolti di comune accordo.
ARTICOLO 8
Il personale della Parte ospitata e' tenuto a rispettare la
legislazione nazionale del Paese ospitante.
La Parte ospitante ha il diritto di esercitare la propria
giurisdizione sul personale ospite.
Ciononostante, le Autorita' della Parte ospite hanno diritto di
giurisdizione sul proprio personale nei seguenti casi:
a) infrazioni che minaccino la sicurezza o i beni del Paese
ospite;
b) infrazioni risultanti da qualsiasi atto od omissione, commessi
intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione ed in relazione con
il servizio.
Nell'ipotesi di cui al punto b), la Parte ospite puo' rinunciare
al proprio diritto di giurisdizione, notificando tale intenzione alla
Parte ospitante e purche' quest'ultima acconsenta.
ARTICOLO 9
Informazioni, documenti e materiali oggetto di scambio nel quadro
del presente Accordo saranno salvaguardati in conformita' delle
rispettive legisiazioni nazionali delle Parti.
Nel trattamento delle informazioni, dei documenti e dei materiali
scambiati ai sensi di questo Accordo ciascuna Parte adottera' misure
di sicurezza di livello non inferiore a quello assegnato dalla Parte
originatrice e prendera' tutti i provvedimenti necessari affinche' la
classifica di segretezza assegnata sia mantenuta tanto a lungo quanto
richiesto dalla Parte originatrice.
La corrispondenza delle classifiche di segretezza adottate dalle
Parti e' la seguente:

Italiano            Inglese            Serbo
   SEGRETISSIMO      TOP SECRET       DRZAVNATAJNA
   SEGRETO           SECRET           STROGO POVERLJIVO
   RISERVATISSIMO    CONFIDENTIAL     POVERLJIVO
   RISERVATO         RESTRICTED       INTERNO
 

Le Parti garantiranno che le informazioni, i documenti ed i
materiali scambiati ai sensi del presente Accordo siano usati
esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati specificatamente
destinati dalle Parti e nell'ambito delle finalita' di questo
Accordo, inoltre si impegnano a proteggere le informazioni
classificate, ricevute dall'altra Parte, anche dopo la cessazione
dell'Accordo stesso.
La cessione a terzi di informazioni, documenti, e materiali, siano
essi classificati o non classificati, acquisiti nel quadro della
cooperazione prevista da questo Accordo, e' subordinata al consenso
scritto preventivo del Governo che li ha resi disponibili, salvo
accordi diversi tra le Parti.
Se nel quadro di questo Accordo, dovesse aver luogo. uno scambio
di informazioni, documenti e materiali classificati fra Industrie e/o
Enti diversi dalle Parti, verranno stipulati accordi separati tra le
autorita' competenti delle Parti. Anche alle informazioni
classificate scambiate durante le trattative contrattuali verranno
applicate le misure di sicurezza riportate in questo Accordo.
Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 6 di questo articolo, si
riferiscono altresi' ai beni materiali e ai beni di proprieta'
intellettuale derivanti dall'applicazione dell'Articolo 3 del
presente Accordo.
ARTICOLO 10
In caso di controversia circa l'interpretazione o l'applicazione
di questo Accordo, le Parti risolveranno la questione mediante
trattativa o consultazione bilaterale.
ARTICOLO 11
Questo Accordo entrera' in vigore alla ricezione della seconda
delle due notifiche con le quali le Parti comunicano ufficialmente
l'una all'altra di aver completato le rispettive procedure di
interne.
Questo Accordo puo' essere emendato in qualsiasi momento con il
reciproco consenso delle Parti. Le eventuali modifiche entreranno in
vigore seguendo le stesse procedure stabilite per l'Accordo.
Il presente Accordo ha una durata di cinque anni e si intendera'
automaticamente rinnovato per ulteriori cinque anni, a meno che una
qualunque delle Parti notifichi all'altra, per iscritto, la propria
intenzione di denunciarlo; in tal caso, esso perdera' la sua
efficacia sei mesi dopo la ricezione di tale notifica.
In caso di denuncia, le Parti faranno tutto il possibile per
portare a termine le attivita' rimaste incompiute ed avvieranno
consultazioni volte a risolvere le questioni controverse.
In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente
autorizzati dalle rispettive Autorita', hanno firmato il presente
Accordo.
Fatto a ROMA il 19.11.2003 in 2 (due) originali, ciascuno nelle
lingue italiana, serba e inglese, tutti i testi facenti ugualmente
fede. In caso di divergenze circa l'interpretazione dell'accordo,
fara' fede la versione inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI
SERBIA E MONTENEGRO

Accordo in lingua russa

Accordo in lingua inglese


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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