IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 2 ottobre 1997, n. 334, che ha istituito
l'indennita' di posizione per i dirigenti generali della Polizia di
Stato e gradi e qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia e
per i generali di divisione e di corpo d'armata e gradi
corrispondenti delle Forze armate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
3 gennaio 2001 che, ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge
28 luglio 1999, n. 266, e dell'art. 19, comma 2, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, ha fissato i criteri, l'ammontare e la
decorrenza dell'indennita' perequativa da attribuire ai colonnelli ed
ai brigadieri generali delle Forze armate nonche' ai gradi ed alle
qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia ad ordinamento
militare e civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
2 dicembre 2003 che, ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n.
266 del 1999, e dell'art. 19, comma 2, della legge n. 488 del 1999,
ha rideterminato le misure dell'indennita' perequativa da attribuire
ai colonnelli ed ai brigadieri generali delle Forze armate nonche' ai
gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia ad
ordinamento militare e civile;
Visto l'art. l-quinquies, comma 2, del decreto-legge 31 marzo 2005,
n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n.
89, che ha stanziato, a decorrere dall'anno 2005, la somma di 8,3
milioni di euro per il processo di perequazione dei trattamenti
economici dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate,
osservate le procedure di cui all'art. 19, comma 4, della legge n.
266 del 1999;
Visto l'art. 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che
ha sostituito l'art. 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216;
Rilevata la necessita' di attuare, nei limiti dello stanziamento di
8,3 milioni di euro, il processo di perequazione retributiva
attraverso l'adeguamento delle misure delle indennita' previste,
rispettivamente, dalla leggen. 334 del 1997 e dai decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri 3 gennaio 2001, 29 maggio 2001
e 2 dicembre 2003;
Considerato che la predetta ulteriore perequazione retributiva dei
dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia deve essere
realizzata secondo i criteri anche pensionistici individuati all'art.
1, comma 2, della legge n. 334 del 1997;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
13 aprile 2005, recante l'adeguamento annuale della retribuzione dei
docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della
Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di
polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze
armate;
Sentite le amministrazioni interessate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio
2005, con il quale il Ministro per la funzione pubblica e' stato
delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del
Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonche'
l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche
amministrazioni;
Sulla proposta dei Ministri per la funzione pubblica e
dell'economia e delle finanze;
Decreta:
1. Per i generali di corpo d'armata e i generali di divisione e
gradi corrispondenti delle Forze armate e per i gradi e le qualifiche
corrispondenti delle Forze di polizia, le misure della indennita' di
posizione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 2 dicembre 2003, sono rideterminate, a decorrere dal
1° gennaio 2005, rispettivamente, in euro 32.450 e in euro 25.527
comprensive dell'adeguamento annuale stabilito dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2005.
2. Le misure della indennita' perequativa, di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2003, sono
rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio 2005, nei seguenti importi,
comprensivi dell'adeguamento annuale stabilito dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2005:
a) Euro 18.661 per i generali di brigata e gradi corrispondenti
delle Forze armate e per i gradi e le qualifiche corrispondenti delle
Forze di polizia;
b) Euro 11.386 per i colonnelli e gradi corrispondenti delle
Forze armate e per i gradi e le qualifiche corrispondenti delle Forze
di polizia.
3. Le indennita' di posizione e perequativa, da erogare, per quanto
concerne la rideterminazione delle misure di cui ai commi 1 e 2,
utilizzando l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1-quinquies,
comma 2, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, sono pensionabili
ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503, e non producono effetti ai fini della
determinazione dell'indennita' di ausiliaria e dell'attribuzione di
qualsiasi altro beneficio economico per promozione e scatti
conferibili il giorno antecedente alla cessazione dal servizio.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 16 dicembre 2005
p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Baccini
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 1, foglio n. 103
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato