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Gazzetta Ufficiale N. 32 del 8 Febbraio 2006

LEGGE 25 gennaio 2006, n.29

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2005.

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI
PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e
del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in
relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche',
qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi
all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla
legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche'
su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma,
ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5
o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive 2003/123/CE, 2004/9/CE, 2004/36/CE, 2004/49/CE, 2004/50/CE,
2004/54/CE, 2004/80/CE, 2004/81/CE, 2004/83/CE, 2004/113/CE,
2005/19/CE, 2005/28/CE, 2005/36/CE e 2005/60/CE sono corredati dalla
relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi e'
richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi
alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire
il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi
integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle
Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere
espressi entro venti giorni.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo'
emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1 adottato per l'attuazione della
direttiva 2004/109/CE, di cui all'allegato B, il Governo, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3 e con
la procedura prevista dal presente articolo, puo' emanare
disposizioni integrative e correttive al fine di tenere conto delle
eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione
europea secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2,
della medesima direttiva.
7. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4
febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del 2005.
8. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o
piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata
trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la
sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dai
Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie
ogni quattro mesi informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato
della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte
delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro
competenza.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute
negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla
data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere.

Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge
23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri»:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La direttiva 2003/123/CE e' pubblicata in GUCE n. L 7
del 13 gennaio 2004.
- La direttiva 204 settembre CE e' pubblicata in GUCE
n. L 50 del 20 febbraio 2004.
- La direttiva 2004/36/CE e' pubblicata in GUCE n. L
143 del 30 aprile 2004.
- La direttiva 2004/49/CE e' pubblicata in GUCE n. L
164 del 30 aprile 2004.
- La direttiva 2004/50/CE e' pubblicata in GUCE n. L
164 del 30 aprile 2004.
- La direttiva 2004/54/CE e' pubblicata in GUCE n. L
167 del 30 aprile 2004.
- La direttiva 2004/80/CE e' pubblicata in GUCE n. L
261 del 6 agosto 2004.
- La direttiva 2004/81/CE e' pubblicata in GUCE n. L
261 del 6 agosto 2004.
- La direttiva 2004/83/CE e' pubblicata in GUCE n. L
304 del 30 settembre 2004.
- La direttiva 2004/i 13/CE e' pubblicata in GUCE n. L
373 del 21 dicembre 2004.
- La direttiva 2005/19/CE e' pubblicata in GUCE n. L 58
del 4marzo 2005.
- La direttiva 2005/28/CE e' pubblicata in GUCE n. L 91
del 9 aprile 2005.
- La direttiva 2005/36/CE e' pubblicata in GUCE n. L
255 del 30 settembre 2005.
- La direttiva 2005/60/CE e' pubblicata in GUCE. n. L
309 del 25 novembre 2005.
- Si riporta il testo dell'art. 11-ter, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: «Riforma di alcune
norme di contabilita' generale dello Stato in materia di
bilancio»:
«2. I disegni di legge, gli schemi di decreto
legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati
da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica sulla
quantificazione delle entrate e degli oneri recati da
ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture,
con la specificazione, per la spesa corrente e per le
minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa
attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale,
della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli
obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
parlamentari.».
- L'art. 81, quarto comma, della Costituzione, cosi'
recita:
«Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese
deve indicare i mezzi per farvi fronte.».
- La direttiva 2004/109/CE e' pubblicata nella GUCE n.
L 390 del 31 dicembre 2004.
- L'art. 117, quinto comma, della Costituzione cosi'
recita:
«Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».
- Si riporta il testo degli articoli 16, comma 3 e 11,
comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante:
«Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al
processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di
esecuzione degli obblighi comunitari»:
«Art. 16 (Attuazione delle direttive comunitarie da
parte delle regioni e delle province autonome). - 1 - 2.
(Omissis).
3. Ai fini di cui all'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo
Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle
materie di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome, si applicano, per le regioni e le
province autonome, alle condizioni e secondo (a procedura
di cui all'art. 11, comma 8, secondo periodo.».
«Art. 11 (Attuazione in via regolamentare e
amministrativa). - 1 - 7. (Omissis).
8. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, gli atti normativi di cui al
presente articolo possono essere adottati nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In
tale caso, gli atti normativi statali adottati si
applicano, per le regioni e le province autonome nelle
quali non sia ancora in vigore la propria normativa di
attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine
stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa
comunitaria, perdono comunque efficacia dalla data di
entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna
regione e provincia autonoma e recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato
e del carattere cedevole delle disposizioni in essi
contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al
preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11)
1. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11,
e' sostituito dal seguente:
"4. I decreti legislativi di attuazione di normative comunitarie o
di modifica di disposizioni attuative delle medesime, la cui delega
e' contenuta in leggi diverse dalla legge comunitaria annuale, fatti
salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle
disposizioni della legge di conferimento della delega, ove non in
contrasto con il diritto comunitario, e in aggiunta a quelli
contenuti nelle normative comunitarie da attuare, sono adottati nel
rispetto degli altri principi e criteri direttivi generali previsti
dalla stessa legge comunitaria per l'anno di riferimento, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le
politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale
prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli
altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della normativa".

Note all'art. 2:
- Il testo vigente dell'art. 10, della legge 4 febbraio
2005, n. 11, cosi' come modificato dalla presente legge
cosi' recita:
«Art. 10 (Misure urgenti per l'adeguamento agli
obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario). - 1. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le
politiche comunitarie puo' proporre al Consiglio dei
Ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti,
necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli
organi giurisdizionali delle Comunita' europee e
dell'Unione europea che comportano obblighi statali di
adeguamento solo qualora la scadenza risulti anteriore alla
data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria
relativa all'anno in corso.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro per i rapporti con il Parlamento assume le
iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame
parlamentare dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Nei casi di cui al comma 1, qualora gli obblighi di
adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario riguardino materie di competenza legislativa o
amministrativa delle regioni e delle province autonome, il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le
politiche comunitarie informa gli enti interessati
assegnando un termine per provvedere e, ove necessario,
chiede che la questione venga sottoposta all'esame della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per
concordare le iniziative da assumere. In caso di mancato
tempestivo adeguamento da parte dei suddetti enti, il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le
politiche comunitarie propone al Consiglio dei Ministri le
opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri
sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120,
secondo comma, della Costituzione, secondo quanto previsto
dagli articoli 11, comma 8, 13, comma 2, e 16, comma 3,
della presente legge e dalle altre disposizioni legislative
in materia.
4. I decreti legislativi di attuazione di normative
comunitarie o di modifica di disposizioni normative delle
medesime, la cui delega e' contenuta in leggi diverse dalla
legge comunitaria annuale, fatti salvi gli specifici
principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni
della legge di conferimento della delega, ove non in
contrasto con il diritto comunitario e in aggiunta a quelli
contenuti nelle normative comunitarie da attuare, sono
adottati nel rispetto degli altri principi e criteri
direttivi generali previsti dalla stessa legge comunitaria
per l'anno di riferimento, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale
prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione
all'oggetto della normativa.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica,
altresi', all'emanazione di testi unici per il riordino e
l'armonizzazione di normative di settore nel rispetto delle
competenze delle regioni e delle province autonome.».

Art. 3.
(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti
dalle disposizioni di cui al capo II e in aggiunta a quelli contenuti
nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo
1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono
all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture
amministrative;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti
per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono
introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte
salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove
necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute
nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e
penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le
sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a
150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o
espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali
casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per
le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse
protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. Nelle
predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono
essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53
e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la
relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a
150.000 euro e' prevista per le infrazioni che ledano o espongano a
pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei
limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono
determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa
potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione
presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione,
controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che
l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona o all'ente nel
cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena sopra indicati sono
previste sanzioni identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensivita'
rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non
riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o
regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le
norme necessarie per dare attuazione alle direttive nei soli limiti
occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla copertura
delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle
direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi gia'
assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del
fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di
euro;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive
gia' attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la
modificazione non comporta ampliamento della materia regolata,
apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle
materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia
pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime,
tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute
fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra
amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di
piu' amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano,
attraverso le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i
principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti
territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei
processi decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e
l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara individuazione
dei soggetti responsabili.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 53 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante: «Disposizioni
sulla competenza penale del giudice di pace, a norma
dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468».
«53 (Obbligo di permanenza domiciliare). - 1. La pena
della permanenza domiciliare comporta l'obbligo di rimanere
presso la propria abitazione o in altro luogo di privata
dimora ovvero in un luogo di cura, assistenza o accoglienza
nei giorni di sabato e domenica; il giudice, avuto riguardo
alle esigenze familiari, di lavoro, di studio o di salute
del condannato, puo' disporre che la pena venga eseguita in
giorni diversi della settimana ovvero, a richiesta del
condannato, continuativamente.
2. La durata della permanenza domiciliare non puo'
essere inferiore a sei giorni ne' superiore a
quarantacinque; il condannato non e' considerato in stato
di detenzione.
3. Il giudice puo' altresi' imporre al condannato,
valutati i criteri di cui all'art. 133, comma secondo, del
codice penale, il divieto di accedere a specifici luoghi
nei giorni in cui non e' obbligato alla permanenza
domiciliare, tenuto conto delle esigenze familiari, di
lavoro, di studio o di salute del condannato.
4. Il divieto non puo' avere durata superiore al doppio
della durata massima della pena della permanenza
domiciliare e cessa in ogni caso quando e' stata
interamente scontata la pena della permanenza
domiciliare.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183, recante: «Coordinamento delle politiche
riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e adeguamento dell'ordinamento interno agli atti
normativi comunitari.».
«Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del
tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie", nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di
legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del
comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c),
nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da
disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle
previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748.».

Art. 4.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni a
disposizioni in materia di Politica agricola comune e di Politica
dello sviluppo rurale)
1. Al fine di garantire la parita' di trattamento tra agricoltori
ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, il Governo,
fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, entro
due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno o piu' decreti
legislativi recanti sanzioni penali o amministrative, ivi comprese
misure reintegratorie e interdittive, per le violazioni accertate a
disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla
Comunita' europea in materia di Politica agricola comune e di
Politica dello sviluppo rurale.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti
legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o
del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e
forestali. I decreti legislativi si informano ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) le sanzioni amministrative sono dissuasive, nonche'
proporzionate alle somme indebitamente percepite, tenendo conto del
vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al beneficiario
delle provvidenze;
b) le sanzioni reintegratorie o interdittive, determinate anche in
funzione della gravita', portata, durata e frequenza dell'infrazione
commessa, possono arrivare fino all'esclusione totale da uno o piu'
regimi di aiuto ed essere irrogate per uno o piu' anni civili.
3. Per le sanzioni penali i decreti legislativi si uniformano ai
principi e criteri direttivi indicati nell'articolo 3, comma 1,
lettera c).
4. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9
dell'articolo 1.

Nota all'art. 4:
- Per l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
vedi note all'art. 1.

Art. 5.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria
di violazioni di disposizioni comunitarie)
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le
norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive
comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi
delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non
siano gia' previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti
legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o
del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I
decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
per l'espressione del parere da parte dei competenti organi
parlamentari con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9
dell'articolo 1.

Nota all'art. 5:
- Per l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
vedi note all'art. 1.

Art. 6.
(Oneri relativi a prestazioni e controlli)
1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, della legge
4 febbraio 2005, n. 11.
2. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del
comma 1, qualora riferite all'attuazione delle direttive di cui agli
allegati A e B, nonche' di quelle da recepire con lo strumento
regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le
prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1999, n. 469.

Note all'art. 6:
L'art. 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11,
cosi' recita:
«Art. 9 (Contenuti della legge comunitaria). - 1
(Omissis).
2. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da
eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla
legge comunitaria per l'anno di riferimento, sono posti a
carico dei soggetti interessati, secondo tariffe
determinate sulla base del costo effettivo del servizio,
ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina
comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono
predeterminate e pubbliche.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1999, n. 469, reca: «Regolamento recante norme
di semplificazione del procedimento per il versamento di
somme all'entrata e la riassegnazione alle unita'
previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato,
con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione
europea, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge
15 marzo 1997, n. 59».

Art. 7.
(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato)
1. Il Governo e' autorizzato a dare attuazione alle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o piu' regolamenti
da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della
legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste, previo
parere dei competenti organi parlamentari ai quali gli schemi di
regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui e' allegato il
parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta
giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine, i regolamenti
sono emanati anche in mancanza di detti pareri.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note all'art. 7:
- L'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, citata nell'art. 1, cosi' recita:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Gli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n.
11, cosi' recitano:
«Art. 9 (Contenuti della legge comunitaria). - 1. Il
periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale
all'ordinamento comuni-tario e' assicurato dalla legge
comunitaria annuale, che reca:
a) disposizioni modificative o abrogative di
disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi
indicati all'art. 1;
b) disposizioni modificative o abrogative di
disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di
infrazione avviate dalla Commissione delle Comunita'
europee nei' confronti della Repubblica italiana;
c) disposizioni occorrenti per dare attuazione o
assicurare l'applicazione degli atti del Consiglio o della
Commissione delle Comunita' europee di cui alle lettere a)
e c) del comma 2 dell'art. 1, anche mediante il
conferimento al Governo di delega legislativa;
d) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare
in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto
previsto dall'art. 11;
e) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai
trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni
esterne dell'Unione europea;
f) disposizioni che individuano i principi
fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le
province autonome esercitano la propria competenza
normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione
di atti comunitari nelle materie di cui all'art. 117, terzo
comma, della Costituzione;
g) disposizioni che, nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome,
conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti
legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle
disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle
province autonome;
h) disposizioni emanate nell'esercizio del potere
sostitutivo di cui all'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, in conformita' ai principi e nel rispetto dei
limiti di cui all'art. 16, comma 3.
2. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da
eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla
legge comunitaria per l'anno di riferimento, sono posti a
carico dei soggetti interessati, secondo tariffe
determinate sulla base del costo effettivo del servizio,
ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina
comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono
predeterminate e pubbliche.».
«Art. 11 (Attuazione in via regolamentare e
amministrativa). - 1. Nelle materie di cui all'art. 117,
secondo comma, della Costituzione, gia' disciplinate con
legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le
direttive possono essere attuate mediante regolamento se
cosi' dispone la legge comunitaria. Il Governo presenta
alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria,
un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali
chiede l'autorizzazione di cui all'art. 9, comma 1, lettera
d).
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati ai
sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le
politiche comunitarie e del Ministro con competenza
istituzionale prevalente per la materia, di concerto con
gli altri Ministri interessati. Sugli schemi di regolamento
e' acquisito il parere del Consiglio di Stato, che deve
esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta.
Sugli schemi di regolamento e' altresi' acquisito, se cosi'
dispone la legge comunitaria, il parere dei competenti
organi parlamentari, ai quali gli schemi di regolamento
sono trasmessi con apposite relazioni cui e' allegato il
parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro
quaranta giorni dall'assegnazione. Decorsi i predetti
termini, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di
detti pareri.
3. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano alle
seguenti norme generali, nel rispetto dei principi e delle
disposizioni contenuti nelle direttive da attuare:
a) individuazione della responsabilita' e delle
funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto del
principio di sussidiarieta';
b) esercizio dei controlli da parte degli organismi
gia' operanti nel settore e secondo modalita' che
assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerita';
c) esercizio delle opzioni previste dalle direttive
in conformita' alle peculiarita' socio-economiche nazionali
e locali e alla normativa di settore;
d) fissazione di termini e procedure, nel rispetto
dei principi di cui all art. 20, comma 5, della legge
15 marzo 1997. n. 59, e successive modificazioni.
4. I regolamenti di cui al comma 1 tengono conto anche
delle eventuali modificazioni della disciplina comunitaria
intervenute sino al momento della loro adozione.
5. Nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma,
della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da
regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le
direttive possono essere attuate con regolamento
ministeriale o interministeriale, ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con atto
amministrativo generale da parte del Ministro con
competenza prevalente per la materia, di concerto con gli
altri Ministri interessati. Con le medesime modalita' sono
attuate le successive modifiche e integrazioni delle
direttive.
6. In ogni caso, qualora le direttive consentano scelte
in ordine alle modalita' della loro attuazione, la legge
comunitaria o altra legge dello Stato detta i principi e
criteri direttivi. Con legge sono dettate, inoltre, le
disposizioni necessarie per introdurre sanzioni penali o
amministrative o individuare le autorita' pubbliche cui
affidare le funzioni amministrative inerenti
all'applicazione della nuova disciplina.
7. La legge comunitaria provvede in ogni caso, ai sensi
dell'art. 9, comma 1, lettera c), ove l'attuazione delle
direttive comporti:
a) l'istituzione di nuovi organi o strutture
amministrative;
b) la previsione di nuove spese o minori entrate.
8. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, gli atti normativi di cui al
presente articolo possono essere adottati nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In
tale caso, gli atti normativi statali adottati si
applicano, per le regioni e le province autonome nelle
quali non sia ancora in vigore la propria normativa di
attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine
stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa
comunitaria, perdono comunque efficacia dalla data di
entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna
regione e provincia autonoma e recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato
e del carattere cedevole delle disposizioni in essi
contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al
preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.».

Art. 8.
(Delega al Governo per il riordino normativo
nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, con le modalita' di cui ai
commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle
disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il
recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le
medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie,
apportando le sole modificazioni necessarie a garantire la
semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della
normativa.
2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori
omogenei. Fermo restando quanto disposto al comma 3, le disposizioni
contenute nei testi unici non possono essere abrogate, derogate,
sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante
l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare,
sospendere o modificare.
3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si
applica quanto previsto al comma 7 dell'articolo 1.


Capo II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI
DI DELEGA LEGISLATIVA

Art. 9.
(Modifiche all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a
parziale recepimento della direttiva 2004/57/CE della Commissione,
del 23 aprile 2004)
1. All'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma:
1) le parole: "di qualsiasi genere" sono sostituite dalle
seguenti: "di Iª, IIª, IIIª, IVª e Vª categoria, gruppo A e gruppo
B,";
2) dopo le parole: "dal Questore" sono inserite le seguenti: ",
nonche' materie esplodenti di Vª categoria, gruppo C, a privati che
non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identita'
in corso di validita'";
b) dopo il quinto comma e' inserito il seguente:
"Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di
comunicazione mensile all'ufficio di polizia competente per
territorio non si applicano alle materie esplodenti di Vª categoria,
gruppo D e gruppo E".

Nota all'art. 9:
- Il testo dell'art. 55 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno
1931, n. 146, come modificato dalla presente legge, cosi'
recita:
«Art. 55 (art. 54 testo unico 1926). - Gli esercenti
fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi
specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni
giornaliere, in cui saranno indicate le generalita' delle
persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. I
rivenditori di materie esplodenti devono altresi'
comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente
per territorio le generalita' delle persone e delle ditte
che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i
contrassegni e la quantita' delle munizioni e degli
esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi
all'acquisto esibiti dagli interessati.
Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta
degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve
essere conservato per un periodo di cinque anni anche dopo
la cessazione dell'attivita'.
E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere
materie esplodenti di I, II, III, IV, V categoria, gruppo A
e gruppo B, a privati che non siano muniti di permesso di
porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal Questore,
nonche' materie esplodenti di V categoria, gruppo C, a
privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un
documento di identita' in corso di validita'.
Il nulla osta non puo' essere rilasciato a minori; ha
la validita' di un mese ed e' esente da ogni tributo. La
domanda e' redatta in carta libera.
Il Questore puo' subordinare il rilascio del nulla osta
di cui al comma precedente, alla presentazione di
certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale
sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il
richiedente non e' affetto da malattie mentali oppure da
vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la
capacita' di intendere e di volere.
Il contravventore e' punito con l'arresto da nove mesi
a tre anni e con l'ammenda non inferiore a lire 300.000.
Gli obblighi di registrazione delle operazioni
giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di
polizia competente per territorio non si applicano alle
materie esplodenti di V categoria, gruppo D e gruppo E.
L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in
violazione delle norme del presente articolo e' punito con
l'arresto sino a diciotto mesi e con l'ammenda sino a lire
300.000.».

Art. 10.
(Modifica all'articolo 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110)
1. All'articolo 5, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n.
110, le parole: "e dei giocattoli pirici" sono soppresse.

Note all'art. 10:
- Il testo vigente dell'art. 5, della legge 18 aprile
1975, n. 110, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
21 aprile 1975, n. 105, cosi' come modificato dalla
presente legge, cosi' recita:
«Art. 5 (Limiti alle registrazioni. Divieto di
giocattoli trasformabili in armi). - Le disposizioni di cui
al primo comma dell'art. 55 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, non si applicano alla vendita al minuto
cartucce da caccia a pallini, dei relativi bossoli o
inneschi nonche' alla vendita dei pallini per le armi ad
aria compressa.».
- L'art. 4-bis del decreto-legge 22 novembre 1956, n.
1274, convertito nella legge 2 dicembre 1956, n. 1452, e'
abrogato.
- Le disposizioni del citato testo unico, del regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, e quelle della presente
legge non si applicano ai giocattoli.
I giocattoli riproducenti armi non possono essere
fabbricati con l'impiego di tecniche e di materiali che ne
consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da
sparo o che consentano l'utilizzo del relativo
munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa
della persona. Devono inoltre avere l'estremita' della
canna parzialmente o totalmente occlusa da un visibile
tappo rosso incorporato.
Nessuna limitazione e' posta all'aspetto dei giocattoli
riproducenti armi destinati all'esportazione.
Chiunque produce o pone in commercio giocattoli
riproducenti armi senza l'osservanza delle disposizioni del
quarto comma e' punito con la reclusione da uno a tre anni
e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni
Quando l'uso o il porto d'armi e' previsto quale
elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il
reato stesso sussiste o e' aggravato anche qualora si
tratti di arma per uso scenico o di giocattoli riproducenti
armi la cui canna non sia occlusa a norma del quarto
comma.».

Art. 11.
(Adempimenti in materia di rifiuti pericolosi)
1. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in
un'organizzazione di ente o di impresa adempiono all'obbligo della
tenuta del registro di carico e scarico di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, attraverso la conservazione, in ordine cronologico,
delle copie del formulario proprie del detentore, di cui all'articolo
15 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997.
2. I soggetti di cui al comma 1 non sono tenuti alla comunicazione
annuale al Catasto, di cui all'articolo 11, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni. 3. Le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai rifiuti
urbani.

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo degli articoli 12, 15 e 11, comma
3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 recante:
«Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della
direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della
direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio.».
«Art. 12 (Registri di carico e scarico). 1. - I
soggetti di cui all'art. 11, comma 3, hanno l'obbligo di
tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati
e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono
annotare, le informazioni sulle caratteristiche qualitative
e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della
comunicazione annuale al Catasto. Le annotazioni devono
essere effettuate:
a) per i produttori almeno entro una settimana dalla
produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il
trasporto almeno entro una settimana dalla effettuazione
del trasporto;
c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro
una settimana dalla effettuazione della transazione
relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di
recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla
presa in carico dei rifiuti.
2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle
imprese che svolgono attivita' di smaltimento e di recupero
di rifiuti deve, inoltre, contenere:
a) l'origine, la quantita', le caratteristiche e la
destinazione specifica dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed
il mezzo di trasporto utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato.
3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di
produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di
rifiuti nonche' presso la sede delle imprese che effettuano
attivita' di raccolta e trasporto, e presso la sede dei
commercianti e degli intermediari. I registri integrati con
i formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono
conservati per cinque anni dalla data dell'ultima
registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle
operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che
devono essere conservati a tempo indeterminato ed al
termine dell'attivita' devono essere consegnati
all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione
3-bis. I registri di carico e scarico relativi ai
rifiuti prodotti dalle attivita' di manutenzione delle reti
e delle utenze diffuse svolte dai soggetti pubblici e
privati titolari di diritti speciali o esclusivi ai sensi
della direttiva 93/38/CE attuata con il decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 158, che installano e gestiscono,
direttamente o mediante appaltatori, reti ed impianti per
l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico,
possono essere tenuti, nell'ambito della provincia dove
l'attivita' e' svolta, presso le sedi di coordinamento
organizzativo o altro centro equivalente comunicato
preventivamente alla provincia medesima.
4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non
eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una
tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere
all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico
dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria
interessate o loro societa' di servizi che provvedono ad
annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo
presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi
5. Le informazioni contenute nel registro sono rese in
qualunque momento all'autorita' di controllo che ne fa
richiesta.
6. In attesa dell'individuazione del modello uniforme
di registro di carico e scarico e degli eventuali documenti
sostitutivi, nonche' delle modalita' di tenuta degli
stessi, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
che disciplinano le predette modalita' di tenuta dei
registri.
6-bis. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 i
consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente
decreto e i consorzi di cui all'art. 9-quinquies del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e
all'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
95.».
«Art. 15 (Trasporto dei rifiuti). - 1. Durante il
trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono
accompagnati da un formulario di identificazione dal quale
devono risultare, in particolare, i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1
deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato
e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal
trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere
presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate
in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal
destinatario e due dal trasportatore, che provvede a
trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario
devono essere conservate per cinque anni.
3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti
pericolosi devono essere imballati ed etichettati in
conformita' alle norme vigenti in materia.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che
gestisce il servizio pubblico ne' ai trasporti di rifiuti
che non eccedano la quantita' di trenta chilogrammi al
giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal
produttore dei rifiuti stessi.
5. Il modello uniforme di formulario di identificazione
di cui al comma 1 e' adottato entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
5-bis. I formulari di identificazione di cui al comma 1
devono essere numerati e vidimati dall'Ufficio del registro
o dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, e devono essere annotati sul registro
IVA-acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di
identificazione e' gratuita e non e' soggetta ad alcun
diritto o imposizione tributaria.».
«3. Chiunque effettua a titolo professionale attivita'
di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i
commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge
le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti,
nonche' le imprese e gli enti che producono rifiuti
pericolosi e le imprese e gli enti che producono rifiuti
non pericolosi di cui all'art. 7, comma 3, lettere c), d) e
g), sono tenuti a comunicare annualmente con le modalita'
previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantita' e
le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle
predette attivita'. Sono esonerati da tale obbligo gli
imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice
civile con un volume di affari annuo non superiore a lire
quindicimilioni e, limitatamente alla produzione di rifiuti
non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani di cui
all'art. 2083 del codice civile che non hanno piu' di tre
dipendenti. Nel caso in cui i produttori di rifiuti
conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta,
la comunicazione e' effettuata dal gestore del servizio
limitatamente alla quantita' conferita.».

Art. 12.
(Valutazione di titoli e certificazioni comunitarie)
1. Fatta salva la normativa vigente in materia, in caso di
procedimento nel quale e' richiesto quale requisito il possesso di un
titolo di studio, corso di perfezionamento, certificazione di
esperienze professionali e ogni altro attestato che certifichi
competenze acquisite dall'interessato, l'ente responsabile valuta la
corrispondenza agli indicati requisiti dei titoli e delle
certificazioni acquisiti in altri Stati membri dell'Unione europea o
in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo o nella
Confederazione elvetica.
2. La valutazione dei titoli di studio e' subordinata alla
preventiva acquisizione sugli stessi del parere favorevole espresso
dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
tenuto conto dell'oggetto del procedimento. Il parere deve essere
comunque reso entro centottanta giorni dal ricevimento della
documentazione completa.

Art. 13.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297)
1. Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 379, concernente la disciplina del riconoscimento
dei titoli di studio conseguiti all'estero dai lavoratori italiani e
loro congiunti emigrati:
1) le parole: "lavoratori italiani e loro congiunti emigrati",
"lavoratori italiani e i loro congiunti emigrati" e "lavoratori
italiani o loro congiunti emigrati", ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: "cittadini di Stati membri dell'Unione
europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico
europeo e della Confederazione elvetica";
2) le parole: "all'estero", ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: "in uno Stato diverso dall'Italia";
3) il comma 9 e' abrogato;
b) l'articolo 380 e' abrogato.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note all'art. 13:
- Il testo vigente dell'art. 379 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 1994, n. 115, supplemento
ordinario, cosi' come modificato dalla presente legge,
cosi' recita:
«Art. 379 (Riconoscimento dei titoli di studio
conseguiti in uno Stato diverso dall'Italia dai cittadini
di Stati membri dell'Unione europea, degli Stati aderenti
all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della
conferenza elettiva). - 1. I cittadini di Stati membri
dell'Unione europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo
Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica
che abbiano conseguito in uno Stato diverso dall'Italia un
titolo di studio nelle scuole straniere corrispondenti alle
scuole italiane elementare e media possono ottenere
l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di
studio italiani a condizione che sostengano una prova
integrativa di lingua e cultura generale italiana secondo
le norme e i programmi stabiliti con provvedimento del
Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il
Ministro degli affari esteri.
2. Dalla prova integrativa sono esentati coloro che
producano l'attestato di frequenza con profitto delle
classi o corsi istituiti in uno Stato diverso dall'Italia
dal Ministero degli affari esteri ai sensi dell'art. 636,
comma 1, lettere a) e b), ovvero siano in possesso di un
titolo straniero che comprenda la lingua italiana tra le
materie classificate.
3. I provveditori agli studi, accertate le condizioni
previste nei commi 1 e 2, rilasciano il documento
comprovante l'equipollenza sulla base di tabelle stabilite
con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito
il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, di
concerto con il Ministro degli affari esteri.
4. I cittadini di Stati membri dell'Unione europea,
degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico
europeo e della Confederazione elvetica che abbiano
conseguito in uno Stato diverso dall'Italia un titolo
finale di studio nelle scuole straniere corrispondenti agli
istituti italiani di istruzione secondaria superiore o di
istruzione professionale possono ottenere l'equipollenza a
tutti gli effetti di legge con i titoli di studio finali
italiani a condizione che sostengano le prove integrative
eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di
titolo di studio straniero da una apposita commissione
nominata dal Ministro della pubblica istruzione, composta
di sette membri, uno dei quali designato dal Ministero
degli affari esteri.
5. Le prove sono sostenute nella sede stabilita dal
provveditore agli studi al quale e' stata presentata la
domanda dell'interessato.
6. I programmi e le modalita di svolgimento delle prove
sono stabiliti con provvedimento del Ministro della
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro degli affari
esteri.
7. Il documento comprovante l'equipollenza e'
rilasciato dal provveditore agli studi.
8. La validita' in Italia di attestati di qualifica
professionale acquisiti in uno Stato diverso dall'Italia da
cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli Stati
aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della
Conferenza elvetica diversi da quelli considerati nel terzo
comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1971, n. 153, e'
concessa sulla base di tabelle di equipollenza approvate
con provvedimenti del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da emanarsi d'intesa con il Ministro
degli affari esteri e sentito il Ministro della pubblica
istruzione ove si tratti di questioni rientranti anche
nella sua competenza. Il documento comprovante l'estensione
della validita' e' rilasciato dall'Ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione.
9. (Abrogato).».

Art. 14.
(Modifiche al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante
attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le
apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di
telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro
conformita)
1. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9
maggio 2001, n. 269, le parole: "l'emissione e" sono sostituite dalle
seguenti: "l'emissione ovvero".
2. All'articolo 10 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Chiunque immette sul mercato ovvero installa apparecchi non
conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 e'
assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 4.131 a euro 24.789 e del pagamento di una somma da euro 20 a
euro 123 per ciascun apparecchio. Alla stessa sanzione e'
assoggettato chiunque apporta modifiche agli apparecchi dotati della
prescritta marcatura che comportano mancata conformita' ai requisiti
essenziali. In ogni caso la sanzione amministrativa non puo' superare
la somma complessiva di euro 103.291";
b) al comma 2, primo periodo, le parole: "da lire 4 milioni a lire
24 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1.032 a euro
12.394" e le parole: "da lire 20 mila a lire 120 mila" sono
sostituite dalle seguenti: "da euro 10 a euro 61"; al secondo
periodo, le parole: "lire 200 milioni" sono sostituite dalle
seguenti: "euro 103.291";
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Il fabbricante o chiunque immette sul mercato apparecchi
conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, ma privi
delle informazioni sull'uso cui l'apparecchio e' destinato, nonche'
delle indicazioni relative agli Stati membri dell'Unione europea o
alla zona geografica all'interno di uno Stato membro dove
l'apparecchiatura e' destinata ad essere utilizzata, nonche' delle
informazioni relative ad eventuali restrizioni o richieste di
autorizzazioni necessarie per l'uso delle apparecchiature radio in
taluni Stati membri, e' assoggettato alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.032 a euro 12.394 e del pagamento di
una somma da euro 10 a euro 61 per ciascun apparecchio. In ogni caso
la sanzione amministrativa non puo' superare la somma complessiva di
euro 103.291";
d) al comma 3, le parole: "da lire 2 milioni a lire 12 milioni"
sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1.032 a euro 6.197";
e) al comma 4, le parole: "da lire 5 milioni a lire 30 milioni"
sono sostituite dalle seguenti: "da euro 2.582 a euro 15.493";
f) al comma 5, le parole: "da lire 500 mila a lire 3 milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "da euro 258 a euro 1.549";
g) al comma 6, le parole: "da lire 10 milioni a lire 60 milioni"
sono sostituite dalle seguenti: "da euro 5.164 a euro 30.987".

Note all'art. 14:
- Il testo vigente degli articoli 1, comma 1 e 10 del
decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2001, n. 156, supplemento
ordinario, cosi' come modificato dalla presente legge cosi'
recita:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto, valgono le seguenti definizioni:
a) «apparecchio»: qualsiasi apparecchiatura che sia
un'apparecchiatura radio o un'apparecchiatura terminale di
telecomunicazione o entrambe;
b) «apparecchiatura terminale di telecomunicazione»:
e' un prodotto che consente la comunicazione, o un suo
componente essenziale, destinato ad essere connesso in
qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, ad
interfacce di reti pubbliche di telecomunicazione, cioe' di
reti di telecomunicazione utilizzate, interamente o
parzialmente, per fornire servizi di telecomunicazione
accessibili al pubblico;
c) «apparecchiatura radio»: e' un prodotto, o un suo
componente essenziale, in grado di comunicare mediante
l'emissione ovvero la ricezione di onde radio impiegando lo
spettro attribuito alle radiocomunicazioni di terra e
spaziali;».
«Art. 10 (Sanzioni). - 1. Chiunque immette sul mercato
ovvero installa apparecchi non conformi ai requisiti
essenziali di cui all'art. 3 e' assoggettato alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.131 a
euro 24.189 e del pagamento di una somma da euro 20 a euro
123 per ciascun apparecchio. Alla stessa sanzione e'
assoggettato chiunque apporta modifiche agli apparecchi
dotati della prescritta marcatura che comportano mancata
conformita' ai requisiti essenziali. In ogni caso la
sanzione amministrativa non puo' superare la somma
complessiva di euro 103.291.
2. Chiunque immette nel mercato, commercializza
all'ingrosso o al dettaglio, distribuisce in qualunque
forma ovvero installa apparecchi conformi ai requisiti
essenziali di cui all'art. 3, ma privi della marcatura CE,
compreso l'identificatore di categoria ove previsto, e del
numero dell'organismo notificato, laddove richiesto, oppure
chi, dovendo detenere la documentazione tecnica di cui agli
allegati II, III, IV e V annessi al presente decreto nei
rispettivi casi di applicabilita', ne viene trovato
totalmente o parzialmente sprovvisto e' assoggettato alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
1.032 a euro 12.394 e del pagamento di una somma da euro 10
a euro 61 per ciascun apparecchio. In ogni caso la sanzione
amministrativa non puo' superare la somma complessiva di
euro 103.191.
2-bis. Il fabbricante o chiunque immette sul mercato
apparecchi conformi ai requisiti essenziali di cui all'art.
3, ma privi delle informazioni sull'uso cui l'apparecchio
e' destinato, nonche' delle indicazioni relative agli Stati
membri dell'Unione europea o alla zona geografica
all'interno di uno Stato membro dove l'apparecchiatura e'
destinata ad essere utilizzata, nonche' delle informazioni
relative ad eventuali restrizioni o richieste di
autorizzazioni necessarie per l'uso delle apparecchiature
radio in taluni Stati membri, e' assoggettato alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032 a
euro 12.394 e del pagamento di una somma da euro 10 a euro
61 per ciascun apparecchio. In ogni caso la sanzione
amministrativa non puo' superare la somma complessiva di
euro 103.291.
3. Chiunque appone marchi che possono confondersi con
la marcatura ovvero ne limitano la visibilita' e la
leggibilita', e' assoggettato alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 1.032 a euro 6.197.
4. Chiunque promuove pubblicita' per apparecchi che non
rispettano le prescrizioni del presente decreto e'
assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 2.582 a euro 15.493.
5. Chiunque utilizza apparecchi, conformi al presente
decreto, non correttamente installati o sottoposti a non
corretta manutenzione ovvero non li utilizza per i fini
previsti dal fabbricante o apporta per uso personale
modifiche agli apparecchi dotati della prescritta marcatura
che comportano mancata conformita' ai requisiti essenziali
di cui all'art. 3 e' assoggettato alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 258 a
euro 1.549.
6. La mancata notificazione al Ministero delle
comunicazioni della immissione sul mercato di un prodotto
di cui all'art. 6, comma 4, comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
5.164 a euro 30.987.
7. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni
recate dal presente decreto e' svolto dagli uffici centrali
e periferici del Ministero delle comunicazioni e dai
competenti organi di Polizia; l'applicazione delle previste
sanzioni amministrative compete agli uffici periferici del
Ministero.
8. Sono assoggettati a sequestro gli apparecchi di cui
all'art. 2, comma 1, che sono immessi sul mercato o messi
in esercizio e che risultano:
a) non conformi ai requisiti essenziali di cui
all'art. 3;
b) privi della marcatura CE, ivi compreso
l'identificatore di categoria ove stabilito, o del numero
dell'organismo notificato, laddove richiesto;
c) non corredati dalla dichiarazione di conformita';
d) provvisti di marcature che possano confondersi con
la marcatura CE ovvero che possano limitarne la visibilita'
o la leggibilita'.
9. Gli apparecchi sono confiscati qualora, nei sei mesi
successivi alla esecuzione del sequestro, non si e'
proceduto alla regolarizzazione delle situazioni indicate
nel comma 8 ovvero al ritiro dal mercato degli apparecchi
medesimi.».

Art. 15.
(Attuazione della decisione C (2004) 4746 della Commissione, del 14
dicembre 2004)
1. In attuazione della decisione C (2004) 4746 della Commissione,
del 14 dicembre 2004, il regime di aiuti a favore delle imprese che
hanno sostenuto, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso
alla data del 2 ottobre 2003, spese per la partecipazione espositiva
di prodotti in fiere all'estero, ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e'
interrotto a decorrere dal periodo d'imposta per il quale, alla data
di entrata in vigore della presente legge, non e' ancora scaduto il
termine per la presentazione della relativa dichiarazione dei
redditi.
2. Entro novanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate che determina le modalita'
applicative della presente disposizione, i soggetti che hanno
beneficiato degli aiuti di cui al comma 1 presentano in via
telematica all'Agenzia delle entrate una attestazione, ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, con gli elementi necessari per
l'individuazione dell'aiuto illegittimamente fruito sulla base delle
disposizioni contenute nel citato provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate da cui risulti comunque:
a) l'ammontare delle spese sostenute sulla base delle quali e'
stata calcolata l'agevolazione di cui al comma 1;
b) l'importo corrispondente all'eventuale imposta sul reddito non
dovuta per effetto dell'agevolazione illegittimamente fruita.
3. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma
2, i beneficiari del regime agevolativo di cui al comma 1 effettuano,
a seguito di autoliquidazione, il versamento degli importi
corrispondenti alle imposte non corrisposte per effetto del regime
agevolativo medesimo relativamente ai periodi di imposta nei quali
tale regime e' stato fruito, nonche' degli interessi calcolati sulla
base delle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n.
794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, maturati a decorrere
dalla data in cui le imposte non versate sono state messe a
disposizione dei beneficiari fino alla data del loro recupero
effettivo.
4. L'Agenzia delle entrate provvede alle attivita' di liquidazione
e controllo del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal
presente articolo e, in caso di mancato o insufficiente versamento,
ai sensi del comma 3, si rendono applicabili le norme in materia di
liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso nonche' le
sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
spese sostenute dalle piccole e medie imprese per la partecipazione
espositiva di prodotti in fiere all'estero nel rispetto delle
condizioni di cui all'articolo 5, lettera b), del regolamento (CE) n.
70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.

Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera b),
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
recante: «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e
per la correzione dell'andamento dei conti pubblici»:
«Art. 1 (Detassazione degli investimenti in ricerca e
sviluppo, tecnologia digitale, export, quotazione in borsa,
stage aziendali per studenti). - 1. Per i soggetti in
attivita' alla data di entrata in vigore del presente
decreto, in aggiunta alla ordinaria deduzione e' escluso
dall'imposizione sul reddito d'impresa:
a) un importo pari al dieci per cento dei costi di
ricerca e di sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni
immateriali; a tale importo si aggiunge il 30 per cento
dell'eccedenza rispetto alla media degli stessi costi
sostenuti nei tre periodi d'imposta precedenti; le stesse
percentuali si applicano all'ammontare delle spese
sostenute dalle piccole e medie imprese, come definite
dall'Unione europea, che, nell'ambito di distretti
industriali o filiere produttive, si aggregano in numero
non inferiore a dieci, utilizzando nuove strutture
consortili o altri strumenti contrattuali per realizzare
sinergie nelle innovazioni informatiche. L'efficacia delle
disposizioni del precedente periodo e' subordinata, ai
sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo
della Comunita' europea, alla preventiva approvazione da
parte della Commissione europea;
b) l'importo delle spese direttamente sostenute per
la partecipazione espositiva di prodotti in fiere
all'estero; sono comunque escluse le spese per
sponsorizzazioni;
c) l'ammontare delle spese sostenute per stage
aziendali destinati a studenti di corsi d'istruzione
secondaria o universitaria, ovvero a diplomati o laureati
per i quali non sia trascorso piu' di un anno dal termine
del relativo corso di studi;
d) l'ammontare delle spese sostenute per la
quotazione in un mercato regolamentato di cui all'art.
11.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, reca: «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa».
- Il capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 pubblicato
nella GUCE n. L 140 del 30 aprile 2004, reca: «Tassi di
interesse per il recupero di aiuti illegittimi».
- Il regolamento (CE) n. 70/2001 e' pubblicato nella
GUCE n. L 10 del 13 gennaio 2001.

Art. 16.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62)
1. All'articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62, dopo il comma
5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1, adottati per l'attuazione delle
direttive 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari,
e 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto, il
Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 2 e con la procedura prevista dal presente articolo,
puo' emanare disposizioni integrative e correttive al fine di tenere
conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla
Commissione europea secondo la procedura di cui, rispettivamente,
all'articolo 64, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE, e
all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE".
2. All'articolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo quanto
previsto dal comma 5-bis".

Note all'art. 16:
- Il testo vigente dell'art. 1 della legge 18 aprile
2005, n. 62, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile
2005, n. 96, supplemento ordinario, cosi' come modificato
dalla presente legge, cosi' recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comuni-tarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti
organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi
termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni
che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
novanta giorni.
4. Gli schemi dei decrfi legislativi recanti attuazione
della direttiva 2003/10/CE, della direttiva 2003/20/CE,
della direttiva 2003/35/CE, della direttiva 2003/42/CE,
della direttiva 2003/59/CE, della direttiva 2003/85/CE,
della direttiva 2003/87/CE, della direttiva 2003/99/CE,
della direttiva 2003/122/Euratom, della direttiva
2004/8/CE, della direttiva 2004/12/CE, della direttiva
2004/17/CE, della direttiva 2004/18/CE, della direttiva
2004/22/CE, della direttiva 2004/25/CE, della direttiva
2004/35/CE, 2004/38/CE, della direttiva 2004/39/CE, della
direttiva 2004/67/CE e della direttiva 2004/101/CE sono
corredati della relazione tecnica di cui all'art. 11-ter,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi di informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni competenti per i
profili finanziari che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis.
5-bis. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per
l'attuazione delle direttive 2004/39/CE, relativa ai
mercati degli strumenti finanziari, e 2004/25/CE,
concernente le offerte pubbliche di acquisto, il Governo,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui
all'art. 2 e con la procedura prevista dal presente
articolo, puo' emanare disposizioni integrative e
correttive al fine di tenere conto delle eventuali
disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione
europea secondo la procedura di cui, rispettivamente,
all'art. 64, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE, e
all'art. 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE.
6. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i decreti legislativi
eventualmente adottati nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del
termine stabilito per l'attuazione della normativa
comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
data di entrata in vigore della normativa di attuazione
adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi
fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A
tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle
disposizioni in essi contenute.
7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso
in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti
ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine
previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
competenza istituzionale prevalente per la materia a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche
comunitarie ogni quattro mesi informa altresi' la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica per il parere definitivo che deve essere
espresso entro venti giorni.».
- La direttiva 2004/25/CE e' pubblicata nella GUCE n.
L 142 del 30 aprile 2004.

Art. 17.
(Modifiche all'articolo 38 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290)
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 38 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, sono
abrogati.

Nota all'art. 17:
- Il testo vigente dell'art. 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2001, n. 165,
supplemento ordinario, cosi' come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 38 (Disposizioni per l'uso di prodotti naturali e
particolari in agricoltura biologica). - 1 - 2. (Abrogati).
3. Gli organismi di controllo privati, gia' autorizzati
al controllo del metodo dell'agricoltura biologica ai sensi
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, che hanno
trasmesso al Ministro delle politiche agricole e forestali
l'integrazione del proprio manuale della qualita' con le
procedure di controllo per le produzioni animali, si
intendono autorizzati ad esercitare detta attivita' di
controllo a partire dal 24 agosto 2000, nelle more
dell'emanazione dei provvedimenti ministeriali di
autorizzazione o di revoca.
4. Il termine per le dichiarazioni di cui all'art. 3
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 110, relative ai
prodotti omeopatici per uso veterinario, limitatamente a
quelli contenenti materie prime di origine vegetale e
minerale, inclusi i prodotti omeopatici veterinari
destinati ad animali produttori di alimenti per l'uomo, e'
differito al 31 dicembre 2001, ferme restando le
disposizioni di cui al medesimo art. 3. Sono esclusi
dall'ambito di applicazione del presente comma i prodotti
omeopatici per uso veterinario contenenti materie prime di
origine animale qualora tali materie prime provengano da
animali per i quali sono stati adottati, a seguito del
manifestarsi di epidemie, provvedimenti restrittivi.
5. Il termine di differimento al 31 dicembre 2003 per
l'utilizza-zione delle medicine omeopatiche per uso umano
previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 185, come da ultimo modificato dal comma
32 dell'art. 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 338, si
intende esteso, come campo di applicazione, ai prodotti di
cui al comma 4.
6. Entro la medesima data di cui al comma 5, il
Ministero della sanita' predispone un elenco dei prodotti
di cui al comma 4. Nelle more della predisposizione
dell'elenco di cui al presente comma, detti prodotti,
purche' siano rispondenti ai requisiti di cui all'art. 3,
comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 110 del
1995, possono essere commercializzati anche oltre il
termine del 31 dicembre 2003, a condizione che la
somministrazione venga effettuata secondo le modalita'
prescritte mediante ricetta rilasciata da un medico
veterinario in copia unica non ripetibile.».

Art. 18.
(Introduzione dell'articolo 29-bis della
legge 18 aprile 2005, n. 62)
1. Alla legge 18 aprile 2005, n. 62, dopo l'articolo 29 e'
inserito il seguente:
"Art. 29-bis. (Attuazione della direttiva 2003/41/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle
attivita' e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o
professionali). - 1. Il Governo, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, e' delegato ad adottare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, un decreto legislativo recante le norme per il
recepimento della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attivita' e alla
supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi previsti dal comma 3, e con la procedura
stabilita per il decreto legislativo di cui al comma 1, puo' emanare
disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto
legislativo.
3. L'attuazione della direttiva 2003/41/CE e' informata ai
principi in essa contenuti in merito all'ambito di applicazione della
disciplina, alle condizioni per l'esercizio dell'attivita' e ai
compiti di vigilanza, nonche' ai seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) disciplinare, anche mediante l'attribuzione dei relativi poteri
e competenze regolamentari e organizzative alla Commissione di
vigilanza sui fondi pensione, di cui all'articolo 16, comma 2, del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, i seguenti aspetti:
1) l'integrazione delle attribuzioni di vigilanza, in particolare
quelle che prevedono l'adozione delle misure dirette a conseguire la
corretta gestione delle forme pensionistiche complementari e ad
evitare o sanare eventuali irregolarita' che possano ledere gli
interessi degli aderenti e dei beneficiari, incluso il potere di
inibire o limitare l'attivita';
2) l'irrogazione di sanzioni amministrative di carattere
pecuniario, da parte della Commissione di vigilanza sui fondi
pensione, nel rispetto dei principi della legge 24 novembre 1981, n.
689, e successive modificazioni, nonche' dei seguenti criteri
direttivi: nell'ambito del limite minimo di 500 euro e massimo di
25.000 euro, le suindicate sanzioni sono determinate nella loro
entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto,
di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che
impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza,
nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al
colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce; deve
essere sancita la responsabilita' degli enti ai quali appartengono i
responsabili delle violazioni, per il pagamento delle sanzioni, e
regolato il diritto di regresso verso i predetti responsabili;
3) la costituzione e la connessa certificazione di riserve
tecniche e di attivita' supplementari rispetto alle riserve tecniche
da parte dei fondi pensione che direttamente coprono rischi
biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un
determinato livello di prestazioni;
4) la separazione giuridica tra il soggetto promotore e le forme
pensionistiche complementari con riguardo alle forme interne a enti
diversi dalle imprese bancarie e assicurative;
5) l'esclusione dell'applicazione della direttiva 2003/41/CE alle
forme pensionistiche complementari che contano congiuntamente meno di
cento aderenti in totale, fatta salva l'applicazione dell'articolo 19
della direttiva e delle misure di vigilanza che la Commissione di
vigilanza sui fondi pensione ritenga necessarie e opportune
nell'esercizio dei suoi poteri. In ogni caso deve prevedersi il
diritto di applicare le disposizioni della direttiva su base
volontaria, ferme le esclusioni poste dall'articolo 2, paragrafo 2,
della stessa direttiva;
b) disciplinare, anche mediante l'attribuzione dei relativi poteri
e competenze regolamentari alla Commissione di vigilanza sui fondi
pensione, l'esercizio dell'attivita' transfrontaliera, da parte delle
forme pensionistiche complementari aventi sede nel territorio
italiano ovvero da parte delle forme pensionistiche complementari ivi
operanti, in particolare individuando i poteri di autorizzazione,
comunicazione, vigilanza, anche con riguardo alla vigente normativa
in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale, nonche'
in materia di informazione agli aderenti;
c) disciplinare le forme di collaborazione e lo scambio di
informazioni tra la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, le
altre autorita' di vigilanza, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze, sia
nella fase di costituzione che nella fase di esercizio delle forme
pensionistiche complementari, regolando, in particolare, il divieto
di opposizione reciproca del segreto d'ufficio fra le suddette
istituzioni;
d) disciplinare le forme di collaborazione e lo scambio di
informazioni fra le istituzioni nazionali, le istituzioni comunitarie
e quelle degli altri Paesi membri, al fine di agevolare l'esercizio
delle rispettive funzioni.
4. Il Governo, al fine di garantire un corretto ed integrale
recepimento della direttiva 2003/41/CE, provvede al coordinamento
delle disposizioni di attuazione della delega di cui al comma 1 con
le norme previste dall'ordinamento interno, in particolare con le
disposizioni del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante
i principi fondamentali in materia di forme pensionistiche
complementari, eventualmente adattando le norme vigenti in vista del
perseguimento delle finalita' della direttiva medesima.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Si applica la procedura di cui all'articolo 1, comma 3".

Nota all'art. 18
- La direttiva 2003/41/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
235 del 23 settembre 2003.

Art. 19.
(Modifica al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18)
1. L'articolo 20 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18,
recante attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero
accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti
della Comunita', e' abrogato.

Note all'art. 19:
- Il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1999, n. 28,
supplemento ordinario.
- La direttiva 96/67/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
272 del 25 ottobre 1996.

Art. 20.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54)
1. Al fine di interrompere le procedure di infrazione 2003/2134 e
2003/2166 avviate dalla Commissione europea nei confronti del Governo
italiano, e in attesa del completo riordino della materia, da attuare
mediante il recepimento della direttiva 2004/38/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, al testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3 (L):
1) al comma 3, le parole: "ai figli di eta' minore" sono
sostituite dalle seguenti: "ai figli di eta' inferiore ai ventuno
anni";
2) al comma 4, le parole: "Il diritto di soggiorno e' inoltre
riconosciuto ai familiari a carico del titolare del diritto di
soggiorno, come individuati dall'articolo 29, comma 1, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a condizione che:" sono
sostituite dalle seguenti: "Il diritto di soggiorno e' inoltre
riconosciuto al coniuge non legalmente separato, ai figli di eta'
inferiore agli anni ventuno e ai figli di eta' superiore agli anni
ventuno, se a carico, nonche' ai genitori del titolare del diritto di
soggiorno e del coniuge, a condizione che:";
b) all'articolo 5 (R):
1) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) per i lavoratori subordinati e per i lavoratori stagionali, un
attestato di lavoro o una dichiarazione di assunzione del datore di
lavoro; per i lavoratori stagionali l'attestato di lavoro o la
dichiarazione di assunzione deve specificare la durata del rapporto
di lavoro";
2) al comma 3, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: "Detta
prova e' fornita" sono inserite le seguenti: ", nel caso dei
cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e),"; dopo le
parole: "con l'indicazione del relativo importo, ovvero" sono
inserite le seguenti: ", nel caso dei cittadini di cui all'articolo
3, comma 1, lettera d)," e le parole: "comprovante la disponibilita'
del reddito medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "attestante la
disponibilita' di risorse economiche tali da non costituire un onere
per l'assistenza sociale";
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Con la domanda, l'interessato puo' richiedere il rilascio
della relativa carta di soggiorno anche per i familiari di cui
all'articolo 3, commi 3 e 4, quale che sia la loro cittadinanza.
Qualora questi ultimi abbiano la cittadinanza di un Paese non
appartenente all'Unione europea, ad essi e' rilasciato il titolo di
soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni";
4) al comma 5, le parole: ", nonche', se si tratta di cittadini di
uno Stato non appartenente all'Unione europea, della documentazione
richiesta dall'articolo 16, commi 5 e 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394" sono soppresse;
c) all'articolo 6 (R):
1) al comma 1, dopo le parole: "L'interessato puo' dimorare
provvisoriamente sul territorio," sono inserite le seguenti: "nonche'
svolgere le attivita' di cui all'articolo 3, comma 1,";
2) al comma 5, le parole: "ai cittadini di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "ai cittadini di
cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b)".

Note all'art. 20:
- La direttiva 2004/38/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
229 del 29 giugno 2004.
- Si riporta il testo degli articoli 3, 5 e 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n.
54, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 2002, n.
83, supplemento ordinario, cosi' come modificati dalla
presente legge:
«Art. 3 (L) (Diritto di soggiorno). - 1. Hanno diritto
al soggiorno nel territorio della Repubblica i cittadini di
uno Stato membro dell'Unione europea che:
a) desiderino stabilirsi nel medesimo per esercitarvi
un'attivita' autonoma;
b) appartengano alla categoria dei lavoratori ai
quali si applicano le disposizioni dei regolamenti adottati
dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, in
conformita' agli articoli 39 e 40 del Trattato istitutivo
della Comunita' europea;
c) desiderino entrare nel territorio della Repubblica
per effettuarvi una prestazione di servizi o in qualita' di
destinatari di una prestazione di servizi;
d) siano studenti, iscritti a un istituto
riconosciuto per conseguirvi, a titolo principale, una
formazione professionale, ovvero iscritti ad universita' o
istituti universitari statali o istituti universitari
liberi abilitati a rilasciare titoli aventi valore legale;
e) abbiano o meno svolto un'attivita' lavorativa in
uno Stato membro.
2. Hanno diritto al soggiorno nel territorio della
Repubblica senza che sia necessario il rilascio della carta
di soggiorno di cui all'art. 5:
a) i lavoratori che esercitano un'attivita'
subordinata di durata non superiore a tre mesi; il
documento in forza del quale gli interessati sono entrati
nel territorio, corredato da una dichiarazione del datore
di lavoro che indica il periodo previsto dell'impiego,
costituisce titolo valido per il soggiorno;
b) i lavoratori stagionali quando siano titolari di
un contratto di lavoro vistato dal rappresentante
diplomatico o consolare o da una missione ufficiale di
reclutamento di manodopera dello Stato membro sul cui
territorio il lavoratore viene a svolgere la propria
attivita'.
3. Per i soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del
comma 1, il soggiorno e' altresi' riconosciuto, quale che
sia la loro cittadinanza, ai coniugi, ai figli di eta'
inferiore ai ventuno anni e agli ascendenti e discendenti
di tali cittadini e del proprio coniuge, che sono a loro
carico, nonche' in favore di ogni altro membro della
famiglia che, nel Paese di provenienza, sia convivente o a
carico del coniuge, degli ascendenti del lavoratore e degli
ascendenti del suo coniuge.
4. Per i soggetti indicati alle lettere d) ed e) del
comma 1, il soggiorno e' riconosciuto a condizione che:
a) siano iscritti al Servizio sanitario nazionale
italiano o siano titolari di una polizza assicurativa
sanitaria per malattia, infortunio e per maternita';
b) i soggetti indicati alla lettera d) dispongano di
risorse economiche tali da non costituire un onere per
l'assistenza sociale in Italia, i soggetti indicati alla
lettera e), dispongano di un reddito complessivo, che non
sia inferiore all'assegno sociale di cui all'art. 3, comma
6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; tale reddito puo'
essere comprensivo anche di pensione di invalidita' da
lavoro, di trattamento per pensionamento anticipato o di
pensione di vecchiaia, ovvero di una rendita per infortunio
sul lavoro o per malattia professionale.
Il diritto di soggiorno e' inoltre riconosciuto al
coniuge non legalmente separato, ai figli di eta' inferiore
agli anni ventuno e ai figli di eta' superiore agli anni
ventuno, se a carico, nonche' ai genitori del titolare del
diritto di soggiorno e del coniuge, a condizione che:
1) siano iscritti al Servizio sanitario nazionale
italiano o siano titolari di una polizza assicurativa
sanitaria per malattia, infortunio e per maternita';
2) il nucleo familiare di cui fanno parte abbia
risorse tali da non costituire un onere per l'assistenza
sociale in Italia, ovvero goda di un reddito annuo non
inferiore a quello definito ai sensi dell'art. 29, comma 3,
lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
5. Per l'accesso alle attivita' lavorative dipendenti o
autonome trovano applicazione, per i familiari di tutte le
categorie dei titolari del diritto di soggiorno, le
disposizioni vigenti in materia per i cittadini italiani,
fatte salve quelle afferenti il pubblico impiego nei
termini previsti dall'art. 38 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
6. Ai lavoratori frontalieri, che hanno la loro
residenza in un altro Stato membro dell'Unione europea nel
cui territorio di norma ritornano ogni giorno o almeno una
volta la settimana, verra' rilasciata una carta speciale
valida per cinque anni e rinnovabile automaticamente,
conforme al modello stabilito con decreto del Ministro
dell'interno.».
«Art. 5 (R) (Richiesta della carta di soggiorno). - 1.
La domanda per il rilascio della carta di soggiorno per i
cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea deve
essere presentata, entro tre mesi dall'ingresso nel
territorio della Repubblica, alla questura competente per
il luogo in cui l'interessato si trova, utilizzando una
scheda conforme al modello predisposto dal Ministero
dell'interno, nel quale siano riportati:
a) le complete generalita' dell'interessato;
b) gli estremi del documento di riconoscimento in
corso di validita';
c) la data d'ingresso nel territorio della
Repubblica;
d) i motivi e la durata del soggiorno in relazione
alle fattispecie di cui all'art. 3, comma 1;
e) il domicilio eletto nel territorio della
Repubblica;
f) l'eventuale indicazione dei familiari o altre
persone a carico per le quali l'interessato ha diritto di
richiedere un documento di soggiorno.
2. La domanda deve essere corredata della fotografia
dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari;
in luogo della fotografia in piu' esemplari,
all'interessato puo' essere richiesto di farsi ritrarre da
apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato
dell'immagine, in dotazione all'ufficio.
3. All'atto della presentazione della domanda il
cittadino dell'Unione europea e' tenuto ad esibire il
passaporto o documento di identificazione valido,
rilasciato dalla competente autorita' nazionale, nonche':
a) le autorizzazioni prescritte per lo svolgimento
nel territorio della Repubblica delle attivita' che si
intendono svolgere;
b) per i lavoratori subordinati e per i lavoratori
stagionali, un attestato di lavoro o una dichiarazione di
assunzione del datore di lavoro; per i lavoratori
stagionali l'attestato di lavoro o la dichiarazione di
assunzione deve specificare la durata del rapporto di
lavoro;
c) negli altri casi di cui all'art. 3, comma 1,
lettere a) e c), la documentazione attestante che
l'interessato rientri in una delle suddette categorie;
d) per gli altri cittadini dell'Unione europea, non
rientranti nei casi di cui alle lettere b) e c) del
presente comma, l'attestazione dell'iscrizione al Servizio
sanitario nazionale italiano o della titolarita' di una
polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e
per maternita' e la prova della sufficienza dei mezzi di
sostentamento di cui all'art. 3, comma 4, lettera b). Detta
prova e' fornita, nel caso dei cittadini di cui all'art. 3,
comma 1, lettera e), da documentazione comunque idonea a
dimostrare la disponibilita' del reddito stesso, con
l'indicazione del relativo importo, ovvero, nel caso dei
cittadini di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), ovvero di
apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 46, lettera
o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, attestante la disponibilita' di risorse
economiche tali da non costituire un onere per l'assistenza
sociale o da altro documento che attesti che tale
condizione e' comunque soddisfatta.
4. Con la domanda, l'interessato puo' richiedere il
rilascio della relativa carta di soggiorno anche per i
familiari di cui all'art. 3, commi 3 e 4, quale che sia la
loro cittadinanza. Qualora questi ultimi abbiano la
cittadinanza di un Paese non appartenente all'Unione
europea, ad essi e' rilasciato il titolo di soggiorno ai
sensi dell'art. 9 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni.
5. Nei casi previsti dal comma 4, la domanda,
contenente l'indicazione delle generalita' complete, della
nazionalita', e del rapporto di parentela o coniugio delle
persone interessate, deve essere corredata delle relative
fotografie e delle certificazioni attestanti le relazioni
di parentela o coniugio e le altre condizioni di cui al
comma 3.
All'atto della domanda deve essere esibito, per
ciascuna delle persone interessate, il documento di
identificazione o, se si tratta di persone non appartenenti
ad uno Stato membro dell'Unione europea, il passaporto o
documento equipollente.
6. L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i
documenti allegati o esibiti, di cui puo