IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia doganale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma
2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, con il quale, per il pagamento
differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta, si rende
applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del
Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei Buoni
ordinari del Tesoro a tre mesi;
Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza
13 gennaio 2006;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze,
attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e delle finanze;
Sentita la Banca d'Italia;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai sensi dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5,
comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, il saggio di interesse
per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni
trenta e' stabilito nella misura del 2,079 per cento annuo per il
periodo 13 gennaio 2006-12 luglio 2006.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 febbraio 2006
Il Ministro: Tremonti
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato