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Gazzetta Ufficiale N. 36 del 13 Febbraio 2006

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 7 novembre 2005, n.298
Regolamento recante disciplina delle modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato.

Corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica
di primo dirigente del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, integrato e
corretto dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472,
concernente il riordino delle carriere del personale direttivo e
dirigente del Corpo forestale dello Stato;
Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, concernente il nuovo
ordinamento del Corpo forestale dello Stato e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto l'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2001,
n. 155, e successive modificazioni che prevede l'emanazione di un
regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali per la
disciplina del corso di formazione dirigenziale per la nomina a primo
dirigente del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo
3;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale del
Corpo forestale dello Stato maggiormente rappresentative;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 settembre
2005;
Ritenuto, rispetto a quanto osservato dal Consiglio di Stato nella
predetta adunanza, di non operare una distinzione nell'attribuzione
del punteggio delle prove di esame di fine corso, consistenti nella
discussione di due elaborati scelti dai frequentatori tra le materie
indicate dalla commissione di esame ed in un colloquio, ma di
effettuare una valutazione complessiva, in analogia a quanto previsto
per il corso di formazione dirigenziale per il personale della
Polizia di Stato, al fine di conseguire il principio di omogeneita'
di disciplina sancito dalla citata legge 31 marzo 2000, n. 78;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con nota n. 2737 Ris. del 12 ottobre 2005;
A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Ambito del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di svolgimento
del corso di formazione dirigenziale per la nomina a primo dirigente
del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato, le modalita'
di svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione
della graduatoria di fine corso.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile
2001, n. 155, e' il seguente:
«5. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione
dirigenziale, le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche'
i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono
determinati con regolamento del Ministro competente, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni.».
- Il testo dell'art. 3 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e' il
seguente:
«Art. 3 (Delega al Governo concernente il Corpo forestale dello
Stato). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi per il riordino dei ruoli dei funzionari del
Corpo forestale dello Stato, al fine di conseguire, tenuto conto
delle rispettive specificita', omogeneita' di disciplina con i pari
qualifica dei ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di
Stato, secondo i seguenti principi e criteri direttivi prevedendo le
occorrenti disposizioni transitorie:
a) istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo
forestale dello Stato con determinazione della relativa consistenza
organica, in sostituzione delle dotazioni organiche di VII, VIII e IX
qualifica funzionale, nonche' delle modalita' di progressione di
carriera e del corso di formazione;
b) revisione delle disposizioni per l'accesso alle qualifiche
dirigenziali per l'attribuzione delle relative funzioni, prevedendo
l'accesso alla qualifica di primo dirigente limitatamente al
personale del ruolo di cui alla lettera a), e prevedendo altresi' la
ripartizione dei dirigenti anche nelle sedi periferiche;
c) soppressione, riduzione organica o istituzione di altro
nuovo ruolo o nuove qualifiche e determinazione delle relative
consistenze organiche, delle modalita' di accesso, di formazione e di
progressione.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
personale del ruolo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato
riveste le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di
sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.
3. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono
trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
a livello nazionale del Corpo forestale dello Stato, che esprimono il
parere nei successivi venti giomi; gli schemi medesimi, unitamente ai
predetti pareri pervenuti entro il termine ed agli altri pareri
previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica per il parere delle commissioni parlamentari
competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere
finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di
assegnazione.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,
pari a lire 700 milioni annue, si provvede ai sensi dell'art. 8.».
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate
al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono
essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I
regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare
norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione.».

Art. 2.
Finalita' del corso
1. Il corso di formazione dirigenziale, ad indirizzo professionale,
ha la durata di tre mesi ed e' finalizzato a perfezionare le
conoscenze e le competenze di carattere giuridico, tecnico e
gestionale necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali nel
Corpo forestale dello Stato e per l'assunzione delle connesse
responsabilita'.

Art. 3.
Piano di studio
1. Il piano di studio del corso, contenente le materie, gli
incarichi di insegnamento ed i relativi programmi, nonche' gli esami,
le prove e gli altri obiettivi formativi, e' stabilito con decreto
del Capo del Corpo forestale dello Stato.
2. Il piano di studio si articola in due macroaree, a loro volta
suddivise in aree, la prima relativa alla figura del dirigente e
all'organizzazione e l'altra relativa alle funzioni istituzionali.
3. Le attivita' didattiche costituiscono un percorso formativo
coerente con le finalita' del corso.

Art. 4.
Articolazione del corso
1. I corsi hanno di norma carattere residenziale. Il percorso
formativo e' sviluppato dal calendario settimanale delle attivita'
che costituisce per i frequentatori orario di servizio.
2. Le attivita' didattiche si svolgono di massima nelle ore
antimeridiane e pomeridiane, dal lunedi' al venerdi' e sono
articolate in ore didattiche e pause di intervallo per un ammontare
complessivo non superiore alle trentasei ore effettive settimanali.
Ove lo richiedano specifiche esigenze formative, le stesse attivita'
possono essere organizzate anche in orari e giornate diversi ed in
eccedenza rispetto al limite delle trentasei ore, fatto salvo il
diritto dei frequentatori al recupero nelle quattro settimane
successive, della giornata festiva eventualmente non fruita.

Art. 5.
Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice dell'esame finale del corso e'
nominata con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato ed e'
presieduta da un dirigente del Corpo forestale dello Stato con
qualifica non inferiore a dirigente superiore e composta da un numero
pari di componenti non inferiore a quattro, individuati tra i docenti
del corso.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
direttivo del Corpo forestale dello Stato.
3. Con lo stesso decreto di nomina vengono designati uno o piu'
componenti ed un segretario supplenti in caso di impedimento dei
titolari.

Art. 6.
Esame finale e formulazione dei giudizi di idoneita'
1. Al termine del corso, i funzionari sostengono un esame finale
consistente nella discussione di due elaborati ed in un colloquio, su
argomenti compresi nelle aree tematiche sviluppate durante il corso.
2. La commissione di esame provvede a stabilire gli argomenti
nell'ambito dei quali i frequentatori sceglieranno di svolgere gli
elaborati ed a fissare, in relazione al calendario delle prove
d'esame, il termine per la consegna degli stessi.
3. Le prove d'esame formano oggetto di una complessiva valutazione
di merito che si conclude con il giudizio di «insufficiente
profitto», «sufficiente profitto», «buon profitto», «segnalato
profitto».
4. Il corso si intende superato con un giudizio non inferiore a
«sufficiente profitto».

Art. 7.
Sessioni straordinarie
1. I frequentatori che, senza giustificato motivo accertato dal
presidente della commissione di esami, non si presentano all'esame
finale vengono considerati rinunciatari e non superano il corso.
2. I frequentatori che per malattia o per altro grave motivo
accertato dal presidente della commissione di esami, non abbiano
potuto partecipare all'esame finale, sono ammessi a sostenerlo in una
sessione straordinaria da effettuarsi entro quarantacinque giorni
dalla conclusione dell'esame medesimo.

Art. 8.
Graduatoria finale
1. Ai fini della nomina alla qualifica di primo dirigente e della
determinazione del posto in ruolo, la graduatoria finale e' formata
sulla base del giudizio finale, dando precedenza nell'ordine a coloro
che hanno riportato il giudizio di «segnalato profitto», «buon
profitto», «sufficiente profitto».
2. A parita' di valutazione, ha precedenza il frequentatore meglio
posizionato nella graduatoria per lo scrutinio per merito
comparativo, effettuato ai fini dell'ammissione al corso.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e
sottoposto a visto ed alla registrazione della Corte dei conti, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.

Roma, 7 novembre 2005

Il Ministro: Alemanno
Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 114


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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