IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante «Azioni positive
per l'imprenditoria femminile»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n.
314, concernente il «Regolamento per la semplificazione del
procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli
interventi a favore dell'imprenditoria femminile» (n. 54, allegato 1
della legge n. 59/1997);
Visto il decreto ministeriale del 25 novembre 2005 con il quale,
tra l'altro, sono stati fissati i criteri di priorita' per la
formazione delle graduatorie, validi in tutto il territorio
nazionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 del sopraccitato
decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000;
Visto l'art. 14 del suddetto decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 che prevede che, in caso di mancata
integrazione delle risorse statali da parte delle regioni e/o
province autonome ai sensi dell'art. 12, comma 1 del medesimo decreto
del Presidente della Repubblica n. 314/2000, il Ministero delle
attivita' produttive provvede all'esame delle domande riferite alle
predette regioni e/o province autonome e alla formazione delle
relative graduatorie;
Visto il decreto ministeriale del 5 dicembre 2005 con il quale sono
stati fissati i termini per la presentazione delle domande per
l'accesso alle agevolazioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 314/2000 (sesto bando) e sono state indicate le risorse
disponibili, per ciascuna regione e provincia autonoma;
Vista la propria circolare n. 946342 del 5 dicembre 2005, emanata
ai sensi dell'art. 13, comma 1 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 314/2000;
Visto che per l'attuazione del sesto bando le regioni Campania,
Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Umbria, Veneto,
Sicilia e la provincia autonoma di Bolzano non hanno provveduto
all'integrazione delle risorse statali e che pertanto per tali
regioni e per la provincia autonoma di Bolzano il Ministero delle
attivita' produttive deve provvedere all'esame delle relative domande
ed alla formazione delle graduatorie;
Considerato che il Ministero delle attivita' produttive per lo
svolgimento delle attivita' connesse alla concessione e
all'erogazione delle agevolazioni, ivi compresa l'attivita'
istruttoria, riferite alle domande di cui alle citate regioni ed alla
provincia autonoma di Bolzano, si avvale di banche con le quali sono
state stipulate apposite convenzioni per la regolamentazione dei
reciproci rapporti e la fissazione dei compensi;
Considerato che, alla luce delle risorse finanziarie a disposizione
per le predette regioni e per la provincia autonoma di Bolzano, in
caso di presentazione di un numero rilevante di domande, e'
prevedibile che gran parte delle risorse medesime possano essere
utilizzate per il pagamento dei compensi relativi allo svolgimento
delle attivita' previste dalle convenzioni stipulate tra il Ministero
delle attivita' produttive e le banche, con conseguente insufficiente
disponibilita' di risorse finanziarie per la concessione delle
agevolazioni alle imprese;
Considerato che e' necessario garantire la massima efficacia
all'utilizzo delle risorse pubbliche in termini di sostegno ai
programmi di investimento promossi dall'imprenditoria femminile e che
quindi devono essere contenuti al massimo gli oneri riferiti alla
gestione;
Decreta:
Art. 1.
1. Per le domande, presentate al Ministero delle attivita'
produttive, relative a programmi di investimento previsti nella
provincia autonoma di Bolzano e nelle regioni Campania,
Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Umbria, Veneto e
Sicilia, il Ministero stesso provvede a verificare quanto previsto al
punto 9.1 della circolare del Ministero delle attivita' produttive n.
946342 del 5 dicembre 2005. A tal fine non saranno considerate valide
anche le domande prive del prospetto di cui all'allegato 1 al
presente decreto ovvero incompleto dei dati ivi richiesti. A seguito
di tale verifica, il Ministero delle attivita' produttive provvedera'
a comunicare alle imprese interessate l'eventuale rigetto della
domanda.
2. Qualora le domande di cui al comma 1, complete di tutta la
documentazione prevista, comportino, con riferimento alle risorse
assegnate a ciascuna regione ed alla provincia autonoma di Bolzano e
tenuto conto della successiva ripartizione per macrosettori ai sensi
dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000,
un ammontare di agevolazioni complessivamente richieste superiore al
doppio dell'ammontare delle risorse disponibili, il Ministero, al
fine di individuare le domande da avviare alla successiva attivita'
istruttoria, procedera', con proprio atto, ad ordinare le domande
stesse in appositi elenchi formati con le modalita' di cui al citato
art. 13 e sulla base dei valori degli indicatori risultanti
dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro delle
attivita' produttive 25 novembre 2005, utilizzando i dati indicati
dalle imprese richiedenti nel prospetto di cui all'allegato 1.
3. Sulla base degli elenchi di cui al comma 2, il Ministero delle
attivita' produttive, individua, in base alla posizione assunta nei
predetti elenchi, seguendo l'ordine decrescente, le domande da
sottoporre alla fase istruttoria. L'istruttoria sara' effettuata
solamente per le domande per le quali l'importo cumulato delle
agevolazioni richieste sia pari al doppio dell'importo delle risorse
disponibili, includendo anche le domande che dovessero determinare
oltre che il raggiungimento anche l'eventuale superamento di tale
limite. In ogni caso i citati elenchi saranno utilizzati dal
Ministero stesso per assicurare l'utilizzo di tutte le risorse
finanziarie disponibili. Per le altre domande, per le quali non
verra' effettuata l'attivita' istruttoria, il Ministero provvedera' a
darne comunicazione alle imprese interessate.
4. Alle domande di agevolazioni di cui al precedente comma 1 deve
essere allegato il prospetto di cui all'allegato 1 al presente
decreto, completo di tutti i dati richiesti. Per le domande gia'
inviate alla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le imprese richiedenti
le agevolazioni sono tenute a presentare il predetto prospetto
completo di tutti i dati richiesti, con le medesime modalita' di cui
al punto 9.1 della circolare n. 946342 del 5 dicembre 2005 ed entro
il termine finale di presentazione delle domande, pena l'invalidita'
delle stesse.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 8 febbraio 2006
Il Ministro: Scajola
Allegato n. 1
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato