La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il
Protocollo n. 14 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, emendante il sistema di
controllo della Convenzione, fatto a Strasburgo il 13 maggio 2004.
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita' a quanto disposto dall'articolo 19 del Protocollo
stesso.
Art. 3.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 dicembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 5912):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Fini) il
9 giugno 2005.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 23 giugno 2005 con pareri delle commissioni
I, II e V.
Esaminato dalla III commissione il 5 e 7 luglio 2005.
Esaminato in aula l'8 luglio 2005 ed approvato il
13 luglio 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3546):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 18 luglio 2005 con pareri delle commissioni
1ª,2ª, 5ª, 14ª e commissione straordinaria per la tutela e
la promozione dei diritti umani.
Esaminato dalla 3ª commissione il 4 e 11 ottobre 2005.
Relazione scritta presentata il 19 ottobre 2005 (atto
n. 3546-A relatore sen. Pianetta).
Esaminato in aula e approvato il 22 novembre 2005.
Allegato 1
Allegato 2
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato