Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

Gazzetta Ufficiale N. 43 del 21 Febbraio 2006

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 novembre 2005
Modalita' di gestione degli importi dovuti dai concessionari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la loro allocazione nel bilancio dell'Amministrazione, le modalita' ed i tempi del versamento di quanto dovuto agli aventi diritto, nonche' gli adempimenti contabili del concessionario, derivanti dalla gestione della nuova scommessa ippica a totalizzatore.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle
attivita' di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile
1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e
l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla
disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l'art. 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che
ha stabilito che il Ministro dell'economia e delle finanze determini,
con proprio decreto, la posta unitaria di partecipazione a scommesse,
giochi e concorsi pronostici;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452,
convertito, con modificazioni, dalla legge del 27 febbraio 2002, n.
16, che ha stabilito che l'unita' minima delle scommesse a
totalizzatore e' pari a 1,00 euro e la giocata minima e' di 2,00
euro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002,
n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n.
383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione
e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di
tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei
giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
Visto il regolamento delle scommesse sulle corse dei cavalli
emanato con delibera del commissario dell'UNIRE in data 27 febbraio
1962;
Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che
prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle
scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali,
i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti
pubblici, societa' o allibratori da essi individuati;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, con il quale si e' provveduto al
riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle
corse dei cavalli per quanto attiene agli aspetti organizzativi,
funzionali, fiscali e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi
proventi;
Visti, in particolare, l'art. 4, comma 5, del citato regolamento
che demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, anche
su proposta dell'UNIRE la determinazione della tipologia delle
scommesse effettuabili sulle corse dei cavalli, le relative regole di
svolgimento ed i limiti posti alle scommesse;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278,
cosi' come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 5 agosto 2004, n. 229, ed in particolare l'art. 10, comma 3,
che ha previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, stabilisca i tipi di
scommessa, gli eventi che ne costituiscono l'oggetto nonche' le
relative modalita' tecniche di svolgimento;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato del 7 dicembre 2004, prot.
2004/68450/COA/UDC con il quale sono state definite le modalita' di
gestione dei flussi finanziari inerenti le scomesse a totalizzatore
di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278,
cosi' come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 5 agosto 2004, n. 229, armonizzandole a quelle stabilite per
i concorsi pronostici su base sportiva di cui al citato decreto
ministeriale n. 179/2003 e sucessive modificazioni;
Visto il decreto interdirettoriale del direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del capo del
Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi
del Ministero delle politiche agricole e forestali del 3 aprile 2003,
il quale ha, tra l'altro, esteso alle agenzie di scommesse la
possibilita' di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva
nonche' altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive,
in attuazione dell'art. 22, commi 10 e 16, della legge 27 dicembre
2002, n. 289;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali in
data 3 giugno 2004 che istituisce le tipologie di scommessa
effettuabili sulle corse dei cavalli;
Vista la delibera dell'UNIRE del 26 marzo 2003, n. 29, recante il
regolamento della corsa Tris;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il capo del
Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi
del Ministero delle politiche agricole e forestali del 25 ottobre
2004, recante regolamentazione delle scommesse sulle corse dei
cavalli;
Visto l'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
che prevede l'istituzione, con provvedimento direttoriale del
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole
e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari
e dei servizi, una nuova scommessa ippica a totalizzatore, proposta
dall'UNIRE. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le
disposizioni attuative relative alla nuova scommessa ippica, da
effettuarsi nelle reti dei punti di vendita dei concorsi pronostici,
delle agenzie ippiche e sportive nonche' negli ippodromi, tenendo
conto che la raccolta deve essere ripartita assegnando il 72 per
cento come montepremi e compenso per l'attivita' di gestione della
scommessa, l'8 per cento come compenso dell'attivita' dei punti di
vendita, il 6 per cento come prelievo erariale sotto forma di imposta
unica ed il 14 per cento come prelievo a favore dell'UNIRE;
Vista la proposta di scommessa avanzata dall'UNIRE con nota n.
2005/0065023 del 10 ottobre 2005;
Sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali
Dipartimento delle politiche di sviluppo;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato prot. n. 2005/4637/giochi/sco del
26 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del
5 novembre 2005;
Considerato che occorre stabilire le modalita' di gestione dei
flussi finanziari della nuova scommessa ippica a totalizzatore di cui
all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
armonizzando tali modalita' con quelle attualmente in vigore per
altri giochi di ricevitoria, quali i concorsi pronostici su base
sportiva e le scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse
dei cavalli;
Dispone:
Art. 1.
Oggetto del decreto e definizioni
1. Il presente decreto disciplina le modalita' di gestione degli
importi dovuti dai concessionari all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, la loro allocazione nel bilancio
dell'Amministrazione, le modalita' ed i tempi del versamento di
quanto dovuto agli aventi diritto nonche' gli adempimenti contabili
del concessionario, derivanti dalla gestione della nuova scommessa
ippica a totalizzatore di cui all'art. 1, comma 498, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, cosi' come disciplinata dal decreto del
direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato del 26 ottobre 2005, prot. n. 2005/4637/giochi/sco.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) concessionario, l'operatore di gioco a cui sono affidate le
attivita' e le funzioni pubbliche relative alle scommesse a
totalizzatore di cui al comma 1;
c) settimana contabile di riferimento, il periodo che intercorre
tra la giornata del lunedi' e la giornata della domenica di ogni
settimana;
d) incasso della raccolta, l'incasso delle giocate raccolte nella
settimana contabile di riferimento;
e) incasso totale lordo, la differenza tra gli incassi derivanti
dalla raccolta al netto dei rimborsi pagati e dei rimborsi prescritti
nella settimana contabile di riferimento;
f) recupero aggio su scommesse a rimborso, l'aggio sui resti
derivanti da giocate a caratura relative alle scommesse soggette a
rimborso e prescritte nella settimana contabile di riferimento;
g) saldo settimanale, il valore risultante, per ciascun
concessionario, dalla differenza tra l'incasso della raccolta dei
punti di vendita collegati al concessionario per le scommesse a
totalizzatore chiuse nella settimana contabile di riferimento,
comprensivo del recupero aggio su scommesse a rimborso, e le seguenti
voci:
i rimborsi effettuati nell'arco della settimana contabile di
riferimento;
il compenso degli stessi punti di vendita, relativo all'incasso
totale lordo della settimana contabile di riferimento;
le vincite da essi pagate nell'arco della settimana contabile
di riferimento.

TITOLO I
Raccolta degli incassi

Art. 2.
Rendicontazione di riferimento ai fini delle movimentazioni
finanziarie
1. Entro la fine del terzo giorno successivo alla chiusura della
settimana contabile di riferimento, a ciascun concessionario e' reso
disponibile dal totalizzatore nazionale il rendiconto della gestione
finanziaria relativa alla settimana contabile di riferimento.
2. Il rendiconto contiene:
a) l'importo totale da versare;
b) l'incasso della raccolta;
c) l'incasso totale lordo relativo alle giocate raccolte per
tutte le scommesse di cui e' chiusa l'accettazione nella settimana
contabile di riferimento ed ai rimborsi pagati e prescritti nella
settimana contabile di riferimento;
d) l'aggio totale trattenuto dai gestori dei luoghi di vendita
delle scommesse, relativo all'incasso di cui al punto c);
e) l'importo totale delle vincite pagate nei luoghi di vendita
delle scommesse nella settimana contabile di riferimento;
f) l'importo totale dei rimborsi effettuati nella settimana
contabile di riferimento e dei rimborsi prescritti nella medesima
settimana;
g) l'incasso di ciascuna scommessa di cui e' chiusa
l'accettazione nella settimana contabile di riferimento;
h) il corrispettivo del concessionario solo per le scommesse
refertate di cui e' chiusa l'accettazione nella settimana contabile
di riferimento.
3. A ciascun concessionario e' reso disponibile, su richiesta,
l'elenco delle vincite pagate e dei rimborsi effettuati nei luoghi di
vendita delle scommesse nella settimana contabile di riferimento.
4. Gli importi dovuti dal concessionario ad AAMS sono stabiliti
sulla base del rendiconto della gestione finanziaria di cui al comma
1.

Art. 3.
Obblighi del concessionario per la gestione degli importi dovuti ad
AAMS
1. Il concessionario mette a disposizione di AAMS sul conto
corrente di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato del 26 ottobre 2005, prot. n. 2005/4637/Giochi/SCO, per data
e per valuta, entro la fine dell'ottavo giorno solare dalla data di
disponibilita' delle rendicontazioni della settimana contabile di
riferimento, il saldo settimanale sulla base delle comunicazioni rese
disponibili da AAMS.
2. Il concessionario, inoltre, accredita sullo stesso conto
corrente di cui al comma 1, ogni altro importo dovuto ad AAMS, in
virtu' del contratto di concessione, secondo le modalita' previste
dallo stesso, e di ogni altro eventuale provvedimento di AAMS.

Art. 4.
Allocazione dei fondi nel bilancio di AAMS
1. Gli importi dovuti dal concessionario e prelevati da AAMS, per
conto del concessionario, dal conto corrente bancario vincolato di
cui all'art. 3, sono versati sul conto corrente n. 20050, intestato
ad AAMS, acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato - Roma.
2. Il concessionario, inoltre, accredita sullo stesso conto
corrente di cui al comma 1, ogni altro importo dovuto ad AAMS, in
virtu' del contratto di concessione, secondo le modalita' previste
dallo stesso, e di ogni altro eventuale provvedimento di AAMS.
3. A fronte del capitolo di entrata al quale affluiscono gli
importi dovuti dai concessionari, la spesa e' cosi' ripartita:
a) montepremi;
b) imposta unica;
c) compenso per l'attivita' di gestione;
d) prelievo a favore dell'UNIRE.

TITOLO II
Modalita' di erogazione della spesa

Art. 5.
Versamento delle competenze spettanti al concessionario
1. Il concessionario fattura con cadenza settimanale l'importo del
corrispettivo di propria spettanza riferito alle scommesse refertate
di cui e' chiusa l'accettazione nella settimana contabile di
riferimento e, proporzionalmente agli incassi della propria rete di
vendita sulla base degli importi comunicatigli da AAMS.
2. Il corrispettivo di cui al comma 1 e' liquidato al
concessionario da AAMS entro nove giorni dalla data di ricezione
della fattura.

Art. 6.
Altri versamenti
1. I versamenti del prelievo a favore dell'UNIRE sono effettuati
settimanalmente da AAMS.

TITOLO III
Adempimenti contabili

Art. 7.
Adempimenti contabili del concessionario in materia di vincite
1. Il concessionario rende il conto della gestione finanziaria del
conto corrente bancario di cui all'art. 30, comma 2, del decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato del 26 ottobre 2005, prot. n.
2005/4637/giochi/sco, relativo al pagamento delle vincite e dei
rimborsi di cui agli articoli 20 e 21 del medesimo decreto, mediante
la produzione di elaborati contabili e della relativa documentazione,
come segue:
a) contabilita' bimestrale (modello IPP.amm.p., allegato 1)
attestante il regolare utilizzo dei fondi messi a disposizione da
AAMS, con cadenza bisettimanale mediante il modello IPP.p. (allegato
2), sulla base delle informazioni ricevute dal totalizzatore
nazionale. Detto modello IPP.p., debitamente completato dal
concessionario con l'indicazione dell'effettivo pagamento delle
vincite e dei rimborsi, e' trasmesso ad AAMS entro trenta giorni
successivi alla chiusura di ciascun quadrimestre;
b) la contabilita' di cui al comma a) e' resa separatamente per
la gestione di competenza e per quella dei residui.

Art. 8.
Adempimenti contabili del concessionario in materia di saldo
settimanale
1. Il concessionario rende il conto della gestione finanziaria del
conto corrente bancario, vincolato a favore di AAMS, di cui all'art.
3, relativo alla riscossione ed al versamento del saldo settimanale,
nonche' di ogni altro importo dovuto ad AAMS, in virtu' sia del
contratto di concessione, che di ogni altro eventuale provvedimento
di AAMS, mediante la produzione di elaborati contabili e della
relativa documentazione, come segue:
a) conto giudiziale annuale, contenente l'analisi della gestione
finanziaria dei saldi settimanali riscossi, e successivamente versati
al relativo capitolo di entrata del bilancio di AAMS, evidenziando
gli eventuali importi a debito o a credito dell'intero esercizio
finanziario. Il prospetto e' trasmesso direttamente all'Ufficio
centrale di ragioneria presso AAMS, entro il mese di febbraio
dell'anno successivo a quello di riferimento, per gli adempimenti ai
sensi della legge di contabilita' generale dello Stato.
Le riscossioni relative ai saldi settimanali sono documentate
attraverso dei modelli afferenti l'esercizio finanziario, da allegare
alla contabilita' giudiziale.
I versamenti dei saldi settimanali sul conto corrente n. 20050,
intestato ad AAMS, acceso presso la Tesoreria centrale di Roma, sono
effettuati da AAMS per conto dei concessionari, su specifica delega
degli stessi e dietro rilascio della ricevuta di versamento, da
allegare in originale alla contabilita' giudiziale;
b) contabilita' bimestrale (modello IPP.amm.e., allegato 3)
contenente l'analisi della gestione finanziaria dei saldi settimanali
riscossi, e successivamente versati al relativo capitolo di bilancio
di AAMS, evidenziando gli eventuali importi a debito o a credito alla
fine di ogni bimestre ed avendo cura, ad inizio di ciascun bimestre,
di indicare la situazione totale del bimestre precedente. Detto
prospetto e' trasmesso ad AAMS entro trenta giorni successivi alla
chiusura di ciascun bimestre.
Le riscossioni relative ai saldi settimanali sono documentate
attraverso i modelli IPP.r (allegato 4) afferenti il bimestre e
numerati progressivamente, da allegare alla contabilita' bimestrale.
I versamenti dei saldi settimanali sul conto corrente n. 20050,
intestato ad AAMS, acceso presso la Tesoreria centrale di Roma, sono
effettuati da AAMS per conto dei concessionari, su specifica delega
degli stessi e dietro rilascio della ricevuta di versamento, da
allegare in copia conforme all'originale alla contabilita'
bimestrale;
c) i predetti conti, giudiziali ed amministrativi, verranno resi
separatamente per la gestione di competenza e per quella dei residui.

Art. 9.
Modalita' di pagamento dei rimborsi e delle vincite
1. Le ricevute di partecipazione che danno diritto alla riscossione
sia di rimborsi sia di vincite per importi complessivi uguali a
quelli previsti agli articoli 20 e 21 del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato del 26 ottobre 2005, prot. n. 2005/4637/giochi/sco, seguono
le modalita' di pagamento previste dai medesimi articoli.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2005

Il direttore generale: Tino

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n.
6 Economia e finanze, foglio n. 105

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

Allegato 4


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative
Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente
Staff redazionale: staff@aesinet.it