IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262, (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 25 novembre 2004), relativo alla
programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006;
Visto l'art. 29, comma 2, del decreto ministeriale n. 262/2004, il
quale prevede che:
«modifiche ai precedenti articoli del presente provvedimento, che
si rendano necessarie, possono essere disposte con decreto del
Ministro, da inviare alla Corte dei conti, nel rispetto di quanto
indicato al punto 2 del decreto ministeriale 3 settembre 2003, n.
149»;
Visto l'art. 13 (formazione degli insegnanti) del decreto
ministeriale n. 262/2004, il quale prevede che:
«1. per le iniziative di formazione degli insegnanti della scuola
mediante l'istituzione e l'attivazione di corsi di laurea
specialistica di cui all'art. 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53,
compresa l'organizzazione delle strutture di ateneo o interateneo
previste dal predetto articolo, sono destinate le seguenti risorse
finanziarie:
2004 - -
2005 - Euro 10.500.000;
2006 - Euro 10.500.000.
2. I fondi di cui al comma 1 sono ripartiti tra le universita' con
criteri definiti con decreto del Ministro, sentito il Comitato
(nazionale per la valutazione del sistema universitario), dopo la
pubblicazione dei decreti legislativi di attuazione dell'art. 5 della
legge n. 53/2003».
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2005, di attuazione
dell'art. 5 della legge n. 53/2005, e in particolare l'art. 2, comma
10, il quale prevede che «per le esigenze finanziarie connesse con il
processo di adeguamento delle attuali strutture, anche ai fini
dell'art. 7 (Centro di ateneo o di interateneo per la formazione
degli insegnanti), si provvede entro il limite delle risorse fissate,
per ciascuno degli anni 2005 e 2006, nell'importo di 10.500.000 euro,
dall'art. 13 del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 5 agosto 2004, n. 262, emanato ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n.
25 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 25 novembre 2004
e successive modificazioni dello stesso decreto ministeriale. A tal
fine il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
adotta gli atti programmatori funzionali al suddetto limite di
spesa»;
Considerato che la formazione degli insegnanti viene attualmente
svolta nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e
nelle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario;
Ritenuto di dover modificare l'art. 13 del decreto ministeriale
5 agosto 2004, n. 262, secondo quanto disposto dal citato art. 2,
comma 10, del decreto legislativo 17 ottobre 2005;
Visto l'art. 15 (scuole di specializzazione), commi 2 e 3, del
decreto ministeriale n. 262/2004, il quale prevede che:
«2. In esito alle procedure di revisione delle scuole di
specializzazione per le professioni legali in attuazione delle
disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e
successive modificazioni e dell'art. 17 della legge 13 febbraio 2001,
n. 48, sono destinate le seguenti risorse finanziarie:
2004 - -
2005 - Euro 1.000.000;
2006 - Euro 5.000.000.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite tra le universita'
in proporzione alla media tra il numero dei posti assegnati con il
decreto ministeriale di cui all'art. 4 del decreto ministeriale
21 dicembre 1999, n. 537 e quello delle iscrizioni effettive».
Considerato che le procedure di revisione delle predette scuole, in
attuazione delle disposizioni di cui alle normative richiamate al
comma 2 del menzionato art. 15, ancorche' attivate, non sono state
ancora completate e che non potranno essere concluse prima della fine
del 2006;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra evidenziato, di dovere
continuare a sostenere finanziariamente le attuali relative
iniziative e, quindi, di modificare, conseguentemente, il comma 2 del
predetto art. 15;
Visto l'art. 21 (potenziamento della rete dell'alta formazione) del
decreto ministeriale n. 262/2004, il quale prevede che:
«1. Per il potenziamento della rete dell'alta formazione,
attraverso il sostegno alla sperimentazione della costituzione di una
rete di scuole di dottorato di ricerca (in coerenza con le linee di
ricerca di interesse nazionale) direttamente correlata a corsi di
studio di secondo livello, realizzata dalle universita' anche in
convenzione con altre universita', istituti scientifici, enti
pubblici e privati e imprese, italiane e straniere e con riferimento
alle iniziative avviate in relazione alle previsioni degli accordi di
programma stipulati (ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge
24 dicembre 1993, n. 537) tra il Ministero e le universita' che hanno
costituito il consorzio interuniversitario denominato Istituto
italiano di scienze umane (con sede in Firenze), quelle che hanno
costituito il Consorzio interuniversitario di studi avanzati (con
sede a Roma) e i politecnici di Milano e di Torino, che hanno
costituito il Centro interuniversitario denominato alta scuola
politecnica, sono destinate le seguenti risorse finanziarie:
2004 - Euro 6.400.000;
2005 - Euro 6.400.000;
2006 - Euro 15.200.000.
2. I fondi sono ripartiti, per le tre iniziative di cui al comma 1,
con criteri stabiliti con decreto del Ministro, sentito il Comitato
(nazionale per la valutazione del sistema universitario), per una
quota in parti uguali e per la restante quota tenendo conto del
numero degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca delle
universita' coinvolte nelle iniziative, dei rapporti con il mondo
delle imprese e dei raccordi a livello internazionale.
3. Al termine del 2005, sulla base della valutazione positiva delle
iniziative da parte del Comitato in ordine al raggiungimento degli
obiettivi previsti dagli accordi di programma e dei risultati dei
processi formativi delle stesse, puo' essere disposto il rinnovo
degli accordi di programma, la istituzionalizzazione e
l'accreditamento, secondo quanto previsto dal successivo art. 25. Il
mantenimento dell'accreditamento e' subordinato alla valutazione
positiva da parte del Comitato, con cadenza triennale, dei risultati
conseguiti».
Considerato che gli accordi di programma di cui al comma 1 del
menzionato art. 21 hanno previsto l'avvio di iniziative con
differenti caratteristiche e che sono stati impropriamente indicati
al comma 2 dello stesso articolo criteri di ripartizione che non sono
concretamente applicabili, come evidenziato anche dal Comitato;
Ritenuto pertanto di dovere ridefinire i commi 1 e 2 di tale
articolo in coerenza con quanto sopra evidenziato;
Ritenuto, per le suesposte considerazioni, di dover modificare gli
articoli 13, 15, comma 2, e 21, commi 1 e 2, del decreto ministeriale
5 agosto 2004, n. 262;
Decreta:
Art. 1.
L'art. 13 (formazione degli insegnanti) del decreto ministeriale
5 agosto 2004, n. 262, e' sostituito come segue:
«1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 10, del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227, per le esigenze
finanziarie connesse con il processo di adeguamento delle attuali
strutture relative ai corsi di laurea in scienze della formazione
primaria e alle scuole di specializzazione per la formazione degli
insegnanti, anche ai fini dell'art. 7 (Centro di ateneo o di
interateneo per la formazione degli insegnanti) del predetto decreto,
sono destinate le seguenti risorse finanziarie:
2004 - -
2005 - Euro 10.500.000;
2006 - Euro 10.500.000.
2. I fondi di cui al comma 1 sono ripartiti fra le universita',
presso le quali sono funzionanti i corsi di laurea in scienze della
formazione primaria e le scuole di specializzazione per
l'insegnamento secondario, con i criteri definiti con decreto del
Ministro, sentito il Comitato.».
Art. 2.
L'art. 15 (scuole di specializzazione), comma 2, del decreto
ministeriale 5 agosto 2004, n. 262, e' sostituito come segue:
«2. Per le iniziative relative alle scuole di specializzazione per
le professioni legali sono destinate le seguenti risorse finanziarie:
2004 -
2005 - Euro 1.000.000;
2006 - Euro 5.000.000.».
Art. 3.
L'art. 21 (Potenziamento della rete dell'alta formazione) del
decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262, ai commi 1 e 2, e'
sostituito come segue:
«1. Per il potenziamento della rete dell'alta formazione (in
coerenza con le linee di ricerca di interesse nazionale), realizzata
dalle universita' anche in convenzione con altre universita',
istituti scientifici, enti pubblici e privati e imprese italiane e
straniere, attraverso il sostegno alla sperimentazione per la
costituzione di una rete:
a) di scuole di dottorato di ricerca, direttamente correlata a
corsi di studio di secondo livello, con riferimento alle iniziative
avviate in relazione alle previsioni degli accordi di programma
stipulati (ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 dicembre
1993, n. 537) tra il Ministero e le universita' che hanno costituito
il Consorzio interuniversitario denominato Istituto italiano di
scienze umane (con sede in Firenze) e quelle che hanno costituito il
Consorzio interuniversitario di studi avanzati (con sede a Roma);
ovvero,
b) di corsi di studio di secondo livello, direttamente correlata
a scuole di dottorato, con riferimento alle iniziative avviate in
relazione alle previsioni dell'accordo di programma stipulato (ai
sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537) tra
il Ministero e i politecnici di Milano e di Torino, che hanno
costituito il Centro interuniversitario denominato Alta Scuola
Politecnica;
sono destinate le seguenti risorse finanziarie:
2004 - Euro 6.400.000;
2005 - Euro 6.400.000;
2006 - Euro 15.200.000.».
2. I fondi sono ripartiti, per le tre iniziative di cui al comma 1:
quelli relativi al 2004 e 2005, in parti uguali;
quelli relativi al 2006, con criteri stabiliti con decreto del
Ministro su proposta del Comitato in ordine ai risultati della
valutazione di cui al comma 3.».
Art. 4.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 17 novembre 2005
Il Ministro: Moratti
Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 83
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato