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Gazzetta Ufficiale N. 43 del 21 Febbraio 2006

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 10 febbraio 2006, n.7
Gestione del bilancio dello Stato - Implicazioni derivanti da talune disposizioni della legge finanziaria 2006 volte ad agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Segretariato generale
A tutti i Ministeri
All'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato
A tutti gli Uffici centrali del
bilancio presso i Ministeri
All'U.C.R. presso l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato
Alle Ragionerie provinciali dello Stato
e, per conoscenza:
Alla Corte dei conti
All'Istituto nazionale di statistica

La legge finanziaria per l'anno 2006 (legge n. 266 del 2005),
proseguendo nell'azione di contenimento della spesa pubblica
nell'ambito del processo di aggiustamento strutturale dei conti
pubblici, reca talune disposizioni che incidono sulla gestione del
bilancio dello Stato e su quella di gran parte delle Amministrazioni
pubbliche.
Le disposizioni presentano carattere strutturale, in quanto
l'azione di contenimento e' prevista in via continuativa a decorrere
dall'anno 2006 e concernono spese sulle quali e' gia' stata avviata
la predetta azione con la legge finanziaria per l'anno 2005, che ha
previsto il coinvolgimento di tutte le pubbliche amministrazioni.
In ragione di quanto sopra esposto, la legge finanziaria 2006, per
quanto riguarda le disposizioni volte al contenimento delle spese di
cui ai commi 9, 10, 11, 22 e 56, conferma il riferimento alle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Si ritiene, poi, necessario rappresentare che, in linea di
principio, rimane in vigore la regola del 2 per cento prevista dalla
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge fmanziaria 2005), salvo
specifiche norme derogatorie.
Per quanto riguarda i Fondi di riserva per le spese impreviste e
per le spese obbligatorie e d'ordine, si producono in allegato gli
elenchi aggiornati dei limiti agli utilizzi dei Fondi medesimi
(allegati 1 e 2).
Ai fini di una puntuale ed omogenea applicazione da parte delle
Amministrazioni interessate, appare opportuno fornire, indicazioni e
chiarimenti su taluni aspetti applicativi delle norme in discorso.
Comma 5: Proventi derivanti dalla vendita di immobili.
Il comma 5 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2006, i maggiori
proventi, rispetto a quelli iscritti nel bilancio a legislazione
vigente, derivanti dalla vendita di immobili appartenenti al
patrimonio immobiliare dello Stato, sono destinati alla riduzione del
debito. Pertanto, tutte le disposizioni specifiche antecedenti
l'entrata in vigore della legge finanziaria 2006, che prevedono la
riassegnazione di entrate correlate alla vendita del patrimonio
immobiliare statale, sono inapplicabili per effetto della citata
norma. Eventuali future destinazioni sono subordinate alla previa
verifica, con la Commissione europea, della loro compatibiita' con
gli obiettivi stabiliti nel programma di stabilita' e crescita.
Commi 7-8: Limitazione all'assunzione di impegni per le
Amministrazioni dello Stato.
Il comma 7 prevede per le Amministrazioni dello Stato l'assunzione
mensile di impegni di spesa non superiore ad un dodicesimo della
spesa prevista per ciascuna unita' previsionale di base, con
esclusione del comparto della sicurezza e del soccorso (Forze di
polizia civili e militari - Vigili del fuoco - Capitanerie di porto)
nonche' di talune categorie di spese, tra le quali rilevano, in
quanto aventi natura obbligatoria, quelle relative ai trasferimenti
agli enti territoriali (Regioni, province e comuni) e alle
universita'.
Sui capitoli allocati nelle unita' previsionali di base
interessate, in sede di avvio della gestione del bilancio dello Stato
per l'anno 2006, sono state effettuate, tramite il Sistema
Informativo, operazioni di accantonamento volte ad assicurare il
rispetto del limite mensile di 1/12 di impegnabiita', accantonamenti
che verranno gestiti e monitorati dagli Uffici centrali del bilancio
in relazione agli adempimenti di competenza. Detti Uffici assicurano
la massima consueta disponibilita' per garantire alle Amministrazioni
il piu' corretto e pertinente svolgimento delle operazioni consentite
dalla disposizione. Gli stessi Uffici centrali del bilancio
valuteranno le spese da ricondurre nell'ambito di quelle aventi
natura obbligatoria e di quelle non frazionabili in dodicesimi.
Conseguentemente, procederanno, nei casi previsti, alla verifica
della tipologia della spesa impegnata, in ordine ai presupposti per
la non applicabilita' della limitazione e alle relative operazioni di
disaccantonamento.
Al di fuori delle esclusioni tassativamente indicate dalla norma,
tutte le altre tipologie di spesa rientrano nella previsione
normativa.
Il medesimo comma 7 fa riferimento alle unita' previsionali di base
in relazione alle quali vige il limite di impegnabilita' nei termini
sopra descritti; l'applicazione di fatto non puo' che riguardare i
singoli capitoli nelle stesse ricompresi. L'operazione preliminare
che dovra' essere effettuata a cura degli Uffici centrali del
bilancio, d'intesa con le Amministrazioni, sara' quella di adeguare
gli accantonamenti automatici operati dal Sistema Informativo della
Ragioneria generale dello Stato sui capitoli oggetto di esclusione.
Si potra', in tal modo definire l'importo complessivo, per ciascuna
unita' previsionale di base, da gestire per dodicesimi.
Una nuova procedura informatica permettera' di adeguare mensilmente
le risorse da gestire e di effettuare, ove necessario,
disaccantonamenti compensati da corrispondenti accantonamenti.
Per quanto riguarda le spese per trasferimenti agli enti e
organismi della pubblica amministrazione diversi dallo Stato si
applichera' la stessa procedura limitativa di assunzione degli
impegni. Tuttavia, qualora i soggetti beneficiari dovessero sostenere
con la somma trasferita anche spese per le quali e' prevista
l'esclusione, dovranno formalmente rappresentare tale circostanza
alla competente Amministrazione e all'Ufficio centrale del bilancio.
Una volta effettuati gli opportuni riscontri, sara' possibile dare
corso alle assegnazioni escluse dal vincolo de quo.
Appare il caso di precisare che per le spese gestite con ordini di
accreditamento e per quelle decentrate ai sensi della legge n. 908
del 1960, l'applicazione della norma puo' essere demandata ai
funzionari che ricevono le relative risorse.
Il comma 8, poi, assicura la necessaria flessibilita' del bilancio
con la confermata possibilita' di disporre variazioni compensative
nei limiti, peraltro, previsti dalle vigenti disposizioni contabili.
Le risorse derivanti dalle variazioni di bilancio adottate nel
corso della gestione non rientrano nell'ambito della disciplina del
comma 7, tranne quelle compensative disposte ai sensi dell'art. 18,
comma 20, della legge di approvazione del bilancio (legge n. 267 del
23 dicembre 2005), quelle adottate con decreto del Ministro
competente e quelle provenienti da riassegnazioni di entrate.
Commi 9, 10 e 11: Spese per studi e consulenze - spese di
rappresentanza, pubblicita', ecc. - spese per autovetture.
I commi 9, 10 e 11 dispongono che, a decorrere dall'anno 2006, le
spese da effettuare per determinate categorie non possono superare il
50 per cento di quelle sostenute nell'anno 2004. Con tale percentuale
vengono modificati ed uniformati i limiti stabiliti dalla legge
finanziaria per l'anno 2005.
Appare opportuno precisare, ai fini di una corretta attuazione
della normativa, che, in relazione alla natura del bilancio dello
Stato, il richiamo alla «spesa sostenuta» e' da intendersi riferito
alla «spesa impegnata».
Circa le esclusioni dalla limitazione della spesa, si segnala:
Comma 9 - non si applica alle Universita', agli Enti di ricerca e
agli organismi equiparati;
Comma 10 - non prevede esclusioni;
Comma 11 - non si applica alle Amministrazioni operanti nei
settori dell'ordine e della sicurezza pubblica.
I predetti commi 9, 10 e 11, inoltre, non si applicano alle
regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del
Servizio sanitario nazionale, ai sensi del successivo comma 12.
Le Amministrazioni individueranno, d'intesa con il coesistente
Ufficio centrale di bilancio, i limiti di spesa che dovranno essere
comunicati, nel piu' breve tempo possibile, al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per le
politiche di bilancio - Ufficio I.
Una volta definito il limite delle risorse utilizzabili, e' da
ritenere che, ove necessario, si debba intervenire rinegoziando
contratti gia' in essere per ricondurre la spesa nell'ambito del
predetto limite, se del caso, anche riducendo il livello delle
prestazioni previsto dal preesistente rapporto contrattuale.
Infine, si precisa che in caso di enti istituiti successivamente al
2004 e non risulti, quindi, possibile rapportarsi alla spesa
effettuata in quell'esercizio, il dato relativo all'anno 2005
costituira' il parametro di riferimento. In caso di istituzione nel
corso del 2006, l'ente interessato potra' conferire incarichi di
consulenza e di studio limitatamente ai casi di assoluta e
inderogabile necessita'.
Per quanto riguarda il comma 9, con particolare riferimento alle
modalita' di attuazione ed ai presupposti per l'affidamento degli
incarichi di studio e consulenza conferiti a soggetti estranei
all'Amministrazione, persone fisiche e/o giuridiche, fermo restando
il disposto dell'art. 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, si rinvia alle linee di indirizzo riportate nelle circolari
della Ragioneria generale dello Stato n. 5 dell'11 febbraio 2005 e n.
23 del 14 giugno 2005.
Commi 15-16: Istituzione del Fondo per i trasferimenti correnti alle
imprese.
In ordine alla istituzione, nello stato di previsione di ciascun
Ministero, di un Fondo da ripartire per i trasferimenti correnti alle
imprese (comina 15), si ritiene opportuno richiamare l'attenzione
sulla procedura prevista per l'utilizzazione del predetto Fondo.
Atteso che la destinazione delle disponibilita' di ciascun Fondo
dovra' riguardare le tipologie di interventi in esso confluite, si
segnala l'opportunita' che i Ministeri interessati attivino
rapidamente le procedure (comma 16) ivi previste, al fine di
consentire l'adozione, da parte del Ministro dell'economia e delle
finanze, dei decreti di variazione al bilancio - che dovranno
altresi' essere inviati alla Corte dei conti per la registrazione -
per pervenire alla concreta utilizzazione e gestione delle risorse.
In allegato alla presente circolare viene prodotto un elenco, per
Amministrazione, dei Fondi per i trasferimenti correnti alle imprese
da ripartire secondo le procedure sopra indicate (allegato n. 3).
Comma 20: Fondi per la flessibilita' del bilancio.
Il comma riduce del 10 per cento le autorizzazioni di spesa
regolate per legge con le specifiche eccezioni tassativamente
previste dalla norma. Inoltre, il comma istituisce in ciascuno stato
di previsione della spesa un Fondo di parte corrente ed un Fondo in
conto capitale con dotazioni pari al 10 per cento degli stanziamenti
ridotti ai sensi del primo periodo del comma. Detti Fondi sono
destinati ad essere ripartiti nel corso della gestione per provvedere
alle sopravvenute maggiori esigenze delle spese oggetto della
riduzione.
La norma prevede che la ripartizione del Fondo e' disposta con
decreti del Ministro competente, comunicati al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del
bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti.
Si sottolinea che, diversamente da analoghe precedenti
disposizioni, i decreti in questione vanno trasmessi alla Corte
medesima, che li acquisisce per la registrazione, a cura degli Uffici
centrali del bilancio. Gli stessi provvederanno all'aggiornamento dei
dati contabili del sistema informativo integrato Ragioneria generale
dello Stato - Corte dei conti, attraverso l'utilizzo di una nuova
procedura.
Nell'allegato n. 4 vengono indicati i capitoli e le autorizzazioni
di spesa che, per quanto sopra specificato, possono essere integrati
mediante l'utilizzo dei Fondi in questione.
Comma 21: Sospensione dell'assunzione di impegni di spesa o
dell'emissione dei titoli di pagamento.
La norma affida importanti e delicati compiti agli Uffici centrali
del bilancio in ordine all'andamento delle spese riferite sia al
complesso dello stato di previsione del Ministero interessato, sia a
singole unita' previsionali di base e relativi capitoli, al fine di
assicurare il rispetto delle originarie previsioni. Nel caso di
segnalazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio di andamenti
della spesa, tali da non assicurare il rispetto delle originarie
previsioni, la disposizione prevede che il Ministro competente
sospenda, anche in via temporanea, l'assunzione di impegni o
l'emissione di titoli di pagamento.
Gli Uffici centrali del bilancio, ai fini della prevista
segnalazione, potranno utilizzare i dati sull'andamento della spesa
resi disponibili dalle procedure del monitoraggio in corso,
opportunamente adeguate.
Analoga sospensione puo' essere disposta su segnalazione del
Servizio di controllo interno quando si verificano i presupposti
indicati dalla norma stessa; a tal fine, il Servizio in parola potra'
utilmente raccordarsi con il coesistente Ufficio centrale del
bilancio per l'eventuale acquisizione di elementi o informazioni che
possano contribuire alla valutazione degli andamenti della spesa.
Circa le variazioni compensative di cui all'ultimo periodo del
comma 21, si precisa che le stesse non possono che essere individuate
in quelle gia' previste da norme contabili vigenti che ne
attribuiscono la facolta' dell'adozione, con atto amministrativo, al
Ministro dell'economia e delle finanze o al Ministro competente.
Comma 22: Obbligo di adesione alle convenzioni.
La norma prevede che, in caso di scostamento dagli obiettivi della
spesa per beni e servizi (da intendersi anche come consumi intermedi)
le Amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni, delle
province autonome, degli enti locali e degli enti del Servizio
sanitario nazionale, sono tenute ad aderire alle convenzioni
stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
ovvero a utilizzare i relativi parametri di prezzo-qualita' ridotti
del 20 per cento, come limiti massimi di prezzo per l'acquisto di
beni e servizi comparabili. L'accertamento del presupposto di tale
obbligo e' effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze.
Commi 32-33-34: Limitazioni ai pagamenti.
Il comma 32 fissa il limite complessivo dei pagamenti per spese di
investimento che ANAS S.p.a. potra' effettuare nel corso dell'anno
2006. Tale limite opera a prescindere dalla provenienza delle risorse
con le quali le predette spese vengono finanziate (trasferimenti da
bilancio dello Stato, mutui, risorse proprie, ecc.).
Il comma 33 stabilisce che i pagamenti effettuati a qualsiasi
titolo dal Fondo Innovazione Tecnologica di cui alla legge n. 46 del
1982, non possono superare l'importo complessivo di cui al comma in
esame. Si precisa che il predetto limite opera ovviamente per tutti i
pagamenti disposti, a prescindere dalla provenienza delle risorse che
alimentano il Fondo stesso.
Per consentire il monitoraggio dei flussi di cassa di cui ai commi
32 e 33, ANAS S.p.A. e il Ministero delle attivita' produttive
comunicano entro la fine di ciascun mese, al Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato -
Ispet-torato generale per le politiche di bilancio - Ufficio III, i
pagamenti effettuati nel mese precedente, specificando la natura
dell'intervento che li ha originati.
Il comma 34 dispone che il complesso dei pagamenti effettuati da
ciascun Ministero per spese relative ad investimenti fissi lordi
(categoria economica 21), non puo superare nell'anno 2006 il 95 per
cento del corrispondente importo pagato nell'anno 2004. Al fine di
agevolare la verifica del rispetto della disposizione in esame, si
allega alla presente circolare un elenco (allegato 5) con
l'indicazione dell'ammontare del limite ai pagamenti di ciascuna
Amministrazione.
Commi 35-40: Limitazioni e vincoli alle contabilita' speciali.
I commi da 35 a 37 prevedono un vincolo per i soggetti titolari di
contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria statale
ai sensi degli articoli 585 e seguenti del Regolamento di cui al
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827: i pagamenti per il 2006 non
possono superare l'importo corrispondente all'80% di quello rilevato
nell'esercizio 2005.
Le disposizioni prevedono, peraltro, specifiche esclusioni
(contabilita' speciali di servizio, ecc.) e deroghe che possono
essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze.
In primo luogo, appare opportuno precisare che le disposizioni non
riguardano le contabilita' speciali di tesoreria unica che, infatti,
non sono state istituite ai sensi della richiamata normativa, bensi'
in applicazione della legge 29 ottobre 1984, n. 720.
Si precisa, poi, che tra le esclusioni sono da comprendere le
contabilita' speciali degli organi periferici delle Amministrazioni
centrali dello Stato e delle sedi provinciali dell'INPS, quelle
aperte per interventi di emergenza e per le aree depresse, quelle per
l'innovazione tecnologica, quelle di servizio istituite per operare
girofondi di entrate fiscali e contributive. La norma, inoltre, non
si applica per mancanza di base completa a tutte le contabilita'
speciali aperte nel corso dell'anno 2005.
Relativamente alle deroghe, i soggetti interessati dovranno
inoltrare le richieste motivate e documentate di deroga al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato
generale di finanza.
In ordine ai commi da 38 a 40 si fa presente che il versamento
all'entrata statale del 60% delle giacenze deve essere imputato al
Capo X, capitolo 3380.
Poiche' il versamento diretto da parte delle Tesorerie provinciali
dello Stato, e' previsto solo nel caso di inadempimento da parte dei
titolari delle contabilita' speciali aperte ai sensi della richiamata
normativa, si segnala che per i c/c di tesoreria centrale
provvedera', in caso di inadempienza del titolare, il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la
finanza delle pubbliche amministrazioni, Ufficio XII.
Qualora la mancata movimentazione di alcuni conti fosse dovuta al
venir meno delle relative finalita', i titolari dovranno versare al
citato capitolo di bilancio l'intero importo giacente sugli stessi
conti e chiederne contestualmente la chiusura al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato ai sensi del comma 5 dell'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994.
Per sopravvenute esigenze nel corso dell'anno 2006, non
fronteggiabili con il residuo 40% di giacenze, i titolari dei conti
dovranno fare richiesta, ai sensi del comma 40, all'Amministrazione
competente per ottenere, a carico dell'apposito fondo istituito ai
sensi del medesimo comma, la restituzione parziale delle somme
versate.
Comma 46: Riassegnazioni di entrate.
La disposizione limitativa prevede che le riassegnazioni di
entrate, a decorrere dall'anno 2006, non potranno superare, per le
spese che hanno impatto diretto sul conto economico consolidato della
Pubblica Amministrazione, l'importo complessivo delle riassegnazioni
effettuate nell'anno 2005. Restano escluse, per espressa menzione,
quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati
dall'Unione europea.
Le riassegnazioni da disporre nel rispetto dei suddetti limiti sono
quelle che riguardano le seguenti categorie economiche assoggettate
al monitoraggio: «Redditi da lavoro dipendente» (Cat. 1) - salvo
quanto previsto da specifiche disposizioni - «Consumi intermedi»
(Cat. 2), «Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali
private» (Cat. 5), «Trasferimenti correnti ad imprese» (Cat. 6),
«Trasferimenti correnti all'estero» (Cat. 7), «Investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni» (Cat. 21), «Contributi agli investimenti
ad imprese» (Cat. 23), «Contributi agli investimenti a famiglie e
istituzioni sociali private» (Cat. 24), «Trasferimenti in conto
capitale all'estero» (Cat. 25), e «Altri trasferimenti in conto
capitale alle imprese» (Cat. 26.2).
Nell'allegato elenco (allegato 6) sono indicate le somme
riassegnate nell'anno 2005 che costituiscono limite agli importi
riassegnabili nell'anno 2006.
Comma 50: Debiti pregressi delle Amministrazioni centrali dello
Stato.
Va confermato che la ripartizione del Fondo di cui al comma 50 puo'
essere disposta per le sole Amministrazioni centrali dello Stato, con
esclusione, quindi, di quelle dotate di autonomia contabile e
gestionale, a meno che i debiti stessi non risultino assunti
anteriormente all'attribuzione della predetta autonomia contabile e
gestionale.
Commi 56 e 57: Riduzione incarichi di consulenza.
Il comma 56 prevede l'automatica riduzione del 10 per cento,
rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005,
delle somme riguardanti indennita', compensi, retribuzioni o altre
utilita' comunque denominate corrisposti da parte delle Pubbliche
amministrazioni per incarichi di consulenza.
In relazione alla locuzione «automaticamente» utilizzata dalla
norma e da ntenere che sui trattamenti connessi ad incarichi di
consulenza in essere alla data di entrata in vigore della legge sia
da operare la riduzione del 10% senza che allo scopo sia necessaria
l'adozione di uno specifico provvedimento da parte
dell'Amministrazione. La misura del trattamento da prendere a base
per detta riduzione e' costituita dall'importo risultante alla data
del 30 settembre 2005, a nulla rilevando eventuali aumenti adottati
successivamente, fermo restando quanto stabilito dal comma 57.
In particolare tale comma stabilisce che nel triennio 2006-2008 le
Pubbliche amministrazioni non possono stipulare ovvero conferire
incarichi di consulenza che nel loro complesso comportino una spesa
superiore al costo dei contratti in essere al 30 settembre 2005,
ridotto del 10%.
Sul contenimento delle consulenze, in particolare, le
Amministrazioni interessate sono tenute al rispetto di un triplice
vincolo di spesa:
il primo, dettato dal comma 9, e' quello di fissare, a decorrere
dal 1° gennaio 2006, un limite alla spesa complessiva per incarichi
di studio e di consulenza nella misura non superiore al 50% di quella
sostenuta nel 2004;
il secondo, consiste nella rideterminazione, con una riduzione
del 10%, del valore dei singoli incarichi di consulenza in essere
alla data del 30 settembre 2005, ai sensi del comma 56;
il terzo, ai sensi del successivo comma 57, impone di procedere,
per il triennio 2006-2008, al rinnovo o alla definizione di nuovi
contratti di consulenza in misura non superiore, nel loro complesso,
all'importo dei contratti in essere alla data del 30 settembre 2005,
ridotto del 10 per cento.
Qualora a seguito dell'applicazione della riduzione e del limite di
cui ai commi 56 e 57 non risultasse rispettato il limite di spesa
disposto dal comma 9, le Amministrazioni sono tenute ad adottare ogni
misura per ricondurre le spese per studi e consulenza entro il limite
del 50% rispetto al 2004, intervenendo - ove occorra - anche sui
contratti in essere. Tali indicazioni non sembrano presentare
particolari criticita' applicative tenuto conto che, ai sensi
dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 338/1994,
gli incarichi di consulenza vanno conferiti per un periodo non
superiore all'anno finanziario.
Si segnala, inoltre, che le somme derivanti dall'applicazione dei
citati commi 56 e 57 dovranno essere versate all'Entrata del bilancio
dello Stato, Capo 27, capitolo 3367, per essere destinate al Fondo
per le politiche sociali, in applicazione di quanto stabilito dal
successivo comma 63, che prevede tale destinazione anche per le somme
derivanti dalle altre riduzioni connesse all'applicazione delle
disposizioni ivi richiamate.
I commi 56-57 trovano applicazione anche nei confronti delle
Universita', degli enti di ricerca e degli organismi equiparati.
Sono, invece, esclusi dall'applicazione dei commi 56, 57, 58, 59, 60
e 63 gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, ai sensi del successivo comma 64.
Comma 173: Invio atti di spesa alla Corte dei conti.
Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57, di importo
superiore a 5.000 euro, devono essere trasmessi, a cura
dell'Amministrazione, direttamente alla Corte dei conti - sezione
competente per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione -
con le medesime modaiita' previste dalla richiamata circolare n. 23
del 2005.
Altre disposizioni della legge finanziaria 2006 (ad esempio,
monitoraggio beni immobili, comma 26, per il quale e' in corso la
predisposizione del decreto ministeriale attuativo, e disposizioni in
materia di personale) in considerazione dei peculiari aspetti e
implicazioni, formeranno oggetto di separata circolare a cui si
rinvia.

Roma, 10 febbraio 2006

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

Allegato 4

Allegato 5

Allegato 6


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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Staff redazionale: staff@aesinet.it