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Gazzetta Ufficiale N. 44 del 22 Febbraio 2006

AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 2 febbraio 2006
Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell'autorita'. (Deliberazione n. 63/06/CONS)

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 1° febbraio 2006 ed, in
particolare, nella sua prosecuzione del 2 febbraio 2006;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni
ed integrazioni, ed in particolare l'art. 182-bis, comma 3;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare l'art.
2, comma 12, lettera g);
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni;
Visto il Protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione
tra l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e la Guardia di
finanza, del 15 luglio 2002;
Visto il Protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione
tra l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e la Direzione
centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, postale, di frontiera
e dell'immigrazione del Dipartimento della pubblica sicurezza, del
10 febbraio 2003;
Vista la delibera n. 436/03/CONS del 17 dicembre 2003, con la quale
sono state individuate le modalita' di esercizio del potere ispettivo
dell'Autorita' previsto dalle norme di settore;
Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il
funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo
coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS
del 21 dicembre 2005 recante «Modifiche ed integrazioni al
regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Autorita»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006, ed, in
particolare, l'art. 19 «Servizio ispettivo e registro» e l'art. 31
«Definizione delle procedure»;
Considerato che le disposizioni di cui alla suddetta delibera n.
506/05/CONS entrano in vigore dal 1° febbraio 2006;
Udita la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatore ai
sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita';
Delibera:

Art. 1.
1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite
all'Autorita' in virtu' delle leggi vigenti, l'Autorita' puo'
procedere ad ispezioni presso le sedi dei soggetti operanti nel
settore delle comunicazioni. Il Consiglio puo' approvare un programma
di ispezioni sistematiche al fine di verificare l'applicazione di
specifiche norme o l'attuazione di delibere dell'Autorita'.
2. I funzionari, incaricati dal responsabile del procedimento o dal
dirigente preposto all'ufficio competente del Servizio ispettivo e
registro di procedere alle ispezioni, esercitano i loro poteri su
presentazione di un atto scritto che precisi l'oggetto
dell'accertamento e le sanzioni per il rifiuto, l'omissione o il
ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni ed
esibire documenti richiesti nel corso dell'ispezione, nonche' nel
caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti non
veritieri. Il personale ispettivo consegna altresi' la «carta dei
diritti», acclusa in allegato alla presente delibera, recante
l'indicazione dei diritti e delle garanzie di cui si puo' avvalere il
soggetto ispezionato.
3. In ogni caso, non costituisce giustificato motivo di rifiuto o
di omissione, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste
dall'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
l'opposizione:
a) di vincoli di riservatezza o di competenza imposti da
regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali;
b) di esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o
amministrative;
c) di esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale,
salvo i casi in cui l'Autorita' riconosca particolari esigenze
segnalate al riguardo.
4. Per documento si intende ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni ed informali, formati e utilizzati
ai fini dell'attivita' dell'impresa, indipendentemente dal livello di
responsabilita' e rappresentativita' dell'autore del documento,
nonche' ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico.
5. I funzionari di cui al comma 2 dispongono dei seguenti poteri:
a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del
soggetto nei cui confronti si svolge l'ispezione, con esclusione dei
luoghi di residenza o di domicilio estranei all'attivita' aziendale
oggetto dell'indagine;
b) controllare i documenti di cui al comma 4;
c) prendere copia dei documenti di cui alla lettera b);
d) richiedere informazioni e spiegazioni orali.
6. Nel corso delle ispezioni i soggetti interessati possono farsi
assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che
l'esercizio di tale facolta' comporti la sospensione dell'ispezione.
7. Di tutta l'attivita' svolta nel corso dell'ispezione, con
particolare riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti,
e' redatto processo verbale.
8. Nello svolgimento dell'attivita' ispettiva l'Autorita' puo'
avvalersi della collaborazione dei militari della Guardia di finanza
e degli appartenenti alla Polizia postale e delle comunicazioni,
anche secondo convenzioni all'uopo previste, e puo' agire in
collaborazione con gli ispettori della Societa' italiana per gli
editori e autori. Tali soggetti agiscono con le facolta' e i poteri
previsti dalle leggi e regolamenti vigenti.

Art. 2.
1. E' approvata, nel testo allegato alla presente delibera, la
«carta dei diritti», recante l'indicazione dei diritti e delle
garanzie di cui si puo' avvalere il soggetto che e' sottoposto ad
ispezione.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' ed e'
disponibile nel sito web dell'Autorita': www.agcom.it
Roma, 2 febbraio 2006

Il presidente
Calabrò
Il commissario relatore
Sortino

Allegato
Carta dei diritti

1. Il personale incaricato dell'ispezione, prima di procedere a
qualunque operazione, e' tenuto a qualificarsi, rendendo nota la
propria identita' mediante l'esibizione di un documento di identita'
/ tessera di riconoscimento e dell'ordine di ispezione sottoscritto
dal direttore dell'ufficio dal quale dipende.
2. Il personale ispettivo e' tenuto a dichiarare immediatamente
qualsivoglia situazione che risulti incompatibile (es. rapporti di
parentela o di affinita' con il soggetto ispezionato) con lo
svolgimento dell'attivita' ispettiva.
3. Il personale ispettivo deve informare l'ispezionato delle
ragioni che giustificano l'accesso e dell'oggetto che lo riguarda.
4. L'ispezione comporta la permanenza del personale ispettivo
presso la sede del soggetto ispezionato per il tempo strettamente
necessario al compimento dell'attivita' ispettiva e, comunque, anche
nei casi di particolare complessita' dell'indagine, le operazioni
ispettive non dovranno essere protratte oltre il tempo tecnico
strettamente necessario.
5. Il personale ispettivo e' tenuto al segreto in relazione a
tutti i dati ed a tutte le notizie di cui viene a conoscenza
nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri previsti dal
regolamento.
6. L'ispezionato deve consentire l'accesso al personale
incaricato dell'ispezione, mettendo a disposizione di quest'ultimo la
documentazione richiesta e facilitando anche le ricerche documentali
nell'ambito dei propri locali. Il rifiuto dell'esibizione (anche la
semplice dichiarazione di non possedere) di libri contabili, di
registri, di scritture o del documento richiesto comporta la mancata
utilizzabilita' a favore dell'ispezionato. Nel corso delle operazioni
di ispezione il soggetto ispezionato puo' farsi assistere da un
professionista di sua fiducia. L'assenza di tale professionista non
e' ostativa alla prosecuzione dell'attivita' ispettiva ne' alla sua
validita'.
7. Il personale ispettivo deve verbalizzare tutte le operazioni
eseguite, nonche' le domande rivolte alla parte, le risposte ricevute
con eventuali osservazioni, omettendo ogni sorta di interpretazione
personale sul contenuto delle dichiarazioni rese. Il processo verbale
contiene le indicazioni relative a eventuali irregolarita' rilevate e
le motivazioni in ordine alle conclusioni cui l'ispettore e'
pervenuto nonche' le deduzioni della parte. In particolare, al fine
di garantire una cognizione precisa e circostanziata dei fatti,
nonche' per assicurare la piu' efficace difesa possibile al soggetto
ispezionato, il processo verbale deve essere completo dei seguenti
dati:
tempo e luogo dell'ispezione;
generalita' e qualifica del verbalizzante;
generalita' e residenza del soggetto ispezionato;
descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;
norme violate ed elementi di prova acquisiti;
eventuali dichiarazioni del soggetto ispezionato;
sottoscrizione del verbalizzante e del soggetto ispezionato.
8. Del verbale di ispezione deve essere data puntuale lettura al
soggetto ispezionato che, inoltre, ha diritto ad averne copia.
Dell'eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, informazioni o
a sottoscrivere le dichiarazioni rese dovra' essere dato atto nel
relativo processo verbale. Il personale incaricato puo' chiedere al
soggetto da ispezionare di esibire i verbali rilasciati nel corso di
eventuali precedenti ispezioni.
9. L'ispezionato, ove ritenga che il personale incaricato abbia
svolto l'ispezione con modalita' non conformi alla legge, puo'
rivolgersi segnalando, verbalmente o per iscritto, tali irregolarita'
al direttore dell'ufficio che ha autorizzato l'ispezione.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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