LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Nella seduta odierna del 26 gennaio 2006;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il
quale dispone che Governo, regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel
perseguimento di obiettivi di funzionalita', economicita' ed
efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di
Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio
delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 235 di attuazione
direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di
salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei
lavoratori, modifica il decreto legislativo n. 626/1994 il quale ha
aggiunto, tra l'altro, all'art. 36 (Disposizioni concernenti le
attrezzature di lavoro) ulteriori disposizioni riguardanti i lavori
in quota mediante l'impiego di scale a pioli, ponteggi e funi;
Visto l'art. 36-quater del citato decreto legislativo n. 235/2003
il quale prevede che i lavoratori addetti alle operazioni di
montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi abbiano ricevuto
una formazione adeguata e mirata alle suddette operazioni attraverso
appositi corsi, precisando che tale attivita' formativa deve avere
carattere teorico pratico;
Visto l'art. 36-quinques del citato decreto legislativo n.
235/2003 il quale prevede che i lavoratori addetti all'uso di sistemi
di accesso a posizionamento medianti funi abbiano ricevuto una
formazione adeguata e mirata attraverso appositi corsi;
Visti gli art. 36-quater, comma 8, 36-quinques comma 4, i quali
prevedono che, in sede Conferenza Stato-regioni, devono essere
individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i
requisiti minimi di validita' dei predetti corsi;
Vista la nota n. 101354/UL del 30 giugno 2005 con la quale il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso lo schema
di accordo in attuazione dei citati articoli 36-quater, comma 8,
36-quinques comma 4, del decreto legislativo n. 626/1994, cosi' come
modificato dal decreto legislativo n. 235/2003;
Considerato che, per l'esame del citato provvedimento si sono
tenute due riunioni, a livello tecnico, il 28 novembre 2005 e del
19 gennaio 2006 a seguito delle quali si e' pervenuti alla
condivisione del testo;
Vista la nota n. 103570/26/1/2 del 20 gennaio 2006 del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali con la quale e' stato trasmesso
un nuovo schema di accordo (Allegato A) il quale e' stato inviato
alle regioni e alle province autonome in data 23 gennaio 2006;
Considerato che, nel corso della odierna seduta di questa
Conferenza, le regioni hanno espresso avviso favorevole al
conseguimento dell'accordo sullo schema, cosi' come convenuto in sede
tecnica;
Acquisito, pertanto, il consenso del Governo, delle regioni e
delle province autonome;
Sancisce accordo
ai sensi, dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
sullo schema di accordo Stato, regioni e province autonome, in
attuazione degli art. 36-quater, commi 8, e 36-quinques, comma 4, del
decreto legislativo n. 626/1994, in materia di prevenzione e
protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, come modificato dal
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 235 (Attrezzature di lavoro)
sul testo condiviso in sede tecnica che, allegato al presente atto,
ne costituisce parte integrante.
Roma, 26 gennaio 2006
Il Presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino
Allegato A
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato