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Gazzetta Ufficiale N. 49 del 28 Febbraio 2006

LEGGE 23 febbraio 2006, n.51

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione
e proroga di termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti, e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. All'articolo 1, comma 3, della legge 7 marzo 2003, n. 38, le
parole: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 maggio
2006».
3. All'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137,
le parole: «entro due anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro
quattro anni».
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 febbraio 2006

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3717):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) il 30 dicembre 2005.
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 9 gennaio 2006, con pareri delle
commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª,
12ª, 13ª, 14ª e della commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali)
per i presupposti di costituzionalita' l'11 gennaio 2006.
Esaminato dalla 1ª commssione (Affari costituzionali),
in sede referente, l'11, 17, 18 gennaio 2006.
Esaminato in aula il 31 gennaio 2006 ed approvato il
2 febbraio 2006.
Camera dei deputati (atto n. 6323):
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente il 6 febbraio 2006, con pareri del
Comitato per la legislazione, delle commissioni II, III,
IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e della
commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla I commssione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 7 febbraio 2006.
Esaminato in aula il 7, 8 gennaio 2006 ed approvato il
9 gennaio 2006.
Avvertenza:
Il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
303 del 30 dicembre 2005.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato
in questo stesso supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale alla pag. 29.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promu1gazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 della
legge 7 marzo 2003, n. 38 (Disposizioni in materia di
agricoltura), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo
2003, n. 61, come modificato dalla presente legge:
«3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 15
maggio 2006, uno uno o piu' decreti legislativi per il
riassetto, anche in un codice agricolo, delle disposizioni
legislative vigenti in materia di agricoltura, pesca e
acquacoltura, e foreste, ai sensi e secondo i principi e
criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, e comunque con il
compito di eliminare duplicazioni e chiarire il significato
di norme controverse. Tali decreti legislativi sono
strutturati in modo da evidenziare le norme rientranti
nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi
dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, le norme
costituenti principi fondamentali ai sensi dell'art. 117,
terzo comma, della Costituzione, e le altre norme statali
vigenti sino all'eventuale modifica da parte delle
regioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137 (Delega per la riforma dell'organizzazione del
Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
nonche' di enti pubblici), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 8 luglio 2002, n. 158, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 10 (Delega per il riassetto e la codificazione in
materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport,
proprieta' letteraria e diritto d'autore). - 1. Ferma
restando la delega di cui all'art. 1, per quanto concerne
il Ministero per i beni e le attivita' culturali il Governo
e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per il riassetto e, limitatamente alla lettera
a), la codificazione delle disposizioni legislative in
materia di:
a) beni culturali e ambientali;
b) cinematografia;
c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo
dal vivo;
d) sport;
e) proprieta' letteraria e diritto d'autore.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza
determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato, si attengono ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della
Costituzione;
b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli
accordi
internazionali;
c) miglioramento dell'efficacia degli interventi
concernenti i beni e le attivita' culturali, anche allo
scopo di conseguire l'ottimiz-zazione delle risorse
assegnate e l'incremento delle entrate; chiara indicazione
delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una
significativa e trasparente impostazione del bilancio;
snellimento e abbreviazione dei procedimenti; adeguamento
delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;
d) quanto alla materia di cui alla lettera a) del
comma 1: aggiornare gli strumenti di individuazione,
conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali,
anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla
partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni
bancarie, soggetti pubblici e privati, senza determinare
ulteriori restrizioni alla proprieta' privata, ne'
l'abrogazione degli strumenti attuali e, comunque,
conformandosi al puntuale rispetto degli accordi
internazionali, soprattutto in materia di circolazione dei
beni culturali; riorganizzare i servizi offerti anche
attraverso la concessione a soggetti diversi dallo Stato
mediante la costituzione di fondazioni aperte alla
partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni
bancarie, soggetti pubblici e privati, in linea con le
disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 1
dell'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368, e successive modificazioni; adeguare la disciplina
degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni
culturali, modificando le soglie per il ricorso alle
diverse procedure di individuazione del contraente in
maniera da consentire anche la partecipazione di imprese
artigiane di comprovata specializzazione ed esperienza,
ridefinendo i livelli di progettazione necessari per
l'affidamento dei lavori, definendo i criteri di
aggiudicazione e prevedendo la possibilita' di varianti
oltre i limiti percentuali ordina-riamente previsti, in
relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di
tutela e conservazione dei beni; ridefinire le modalita' di
costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che
intervengono nelle procedure per la concessione di
contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti
culturali, al fine di una precisa definizione delle
responsabilita' degli organi tecnici, secondo principi di
separazione fra amministrazione e politica e con
particolare attenzione ai profili di incompatibilita';
individuare forme di collaborazione, in sede
procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le
attivita' culturali e della difesa, per la realizzazione di
opere destinate alla difesa militare;
e) quanto alle materie di cui alle lettere b) e c)
del comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e le
relative funzioni, anche mediante soppressione,
accorpamento e riduzione del numero e dei componenti;
snellire le procedure di liquidazione dei contributi e
ridefinire le modalita' di costituzione e funzionamento
degli organismi che intervengono nelle procedure di
individuazione dei soggetti legittimati a ricevere
contributi e di quantificazione degli stessi; adeguare
l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di
settore; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego
delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli
interventi;
f) quanto alla materia di cui alla lettera d) del
comma 1: armonizzare la legislazione ai principi generali a
cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia di
doping; riordinare i compiti dell'Istituto per il credito
sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza
delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti
di finanziamento anche a soggetti privati;
g) quanto alla materia di cui alla lettera e) del
comma 1: riordinare, anche nel rispetto dei principi e
criteri direttivi indicati all'art. 14, comma 1, lettera
b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Societa' italiana
degli autori ed editori (SIAE), il cui statuto dovra'
assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori
e degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente e la
massima trasparenza nella ripartizione dei proventi
derivanti dall'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi
diritto; armonizzare la legislazione relativa alla
produzione e diffusione di contenuti digitali e
multimediali e di software ai principi generali a cui si
ispira l'Unione europea in materia di diritto d'autore e
diritti connessi.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano
esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta
salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile. I decreti
legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia, resi nel
termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa
richiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativi
possono essere comunque adottati.
4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti
legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel
rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le
medesime procedure di cui al presente articolo, entro
quattro anni dalla data della loro entrata in vigore.».

Allegato


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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