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Gazzetta Ufficiale N. 49 del 28 Febbraio 2006

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2005, n.273

Testo del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2005), coordinato con la legge di conversione 23 febbraio 2006, n. 51, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: «Definizione e proroga di termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.
Definizione transattiva delle controversie
per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud
1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre
2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche
agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione dettagliata
sulla gestione delle attivita' connesse alla definizione delle
controversie di cui all'articolo 9-bis del citato decreto legislativo
n. 96 del 1993, in corso alla stessa data.


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2, art. 9-bis del
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (Trasferimento
delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma
dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488) cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 9-bis (Definizione delle controversie). - 1. Per
i progetti speciali e le opere di cui al comma 1 dell'art.
9, per i quali, in attuazione della delibera CIPE 8 aprile
1987, n. 157, sia stato gia' disposto il trasferimento a
regioni, enti locali, loro consorzi, enti pubblici,
consorzi di bonifica e consorzi per le aree di sviluppo
industriale, la competenza per la definizione dei relativi
rapporti e' attribuita alla Cassa depositi e prestiti con
le modalita' di cui all'art. 8, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
Qualora, per detti progetti ed opere, alla data di entrata
in vigore del presente decreto sia in atto una procedura
contenziosa, ovvero sussistano pretese di maggiori compensi
a qualsiasi titolo, il trasferimento alla Cassa depositi e
prestiti avviene solo a contenzioso definito.
2. Le controversie relative ai progetti speciali e alle
altre opere di cui al comma 1, per le liti pendenti al
31 dicembre 2001, possono essere definite transattivamente
su iniziativa d'ufficio ovvero su istanza del creditore da
presentare entro e non oltre il 31 dicembre 2006, nel
limite del 25 per cento delle pretese di maggiori compensi,
al netto di rivalutazione monetaria, interessi, spese e
onorari. Tale procedimento e' altresi' applicato a tutti
gli interventi per i quali risultano iscritte
esclusivamente riserve nella contabilita' dei lavori.
Qualora sulla controversia sia intervenuto un lodo
arbitrale o una decisione giurisdizionale non definitiva,
il limite per la definizione transattiva e' elevabile ad un
massimo del 50 per cento dell'importo riconosciuto al netto
di rivalutazione monetaria e interessi. All'ammontare
definito in sede transattiva si applica un coefficiente di
maggiorazione forfetario pari al 5 per cento annuo
comprensivo di rivalutazione monetaria e di interessi.
2-bis. L'esame e la definizione delle domande avvengono
entro sei mesi dalla data di ricezione di ciascuna istanza.
Per la procedura d'ufficio lo stesso termine decorre dalla
data dell'avvio del procedimento. Nel caso di accettazione
della proposta l'Amministrazione puo' ricorrere al parere
dell'Avvocatura generale dello Stato, che deve pronunciarsi
nel termine di sei mesi dalla richiesta, sullo schema di
transazione secondo le norme di contabilita' pubblica. In
tal caso il termine e' interrotto per il tempo occorrente
ad acquisire tale parere. Nel caso in cui l'Avvocatura
generale dello Stato non esprima il suo parere entro sei
mesi dalla data della richiesta da parte
dell'Amministrazione interessata, vale il principio del
silenzio assenso. L'Amministrazione provvede al pagamento
degli importi entro i due mesi successivi all'acquisizione
del parere dell'Avvocatura generale dello Stato.
3. La presentazione dell'istanza sospende fino al
30 novembre 2002 i termini relativi ai giudizi pendenti
anche in fase esecutiva. Tale procedimento si applica
altresi' ai progetti speciali ed alle opere previste dalla
delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, individuati all'art.
2, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, gia'
trasferiti dal commissario ad acta ai sensi dell'art. 9 del
presente decreto.
4. Alla chiusura del contenzioso per il quale non sia
stata presentata istanza di definizione transattiva,
nonche' alla definizione delle istanze non esaminate dal
commissario liquidatore alla data del 31 dicembre 1993,
provvede il Ministero dei lavori pubblici.
5. Le funzioni demandate al commissario liquidatore, ai
sensi dell'art. 19, limitatamente alle opere ed ai progetti
di cui al comma 1, sono attribuite, a decorrere dalla
cessazione dell'attivita' dello stesso commissario, al
Ministero dei lavori pubblici che vi provvede, tramite il
commissario ad acta, fino alla data del 30 aprile 1995.
Decorso tale termine il Ministero dei lavori pubblici
assume la diretta gestione delle attivita'.
6. Per la definizione delle attivita' previste dai
commi 2, 3 e 4 dell'art. 9, dal comma 5 del presente
articolo, nonche' dall'art. 10, in favore del commissario
ad acta possono essere disposte apposite aperture di
credito. I relativi ordini di accreditamento sono emessi in
deroga ai limiti di somma stabiliti dall'art. 56 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440; qualora gli stessi non
siano estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati
emessi, possono essere trasportati a quelli successivi.
7. Per lo svolgimento delle proprie attivita' il
commissario ad acta si avvale anche degli uffici decentrati
e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici.
8. Per gli eventuali completamenti, nonche' per la
realizzazione di nuovi interventi, il Ministero dei lavori
pubblici applica le disposizioni contenute nei regi decreti
18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, sulla
contabilita' generale dello Stato, e successive
modificazioni e integrazioni, salva l'applicazione della
normativa comunitaria, ricorrendone i presupposti.
9. Gli oneri, da definire con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici,
per i compensi del commissario ad acta, nonche' per i
componenti della commissione consultiva nominata con
decreto del Ministro dei lavori pubblici in data
1° settembre 1993 e per non piu' di cinque consulenti
giuridici, da utilizzare per la definizione del
contenzioso, sono a carico della quota del Fondo di cui
all'art. 19, comma 5, assegnata al Ministero dei lavori
pubblici.».

Art. 1-bis.
Servizi a domanda individuale
(( 1. Tra i servizi a domanda individuale di cui agli articoli 172,
comma 1, lettera e), e 243, comma 2, lettera a), del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono compresi
quelli inerenti i collegamenti con le centrali operative della
Polizia locale degli impianti di allarme collocati presso abitazioni
private ed attivita' produttive e dei servizi. ))


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo della lettera e) del comma 1
dell'art. 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali):
«1. Al bilancio di previsione sono allegati i seguenti
documenti:
a)-d) (omissis);
e) le deliberazioni con le quali sono determinati,
per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni
dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi
locali, nonche', per i servizi a domanda individuale, i
tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei
servizi stessi;».
- Si riporta il testo della lettera a) del comma 2
dell'art. 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali):
«2. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono
soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del
costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante
un'apposita certificazione che:
a) il costo complessivo della gestione dei servizi a
domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia
stato coperto con i relativi proventi tariffari e
contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per
cento; a tale fine i costi di gestione degli asili nido
sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare;».

Art. 2.
Fondo per la produzione, la distribuzione
l'esercizio e le industrie tecniche
1. All'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 28, e successive modificazioni, le parole: «fino al
31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il
30 giugno 2006».


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 12 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della
disciplina in materia di attivita' cinematografiche, a
norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) cosi'
come modificato dalla presente legge:
«8. La gestione finanziaria del Fondo di cui al comma 1
resta affidata, non oltre il 30 giugno 2006, alla Banca
nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e
teatrale S.p.a.».

Art. 3.
Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti
1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, da ultimo prorogato
al 31 dicembre 2005 dall'articolo 15 del decreto-legge 9 novembre
2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 306, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006,
limitatamente agli enti di cui alla tabella «A» del medesimo decreto
legislativo, per i quali non sia intervenuto il prescritto decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Il termine per la revisione dello statuto, l'approvazione del
regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto per la
storia del Risorgimento italiano, nonche' per il rinnovo dei relativi
organi statutari, e' prorogato al 31 dicembre 2006.
(( 2-bis. All'articolo 18, comma 3-ter, alinea, del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, le
parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni». ))


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento
del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli
articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«2. L'individuazione degli enti oggetto delle misure di
cui al comma 1 e' effettuata con uno o piu' elenchi
approvati, entro il 30 giugno 2001, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri. La privatizzazione o
la trasformazione degli enti decorre dal 1° gennaio 2002.».
- Si riporta il testo della tabella «A» del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del
sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli
articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Tabella A (prevista dall'art. 2, comma 1)
Giunta centrale per gli studi storici
Istituto italiano di numismatica
Istituto storico italiano per il medio evo
Istituto storico italiano per l'eta' moderna e
contemporanea
Istituto italiano per la storia antica
Istituto per la storia del Risorgimento italiano
Ente per le ville vesuviane
Fondazione "Il Vittoriale degli Italiani"
Ente "Casa di Oriani"
Centro nazionale di studi leopardiani
Istituto di studi filosofici "Enrico Castelli"
Istituto italiano per la storia della musica
Istituto italiano di studi germanici (Roma)
Istituto nazionale di studi verdiani (Parma)
Centro nazionale di studi manzoniani (Milano)
Ente "Casa Buonarroti" (Firenze)
Ente "Domus Galileana" (Pisa)
Istituto "Domus mazziniana" (Pisa)
Centro nazionale di studi alfieriani (Asti)
Istituto nazionale di studi sul rinascimento (Firenze)
Istituto nazionale per la storia del movimento di
liberazione in Italia (Milano)
Istituto nazionale di archeologia e storia dell'arte
(Roma)
Centro internazionale di studi di architettura "Andrea
Palladio" (Vicenza)
Istituto internazionale di studi giuridici (Roma)
Centro italiano di studi sull'alto medioevo (Roma)
Erbario tropicale di Firenze
Ente nazionale della cinofilia italiana.».
- Si riporta il testo del comma 3-ter dell'art. 18 del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento
alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in
materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) cosi' come
modificato dalla presente legge:
«3-ter. Ferme restando le procedure di gara ad evidenza
pubblica gia' avviate o concluse, le regioni possono
disporre una eventuale proroga dell'affidamento, fino a un
massimo di due anni, in favore di soggetti che, entro il
termine del periodo transitorio di cui al comma 3-bis,
soddisfino una delle seguenti condizioni:
a) per le aziende partecipate da regioni o enti
locali, sia avvenuta la cessione, mediante procedure ad
evidenza pubblica, di una quota di almeno il 20 per cento
del capitale sociale ovvero di una quota di almeno il 20
per cento dei servizi eserciti a societa' di capitali,
anche consortili, nonche' a cooperative e consorti, purche'
non partecipate da regioni o da enti locali;
b) si sia dato luogo ad un nuovo soggetto societario
mediante fusione di almeno due societa' affidatarie di
servizio di trasporto pubblico locale nel territorio
nazionale ovvero alla costituzione di una societa'
consortile, con predisposizione di un piano industriale
unitario, di cui siano soci almeno due societa' affidatarie
di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio
nazionale. Le societa' interessate dalle operazioni di
fusione o costituzione di societa' consortile devono
operare all'interno della medesima regione ovvero in bacini
di traffico uniti da contiguita' territoriale in modo tale
che tale nuovo soggetto unitario risulti affidatario di un
maggiore livello di servizio di trasporto pubblico locale,
secondo parametri di congruita' definiti dalle regioni.».

Art. 4.
Mandato dei Consigli della rappresentanza militare
1. Il mandato dei componenti in carica del consiglio centrale
interforze della rappresentanza militare, nonche' dei consigli
centrali, intermedi e di base dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia
di finanza, eletti nelle categorie del personale in servizio
permanente volontario, gia' prorogato al 15 maggio 2006 dall'articolo
(( 5-quater )) del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 2004, n. 263,
e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 2006.


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 5-quater del
decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238 (Misure urgenti per
il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle
Forze di polizia e altre disposizioni concernenti il
personale della Polizia di Stato e i consigli della
rappresentanza militare), convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 novembre 2004, n. 263:
«Art. 5-quater (Proroga del mandato dei consigli della
rappresentanza militare). - 1. Il mandato dei componenti in
carica del consiglio centrale interforze della
rappresentanza militare, nonche' dei consigli centrali,
intermedi e di base dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza, eletti nelle categorie del
personale in servizio permanente e volontario, e' prorogato
fino al 15 maggio 2006.».

Art. 4-bis.
Accatastamento di immobili in uso al Ministero della difesa
(( 1. All'articolo 3, comma 2, della legge 2 aprile 2001, n. 136,
le parole: «per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 30 giugno 2009». ))


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 3 della
legge 2 aprile 2001, n. 136 (Disposizioni in materia di
sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio
immobiliare dello Stato, nonche' altre disposizioni in
materia di immobili pubblici) cosi' come modificato dalla
presente legge:
«2. Al fine di consentire l'espletamento delle
attivita' inerenti all'accatastamento delle infrastrutture
dell'amministrazione della difesa, fino al 30 giugno 2009,
la medesima amministrazione puo' affidare a tecnici liberi
professionisti, attraverso apposite convenzioni stipulate
dalla direzione generale competente secondo la normativa
vigente, gli incarichi concernenti l'attuazione degli atti
afferenti l'accatastamento degli immobili, la loro
assunzione in consistenza, nonche' la redazione delle
tabelle millesimali concernenti gli alloggi di servizio. La
facolta' di cui al periodo precedente puo' essere
esercitata nel limite delle disponibilita' finanziarie
derivanti dalle riassegnazioni disposte ai sensi dell'art.
3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e degli
articoli 19 e 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
dell'art. 43 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».

Art. 4-ter.
Differimento di termini in materia fiscale
(( 1. All'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole:
«30 settembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre
2006»;
b) al comma 1, lettera b), decimo periodo, le parole:
«30 settembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre
2006» e le parole: «31 ottobre 2005» sono sostituite dalle seguenti:
«31 ottobre 2006». ))


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo della lettera b) del comma 1
dell'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003) cosi'
come modificato dalla presente legge:
«1. In funzione dell'attuazione del titolo V della
parte seconda della Costituzione e in attesa della legge
quadro sul federalismo fiscale:
a) (omissis);
b) fermo restando quanto stabilito dall'Accordo
interistituzionale tra il Governo, le regioni, i comuni, le
province e le comunita' montane stipulato il 20 giugno
2002, e' istituita l'Alta Commissione di studio per
indicare al Governo, sulla base dell'accordo di cui alla
lettera a), i principi generali del coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli
articoli 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione.
Per consentire l'applicazione del principio della
compartecipazione al gettito dei tributi erariali
riferibili al territorio di comuni, province, citta'
metropolitane e regioni, previsto dall'art. 119 della
Costituzione, l'Alta Commissione di cui al precedente
periodo propone anche i parametri da utilizzare per la
regionalizzazione del reddito delle imprese che hanno la
sede legale e tutta o parte dell'attivita' produttiva in
regioni diverse. In particolare, ai fini dell'applicazione
del disposto dell'art. 37 dello statuto della Regione
siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio
1946, n. 455, l'Alta Commissione propone le modalita'
mediante le quali, sulla base dei criteri stabiliti
dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni, i soggetti
passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che
esercitano imprese industriali e commerciali con sede
legale fuori dal territorio della Regione siciliana, ma che
in essa dispongono di stabilimenti o impianti, assolvono la
relativa obbligazione tributaria nei confronti della
Regione stessa. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari
regionali, con il Ministro dell'interno e con il Ministro
per le riforme istituzionali e la devoluzione, e' definita
la composizione dell'Alta Commissione, della quale fanno
parte anche rappresentanti delle regioni e degli enti
locali, designati dalla Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono emanate le disposizioni occorrenti per il suo
funzionamento ed e' stabilita la data di inizio delle sue
attivita'. Il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al precedente periodo e' emanato entro il
31 gennaio 2003. L'Alta Commissione di studio presenta al
Governo la sua relazione entro il 30 settembre 2006; il
Governo presenta al Parlamento entro i successivi trenta
giorni una relazione nella quale viene dato conto degli
interventi, anche di carattere legislativo, necessari per
dare attuazione all'art. 119 della Costituzione. Per
l'espletamento della sua attivita' l'Alta Commissione si
avvale della struttura di supporto della Commissione
tecnica per la spesa pubblica, la quale e' soppressa con
decorrenza dalla data di costituzione dell'Alta
Commissione. Il Ministero dell'economia e delle finanze
fornisce i mezzi necessari per il funzionamento dell'Alta
Commissione. A tal fine, le risorse, anche finanziarie,
previste per il funzionamento della soppressa Commissione
tecnica per la spesa pubblica sono destinate al
funzionamento dell'Alta Commissione, ivi compresi gli oneri
relativi agli emolumenti da corrispondere ai componenti,
fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze. Se la scadenza del 30 settembre 2006 non e'
rispettata, la Commissione e' sciolta, tutti i suoi membri
decadono e il Governo riferisce al Parlamento, non oltre il
31 ottobre 2006, i motivi per i quali non ha ritenuto di
proporre al Parlamento l'attuazione dell'art. 119 della
Costituzione con particolare riferimento ai principi
costituzionali dell'autonomia finanziaria di entrata e di
spese dei comuni, delle province, delle citta'
metropolitane e delle regioni e della loro
compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili
al loro territorio.».

Art. 4-quater.
Infrastrutture militari e assegnazione
di fondi al Ministero della difesa
(( 1. All'articolo 26, comma 11-quater, alinea, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, le parole: «non ubicati nelle
infrastrutture militari» si intendono riferite agli alloggi non posti
al diretto e funzionale servizio di basi, impianti o installazioni
militari, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 18 agosto
1978, n. 497.
2. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione del
comma 1 sono destinate, in conformita' a quanto previsto
dall'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alla
riduzione del debito.
3. Al comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota del
predetto importo, pari a 250 milioni di euro, e' destinata, per 50
milioni di euro, al rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 2 della legge 19 maggio 1975, n. 169; la restante
parte, pari a 200 milioni di euro, e' assegnata al Ministero della
difesa su appositi fondi relativi ai consumi intermedi e agli
investimenti fissi lordi, da ripartire, nel corso della gestione, sui
capitoli interessati, con decreto del Ministro della difesa da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale di
bilancio, nonche' alle Commissioni parlamentari competenti e alla
Corte dei conti». ))


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 11-quater dell'art. 26
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
«11-quater. Con le modalita' ed alle condizioni
previste al capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, e successive modificazioni, sono alienati gli
alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, non
ubicati nelle infrastrutture militari o, se ubicati, non
operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio,
secondo quanto previsto con decreto del Ministero della
difesa, ne' classificati quali alloggi di servizio connessi
all'incarico occupati dai titolari dell'incarico in
servizio. La disposizione di cui al presente comma non si
applica agli alloggi che, alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, si trovino
in una delle seguenti situazioni:».
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 18 agosto
1978, n. 497 (Autorizzazione di spesa per la costruzione di
alloggi di servizio per il personale militare e disciplina
delle relative concessioni):
«Art. 5. - Tutti i fabbricati realizzati, anche
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge, su aree ubicate all'interno di basi, impianti,
installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale
servizio sono considerati, a tutti gli effetti di legge,
infrastrutture militari.
Fanno eccezione gli alloggi ex INCIS/militari ora IACP.
Tali alloggi rimangono sottoposti al regime previsto dal
regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive
integrazioni e modificazioni, anche se costruiti in data
anteriore all'entrata in vigore dello stesso.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«5. A decorrere dall'anno finanziario 2006, i maggiori
proventi derivanti dalla dismissione o alienazione del
patrimonio immobiliare dello Stato sono destinati alla
riduzione del debito. A questo fine i relativi proventi
sono conferiti al Fondo di ammortamento del debito pubblico
di cui all'art. 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432.
L'eventuale diversa destinazione di quota parte di tali
proventi resta subordinata alla previa verifica con la
Commissione europea della compatibilita' con gli obiettivi
indicati nell'aggiornamento del programma di stabilita' e
crescita presentato all'Unione europea.».
- Si riporta il testo del comma 40 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«40. Un importo pari ad un sesto delle somme versate ai
sensi del comma 38 e' contestualmente iscritto in un
apposito Fondo istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, per la
restituzione parziale alle amministrazioni interessate su
loro motivata richiesta per la riassegnazione ai pertinenti
conti di tesoreria. Una quota del predetto importo, pari a
250 milioni di euro, e' destinata, per 50 milioni di euro,
al rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 2 della legge 19 maggio 1975, n. 169; la restante
parte, pari a 200 milioni di euro, e' assegnata al
Ministero della difesa su appositi fondi relativi ai
consumi intermedi e agli investimenti fissi lordi, da
ripartire, nel corso della gestione, sui capitoli
interessati, con decreto del Ministro della difesa da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale
di bilancio, nonche' alle Commissioni parlamentari
competenti e alla Corte dei conti».

Art. 5.
Adeguamento alle prescrizioni antincendio
per le strutture ricettive
1. Il termine per il completamento degli investimenti per gli
adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive,
previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306,
e' ulteriormente prorogato al (( 31 dicembre 2006 per le imprese che
abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco
entro il 30 giugno 2005. ))


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto-legge
9 novembre 2004, n. 266 (Proroga o differimento di termini
previsti da disposizioni legislative), convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306:
«Art. 14 (Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per
le strutture ricettive esistenti). - 1. Il termine di cui
all'art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 23 novembre
2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 dicembre 2001, n. 463, e' prorogato al 31 dicembre 2005.
1-bis. La proroga del termine di cui al comma 1 per il
completamento dell'adeguamento si applica alle strutture
ricettive esistenti per le quali sia stato presentato,
entro il 30 giugno 2005, al comando provinciale dei vigili
del fuoco, il progetto di adeguamento per l'acquisizione
del parere di conformita' previsto dall'art. 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.».

Art. 6.
Iscrizioni alla scuola dell'infanzia
1. All'articolo 7, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, le
parole: «2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006» sono sostituite dalle
seguenti: «2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 e 2006-2007».


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 7 della
legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«4. Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005,
2005-2006 e 2006-2007 possono iscriversi, secondo criteri
di gradualita' e in forma di sperimentazione,
compatibilmente con la disponibilita' dei posti e delle
risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi
conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti
alla finanza comunale dal patto di stabilita', al primo
anno della scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che
compiono i tre anni di eta' entro il 28 febbraio 2004,
ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla data
del 30 aprile di cui all'art. 2, comma 1, lettera e). Per
l'anno scolastico 2003-2004 possono iscriversi al primo
anno della scuola primaria, nei limiti delle risorse
finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le bambine che
compiono i sei anni di eta' entro il 28 febbraio 2004.».

Art. 7.
Universita' «Carlo Bo» di Urbino
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n.
115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n.
168, le parole: «entro centottanta giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «entro dieci mesi».


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del
decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti
per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica
amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 agosto 2005, n. 168, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«2. Il consiglio di amministrazione dell'universita',
integrato da due esperti di elevata qualificazione
amministrativo-contabile nominati per gli anni 2005 e 2006
dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, provvede, entro dieci mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, alla definizione di un
piano programmatico per il risanamento
economico-finanziario dell'universita', salvaguardandone le
finalita' istituzionali e prevedendo in particolare:».

Art. 8.
Personale docente e non docente universitario
1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.
97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143,
gia' prorogati al 31 dicembre 2005 dall'articolo 10 del decreto-legge
9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 306, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre
2006.


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge
7 aprile 2004, n. 97, recante «Disposizioni urgenti per
assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005,
nonche' in materia di esami di Stato e di Universita»,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
4 giugno 2004, n. 143:
«Art. 5 (Spese di personale docente e non docente
universitario). - 1. In attesa di una riforma organica del
sistema di programmazione, valutazione e finanziamento
delle universita', per l'anno 2004, ai fini della
valutazione del limite previsto dall'art. 51, comma 4,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non si tiene conto,
salvo che ai fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 53,
quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dei
costi derivanti dagli incrementi per il personale docente e
ricercatore delle universita' previsti dall'art. 24, comma
1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di
lavoro del personale tecnico ed amministrativo a decorrere
dall'anno 2002.
2. Per l'anno 2004, le spese per il personale
universitario, docente e non docente che presta attivita'
in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale
sono ricomprese per due terzi tra le spese fisse
obbligatorie previste dall'art. 51, comma 4, della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge
9 novembre 2004, n. 266 recante «Proroga o differimento di
termini previsti da disposizioni legislative», convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 306:
«Art. 10 (Personale docente e non docente
universitario). - 1. Gli effetti dell'art. 5 del
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, relativi
all'anno 2004, sono prorogati fino al 31 dicembre 2005».

Art. 9.
Programma Socrates
1. L'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la
ricerca educativa di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
20 luglio 1999, n. 258, e' autorizzato ad avvalersi fino al ((
31 dicembre 2006, )) per la realizzazione del programma Socrates, del
personale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 9 novembre 2004,
n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 306.


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 20 luglio 1999, n. 258, recante «Riordino del
Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di
documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione
del museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo
da Vinci», a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59»:
«Art. 2 (Trasformazione della biblioteca di
documentazione pedagogica in Istituto nazionale di
documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa). -
1. La biblioteca di documentazione pedagogica, di cui
all'art. 292 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e' trasformata in Istituto nazionale di documentazione
per l'innovazione e la ricerca educativa. L'Istituto e'
sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica
istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione con
propria direttiva individua le proprieta' strategiche alle
quali l'Istituto si uniforma.
2. L'Istituto mantiene personalita' giuridica di
diritto pubblico ed autonomia amministrativa, ed e' dotato
di autonomia contabile, patrimoniale, regolamentare e di
autonomia finanziaria come definita dal regolamento di cui
all'art. 3, comma 6.
3. All'Istituto sono trasferiti, con le inerenti
risorse, i compiti svolti dalla biblioteca di
documentazione pedagogica, con sede in Firenze.
4. L'Istituto, in collegamento con gli istituti
regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento
educativi (I.R.R.S.A.E.), cura lo sviluppo di un sistema di
documentazione finalizzato alle esperienze di ricerca e
innovazione didattica e pedagogica in ambito nazionale e
internazionale oltre che alla creazione di servizi e
materiali a sostegno dell'attivita' didattica e del
processo di autonomia; rileva i bisogni formativi con
riferimento ai risultati della ricerca; sostiene le
strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo
dei sistemi tecnologici e documentari ed elabora e realizza
coerenti progetti nazionali di ricerca coordinandosi con le
universita' e con gli organismi formativi nazionali e
internazionali, curando la diffusione dei relativi
risultati; collabora con il Ministero della pubblica
istruzione per la gestione dei programmi e dei progetti
della Unione europea.
5. L'Istituto cura lo sviluppo delle attivita' di
raccolta, elaborazione, valorizzazione e diffusione
dell'informazione e di produzione della documentazione a
sostegno dell'innovazione didattica e dell'autonomia;
sostiene lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie
dell'informazione, della documentazione e della
comunicazione nelle scuole; cura la valorizzazione del
patrimonio bibliografico e documentario gia' appartenente
alla biblioteca pedagogica nazionale e lo sviluppo di un
settore bibliotecario interno funzionale alla creazione di
banche dati».
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge
9 novembre 2004, n. 266, recante «Proroga o differimento di
termini previsti da disposizioni legislative», convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 306:
«Art. 11 (Programma Socrates). - 1. L'istituto
nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca
educativa di cui all'art. 2 del decreto legislativo
20 luglio 1999, n. 258, e' autorizzato ad avvalersi, fino
al 31 dicembre 2005, del personale utilizzato con contratti
di lavoro a tempo determinato con scadenza nel corso
dell'anno 2005, per la realizzazione del programma
Socrates».

Art. 10.
Garanzie di sicurezza nel trattamento dei dati personali
1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 180:
1) al comma 1 le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite
dalle seguenti: «31 marzo 2006»;
2) al comma 3 le parole: «31 marzo 2006» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2006»;
b) all'articolo 181, comma 1, lettera a), le parole: «31 dicembre
2005» sono sostituite dalle seguenti: (( «15 maggio 2006». ))


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 180 e 181 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali», cosi' come
modificati dalla presente legge:
«Art. 180 (Misure di sicurezza). - 1. Le misure minime di
sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato B)
che non erano previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il
31 marzo 2006.
2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del
presente codice dispone di strumenti elettronici che, per
obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in
parte l'immediata applicazione delle misure minime di cui
all'art. 34 e delle corrispondenti modalita' tecniche di
cui all'allegato B), descrive le medesime ragioni in un
documento a data certa da conservare presso la propria
struttura.
3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni
possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti
elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base
di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali,
un incremento dei rischi di cui all'art. 31, adeguando i
medesimi strumenti al piu' tardi entro il 30 giugno 2006».
«Art. 181 (Altre disposizioni transitorie). - 1. Per i
trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio
2004, in sede di prima applicazione del presente codice:
a) l'identificazione con atto di natura regolamentare
dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli
articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, e' effettuata, ove
mancante, entro il 15 maggio 2006;
b) la determinazione da rendere nota agli interessati
ai sensi dell'art. 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera
a), e' adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;
c) le notificazioni previste dall'art. 37 sono
effettuate entro il 30 aprile 2004;
d) le comunicazioni previste dall'art. 39 sono
effettuate entro il 30 giugno 2004;
e);
f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'art. 87,
comma 2, e' obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2005.
2. Le disposizioni di cui all'art. 21-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
introdotto dall'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di entrata
in vigore del presente codice.
3. L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di
cui agli articoli 46 e 53, da riportare nell'allegato C),
e' effettuata in sede di prima applicazione del presente
codice entro il 30 giugno 2004.
4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al
Garante ai sensi dell'art. 43, comma 1, della legge
31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune
verifiche, continua ad essere successivamente archiviato o
distrutto in base alla normativa vigente.
5. L'omissione delle generalita' e degli altri dati
identificativi dell'interessato ai sensi dell'art. 52,
comma 4, e' effettuata sulle sentenze o decisioni
pronunciate o adottate prima dell'entrata in vigore del
presente codice solo su diretta richiesta dell'interessato
e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di
comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto
cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai
sensi dell'art. 51, comma 1, sono adeguati alla medesima
disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente codice.
6. Le confessioni religiose che, prima dell'adozione
del presente codice, abbiano determinato e adottato
nell'ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui
all'art. 26, comma 3, lettera a), possono proseguire
l'attivita' di trattamento nel rispetto delle medesime.
6-bis. Fino alla data in cui divengono efficaci le
misure e gli accorgimenti prescritti ai sensi dell'art.
132, comma 5, per la conservazione del traffico telefonico
si osserva il termine di cui all'art. 4, comma 2, del
decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171».

Art. 11.
Procedure di integrazione della documentazione
in materia edilizia
1. L'integrazione documentale prevista nell'allegato 1, ultimo
periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato
dall'articolo 10, comma 1, lettera (( b), )) del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307, puo' essere effettuata entro il 30 aprile
2006.


Riferimenti normativi:
- Si riporta l'allegato 1, ultimo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
«La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve
essere integrata entro il 31 ottobre 2005 dalla:
a) denuncia in catasto dell'immobile oggetto di
illecito edilizio e della documentazione relativa
all'attribuzione della rendita catastale e del relativo
frazionamento;
b) denuncia ai fini dell'imposta comunale degli
immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504;
c) ove dovuto, delle denunce ai fini della tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per
l'occupazione del suolo pubblico».

Art. 12.
Diritto annuale delle Camere di commercio
1. All'articolo 44, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273,
le parole: «2004 e 2005» sono sostituite dalle seguenti: «2004, 2005
e 2006».


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 44 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire
l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza),
cosi' come modificato dalla presente legge:
«2. Le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 4
dell'art. 18 della citata legge n. 580 del 1993, e
successive modificazioni, si applicano per gli anni 2003,
2004, 2005 e 2006.»

Art. 13.
Edilizia residenziale pubblica
1. All'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
e (( successive modificazioni )) le parole: «ai sensi dell'articolo
11 della legge 30 aprile 1999, n. 136» sono sostituite dalle
seguenti: «ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 30 aprile
1999, n. 136» e le parole: «da ratificare entro trentasei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle
seguenti: «da ratificare entro il 31 dicembre 2007».
2. I termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti
dagli articoli 11, comma 2, e 12, comma 2, della legge 30 aprile
1999, n. 136, gia' prorogati al 31 dicembre 2005 dall'articolo
19-quinquies del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono
ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2007.


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 150 dell'art. 4 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2004)», cosi' come modificato dalla presente legge:
«150. Qualora la regione interessata non provveda,
entro trenta giorni dalla richiesta del soggetto
proponente, all'attivazione degli accordi di programma per
la localizzazione degli interventi di cui all'art. 18 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che non
siano stati attuati ai sensi degli articoli 11 e 12 della
legge 30 aprile 1999, n. 136, si provvede, su proposta del
medesimo soggetto proponente, comunicata alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, alla rilocalizzazione del
programma in altra regione. A tale fine, il presidente
della giunta regionale ed il sindaco del comune interessati
alla nuova localizzazione, sottoscrivono un accordo di
programma, ai sensi dell'art. 34 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ratificare
entro il 31 dicembre 2007. Il finanziamento dei programmi
e' comunque subordinato alle disponibilita' esistenti, alla
data della ratifica da parte del comune dell'accordo di
programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione
del programma di cui al citato art. 18 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203».

Art. 14.
Attivita' di programmazione da parte di ARCUS S.p.A.
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,
dopo le parole: «per l'anno 2005» sono inserite le seguenti: «e per
l'anno 2006».


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1 del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante «Disposizioni
urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le
attivita' culturali, per il completamento di grandi opere
strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e
per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di
bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure
urgenti», convertito, con modificazioni, dalla legge
31 marzo 2005, n. 43, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 3 (Interventi per i beni e le attivita'
culturali). - 1. Per l'utilizzazione delle risorse da
assegnare alla Societa' per lo sviluppo dell'arte, della
cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a., ai sensi del
comma 4 dell'art. 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
per l'anno 2005 e per l'anno 2006, continuano ad
applicarsi, fino alla data di entrata in vigore del
regolamento ivi previsto, le disposizioni di cui all'art. 3
del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128».

Art. 15.
Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale
1. All'articolo 17, comma 10, del decreto legislativo 8 luglio
2003, n. 188, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2005»
sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 30 giugno
2006».


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante «Attuazione
della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e
della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria», cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 17 (Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria). - 1. Ai fini dell'accesso e dell'utilizzo
equo e non discriminatorio dell'infrastruttura ferroviaria
da parte delle associazioni internazionali di imprese
ferroviarie e delle imprese ferroviarie, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisita
una motivata relazione da parte del gestore
dell'infrastruttura ferroviaria, previo parere del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano limitatamente ai servizi di loro competenza, e'
stabilito il canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura
ferroviaria nazionale. Il decreto e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella
Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee.
2. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, sulla
base di quanto disposto al comma 1, calcola il canone
dovuto dalle associazioni internazionali di imprese
ferroviarie e dalle imprese ferroviarie per l'utilizzo
dell'infrastruttura e procede alla riscossione dello
stesso.
3. Ai fini della determinazione del canone sono presi
in considerazione i costi diretti e indiretti di
circolazione, i costi di energia sostenuti dal gestore
dell'infrastruttura ferroviaria per lo svolgimento della
corrispondente attivita', nonche' le spese generali dirette
e quota di quelle indirette. Dai costi cosi' considerati
devono dedursi gli eventuali indennizzi e gli eventuali
contributi pubblici di qualsiasi natura previsti nel
contratto di programma di cui all'art. 14.
4. Per impedire discriminazioni, deve essere garantito
che gli importi medi e marginali del canone per usi
equivalenti dell'infrastruttura siano comparabili e che i
servizi comparabili sullo stesso segmento di mercato siano
soggetti al pagamento dello stesso canone. Del rispetto di
tali garanzie deve essere data dimostrazione nel prospetto
informativo della rete.
5. Per il calcolo e la fissazione del canone dovuto per
l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, si applicano i
seguenti parametri:
a) qualita' dell'infrastruttura ferroviaria, intesa
come velocita' massima e attrezzatura tecnica ed
impiantistica della linea;
b) saturazione, legata alla densita' dei convogli
sulle singole tratte infrastrutturali all'interno della
giornata e all'intensita' di utilizzo dei nodi ferroviari;
c) usura del binario e della linea elettrica, legata
al peso e alla velocita' del convoglio, nonche' alle
caratteristiche del contatto tra pantografo e catenaria;
d) velocita', intesa come grado di assorbimento di
capacita' sulla linea percorsa in relazione alla tipologia
della fascia oraria in cui si inserisce la traccia oraria
richiesta;
e) consumo energetico, legato alla tipologia di
trazione utilizzata.
6. Il parametro indicato al comma 5, lettera a), viene
utilizzato per il calcolo del diritto di prenotazione
dovuto da ciascun assegnatario di capacita' per le tracce
orarie programmate nell'orario ferroviario. Gli altri
parametri di cui al comma 5 si applicano su base
chilometrica.
7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
puo' individuare con proprio decreto, sentito il Ministero
dell'economia e delle finanze, previa consultazione del
gestore dell'infrastruttura, le ulteriori eventuali
tipologie di costo da prendere in considerazione ai fini
della determinazione del canone.
8. Il canone dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria e' soggetto a revisione annuale in base al
tasso di inflazione programmato. Eventuali modifiche agli
elementi essenziali per il calcolo del canone devono essere
rese pubbliche con almeno tre mesi di anticipo rispetto
alla data di applicazione.
9. In sede di applicazione del decreto di cui al comma
1, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria puo', sulla
base dei principi stabiliti dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, adeguare l'ammontare del
canone in funzione dei volumi e della qualita' delle
capacita' richieste, nonche' in relazione alla situazione
del mercato dei trasporti e del livello di congestionamento
dell'infrastruttura, con corrispondenti variazioni dei
corrispettivi globalmente intesi. In ogni caso il canone
per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria deve essere
calcolato, applicato e riscosso in modo trasparente e non
discriminatorio.
10. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al
comma 1, della conseguente determinazione dei canoni da
parte del gestore dell'infrastruttura e del recepimento
delle modalita' e termini di calcolo dei canoni nel
prospetto informativo della rete, e comunque non oltre il
30 giugno 2006, i canoni di utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria continuano ad essere calcolati sulla base dei
criteri dettati dal decreto ministeriale 21 marzo 2000 e
dal decreto ministeriale 22 marzo 2000 del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 21 aprile
2000, e successive modifiche ed integrazioni.
11. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, sono definiti il quadro per l'accesso
all'infrastruttura ed i principi e procedure per
l'assegnazione della capacita' di cui all'art. 27 e per il
calcolo del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria e dei corrispettivi per la fornitura dei
servizi di cui all'art. 20. Con lo stesso decreto sono
definite le regole in materia di servizi di cui all'art.
20».

Art. 16.
Permanenza in carica del Consiglio nazionale
degli studenti universitari
1. Il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU),
rinnovato ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 9 maggio
2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio
2003, n. 170, resta in carica, nella sua attuale composizione, fino
al 30 aprile 2007. (( Gli studenti eletti dal CNSU quali
rappresentanti in seno al Consiglio universitario nazionale
partecipano alle sedute dello stesso Consiglio con diritto di voto.
))


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 3-bis del decreto-legge
9 maggio 2003, n. 105, recante «Disposizioni urgenti per le
universita' e gli enti di ricerca nonche' in materia di
abilitazione all'esercizio di attivita' professionali»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003,
n. 170:
«Art. 3-bis (Disposizioni concernenti il Consiglio
nazionale degli studenti universitari e il Consiglio
universitario nazionale). - 1. Al fine di soddisfare
esigenze di continuita' operativa, soprattutto in
considerazione degli adempimenti in materia di attuazione
della nuova disciplina concernente l'autonomia didattica
universitaria, il Consiglio nazionale degli studenti
universitari (CNSU) e' prorogato nella sua attuale
composizione fino all'insediamento del nuovo Consiglio e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2003. Le elezioni per il
rinnovo del CNSU sono indette entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e sono effettuate entro il mese di
novembre 2003. L'elettorato attivo e passivo e' attribuito
a tutti gli studenti iscritti ai corsi di diploma
universitario, di laurea, di laurea specialistica per
l'elezione dei ventotto componenti previsti dall'art. 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491, nonche' a tutti gli
studenti iscritti ai corsi di specializzazione e di
dottorato di ricerca per l'elezione dei rispettivi
componenti. Le candidature relative alla elezione dei
componenti del CNSU sono presentate per ciascun collegio
mediante liste tra loro concorrenti a sistema
proporzionale, con un numero di candidati non superiore al
numero degli eligendi nel distretto, piu' due. Il mandato
dei componenti del CNSU rinnovato ha la durata di due anni
ed entro tale termine coloro che conseguono la laurea
triennale non decadono dalla carica qualora si iscrivano ad
un corso di laurea specialistica entro l'anno accademico
successivo al conseguimento della laurea stessa. Lo stesso
mandato e' rinnovabile una sola volta.
2. Il Consiglio universitario nazionale resta in carica
nella composizione esistente alla data del 30 aprile 2003,
fino al 30 aprile 2004, per assicurare continuita' al
processo di riforma degli ordinamenti didattici
universitari avviato con i decreti adottati in attuazione
dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.
127».

Art. 17.
Codice della strada
1. All'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2-bis, ultimo periodo, le parole: «31 dicembre 2005»
sono sostituite dalle seguenti: (( «31 dicembre 2006»; ))
b) al comma 2-ter il primo periodo(( e' sostituito dai seguenti:
)) «Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, abilitati al
trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a
7,5 t, sono equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a
ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. La
prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a
decorrere dal 1° gennaio 2007».


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 72 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, recante «Nuovo codice della strada», cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 72 (Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a
motore e loro rimorchi). - 1. I ciclomotori, i motoveicoli
e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di
illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il
motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.
2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto
superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per
la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresi' essere
equipaggiati con:
a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di
protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin
dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le
caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di
veicoli, con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti;
b) segnale mobile di pericolo di cui all'art. 162;
c) contachilometri avente le caratteristiche
stabilite nel regolamento.
2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i
rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose,
nonche' classificati per uso speciale o per trasporti
speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia
con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,
devono altresi' essere equipaggiati con strisce posteriori
e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche
delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in
ottemperanza a quanto previsto dal regolamento
internazionale ONU/ECE 104. I veicoli di nuova
immatricolazione devono essere equipaggiati con i
dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i
veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2006.
2-ter. Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi,
abilitati al trasporto di cose, di massa complessiva a
pieno carico superiore a 7,5 t, sono equipaggiati con
dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la
nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. La
prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in
Italia a decorrere dal 1° gennaio 2007. Le caratteristiche
tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con
apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi
anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed
informazioni sulle condizioni di viabilita'. Possono
altresi' essere equipaggiati con il segnale mobile
plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e
disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento.
4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i
dispositivi indicati nei commi 1, 2 e 3, in quanto
applicabili a tale tipo di veicolo.
5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i
dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I
veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di
rimorchi ed i rimorchi devono altresi' essere equipaggiati
con idonei dispositivi di agganciamento.
6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Ministro dell'interno, con propri decreti
stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o
possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1
e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso,
ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento.
7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui
dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad
essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto.
8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono
soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i
trasporti terrestri, secondo modalita' stabilite con
decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti
e' indicata la documentazione che l'interessato deve
esibire a corredo della domanda di omologazione.
9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresi'
stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi,
le prescrizioni tecniche relative al numero, alle
caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le
caratteristiche del contrassegno che indica la conformita'
dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a
quelle attuative e le modalita' dell'apposizione.
10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a
dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le
prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette
direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma
7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati
decreti, l'omologazione e' effettuata in applicazione delle
corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei
regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio
europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per
l'Europa, recepiti dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno
dei dispositivi di cui sopra puo' essere riconosciuta
valida in Italia a condizione di reciprocita' e fatti salvi
gli accordi internazionali.
12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti puo' essere reso obbligatorio il rispetto di
tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo
ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e
di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.
13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel
presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi
prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni
stabilite nei previsti provvedimenti e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
71 a euro 286».

Art. 18.
Giurisdizioni
(( 1. I giudici onorari aggregati, il cui mandato e' scaduto o
scade tra il 15 settembre 2005 ed il 31 dicembre 2006, anche per
effetto della proroga disposta dall'articolo 18, comma 1, del
decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, per i quali non sia consentita
la proroga di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 luglio
1997, n. 276, e fermo restando il disposto di cui all'articolo 4,
comma 4, della stessa legge, sono prorogati nell'esercizio delle
proprie funzioni fino al 31 dicembre 2006. ))
2. All'articolo 19, comma 1, n. 3), della legge 27 aprile 1982, n.
186, le parole: «nei primi quindici giorni del mese di gennaio» sono
sostituite dalle seguenti: «nei primi quattro mesi dell'anno».
3. La disposizione di cui alla lettera e) del comma 97
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta
nel senso che e' consentita l'assunzione prioritaria degli idonei
dell'ultimo concorso a posti di consigliere di Stato espletato entro
la data del 31 dicembre 2004.
4. Per le finalita' di cui al comma 3 la dotazione organica del
Consiglio di Stato e' incrementata di una unita' a decorrere dal
1° gennaio 2006. Alla relativa spesa si fa fronte mediante l'utilizzo
delle risorse recate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
20 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
(( 4-bis. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo
19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «sette anni» sono sostituite
dalle seguenti: «nove anni».
4-ter. Per assicurare il completamento della redistribuzione
territoriale e della razionalizzazione dell'impiego delle risorse
umane e strumentali presso gli organi di giustizia tributaria, con
l'obiettivo del piu' spedito conseguimento della definitivita' dei
giudizi necessaria ad assicurare la stabilizzazione delle entrate
tributarie connesse agli accertamenti tributari oggetto di
contenzioso, in coerenza con le modifiche apportate alla
giurisdizione tributaria e alla durata dell'incarico dei singoli
componenti degli organi giudicanti, ai sensi dell'articolo 3-bis del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonche¨ con la
riforma del sistema della riscossione, entro il termine previsto
dall'articolo 3, comma 8, del medesimo decreto-legge, si provvede
alla revisione del numero dei componenti degli organi di giustizia
tributaria e delle relative sezioni con l'obiettivo della progressiva
concentrazione e contenimento del numero degli stessi rispetto alle
consistenze accertate alla data del 31 dicembre 2005, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per consentire
l'adeguamento delle sezioni di ciascun organo di giustizia tributaria
e dei relativi componenti in funzione del relativo flusso medio dei
processi, come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, si procede alle
occorrenti rilevazioni statistiche sulla base dell'andamento di un
triennio, successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Fino alla definizione del
processo di cui al primo e al secondo periodo del presente comma e'
prorogato il termine di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto
legislativo n. 545 del 1992. ))


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 18 del
decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante «Proroga o
differimento di termini previsti da disposizioni
legislative» convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 306:
«1. I giudici onorari aggregati, il cui mandato scade
tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il
31 dicembre 2004, per i quali non sia consentita la proroga
di cui all'art. 4, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n.
276, e fermo restando il disposto di cui all'art. 4, comma
4, della stessa legge, sono prorogati nell'esercizio delle
funzioni fino al 31 dicembre 2005».
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 22 luglio
1997, n. 276, recante «Disposizioni per la definizione del
contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari
aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei
tribunali ordinari»:
«Art. 4 (Durata dell'ufficio). - 1. La nomina a giudice
onorario aggregato, salvo quanto previsto dal comma 4, ha
durata quinquennale e puo' essere prorogata per una sola
volta e per il termine massimo di un anno».
2. Il giudice aggregato cessa dall'incarico in caso di
definizione delle cause di cui all'art. 1, comma 1,
pendenti presso l'ufficio giudiziario cui e' assegnato,
salvo quanto disposto dal comma 5 del presente articolo,
nonche' all'atto del compimento del settantaduesimo anno di
eta' e nelle ipotesi di cui all'art. 7.
3. Il Ministro di grazia e giustizia, decorsi venti
mesi dall'inizio della attivita' delle sezioni stralcio,
verifica l'andamento della definizione dei procedimenti di
cui all'art. 1, comma 1, e, in relazione ai risultati di
tale verifica, ridetermina, se del caso, con le stesse
modalita' di cui all'art. 1, comma 3, le piante organiche
dei giudici onorari aggregati e quelle del relativo
personale ausiliario.
4. Il Ministro di grazia e giustizia procede, su
deliberazione del Consiglio superiore della magistratura,
alla redistribuzione dei giudici onorari aggregati mediante
revoca e contestuale nomina degli stessi o di altri giudici
onorari negli uffici giudiziari ove siano aumentate le
relative piante.
5. Il Ministro di grazia e giustizia, su deliberazione
del Consiglio superiore della magistratura, puo' assegnare
ad altro tribunale, se ne fanno richiesta e non sussistono
cause di incompatibilita', i giudici onorari aggregati i
cui posti vengano soppressi, per avvenuta definizione dei
procedimenti o per altre cause.
6. Qualora non sia possibile operare ai sensi del comma
5, i posti vengono coperti facendo ricorso alle graduatorie
del singolo ufficio e, nel caso di esaurimento, mediante
nuova pubblicazione dei posti».
- Si riporta il testo dell'art. 19 della legge
27 aprile 1982, n. 186, recante «Ordinamento della
giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria
ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali», cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 19 (Nomina a consigliere di Stato). - I posti che
si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di Stato
sono conferiti:
1) in ragione della meta', ai consiglieri di tribunale
amministrativo regionale che ne facciano domanda e che
abbiano almeno quattro anni di effettivo servizio nella
qualifica. La nomina ha luogo previo giudizio favorevole
espresso dal consiglio di presidenza a maggioranza dei suoi
componenti, fermo restando il disposto di cui all'art. 12,
primo comma, su proposta di una commissione formata dai
componenti di cui al n. 2) dell'art. 7 e, tra i componenti
di cui al n. 4) dello stesso articolo, da quello avente
qualifica piu' elevata o, a parita' di qualifica, maggiore
anzianita', in base alla valutazione dell'attivita'
giurisdizionale svolta e dei titoli, anche di carattere
scientifico, presentati nonche' dell'anzianita' di
servizio. I magistrati dichiarati idonei sono nominati
consiglieri di Stato, conservando, agli effetti del quarto
comma dell'art. 21, l'anzianita' maturata nella qualifica
di consigliere di tribunale amministrativo regionale;
2) in ragione di un quarto, a professori universitari
ordinari di materie giuridiche o ad avvocati che abbiano
almeno quindici anni di esercizio professionale e siano
iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni
superiori, o a dirigenti generali od equiparati dei
Ministeri, degli organi costituzionali e delle altre
amministrazioni pubbliche nonche' a magistrati con
qualifica non inferiore a quella di magistrato di Corte
d'appello o equiparata. La nomina ha luogo con decreto del
Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio
dei ministri, previo parere del consiglio di presidenza
espresso come al precedente n. 1), contenente valutazioni
di piena idoneita' all'esercizio delle funzioni di
consigliere di Stato sulla base dell'attivita' e degli
studi giuridico-amministrativi compiuti e delle doti
attitudinali e di carattere;
3) in ragione di un quarto, mediante concorso pubblico
per titoli ed esami teorico-pratici, al quale possono
partecipare i magistrati dei tribunali amministrativi
regionali con almeno un anno di anzianita', i magistrati
ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianita',
i magistrati della Corte dei conti, nonche' gli avvocati
dello Stato con almeno un anno di anzianita', i funzionari
della carriera direttiva del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati con almeno quattro anni di
anzianita', nonche' i funzionari delle Amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti
pubblici, con qualifica dirigenziale, appartenenti a
carriere per l'accesso alle quali sia richiesta la laurea
in giurisprudenza. Il concorso e' indetto dal presidente
del Consiglio di Stato nei primi quattro mesi dell'anno. I
vincitori del concorso conseguono la nomina con decorrenza
dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui e'
indetto il concorso stesso. Con regolamento approvato dal
Consiglio dei ministri, sentito il consiglio di presidenza,
saranno stabilite le norme di attuazione e le modalita' di
svolgimento del concorso. Nelle more dell'entrata in vigore
del nuovo regolamento, si continuano ad applicare gli
articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento 21 aprile 1942, n.
444».
- Si riporta il testo del comma 97 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005)»:
«97. Nell'ambito delle procedure e nei limiti di
autorizzazione all'assunzione di cui al comma 96 e'
prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli
addetti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa
nazionale, di soccorso tecnico urgente, di prevenzione e
vigilanza antincendio nonche':
a) del personale del settore della ricerca;
b) del personale che presti attualmente o abbia
prestato servizio per almeno due anni in posizione di
comando o distacco presso l'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ai sensi
dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 11 giugno 1998, n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
1998, n. 267;
c) per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli
degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri
C1 dell'amministrazione giudiziaria, dei vincitori e degli
idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti
di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 98 del 13 dicembre 2002;
d) del personale del Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura;
e) dei candidati a magistrato del Consiglio di Stato
risultati idonei al concorso a posti di consiglieri di
Stato che abbiano conservato, senza soluzione di
continuita', i requisiti per la nomina a tale qualifica
fino alla data di entrata in vigore della presente legge;
f) a decorrere dal 2006, dei dirigenti e funzionari
del Ministero dell'economia e delle finanze delle agenzie
fiscali, ivi inclusa l'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato, previo superamento di uno speciale
corso-concorso pubblico unitario, bandito e curato dalla
Scuola superiore dell'economia e delle finanze e
disciplinato con decreto non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, anche in deroga al decreto
legislativo n. 165 del 2001. A tal fine e per le ulteriori
finalita' istituzionali della suddetta Scuola, possono
essere utilizzate le attivita' di cui all'art. 19, comma 2,
della legge 27 luglio 2000, n. 212;
g) del personale necessario per assicurare il
rispetto degli impegni internazionali e il controllo dei
confini dello Stato;
h) dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze
di personale civile degli arsenali della Marina militare ed
espletati alla data del 30 settembre 2004;
h-bis) la trasformazione dei contratti di formazione
e lavoro gia' prorogati presso l'Inpdap, l'Inps e l'Inail
in contratti a tempo indeterminato, da destinare agli
uffici con maggiori carenze di organico».
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge
21 luglio 2000, n. 205 recante «Disposizioni in materia di
giustizia amministrativa», che aggiunge l'art. 53-bis della
legge 27 aprile 1982, n. 186:
«Art. 20 (Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato
e dei tribunali amministrativi regionali). - 1.
....(Aggiunge l'art. 53-bis legge 27 aprile 1982, n. 186)».
«53-bis (Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e
dei tribunali amministrativi regionali). - 1. A decorrere
dall'anno 2001 il consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa provvede all'autonoma gestione delle spese
relative al Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali nei limiti di un fondo iscritto in
apposita unita' previsionale di base denominata Consiglio
di Stato e tribunali amministrativi regionali, nell'ambito
del centro di responsabilita' Tesoro dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Il bilancio
preventivo ed il rendiconto sono trasmessi ai Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa disciplina l'organizzazione, il
funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di
Stato e dei tribunali amministrativi regionali.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 245 del
decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 recante «Norme
in materia di istituzione del giudice unico di primo
grado», cosi' come modificato dalla resente legge:
«Art. 245. - 1. Le disposizioni del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, come modificate o introdotte dal
presente decreto, in forza delle quali possono essere
addetti al tribunale ordinario e alla procura della
Repubblica presso il tribunale ordinario magistrati
onorari, si applicano fino a quando non sara' attuato il
complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della
magistratura onoraria a norma dell'art. 106, secondo comma,
della Costituzione, e comunque non oltre nove anni dalla
data di efficacia del presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 3-bis del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, recante «Misure di contrasto
all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria», convertito con modificazioni
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248:
«Art. 3-bis (Disposizioni in materia di giustizia
tributaria). - 1. All'art. 2 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "tributi di ogni
genere e specie" sono inserite le seguenti: "comunque
denominati";
b) al comma 2, e' aggiunto il seguente periodo:
"Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le
controversie relative alla debenza del canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'art.
63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la
depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei
rifiuti urbani, nonche' le controversie attinenti l'imposta
o il canone comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle
pubbliche affissioni".
2. L'art. 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 545, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 11 (Durata dell'incarico e assegnazione degli
incarichi per trasferimento). - 1. La nomina a una delle
funzioni dei componenti delle commissioni tributarie
provinciali e regionali non costituisce in nessun caso
rapporto di pubblico impiego.
2. I componenti delle commissioni tributarie
provinciali e regionali, indipendentemente dalle funzioni
svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento
del settantacinquesimo anno di eta'.
3. I presidenti di sezione, i vice presidenti e i
componenti delle commissioni tributarie provinciali e
regionali non possono essere assegnati alla stessa sezione
della medesima commissione per piu' di cinque anni
consecutivi.
4. L'assegnazione di diverso incarico o del medesimo
incarico per trasferimento dei componenti delle commissioni
tributarie in servizio e' disposta nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) la vacanza dei posti di presidente, di presidente
di sezione, di vice presidente e di componenti delle
commissioni tributarie provinciali e regionali e'
annunciata dal Consiglio di presidenza e portata a
conoscenza di tutti i componenti delle commissioni
tributarie in servizio, a prescindere dalle funzioni
svolte, con indicazione del termine entro il quale i
componenti che aspirano all'incarico devono presentare
domanda;
b) alla nomina in ciascuno degli incarichi di cui
alla lettera a) si procede in conformita' a quanto previsto
dall'art. 9, commi 1, 2, 3 e 6. La scelta tra gli aspiranti
e' fatta dal Consiglio di presidenza secondo i criteri di
valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E e F,
risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui
all'art. 44-ter, allegate al presente decreto, tenendo
conto delle attitudini, della laboriosita' e della
diligenza di ciascuno di essi e, nel caso di parita' di
punteggio, della maggiore anzianita' di eta';
c) i componenti delle commissioni tributarie,
indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti,
non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi
prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi
nelle funzioni dell'incarico ricoperto.
5. Per la copertura dei posti rimasti vacanti dopo
l'espletamento dei concorsi di cui al comma 4, si applica
il procedimento previsto dall'art. 9, riservato a coloro
che aspirano, per la prima volta, a un incarico nelle
commissioni tributarie provinciali e regionali".
3. All'art. 7, comma 1, del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 545, la lettera d) e' sostituita dalla
seguente:
"d) non avere superato, alla data di scadenza del
termine stabilito nel bando di concorso per la
presentazione della domanda di ammissione, settantadue anni
di eta';".
4. All'art. 44, comma 1, del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 545, le parole: "fino alla cessazione
della sua attivita'" sono sostituite dalle seguenti: "fino
alla cessazione dell'attivita' di tale organo, a partire da
tale data entrano a far parte dell'ordinamento giudiziario
tributario e"».
5. All'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, il comma 3 e' abrogato.
6. All'art. 22, comma 1, del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: "commissione
tributaria adita," sono inserite le seguenti: "o trasmette
a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso
di ricevimento,".
7. All'art. 53, comma 2, del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di
ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena
d'inammissibilita', depositare copia dell'appello presso
l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha
pronunciato la sentenza impugnata".
8. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
9. All'art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, in materia di assistenza tecnica dinanzi alle
commissioni tributarie, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: "Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi
alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi
professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i
ragionieri e i periti commerciali, nonche' i consulenti del
lavoro purche' non dipendenti dall'amministrazione
pubblica";
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "i
consulenti del lavoro, per le materie concernenti le
ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed
assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi
alle ritenute medesime," sono soppresse.
10. All'art. 2 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, dopo
il primo comma, e' inserito il seguente:
"I consulenti del lavoro svolgono l'assistenza fiscale
nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito
autonomo e di impresa, di cui all'art. 34, comma 4, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241"».
- Si riporta il testo dei commi 7 e 8 dell'articolo 3
del succitato decreto-legge 203/2005:
«7. La Riscossione S.p.a., previa formulazione di
apposita proposta diretta alle societa' concessionarie del
servizio nazionale della riscossione, puo' acquistare una
quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di
tali societa' ovvero il ramo d'azienda delle banche che
hanno operato la gestione diretta dell'attivita' di
riscossione, a condizione che il cedente, a sua volta,
acquisti una partecipazione al capitale sociale della
stessa Riscossione S.p.a.; il rapporto proporzionale tra i
prezzi di acquisto determina le percentuali del capitale
sociale della Riscossione S.p.a. da assegnare ai soggetti
cedenti, ferma restando la partecipazione dell'Agenzia
delle entrate e dell'INPS, nelle medesime proporzioni
previste nell'atto costitutivo, in misura non inferiore al
51 per cento. Decorsi ventiquattro mesi dall'acquisto, le
azioni della Riscossione S.p.a. cosi' trasferite ai
predetti soci privati possono essere alienate a terzi, con
diritto di prelazione a favore dei soci pubblici.
8. Entro il 31 dicembre 2010, i soci pubblici della
Riscossione S.p.a. riacquistano le azioni cedute ai sensi
del comma 7 a privati; entro lo stesso termine la
Riscossione S.p.a. acquista le azioni eventualmente ancora
detenute da privati nelle societa' da essa non interamente
partecipate. Dopo la scadenza del termine di cui al
precedente periodo, i soci pubblici possono cedere le loro
azioni anche a soci privati, scelti in conformita' alle
regole di evidenza pubblica, entro il limite del 49 per
cento del capitale sociale della Riscossione S.p.a.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 1 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 recante
«Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione
tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione
in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.
30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413»:
«4. Il numero delle sezioni di ciascuna commissione
puo' essere adeguato, in relazione al flusso medio dei
processi, con decreto del Ministro delle finanze di
concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro di
grazia e giustizia».
- Si riporta il testo dell'art. 18 del succitato
decreto legislativo n. 545/1992:
«Art. 18. (Durata). - 1. Il consiglio di presidenza
dura in carica per quattro anni.
2. I componenti del consiglio di presidenza, che nel
corso del quadriennio cessano per qualsiasi causa di farne
parte o, se eletti in qualita' di giudice, conseguono la
nomina a presidente, sono sostituiti per il restante
periodo dal primo dei non eletti di corrispondente
qualifica».

Art. 19.
Conversione in tecnica digitale del sistema
televisivo su frequenze terrestri
1. All'art. 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66,
le parole: «entro l'anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «entro
l'anno 2008. A tale fine sono individuate aree all digital in cui
accelerare la completa conversione».


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 2-bis del
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante «Disposizioni
urgenti per il differimento di termini in materia di
trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche'
per il risanamento di impianti radiotelevisivi», convertito
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, cosi'
come modificato dalla presente legge:
«5. Le trasmissioni televisive dei programmi e dei
servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere
irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro
l'anno 2008. A tale fine sono individuate aree all digital
in cui accelerare la completa conversione».

Art. 19-bis.
Deroga al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(( 1. L'art. 58, comma 2, del codice del consumo di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si applica anche in deroga alle
norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. ))


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 58 del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante «Codice del
consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n.
229»:
«Art. 58 (Limiti all'impiego di talune tecniche di
comunicazione a distanza). - 1. L'impiego da parte di un
professionista del telefono, della posta elettronica, di
sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un
operatore o di fax richiede il consenso preventivo del
consumatore.
2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da
quelle di cui al comma 1, qualora consentano una
comunicazione individuale, possono essere impiegate dal
professionista se il consumatore non si dichiara
esplicitamente contrario».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 reca
«Codice in materia di protezione dei dati personali»
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n.
174, S.O.).

Art. 20.
Interventi in materia di ammortizzatori sociali
1. All'art. 1., comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 ottobre
2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre
2004, n. 291, dopo le parole: «puo' essere prorogato» sono aggiunte
le seguenti: «, sulla base di specifici accordi in sede governativa,»
e, nel secondo periodo, le parole: «43 milioni di euro» sono
sostituite dalle seguenti: «63 milioni di euro».
2. All'art. 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio
1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998,
n. 52, come da ultimo modificato dall'art. 6-septies del
decreto-legge 30 dicem-bre 2004, n. 314, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, le parole:
«31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006»
e dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005» sono
inserite le seguenti: «e di 45 milioni di euro per il 2006».
(( 2-bis. Le risorse finanziarie per l'anno 2005 previste dall'art.
13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
possono affluire nella speciale evidenza contabile istituita
nell'ambito del bilancio dell'I.N.P.S. fino al 30 giugno 2006. ))


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 recante «Interventi
urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali»,
convertito con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004,
n. 291, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. Nel limite di spesa di 43 milioni di euro
a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, nel caso di cessazione dell'attivita' dell'intera
azienda, di un settore di attivita', di uno o piu'
stabilimenti o parte di essi, il trattamento straordinario
di integrazione salariale per crisi aziendale puo' essere
prorogato, sulla base di specifici accordi in sede
governativa, per un periodo fino a dodici mesi nel caso di
programmi, che comprendono la formazione ove necessaria,
finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori, qualora il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali accerti nei
primi dodici mesi il concreto avvio del piano di gestione
delle eccedenze occupazionali. A tale finalita' il Fondo
per l'occupazione e' integrato di 63 milioni di euro per
l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai
fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del
decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4 recante «Disposizioni
urgenti in materia di sostegno al reddito, di
incentivazione all'occupazione e di carattere
previdenziale», convertito con modificazioni, dalla legge
20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'art.
6-septies del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314,
convertito con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n.
26, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di sostegno al
reddito). - 1. Il termine previsto dalle disposizioni di
cui all'art. 4, comma 17, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608, relative alla possibilita' di
iscrizione nelle liste di mobilita' dei lavoratori
licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici
dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a
riduzione, trasformazione o cessazione di attivita' o di
lavoro, e' prorogato fino alla riforma degli ammortizzatori
sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2006 ai fini
dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle liste
medesime, nel limite complessivo massimo di 9 miliardi di
lire per l'anno 1998 e di 9 miliardi di lire per ciascuno
degli anni 1999, 2000 e 2001 nonche' di 60,4 milioni di
euro per l'anno 2002 e di 45 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005 e di 45 milioni di euro per il
2006 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art.
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236. A tal fine il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale rimborsa i relativi oneri all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), previa
rendicontazione».
- Si riporta il testo del comma 2 lettera a)
dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35
recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di
azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale»,
convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80:
«2. In attesa della riforma organica degli
ammortizzatori sociali e del sistema degli incentivi
all'occupazione, per gli anni 2005 e 2006, con decorrenza,
in ogni caso, non anteriore alla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono adottati i seguenti interventi:
a) per i trattamenti di disoccupazione in pagamento
dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2006 la durata
dell'indennita' ordinaria di disoccupazione con requisiti
normali, di cui all'art. 19, primo comma, del regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272 e
successive modificazioni, e' elevata a sette mesi per i
soggetti con eta' anagrafica inferiore a cinquanta anni e a
dieci mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o
superiore a cinquanta anni. La percentuale di
commisurazione alla retribuzione della predetta indennita'
e' elevata al cinquanta per cento per i primi sei mesi ed
e' fissata al quaranta per cento per i successivi tre mesi
e al trenta per cento per gli ulteriori mesi. Resta
confermato il riconoscimento della contribuzione figurativa
per il periodo di percezione del trattamento nel limite
massimo di sei mesi per i soggetti con eta' anagrafica
inferiore a cinquanta anni e di nove mesi per i soggetti
con eta' anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. Gli
incrementi di misura e di durata di cui al presente comma
non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli,
ordinari e speciali, ne' all'indennita' ordinaria con
requisiti ridotti di cui all'art. 7, comma 3, del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
L'indennita' di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di
perdita e sospensione dello stato di disoccupazione
disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra
domanda e offerta di lavoro. Per le finalita' di cui alla
presente lettera, e' istituita, nell'ambito dell'INPS, una
speciale evidenza contabile a cui affluisce per l'anno 2005
l'importo di 307,55 milioni di euro e per l'anno 2006
l'importo di 427,23 milioni di euro;».

Art. 20-bis.
Modifiche alla legge 14 febbraio 1987, n. 40
(( 1. Alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 18
della legge 21 dicembre 1978, n. 845» sono sostituite dalle seguenti:
«come definite dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione e dalle vigenti normative in materia»;
b) all'articolo 1, comma 2, le parole: «siano emanazione o delle
organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti,
dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, o di associazioni con
finalita' formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del
movimento cooperativo;» sono soppresse;
c) all'articolo 2, comma 1, le parole: «31 marzo» sono sostituite
dalle seguenti: «15 febbraio»;
d) all'articolo 2, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono stabiliti criteri e
modalita' per la determinazione dell'entita' dei contributi».
2. Per le finalita' di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, e'
autorizzata per l'anno 2006 la spesa di 13 milioni di euro. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. ))


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge
14 febbraio 1987, n. 40 (Norme per la copertura delle spese generali
di amministrazione degli enti privati gestori di attivita'
formative), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1987, n.
45, cosi' come modificati dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
concede agli enti privati, che svolgono attivita' rientranti
nell'ambito delle competenze statali come definite dall'art. 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione e dalle vigenti
normative in materia, contributi per le spese generali di
amministrazione relative al coordinamento operativo a livello
nazionale degli enti medesimi, non coperte da contributo regionale.
2. Possono usufruire degli interventi di cui al comma 1 gli enti
privati che applichino per il personale il contratto nazionale di
lavoro di categoria; rendano pubblico il bilancio annuale per ciascun
centrodi attivita'; non perseguano scopi di lucro; abbiano carattere
nazionale; operino in piu' di una regione; siano dotati di struttura
tecnica ed organizzativa idonea allo svolgimento delle attivita' di
cui al comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della succitata legge n.
40/1987, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2. - 1. L'erogazione dei contributi previsti dalla presente
legge e' effettuata, nell'ambito delle disponibilita' di cui al
successivo art. 4, sulla base di richieste presentate dagli enti
entro il 15 febbraio di ogni anno. In sede di prima applicazione
della presente legge, le predette richieste devono essere presentate
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono stabiliti criteri e modalita' per la
determinazione dell'entita' dei contributi».

Art. 21.
Reclutamento nell'Arma dei carabinieri
1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 298, le parole: «per gli anni dal 2001 al 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2001 al 2007».


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 26 del
decreto l