IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, che ha istituito
il Fondo Interbancario di Garanzia per la copertura dei rischi
derivanti dalla concessione di finanziamenti di credito agrario;
Visto l'art. 43, commi 1 e 3, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, recante: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia» il quale prevede che «il credito agrario ha per oggetto
la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle
attivita' agricole e zootecniche, nonche' a quelle a esse connesse o
collaterali» e che «sono attivita' connesse o collaterali
l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonche' le altre
attivita' individuate dal CICR»;
Visto l'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, il quale dispone che «le operazioni di credito agrario
possono essere assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo
Interbancario di Garanzia, avente personalita' giuridica e gestione
autonoma e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e
delle finanze»;
Visto il decreto del Ministero del tesoro 12 novembre 1996, n. 612,
Regolamento recante norme sul Fondo Interbancario di Garanzia
istituito dall'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, emanato ai
sensi dell'art. 45, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, attribuisce all'Istituto di
servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) la gestione degli
interventi di sostegno finanziario e le dotazioni finanziarie gia' in
capo al Fondo Interbancario di Garanzia;
Visto l'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102, come modificato dall'art. 10, comma 8, lettera a), del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio
2005, n. 80, che stabilisce che con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, siano stabiliti i criteri e le
modalita' di prestazione delle garanzie di cui all'art. 17, commi 2,
3 e 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e dell'art. 1,
comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto l'art. 17, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, che prevede la costituzione di una specifica societa'
di capitale per la gestione dell'attivita' di cui al medesimo art. 17
del decreto legislativo n. 102/2004;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Garante: l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo
Alimentare - ISMEA - o la societa' da questa costituita ai sensi
dell'art. 17, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102;
b) Imprenditori agricoli: gli imprenditori ai sensi dell'art.
2135 c.c.
Art. 2.
Finalita'
1. Il garante ha lo scopo di contribuire, secondo i criteri ed i
limiti fissati dal presente regolamento e dalle istruzioni
applicative di cui al successivo art. 10, al ripianamento della
perdita che le banche dimostrano di aver sofferto dopo l'esperimento,
nei confronti dei soggetti inadempienti, delle procedure di
riscossione coattiva relative alla garanzia primaria di cui all'art.
5 del presente regolamento.
2. Il garante risponde nei limiti delle disponibilita' finanziarie
derivanti dall'art. 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n.
311.
3. Sono assistite dalla garanzia sussidiaria le operazioni di
durata superiore a 18 mesi e di importo fino a euro 1.550.000,
erogate ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385. Per le operazioni di credito agrario di importo
superiore ad euro 1.550.000 la garanzia opera secondo le modalita' e
nei limiti indicati nelle istruzioni applicative di cui all'art. 10.
4. Le operazioni di cui al comma precedente sono garantite nella
misura del 55 per cento della perdita, ad eccezione di quelle di
durata superiore a sessanta mesi, destinate agli investimenti che
sono garantite nella misura del 75 per cento della perdita.
5. Sono altresi' coperte dalla garanzia sussidiaria le operazioni
di credito agrario, di durata fino a 18 mesi, solo se assistite da
agevolazioni pubbliche, nella misura del 55 per cento della perdita
subita su finanziamenti di importo originario fino a euro 775.000.
Per le operazioni di credito agrario di importo superiore ad euro
775.000 la garanzia opera secondo le modalita' e nei limiti indicati
nelle istruzioni applicative di cui all'art. 10.
6. Le percentuali di cui ai precedenti commi 4 e 5, riferite
all'ammontare del finanziamento concesso, costituiscono il limite
massimo di copertura della garanzia sussidiaria.
7. La garanzia opera anche nel caso in cui i finanziamenti vengano
prorogati in forza di specifiche disposizioni di legge. In tal caso,
ove si tratti di finanziamenti gia' garantiti, non occorre versare
una nuova contribuzione. Se le proroghe riguardano orerazioni
finanziarie non assistite dal garante le proroghe stesse possono
essere garantite solo se riguardano operazioni a tasso agevolato. La
garanzia opera secondo i criteri previsti per le operazioni fino a
diciotto mesi, previo versamento della dovuta contribuzione.
Art. 3.
Commissioni di garanzia
1. Le banche che effettuano operazioni ai sensi dell'art. 13 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, versano al garante, al
termine di ciascun trimestre solare, una somma pari allo 0,30 per
cento dell'importo originario dei finanziamenti garantiti erogati nei
tre mesi precedenti. Tale percentuale e' ridotta allo 0,25 per cento
per i finanziamenti di investimento oltre i 60 mesi. La contribuzione
ha carattere obbligatorio e viene versata da tutte le banche che
effettuano operazioni assistibili dal garante. La contribuzione
stessa e' a carico dei beneficiari dei finanziamenti ed e' integrata
dallo 0,05 per cento dell'importo complessivo del credito erogato ed
assistito dal garante nel trimestre di riferimento, restando l'onere
relativo a carico delle banche finanziatrici a titolo di concorso
nelle spese di funzionamento del garante stesso. L'aliquota dello
0,05 per cento e' elevata per un anno allo 0,15 per cento per le
banche che hanno fatto registrare nell'anno precedente un rapporto
tra rimborsi ricevuti, al netto dei recuperi conseguiti, e
contribuzioni versate superiore all'unita', salvo il caso in cui la
differenza fra i due valori anzidetti sia inferiore ad una cifra da
stabilirsi dal garante ai sensi dell'art. 10 del presente
regolamento. Nel caso di finanziamenti destinati agli anticipi per
contributi comunitari in favore degli imprenditori agricoli, a carico
delle banche finanziatrici e' altresi' posto un contributo per spese
amministrative pari allo 0,15 per cento dell'importo complessivo del
credito erogato e garantito.
2. La misura delle trattenute e dei contributi per le spese
amministrative puo' essere variata, in relazione alla gestione dei
rischi, su richiesta dal garante da sottoporre all'approvazione del
Ministero delle politiche agricole e forestali.
3. Alle somme incassate, comunque denominate, previste dal presente
regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art.
22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601.
4. Nel caso di finanziamenti erogati in conto corrente la
trattenuta e' commisurata all'ammontare del credito concesso e viene
corrisposta ogni anno.
5. Il versamento delle trattenute viene effettuato con accredito su
di un conto indicato dal garante entro il mese successivo al
trimestre di erogazione, con valuta del giorno di scadenza del
trimestre stesso. Sulle somme versate in data successiva si applicano
gli interessi al tasso legale.
Art. 4.
Segnalazioni al garante
1. Le banche trasmettono al garante gli elenchi delle operazioni
stipulate per le quali si esplica la garanzia sussidiaria con i dati
richiesti e le eventuali variazioni intervenute secondo le modalita'
ed i termini stabiliti dal garante stesso.
2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il
garante trasmette alle banche interessate l'elenco di tutte le
procedure di escussione della garanzia primaria attivate per il
recupero delle perdite relative ai finanziamenti assistiti dalla
garanzia di cui all'art. 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, che al garante stesso risultano segnalate e non ancora
concluse.
3. Entro i 90 giorni successivi al ricevimento dell'elenco di cui
al precedente comma, le Banche provvedono a restituirlo al garante
con l'indicazione delle procedure gia' concluse, degli aggiornamenti
sullo stato di quelle ancora in corso e di quelle mancanti.
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al precedente comma 3,
sono considerate inammissibili le richieste di rimborso al garante
relative ai finanziamenti per i quali siano state attivate procedure
di escussione della garanzia primaria prima dell'entrata in vigore
del presente decreto e non ricomprese nell'elenco integrato ai sensi
dello stesso comma 3.
5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, entro il
31 marzo di ogni anno, il garante trasmette alle Banche l'elenco
delle procedure di escussione della garanzia primaria in corso e
relative ai finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui all'art. 1,
comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, indicando per
ciascuna di esse la data in cui si considerano concluse senza perdita
a carico delle banche con conseguente inammissibilita' delle relative
richieste di rimborso, salvo che pervenga diversa comunicazione entro
e non oltre il 30 giugno dello stesso anno.
6. Il garante puo' inoltre richiedere i dati e la documentazione
necessari previsti nelle istruzioni applicative riguardanti le
operazioni effettuate.
Art. 5.
Richieste di rimborso e garanzia primaria
1. L'intervento del garante avviene su richiesta della banca a
chiusura della procedura esecutiva per l'escussione della garanzia
primaria, previa documentazione dei risultati della procedura stessa.
Nei casi in cui la procedura di escussione della garanzia primaria e'
giudicata dalla banca economicamente inefficace ai fini del recupero
del credito, il garante, a richiesta di questa ultima, puo'
autorizzare, in luogo di detta procedura, l'espletamento di altre
azioni coattive ritenute idonee per il recupero del credito.
2. La richiesta della banca va corredata dalla documentazione
necessaria nonche' da tutte le informazioni rese con riferimento
all'art. 137, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, atte a consentire l'istruttoria della pratica.
3. La garanzia primaria, quale indicata nelle istruzioni
applicative previste dall'art. 10, e qualificata come tale dalla
banca all'atto di erogazione del finanziamento e viene acquisita
dalla stessa banca per assicurare il soddisfacimento completo
dell'obbligazione da parte del debitore. Per le operazioni d'importo
superiore a 52.000 euro, la banca acquisisce una idonea garanzia in
aggiunta al privilegio legale, da escutere prima dell'intervento del
garante. Per i finanziamenti ultraquinquennali e' necessaria
l'acquisizione di una idonea garanzia ipotecaria.
4. Fermo restando quanto precisato nell'art. 2, comma 1, del
presente regolamento, la banca erogante puo' assumere ulteriori
malleverie che assistono l'operazione.
Art. 6.
Escussione della garanzia primaria
e della garanzia sussidiaria
1. Le banche segnalano al garante l'inizio delle procedure
esecutive promosse nei confronti dei soggetti inadempienti, con
l'indicazione dell'importo per il quale viene esperita la procedura,
nonche' l'esito della procedura stessa.
2. La malleveria sussidiaria del garante e' altresi' attivabile nei
casi in cui, nel corso di una procedura esecutiva sulla garanzia
primaria, viene offerta una somma pari almeno alla valutazione dei
beni in fase di escussione. In tal caso, la banca puo', ferma
restando la necessita' di un assenso preventivo da parte del garante,
accogliere l'offerta formulata. La data dell'assenso formale da parte
del garante sulla predetta offerta costituisce il termine finale per
il conteggio degli interessi legali a carico dello stesso.
3. Nel caso in cui, ferme restando le condizioni previste al comma
2, la somma offerta risulti inferiore rispetto alla valutazione dei
beni in fase di escussione, la banca creditrice, dopo aver acquisito
uno specifico assenso da parte del garante, puo' accogliere la
proposta anzidetta. In tal caso la perdita a carico del garante viene
ridotta proporzionalmente al minore importo offerto rispetto alla
valutazione effettuata in sede giudiziale.
4. Nelle istruzioni applicative emanate dal garante ai sensi
dell'art. 10, sono stabilite le modalita' per la determinazione delle
perdite da rimborsare.
5. Il rimborso delle perdite viene effettuato dal garante entro
novanta giorni dalla ricezione di tutta la documentazione occorrente
per l'istruttoria, sulla base sia della modulistica all'uopo
predisposta, sia delle ulteriori notizie eventualmente ritenute
necessarie. In caso di ritardo nel rimborso, il garante corrisponde
interessi di mora in misura pari al tasso legale tempo per tempo
vigente, calcolato dalla predetta scadenza fino al giorno di
pagamento.
Art. 7.
Cause di inoperativita' e decadenza
della garanzia sussidiaria
1. La garanzia del garante non e' operante quando la perdita
sofferta dalla banca e' dovuta a fatto od omissione nell'espletamento
degli accertamenti e delle formalita' necessarie per la erogazione
del credito e per l'assunzione delle garanzie, nonche' nello
svolgimento della procedura esecutiva.
2. La garanzia del garante non e' inoltre operante nei casi in cui,
all'atto dell'erogazione del finanziamento, non e' stata acquisita la
documentazione prevista per legge, ovvero ricorre almeno una delle
seguenti circostanze:
a) mancata acquisizione di una dichiarazione del richiedente
attestante la veridicita' delle informazioni fornite e dalla quale
risulti in particolare che non esistono operazioni in sospeso da
oltre sei mesi, eccezione fatta per quelle ammesse a consolidamento
bancario;
b) presenza di segnalazioni alla voce sofferenze, ovvero di
significativi e ingiustificati sconfinamenti in essere da oltre sei
mesi, rilevabili dalle visure presso la centrale rischi di Banca
d'Italia e presso la centrale rischi importo contenuto (CRIC)
disponibili nel mese precedente l'erogazione del finanziamento, salvo
il caso di primo affidamento nel quale e' valida la prima
informazione richiesta;
c) rapporto tra patrimonio netto e immobilizzi tecnici netti
inferiore a 30 per cento per le cooperative e a 50 per cento per le
altre imprese;
d) indebitamento bancario a breve superiore al 60 per cento dei
ricavi lordi per le cooperative ed al 50 per cento per le altre
imprese;
e) presenza di perdite di bilancio, ovvero di risultati negativi
della gestione caratteristica per un triennio consecutivo, salvo che
le perdite siano state ripianate con interventi dei soci, utilizzo di
riserve o di fondi pubblici, ovvero sia stato formalmente approvato
uno specifico piano di risanamento da parte delle autorita'
competenti.
3. I dati di cui alle lettere c), d), vanno riferiti all'ultimo
bilancio ufficiale disponibile all'epoca dell'erogazione, ovvero al
piu' recente fra l'ultimo bilancio provvisorio di verifica e l'ultima
situazione contabile esistente. A questo ultimo documento occorre
fare riferimento anche per la lettera e).
4. Sono, inoltre, motivi di decadenza dalla garanzia del garante:
a) l'omessa denuncia delle operazioni garantite nei termini e con
le modalita' stabilite dal garante nelle istruzioni applicative,
salvo il caso di forza maggiore o di documentato errore materiale.
Comunque non si determina decadenza dalla malleveria del garante nel
caso di segnalazione di singole operazioni effettuata entro tre mesi
dalla chiusura dell'esercizio in cui e' avvenuta l'erogazione,
corredata dalla dichiarazione che per le operazioni stesse non
sussistono difficolta' di pagamento e non sono iniziate procedure
esecutive;
b) il ritardo non giustificato e la non tempestivita' nel dare
corso alle procedure esecutive, che ha pregiudicato o, comunque non
consentito, il recupero del credito;
c) la manifesta sproporzione tra la somma erogata e il valore
delle garanzie acquisite;
d) l'omessa querela in danno del custode dei beni sottoposti a
sequestro o pignoramento nel caso di distruzione, sottrazione o
alienazione degli stessi.
e) le cessioni del credito, salvo quelle effettuate nei confronti
di banche o intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale
previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, ovvero in forza di disposizioni di legge;
f) il mancato inoltro delle richieste di rimborso entro due anni
dalla conclusione delle procedure di esecuzione delle garanzie
primarie ovvero, nel caso in cui la procedura si sia conclusa prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, da quest'ultima
data;
g) il mancato riscontro delle richieste da parte del garante di
notizie, dati e documentazione entro un anno dalla ricezione.
5. Per i finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui all'art. 1,
comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i quali, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state
avviate procedure di escussione della garanzia primaria costituisce
causa di decadenza dalla garanzia sussidiaria l'omessa segnalazione
dell'avvio delle suddette procedure entro il termine di 90 giorni dal
loro inizio.
6. Quando dalla documentazione fornita emergono rilevanti elementi
di dubbio circa la regolarita' dell'operazione, il garante puo'
effettuare ulteriori approfondimenti anche con riferimento ai criteri
seguiti nella erogazione del credito.
Art. 8.
Garanzie collaterali
1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 5, le banche attivano,
indipendentemente dalla richiesta di intervento, ogni iniziativa
utile e conveniente per il recupero dell'insoluto. Quando la
situazione patrimoniale del debitore o dei garanti non ne faccia
ravvisare la convenienza, la banca, previa intesa con il garante,
interrompe e/o rinuncia alle azioni di recupero. Le azioni di
recupero possono essere interrotte nel caso in cui, nel corso della
procedura, si addivenga ad una soluzione transattiva che consenta
alle banche di ottenere una somma almeno pari al valore dei beni
esecutati, cosi' stimati nella perizia del C.T.U. o in altra perizia
giurata redatta da un tecnico iscritto all'albo o comunque
corrispondenti al valore del credito vantato dal garante. Le spese
per le azioni legali sono a carico del garante in proporzione al
credito di sua competenza.
2. Le somme che vengono recuperate in seguito a tali azioni, al
netto delle spese legali per queste sostenute, vanno a decurtazione
dell'importo rimborsato con conseguente versamento al garante della
somma recuperata ad esso spettante, determinata secondo quanto
indicato al comma 3.
3. I criteri e le modalita' di imputazione delle somme recuperate
sono stabilite dal garante, tenendo conto che dette somme devono
essere imputate dalle banche secondo il seguente ordine:
a) per soddisfarsi delle spese processuali e di esecuzione
sostenute, nel caso in cui vi sia un effettivo recupero di somme;
b) per rimborsare il garante della perdita coperta;
c) per rimborsare il garante degli interessi, calcolati sulla
perdita coperta dalla data di adempimento del garante a quella di
accredito della somma recuperata, nella misura del tasso legale tempo
per tempo vigente.
Art. 9.
Somme di importo contenuto
1. Il garante non richiede ne' restituisce alle banche somme a
qualsiasi titolo dovute, quando esse non siano superiori a 260 euro.
Art. 10.
Istruzioni applicative
1. Il garante emana le istruzioni applicative del presente
regolamento, dandone comunicazione al Ministero delle politiche
agricole e forestali.
Art. 11.
Rapporti con la pubblica amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le
informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dal
garante, in conformita' delle leggi disciplinanti i rispettivi
ordinamenti.
2. Il garante attiva i necessari collegamenti con la Banca
d'Italia, la CONSOB, la COVIP, l'ISVAP e l'UIC, anche mediante
scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
Art. 12.
Disposizioni finali
1. Il Regolamento recato dal decreto del Ministero del tesoro 12
novembre 1996, n. 612, e successive modificazioni e integrazioni, e'
abrogato e sostituito dal presente regolamento.
2. Il presente decreto, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 14 febbraio 2006
Il Ministro delle politiche
agricole e forestali
Alemanno
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato