Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

Gazzetta Ufficiale N. 50 del 1 Marzo 2006

LEGGE 6 febbraio 2006, n.53

Ratifica ed esecuzione del Protocollo stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea alla Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, relativo al riciclaggio di proventi illeciti e all'inserimento nella Convenzione del numero di immatricolazione del mezzo di trasporto, fatto a Bruxelles il 12 marzo 1999.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il
Protocollo stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione
europea alla Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore
doganale, relativo al riciclaggio di proventi illeciti e
all'inserimento nella Convenzione del numero di immatricolazione del
mezzo di trasporto, fatto a Bruxelles il 12 marzo 1999.

Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita' a quanto disposto dall'articolo 3 del Protocollo
stesso.

Art. 3.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 6 febbraio 2006

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3423):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Fini) il
17 maggio 2005.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 14 giugno 2005, con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª e 14ª.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il
15 e 16 novembre 2005.
Relazione scritta annunciata il 16 novembre 2005,
relatore sen. Provera.
Esaminato in aula e approvato il 22 novembre 2005.
Camera dei deputati (atto n. 6191):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 24 novembre 2005, con pareri delle
commissioni I, II, V, VI, IX, X, XII e XIV.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il
13 dicembre 2005 e l'11 gennaio 2006.
Esaminato in aula il 16 gennaio 2006 ed approvato il 24
gennaio 2006.

PROTOCOLLO
STABILITO IN BASE ALL'ARTICOLO K.3 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA,
ALLA CONVENZIONE SULL'USO DELL'INFORMATICA NEL SETTORE DOGANALE,
RELATIVO AL RICICLAGGIO DI PROVENTI ILLECITI E ALL'INSERIMENTO NELLA
CONVENZIONE DEL NUMERO DI IMMATRICOLAZIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO
PROTOCOLLO

LE ALTE PARTI CONTRAENTI del presente protocollo, Stati membri
dell'Unione europea, FACENDO RIFERIMENTO all'atto del Consiglio
dell'Unione europea dei 12 marzo 1999,
VISTA la convenzione stabilita sulla base dell'articolo K.3 del
trattato sull'Unione europea sull'uso dell'informatica nel settore
doganale ('), in appresso "la convenzione";
HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni:
ARTICOLO 1
L'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino della convenzione e'
cosi' modificato:
'' - il trasferimento, la conversione, l'occultamento o la
dissimulazione di beni o proventi derivanti, direttamente o
indirettamente, dal traffico internazionale illecito di stupefacenti
o da violazioni:
i) delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
di uno Stato membro, della cui applicazione e' responsabile in tutto
o in parte l'amministrazione doganale di uno Stato membro e che
riguardano il traffico transfrontaliero di merci, soggette a divieti
e limitazioni o a controlli in virtu', segnatamente, degli articoli
36 e 223 del trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' le
accise non armonizzate; ovvero
ii) dell'insieme delle disposizioni comunitarie e delle relative
disposizioni applicative che disciplinano l'importazione,
l'esportazione, il transito e il soggiorno delle merci oggetto di
scambi tra gli Stati membri e i paesi terzi, nonche' tra gli Stati
membri nel caso di merci non aventi status comunitario ai sensi
dell'articolo 9, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunita'
europea o di merci sottoposte a controlli o indagini supplementari al
fine di accertare il loro status comunitario;
iii) ovvero dell'insieme delle disposizioni adottate a livello
comunitario nell'ambito della politica agricola comune e delle norme
specifiche adottate per le merci risultanti dalla trasformazione di
prodotti agricoli; ovvero
iv) dell'insieme delle disposizioni adottate a livello comunitario
in materia di accise armonizzate nonche' di IVA all' importazione,
assieme alle relative disposizioni nazionali di attuazione,"
ARTICOLO 2
Alle categorie di dati elencate all'articolo 4 della convenzione
e' aggiunta la categoria seguente:
"ix) numero di immatricolazione del mezzo di trasporto."
ARTICOLO 3
1. Il presente protocollo e' sottoposto agli Stati membri per
adozione secondo le rispettive norme costituzionali.
2. Gli Stati membri notificano al depositario l'espletamento delle
procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per
l'adozione del presente protocollo.
3. Il presente protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la
notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato, membro
dell'Unione europea alla data dell'adozione da parte del Consiglio
dell'atto che stabilisce il presente protocollo, proceda per ultimo a
tale formalita'. Tuttavia, la sua entrata in vigore avverra' non
prima di quella della convenzione.
ARTICOLO 4
1. Il presente protocollo e' aperto all'adesione di ogni Stato che
divenga membro dell'Unione europea.
2. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il
depositario.
3. Fa fede il testo del presente protocollo, nella lingua o nelle
lingue dello Stato aderente, stabilito dal Consiglio dell'Unione
europea.
4. Il presente protocollo entra in vigore nei confronti dello
Stato membro aderente novanta giorni dopo la data di deposito del suo
strumento di adesione oppure alla data di entrata in vigore del
presente protocollo, se quest'ultimo non e' ancora entrato in vigore
allo scadere del suddetto periodo di novanta giorni.
ARTICOLO 5
Qualsiasi Stato che divenga membro dell'Unione europea e che
aderisca alla convenzione a norma dell'articolo 25 della medesima e'
tenuto ad accettare le disposizioni del presente protocollo.
ARTICOLO 6
1. Qualsiasi Stato membro, Alta Parte contraente, puo' proporre
modificazioni del presente protocollo. Qualsiasi proposta di
modificazione e' trasmessa al depositario che la comunica al
Consiglio.
2. Le modificazioni sono adottate dal Consiglio che ne raccomanda
l'adozione agli Stati membri secondo le rispettive norme
costituzionali.
3. Le modificazioni cosi' adottate entrano in vigore conformemente
alle disposizioni dell'articolo 3.
ARTICOLO 7
1. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea e'
depositario del presente protocollo.
2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle
Comunita' europee le notificazioni, gli strumenti o le comunicazioni
relativi al presente protocollo.
Fatto a Bruxelles, addi' dodici marzo millenovecentonovantanove.
Per il Governo della Repubblica italiana

Dichiarazioni:
1. Il Regno di Spagna dichiara l'intenzione di procedere
all'inclusione di dati nel Sistema informativo doganale tenendo conto
in ogni singolo caso, dei principi della certezza del diritto e della
presunzione di non colpevolezza, in particolare quando i dati da
includere siano di carattere fiscale.
2. La Danimarca dichiara che, per quanto la riguarda, l'articolo 1
si applichera' unicamente alle violazioni di base nei cui confronti
la ricettazione sia in ogni momento punibile a norma del diritto
danese, compreso l'articolo 191 a del Codice penale danese relativo
alla ricettazione di stupefacenti in collegamento con il traffico
illecito di natura particolarmente grave.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative
Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente
Staff redazionale: staff@aesinet.it