IL DIRETTORE GENERALE
per l'autotrasporto di persone e cose
e
IL DIRETTORE CENTRALE
per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i
reparti speciali della polizia di Stato del Ministero
dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza
Vista la legge 1° marzo 2005, n. 32 ed in particolare l'art. 2,
comma 2, lettera b), punto 10;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 ed in
particolare l'art. 12, comma 4;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 ed in
particolare l'art. 4, comma 1, lettera e);
Sentita la consulta generale per l'autotrasporto e la logistica,
che ha espresso parere favorevole nella seduta del 25 gennaio 2006;
Decretano:
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto ha per scopo la determinazione di un modello
di lista di controllo, per favorire e rendere uniformi le procedure
dei controlli sulla regolarita' amministrativa di circolazione
dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, effettuati da parte
degli organi di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni.
Art. 2.
Oggetto dei controlli
1. L'attivita' di controllo sulla regolarita' amministrativa di
circolazione si esplica mediante verifiche sui documenti di
accompagnamento del veicolo, del conducente e della merce
trasportata, nonche' sul regime autorizzativo dell'attivita' del
vettore e sul contratto di trasporto, secondo quanto precisato ai
successivi articoli.
Art. 3.
Liste di controllo
1. Per l'espletamento dell'attivita' di controllo sulla regolarita'
amministrativa di circolazione, sono stabiliti i modelli di lista di
controlli che vengono allegati, come parte integrante, al presente
decreto.
2. Nell'ambito dell'autotrasporto nazionale di merci, gli organi di
controllo si attengono alla lista di cui all'allegato I.
3. Nell'ambito dell'autotrasporto di merci fra Paesi appartenenti
all'Unione europea, della Svizzera e dello Spazio economico europeo,
gli organi di controllo si attengono all'elenco di cui all'allegato
II.
4. Nell'ambito dell'autotrasporto di merci tra Paesi aderenti alla
Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti (CEMT), gli organi di
controllo si attengono all'elenco di cui all'allegato III.
5. Nell'ambito dell'autotrasporto di merci interessante Paesi non
appartenenti all'Unione europea, gli organi di controllo si attengono
all'elenco di cui all'allegato IV.
6. Le liste di controlli indicate negli allegati di cui ai
precedenti commi non sono da intendersi come esaustive e l'attivita'
di controllo puo' riguardare ulteriori documenti, atti a consentire
la verifica della regolarita' amministrativa di circolazione.
7. Con successivi decreti dirigenziali, potranno essere individuati
ulteriori modelli di liste di controllo, ovvero integrate quelle
allegate al presente decreto.
Roma, 22 febbraio 2006
Il direttore generale
per l'autotrasporto
di persone e cose
Ricozzi
Il direttore centrale
per la polizia stradale ferroviaria
delle comunicazioni e per i reparti speciali
della Polizia di Stato
Rosini
Allegato I
Allegato II
Allegato III
Allegato IV
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato