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Gazzetta Ufficiale N. 50 del 1 Marzo 2006

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 febbraio 2006
Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2006 e scadenza 1° agosto 2016, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare,
l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno
finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra
l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato
interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a
breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il
tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata,
l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni
altra caratteristica e modalita';
Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in
attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i
limiti e le modalita' cui il Dipartimento del tesoro dovra' attenersi
nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo
prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore
generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione
seconda del Dipartimento medesimo;
Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il
direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della
direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visti, altresi', gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111
del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di
titoli di Stato;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in
particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il
20 febbraio 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia' effettuati, a 26.175 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro
poliennali 3,75% con godimento 1° febbraio 2006 e scadenza 1° agosto
2016;
Decreta:

Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche' del decreto
ministeriale del 4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, e'
disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro
poliennali 3,75% con godimento 1° febbraio 2006 e scadenza 1° agosto
2016, fino all'importo massimo di 4.000 milioni di euro, da destinare
a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante
dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.
I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di
collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale
riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risultera' dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.
Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti
articoli e' disposta automaticamente l'emissione della seconda
tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento
dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli
operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalita' di cui ai
successivi articoli 11 e 12.
Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e
danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative
operazioni.
I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,75%, pagabile
in due semestralita' posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di
ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.
L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di
cui al presente decreto e' di mille euro nominali; le sottoscrizioni
potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale
cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998,
citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da
iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni
contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale,
comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa
riconosce ai titoli di Stato.
La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite
da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di
compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari,
con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante
all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, puo' avvalersi di un
altro intermediario il cui nominativo dovra' essere comunicato alla
Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalita'
dalla stessa stabilite.
A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari
accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i
sottoscrittori.

Art. 3.
Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni
fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli
interessi e al rimborso del capitale che verra' effettuato in unica
soluzione il 1° agosto 2016, ai buoni emessi con il presente decreto
si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996,
n. 239, e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
Il calcolo degli interessi semestrali e' effettuato applicando il
tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un
numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del
prestito pari a 1.000 euro.
Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali
non inferiore a dieci, e' moltiplicato per il numero di volte in cui
detto importo minimo e' compreso nel valore nominale oggetto di
pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore cosi'
determinato e' arrotondato al secondo decimale.
Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto
legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle
sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini
dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del
medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale
nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione,
il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima
tranche del prestito.
La riapertura della presente emissione potra' avvenire anche nel
corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo
relativo concorrera' al raggiungimento del limite massimo di
indebitamento previsto per gli anni stessi.
I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono
compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di
rifinanziamento presso la Banca centrale europea.
Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 15 luglio 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 1998, a
partire dalla data di regolamento della presente emissione, possono
essere sottoposte alla Monte Titoli S.p.A. le richieste di
separazione delle «componenti cedolari» dal «mantello» del titolo
(operazioni di «coupon stripping»). L'importo minimo delle predette
richieste sara' pari a 1.000 euro. L'importo unitario delle singole
componenti separate sara' pari a un centesimo di euro. L'ammontare
complessivo massimo dei buoni che puo' essere oggetto di tali
operazioni non puo' superare il 75% del capitale nominale circolante
dei buoni stessi.

Art. 4.
Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati
soggetti, purche' abilitati allo svolgimento di almeno uno dei
servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria):
a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui
all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca
d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto
legislativo;
le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in
quanto esercitino le attivita' di cui all'art. 16 del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel
territorio della Repubblica, purche' risultino curati gli adempimenti
previsti dal comma 3 del predetto art. 16;
le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in
quanto esercitino le attivita' di intermediazione mobiliare senza
stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia
rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del
menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;
b) le societa' di intermediazione mobiliare e le imprese di
investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere e)
e g) del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte
nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1
del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento
comunitarie di cui alla lettera f) del citato art. 1, comma 1,
iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.
Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.
La Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni
con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la
rete nazionale interbancaria.

Art. 5.
L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni
del Tesoro poliennali di cui al presente decreto e' affidata alla
Banca d'Italia.
I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la
Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati
dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data
10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.
A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso
sara' riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento
dello 0,40%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in
relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione
sulle sottoscrizioni della clientela.
Detta provvigione verra' corrisposta, per il tramite della Banca
d'Italia, all'atto del versamento presso la sezione di Roma della
tesoreria provinciale dello Stato del controvalore dei titoli
sottoscritti.
L'ammontare della provvigione sara' scritturato dalle sezioni di
tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico al capitolo
2247 (unita' previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2006.

Art. 6.
Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono
contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono
sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.
I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo
minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo
diverso vengono arrotondate per eccesso.
Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di
capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non
verranno prese in considerazione.
Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato
nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno
accettate limitatamente all'importo medesimo.
Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo
sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.
Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui
all'art. 1 del presente decreto, devono pervenire, entro le ore 11
del giorno 27 febbraio 2006, esclusivamente mediante trasmissione di
richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite rete
nazionale interbancaria con le modalita' tecniche stabilite dalla
Banca d'Italia medesima.
Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in
considerazione.
In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta
«Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery»
previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori
partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni
d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un
rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini
dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste
pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine
decrescente di prezzo offerto.
Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con
l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle
finanze, a cio' delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale
redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di
aggiudicazione. Tale prezzo sara' reso noto mediante comunicato
stampa nel quale verra' altresi' data l'informazione relativa alla
quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.
In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo
cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di
collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di
assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di
esclusione».
Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti
modalita':
a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina
il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal
prezzo piu' elevato, costituiscono la prima meta' dell'importo
nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore
all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste
che, sempre ordinate a partire dal prezzo piu' elevato, costituiscono
la prima meta' dell'importo domandato;
b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti
percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto a).
Ai fini della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione»,
non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi
superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le
seguenti modalita':
a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina
il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal
prezzo piu' elevato, costituiscono la seconda meta' dell'importo
nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore
all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste
che, sempre ordinate a partire dal prezzo piu' elevato, costituiscono
la seconda meta' dell'importo domandato;
b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due
punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto a).
Il prezzo di esclusione sara' reso noto nel medesimo comunicato
stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.
L'assegnazione dei buoni verra' effettuata al prezzo meno elevato
tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.
Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere
totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione
con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui
agli articoli precedenti avra' inizio il collocamento della seconda
tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento
dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del
presente decreto; tale tranche supplementare sara' riservata agli
operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi
dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale
13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato
all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad
un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti»
potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le
domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 febbraio
2006.
Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in
considerazione.
Il collocamento supplementare avra' luogo al prezzo di
aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.
Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le
disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La
richiesta di ciascuno «specialista» dovra' essere presentata con le
modalita' di cui al precedente art. 7 e dovra' contenere
l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.
Ciascuna richiesta non potra' essere inferiore a 500.000 euro;
eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in
considerazione.
Ciascuna richiesta non dovra' essere superiore all'intero importo
del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare
superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.
Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo
sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto;
qualora vengano avanzate piu' richieste, verra' presa in
considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione
eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.
L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel
collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei
buoni di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste «ordinarie» dei BTP decennali (ivi compresa quella di cui al
primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di
quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale
complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori
ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste
saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno
«specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di
diritto.
Qualora uno o piu' «specialisti» presentino richieste inferiori a
quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna
richiesta, la differenza sara' assegnata agli operatori che
presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.
Delle operazioni relative al collocamento supplementare verra'
redatto apposito verbale.

Art. 13.
Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento
supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il 1°
marzo 2006, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di
dietimi di interesse lordi per 28 giorni. A tal fine, la Banca
d'Italia provvedera' ad inserire le relative partite nel servizio di
compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno
di regolamento.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente
decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto
ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 14.
Il 1° marzo 2006 la Banca d'Italia provvedera' a versare presso la
sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato il netto
ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta,
unitamente al rateo di interesse del 3,75% annuo lordo, dovuto allo
Stato, per 28 giorni.
La predetta sezione di tesoreria rilascera', per detti versamenti,
separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con
imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unita' previsionale di
base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione,
ed al capitolo 3240, art. 3 (unita' previsionale di base 6.2.6), per
quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 15.
Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di
cui al presente decreto, nonche' i conti e la corrispondenza della
Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di
registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.
Ogni forma di pubblicita' per l'emissione dei nuovi buoni e' esente
da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicita' e da
diritti spettanti agli enti locali.

Art. 16.
Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2006 faranno
carico al capitolo 2214 (unita' previsionale di base 3.1.7.3) dello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni
successivi.
L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario
2016, fara' carico al capitolo che verra' iscritto nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unita'
previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in
corso.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2006

p. Il direttore generale: Cannata


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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