IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, che attua le
direttive n. 88/320/CEE e n. 90/18/CEE in materia di ispezione e
verifica della buona prassi di laboratorio;
Visto l'art. 11 del suddetto decreto legislativo che fa obbligo al
Ministero della salute di fissare le tariffe e le modalita' relative
alle prestazioni fornite dal Ministero stesso per le verifiche e le
certificazioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto medesimo;
Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, di attuazione del
sopra citato art. 11, che all'Allegato 1 stabilisce gli importi delle
tariffe di che trattasi;
Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, il cui allegato ha
sostituito il precedente allegato 1 attuando la conversione in euro
degli importi espressi in lire;
Considerato che, dato il tempo trascorso dal 1993, occorre adeguare
l'ammontare della tariffa anche alla luce degli aumentati costi di
gestione delle ispezioni derivanti dall'incremento dei centri di
saggio;
Tenuto conto che il Nucleo di consulenza ed attuazione delle
linee-guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' ha
fatto presente che, in sede CIPE, il riferimento adottato negli
adeguamenti tariffari dei servizi di pubblica utilita' e' stato
quello del tasso di inflazione programmato;
Considerati i tassi di inflazione programmata per gli anni che
vanno dal 1993 al 2005 di cui ai documenti di programmazione
economico-finanziaria;
Considerato che il tasso di inflazione programmato e' stato pari al
3,5% per gli anni 1994, 1995 e 1996 - al 2,5% per il 1997 - all'1,8%
per il 1998 - all'1,5% per il 1999 - all'1,2% per il 2000 - all'1,7%
per il 2001 - all'1,7% per il 2002 - all'1,4% per il 2003 - all'1,7%
per il 2004 - all'1,6% per il 2005;
Proceduto pertanto ad applicare i sopra menzionati tassi di
inflazione programmata agli importi definiti con decreto 7 gennaio
1993, poi convertiti con decreto del 21 novembre 2001;
Decreta:
1. Gli importi delle tariffe per le verifiche relative alla buona
pratica di laboratorio sono stabilite nell'allegato 1 al presente
decreto che sostituisce l'allegato 1 al decreto ministeriale 21
novembre 2001.
2. Resta fermo quanto gia' stabilito in merito alle modalita' di
pagamento e alla causale di versamento.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo
per gli adempimenti previsti.
Il decreto entra in vigore a partire dal trentesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 13 dicembre 2005
Il Ministro: Storace
Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 88
Allegato I
Tariffe (euro)
SETTORI
Centri di saggio
1. Esame della comunicazione e relativa documentazione del centro
di saggio a effettuare ricerche secondo i principi di B.P.L.;
verifiche presso il centro di saggio con:
fino a 2 ispettori.... 2.686,42
3 ispettori.... 4.029,62
più di 3.... 5.372,85
2. Esame della comunicazione e relativa documentazione
di ogni successiva variazione significativa di quanto
già esaminato e verificato al punto 1.... 1.343,13
3. Rilascio di certificazione di conformità....67,11
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato