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Gazzetta Ufficiale N. 52 del 3 Marzo 2006

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 8 febbraio 2006, n.3491
Modalita' di presentazione delle domande relative alla misura Azioni innovative prevista dal DOCUP Pesca 2000-2006.

Il regolamento (CE) n. 2792/1999 del consiglio del 17 dicembre 1999
definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali nel settore
della pesca ed in particolare con l'art. 17 indica le norme di
attuazione delle azioni innovative;
Il regolamento (CE) n. 1260/2000 del consiglio del 21 giugno 1999
reca disposizioni generali sui Fondi strutturali;
Il regolamento (CE) n. 1421/2004 del consiglio del 19 luglio 2004
reca modifica al regolamento (CE) n. 2792/99;
Il regolamento (CE) n. 448/2004 della commissione del 10 marzo 2004
reca disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/99 del
consiglio per quanto riguarda l'ammissibilita' delle spese
concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;
La decisione C(2001)45 del 23 gennaio 2001 con la quale la
Commissione europea ha approvato il Documento unico di programmazione
degli interventi concernenti il DOCUP, tra cui la misura 4.6 «Azioni
innovative». Detta misura e' diretta a contribuire all'esecuzione di
studi, progetti pilota e dimostrativi ed azioni di formazione
connesse con l'attuazione del programma stesso.
Ritenuto opportuno definire le modalita' di attuazione della misura
4.6 «Azioni innovative»;
Si dispone:

1. Natura dei progetti.
La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
invita i soggetti interessati ed individuati al punto 2 a presentare
proposte per azioni innovative e progetti pilota che riguardino i
seguenti aspetti:
a) diversificazione socio-economica delle zone che dipendono
dalla pesca, quali, lancio di attivita' anche turistiche legate alla
filiera della pesca;
b) valorizzazione del ruolo delle donne ed integrazione delle
stesse nel settore della pesca e dell'acquacoltura nelle zone che
dipendono da tali attivita';
c) valorizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
con particolare riguardo alle iniziative per la protezione del
patrimonio, dell'ambiente, la conservazione e la gestione delle
risorse ittiche;
d) progetti pilota destinati a dimostrare l'affidabilita' tecnica
e/o l'interesse economico di una tecnologia innovatrice e a
diffondere conoscenze tecniche e/o economiche relative alle
tecnologie sperimentate;
e) iniziative di ricerca applicata su scala ridotta, di importo
non superiore a 150.000,00 euro che contribuiscano agli obiettivi
dello sviluppo sostenibile dell'acquacoltura.
I progetti pilota dovranno essere predisposti tenendo conto delle
indicazioni di cui all'art. 17, paragrafo 2 del regolamento (CE) n.
2792/99 e dell'art. 1, punto 7 del regolamento (CE) n. 1421/04.
2. Soggetti beneficiari.
Possono beneficiare dei finanziamenti per progetti relativi alla
misura le organizzazioni di produttori, le associazioni di
organizzazioni di produttori, le associazioni di categoria, gli
organismi scientifici, le imprese di pesca, le cooperative di
pescatori, gli organismi pubblici.
3. Area territoriale di attuazione.
Potranno essere ammesse a finanziamento le iniziative riguardanti
interventi ubicati nelle aree di competenza delle Regioni fuori
obbiettivo 1.
4. Tassi di intervento.
I progetti pilota diversi da quelli realizzati da organismi
pubblici beneficiano del contributo di cui all'allegato IV, tabella
3, gruppo 4 del regolamento (CE) n. 2792/99. I progetti pilota
realizzati da organismi pubblici e le azioni innovative beneficiano
del contributo di cui all'allegato IV, tabella 3, gruppo 1 del
regolamento (CE) n. 2792/99.
5. Procedure.
5.1. Modalita' e termini per la presentazione delle domande.
Per la realizzazione delle iniziative di cui alla presente
circolare i richiedenti dovranno presentare apposita domanda di
ammissione al contributo, compilata e sottoscritta dal richiedente o
dal suo legale rappresentante. La domanda, con i relativi allegati,
dovra' essere contenuta in busta chiusa e sigillata, recante
all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura «Domanda di
ammissione a contributo per azioni innovative previste dal Docup
Pesca 2000/2006». Le domande dovranno pervenire alla Direzione
generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, viale dell'Arte,
16 - 00144 Roma, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di
pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. A tal fine fara' fede il timbro postale
dell'ufficio accettante.
5.2. Documentazione.
Alla domanda di contributo devono essere allegati:
progetto/programma dell'iniziativa, sottoscritto dal richiedente,
indicante, tra l'altro, gli obiettivi perseguiti e i risultati
attesi;
scheda finanziaria con i preventivi di spesa;
certificato di iscrizione alla Camera di commercio.
L'Amministrazione si riserva la facolta' di richiedere, ai sensi
dell'art. 6 della legge n. 241/1990, su indicazione della Commissione
di valutazione di cui al punto 5.3, integrazioni o rettifiche alla
documentazione presentata.
5.3. Ammissione all'istruttoria e valutazione.
Ai progetti, pervenuti entro il termine stabilito, verra' assegnato
un numero di protocollo identificativo. Gli estremi di
identificazione della domanda e la data del suo ricevimento verranno
comunicati agli interessati dall'Autorita' di gestione. Gli estremi
di identificazione della domanda dovranno essere indicati in tutta la
corrispondenza successiva.
L'avviso di ricevimento non precostituisce titolo per
l'ammissibilita' ai benefici dello SFOP.
La valutazione dei progetti viene effettuata da una apposita
commissione, istituita con decreto del direttore generale della pesca
marittima e dell'acquacoltura, composta da funzionari
dell'Amministrazione, eventualmente integrata da professionalita'
esterne, che terra' conto, per quanto concerne le spese ammissibili,
del regolamento (CE) n. 448/04.
L'Autorita' di gestione dara' comunicazione, tramite lettera
raccomandata, ai titolari dei progetti dell'ammissione a
finanziamento o dell'eventuale rigetto del progetto.
Contestualmente, provvedera' ad adottare gli atti di impegno
relativi all'importo del contributo da concedere.
5.4. Tempistica.
Un progetto deve essere realizzato in un arco temporale sufficiente
a consentire il raggiungimento di risultati significativi, e,
comunque, non oltre dodici mesi dalla data del decreto di
concessione.
Una proroga per l'ultimazione dei lavori, debitamente motivata,
potra' essere concessa, per un periodo di non oltre sei mesi,
compatibilmente con l'osservanza dei termini di rendicontazione e su
valutazione dell'Autorita' di gestione.
Eventuali varianti o adattamenti, che rispettino comunque le
finalita' dell'intervento originariamente ammesso a contributo,
potranno essere proposti da parte del soggetto destinatario del
contributo, e valutati dall'Autorita' di gestione, acquisito il
parere della commissione di cui al punto 5.3.
5.5. Modalita' di erogazione del contributo.
Il contributo potra' essere erogato con le seguenti modalita':
un'anticipazione, a richiesta del beneficiario, pari al 50% del
contributo concesso. L'adozione del provvedimento di erogazione
dell'anticipazione e' subordinata alla presentazione di garanzia
fidejussoria, rilasciata da istituto bancario, come da modello
allegato. La garanzia fidejussoria non e' richiesta per i soggetti
pubblici;
il saldo del contributo, da concedersi all'ultimazione dei
lavori, previa presentazione della seguente documentazione:
una relazione finale da cui risulti:
a) la descrizione delle attivita' svolte in base alle tipologie
di spesa;
b) i risultati conseguiti;
c) le eventuali modificazioni approvate al progetto originario;
documentazione finale di spesa necessaria per accertare la
regolarita' delle spese sostenute, costituita da:
fatture in copia autentica;
documentazione contabile comprovante l'avvenuto pagamento;
elenco delle fatture contenente le indicazioni del numero della
fattura, la data di emissione, il fornitore, la descrizione oggetto
della fattura, l'importo.
Tali documenti dovranno essere presentati con la domanda di
pagamento del saldo, al massimo entro sessanta giorni dalla data di
ultimazione dei lavori, individuata nel decreto di concessione.
L'emissione del provvedimento di liquidazione del saldo del
contributo previsto sara' subordinata al positivo esito del controllo
da parte di una commissione di verifica, appositamente nominata,
composta da personale dell'Amministrazione, eventualmente coadiuvata
da soggetti esterni.
In ogni domanda di pagamento il beneficiario dovra' indicare le
coordinate bancarie dell'istituto di credito prescelto (codice CAB,
ABI e IBAN, n. c/c, indirizzo esatto della banca).
Ciascun progetto per il quale e' richiesto il contributo non potra'
superare il limite di 150.000 euro.
6. Rinunce e decadenze.
Il soggetto destinatario del contributo, con nota raccomandata,
dovra' comunicare all'Amministrazione la rinuncia ad iniziare o a
portare a termine il progetto e contestualmente dovra' provvedere
alla restituzione dell'eventuale anticipazione ricevuta e degli
interessi legali maturati a decorrere dalla data di erogazione delle
anticipazioni.

Roma, 8 febbraio 2006

Il direttore generale reggente
della pesca marittima e dell'acquacoltura
Ambrosio

Allegato
FIDEJUSSIONE

Premesso che:
il regolamento (CE) n. 2792/1999 del consiglio del 17 dicembre
1999 definisce le modalita' e le condizioni delle azioni strutturali
del settore della pesca;
il predetto regolamento prevede, tra l'altro, il finanziamento
delle «Azioni innovative;
la circolare del reca disposizioni sulle modalita' di
presentazione delle domande relative alla misura «Azioni innovative»;
con decreto n. ... del e' stato concesso alla un contributo in
conto capitale comunitario di Euro. ed un contributo in conto
capitale nazionale di Euro. calcolati sulla spesa ammessa a
contributo di Euro. ;
il punto 5.5 della circolare ...... recante modalita' di
presentazione delle domande relative alla misura «Azioni innovative»
sopracitata, prevede la possibilita' di erogare un'anticipazione del
contributo, nel limite massimo del 50% del contributo concesso;
per ottenere l'erogazione dell'anticipo la ditta beneficiaria
del finanziamento deve presentare una garanzia di importo pari
all'anticipazione richiesta oltre agli interessi, cosi' come previsto
dalla legge 3 maggio 1997, n. 135.
Tutto cio' premesso:
la sottoscritta Banca con sede legale in , iscritta nel
registro delle imprese di al n. ..., che nel seguito del presente
atto verra' indicata per brevita' , a mezzo dei sottoscritti signori:
nato a il nato a il nella loro rispettiva qualita' di e di , dichiara
di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fideiussore
nell'interesse del/della cod. fiscale , ditta beneficiaria del
contributo per e a favore del Ministero delle politiche agricole e
forestali - Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari -
Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura,
appresso indicato per brevita' Ministero, fino alla concorrenza di
euro (diconsi euro ), oltre a quanto piu' avanti specificato.
La sottoscritta , rappresentata come sopra:
1) si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a
rimborsare, con le procedure di cui al successivo punto 3), al
Ministero l'importo garantito con il presente atto, qualora la ditta
beneficiaria del contributo non abbia provveduto a restituire
l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione
dell'apposito invito a restituire, comunicato per conoscenza al
garante, formulato dal Ministero medesimo a fronte dell'esito
sfavorevole dell'istruttoria tecnico-amministrativa o del mancato
rispetto degli obblighi e vincoli connessi alla realizzazione del
progetto finanziato, o alla mancata presentazione dei documenti
amministrativi previsti dalle normative citate in premessa.
L'ammontare del rimborso sara' automaticamente maggiorato degli
interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione
e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso di riferimento
maggiorato di cinque punti percentuali;
2) si impegna ad effettuare il rimborso delle somme anticipate,
oltre agli interessi di cui al precedente punto 1), a prima e
semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni
dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione
dell'inadempienza riscontrata da parte del Ministero, cui, peraltro,
non potra' essere opposta alcuna prova contraria o eccezione da parte
della banca stessa, anche nell'eventualita' di opposizione proposta
dal beneficiario del contributo o da altri soggetti comunque
interessati ed anche nel caso in cui il beneficiario nel frattempo
sia dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o
posto in liquidazione;
3) accetta di restituire le somme richieste dal Ministero a
mezzo versamento sui numeri di conto corrente, aperti presso la
Tesoreria centrale dello Stato ed intestati al «Fondo di rotazione
per l'attuazione delle politiche comunitarie - Finanziamenti
nazionali e Finanziamenti comunitari»;
4) precisa che la presente garanzia fidejussoria ha durata fino
alla data del , e si intendera' tacitamente rinnovata alla sua
scadenza fino al momento in cui il Ministero con apposita notifica
alla banca dara' comunicazione allo svincolo dalla garanzia prestata.
Il mancato pagamento dei premi di proroga da parte del contraente non
potra' essere opposto all'ente garantito;
5) rinuncia formalmente ed espressamente a proporre eccezioni
ai sensi degli articoli 1945 e seguenti del codice civile, ivi
compreso il beneficio della preventiva escussione di cui all'art.
1944 del codice civile, nonche' alle eccezioni di cui all'art. 1957
del codice civile;
6) rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli 1242 e
1247 del codice civile per quanto riguarda crediti liquidi, certi ed
esigibili, che il contraente abbia maturato nei confronti del
Ministero;
7) in caso di controversie tra la banca e il Ministero delle
politiche agricole e forestali e' competente il Foro giudicante del
luogo ove ha sede il Ministero stesso.
, li' .
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice
civile si approvano specificatamente le condizioni relative alla
rinuncia a proporre eccezioni, ivi compresa quella di cui agli
articoli 1242, 1247, 1944 e 1957 del codice civile, nonche' quella
relativa alla deroga della competenza del Foro giudicante, di cui ai
precedenti punti 5), 6) e 7).
, li'


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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