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Gazzetta Ufficiale N. 52 del 3 Marzo 2006

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 27 febbraio 2006
Aggiornamento della circolare 22 agosto 1997. Segnalazioni di operazioni sospette di cui all'articolo 3 della legge n. 197/1991, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 153/1997.

La presente aggiorna le istruzioni impartite a suo tempo con la
circolare del 22 agosto 1997 ed attiene al contenuto informativo da
inserire nei Campi NOTE relativi alla «Descrizione dell'Operazione»
ed ai «Motivi del Sospetto»; tale modifica consente una valutazione
piu' completa e agevola gli ulteriori approfondimenti di competenza,
mantenendo inalterata la struttura del «Data Entry» attualmente
utilizzato per la produzione delle segnalazioni.
Pertanto il punto 5.3 della circolare U.I.C. del 22 agosto 1997 e'
integralmente sostituito come segue: pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 29 agosto 1997.
Descrizione dell'operazione.
Le informazioni relative alle operazioni segnalate dovranno essere
completate con i seguenti elementi, se presenti:
collegamento con segnalazioni precedenti (numero di protocollo
U.I.C. delle stesse);
collegamento con altre segnalazioni oggetto di contemporaneo
invio (numero progressivo assegnato dal «data entry» utilizzato).
Dovranno, inoltre, essere fornite informazioni circa la genesi
della segnalazione precisando se essa origina da:
sistemi di rilevazione automatica di anomalie dai dati
dell'archivio unico informatico ed, in particolare, dall'applicazione
del «modello usura»;
controlli e monitoraggi da parte di strutture accentrate;
richieste da parte dell'autorita' giudiziaria (estremi dei
provvedimenti relativi);
liste emanate nell'ambito del contrasto al finanziamento del
terrorismo (indicazione della relativa lista);
altro (specificare).
Nel rammentare che nel quadro B «descrizione dell'operazione» e'
possibile inserire informazioni relativamente a tre operazioni,
nonche' indicare il numero di quelle collegate, quando «il sospetto
sia riferito ad una pluralita' di transazioni», si ritiene opportuno
che l'intermediario indichi preliminarmente se la segnalazione
riguarda un numero limitato di operazioni, indicando l'operativita'
normalmente svolta dal soggetto segnalato, ovvero se attenga
all'operativita' complessiva posta in essere dal soggetto nell'arco
temporale esaminato dal segnalante.
In tale ultimo caso saranno evidenziati i volumi complessivi
dell'operativita' anomala, distinguendo tipologie di operazione,
movimenti in dare e in avere e, qualora significative, le parti per
contanti. I dati informativi potranno essere desunti dall'archivio
unico informatico e dalle altre procedure utilizzate dai segnalanti.
Di seguito si forniscono i dettagli informativi che gli
intermediari avranno cura di tenere presenti nella compilazione del
quadro B, 11.Note, campo descrizione dell'operazione, di cui alla
segnalazione riportata in Allegato «A» alla circolare 22 agosto 1997.
Dettagli informativi sulla descrizione dell'operazione.
1) Operazioni di versamento di contante.
Informazioni in merito alle eventuali successive operazioni di
utilizzo/movimentazione dei fondi versati con i dettagli relativi,
secondo le specifiche indicate ai punti successivi per le relative
tipologie di operazione. Si ritiene utile conoscere l'esistenza o
meno di cassette di sicurezza, e, nel caso, i relativi accessi ed i
possibili collegamenti con le operazioni di versamento di contante.
2) Operazioni di prelevamento di contante.
Informazioni, secondo le specifiche di cui ai punti successivi, in
merito alle operazioni che hanno portato alla formazione della
provvista, specificando se le stesse siano da considerarsi o meno,
per tipologia e sotto l'aspetto quantitativo, in linea con il profilo
economico-finanziario del soggetto segnalato (Nel caso di «cambio di
assegni di terzi» o «incasso di assegni circolari» per il contenuto
informativo relativo ai titoli negoziati si faccia riferimento alle
informazioni richieste all'alinea successivo).
3) Operazioni su assegni bancari, assegni circolari e titoli
similari.
Versamento in conto di titoli della specie: informazioni in merito:
al numero identificativo dei titoli;
al conto di traenza (per gli assegni bancari);
all'Istituto sul quale i titoli vengono tratti/emessi
(denominazione e Cab della dipendenza interessata).
Emissione di assegni bancari e richiesta di assegni circolari
titoli similari: informazioni, ove disponibili, in merito:
all'Istituto presso il quale i titoli sono stati presentati;
ai beneficiari e agli ordinatari dei titoli stessi;
al numero delle girate, se presenti.
Si prega inoltre di voler fornire informazioni circa l'eventuale
esistenza di pluralita' di girate sugli assegni oggetto di versamento
od estinzione.
4) Operazioni tramite ordini di pagamento, bonifici.
Informazioni:
sull'ordinante/beneficiario;
sulle controparti (beneficiario od ordinante);
sulla banca di effettiva destinazione/provenienza del flusso;
sull'origine dei fondi per i bonifici disposti e sull'utilizzo
dei fondi pervenuti;
sulla causale sottostante i pagamenti in questione (se nota);
sulle operazioni di giro tra conti intestati a soggetti diversi.
5) Operazioni su strumenti finanziari.
Indicazione di ogni elemento utile ad identificare:
gli intermediari per il tramite dei quali sono pervenuti i fondi
utilizzati a fini di investimento ovvero presso i quali sono stati
trasferiti i fondi realizzati con il disinvestimento;
il dettaglio delle operazioni con le quali si sono realizzati i
relativi flussi finanziari;
gli ulteriori investimenti eventualmente in essere in capo al
soggetto segnalato.
6) Altre operazioni.
Operazioni collegate all'erogazione ed all'utilizzo di
finanziamenti pubblici.
Informazioni relative agli investimenti oggetto di finanziamento,
alla persona giuridica destinataria del finanziamento (con
particolare riferimento alle eventuali operazioni di capitalizzazione
e ricapitalizzazione, al contributo dei soci ovvero all'utilizzo di
fondi provenienti da terzi) alle modalita' di utilizzo dei fondi
resisi disponibili.
Operazioni collegate alla richiesta, utilizzo o rimborso di
finanziamenti erogati da intermediari bancari/finanziari; operazioni
collegate all'emissione di titoli di debito.
Informazioni in ordine alle motivazioni sottostanti alla richiesta
del finanziamento, all'utilizzo dello stesso ed alle garanzie
prestate dal soggetto segnalato e/o da terzi. Assumono, nella
circostanza, particolare valore le informazioni desumibili dall'area
che sovrintende all'erogazione dei finanziamenti (anche con
riferimento ai collegamenti con altri soggetti).
Analoghe informazioni vanno fornite nel caso di operazioni di
ricorso al finanziamento da parte del mercato, in particolare se
l'intermediario segnalante ha preso parte all'emissione e/o al
collocamento dei titoli di debito.
Si precisa che, nel caso in cui la segnalazione abbia ad oggetto
l'operativita' complessiva del cliente, e' opportuno che i dettagli
informativi sopra riportati vengano forniti per le operazioni piu'
significative o ripetute.
Gli intermediari provvederanno a fornire informazioni sulla data di
accensione dei rapporti movimentati e su quella dell'eventuale
estinzione. Si sottolinea, inoltre, l'opportunita' di indicare
notizie in merito ad eventuali rapporti in capo al soggetto segnalato
presso altri intermediari, di cui il segnalante sia a conoscenza in
ragione della propria attivita' istituzionale (sulla base, ad
esempio, di documentazioni o dichiarazioni rese dal soggetto
interessato ovvero che possano essere, a titolo esemplificativo,
desunte da disposizioni di giro su conti intestati allo stesso
soggetto presso altri intermediari o ancora dall'esistenza di
garanzie prestate sotto forma di certificati di deposito o libretti
di risparmio nominativi, intestati al soggetto segnalato, emessi da
altri istituti).
Analoghe informazioni sull'operativita' andranno fornite per le
segnalazioni inoltrate nell'ambito del contrasto finanziario al
terrorismo.
Descrizione dei motivi del sospetto.
In questo ambito va inserita una sintesi significativa delle
ragioni che hanno indotto l'intermediario ad effettuare la
segnalazione, con riferimento:
agli elementi oggettivi delle operazioni (si rimanda alle
«Istruzioni operative per l'individuazione delle operazioni sospette»
emanate dalla Banca d'Italia);
al profilo del cliente (si fa riferimento alle predette
«Istruzioni» ed in particolare ai capitoli relativi alla «conoscenza
della clientela» ed al «sistema dei controlli interni").
Si rammenta che la semplice evidenza da parte di sistemi automatici
di rilevazione di operazioni anomale secondo criteri oggettivi non
deve essere considerata come ragione di per se' sufficiente per
l'inoltro della segnalazione, ma come base per ulteriori verifiche
sulla scorta degli elementi raccolti in merito all'attivita' del
soggetto ed al suo profilo economico-finanziario.
Gli elementi oggettivi dell'operazione acquistano naturalmente un
peso maggiore quando sia piu' rarefatto il rapporto tra intermediario
e cliente, come nel caso di operazioni effettuate attraverso canali
distributivi basati su forme di comunicazione «a distanza» o nel caso
di utilizzo di strumenti di pagamento quali la moneta elettronica.
Nei casi in cui l'operativita' si realizzi per il tramite di
soggetti terzi (promotori finanziari, agenti) la valutazione delle
operazioni da parte degli intermediari dovra' tenere conto delle
informazioni sul profilo economico-finanziario del cliente trasmesse
da tali soggetti o dalle eventuali ulteriori informazioni acquisite,
con le dovute cautele, anche dai soggetti in questione.
Si ritiene, inoltre, significativo che gli intermediari comunichino
eventuali ulteriori informazioni che possano far individuare
attivita' solo indirettamente ricollegabili allo stesso.
Quanto alla valutazione del profilo del soggetto stesso, si prega
di fare riferimento - se presenti - agli accertamenti bancari ed agli
ulteriori provvedimenti disposti dall'Autorita' giudiziaria, ovvero
alle informazioni acquisite tramite i mezzi di stampa e di
comunicazione o desumibili dalla piazza.
Una particolare attenzione va posta, infine, nell'indicazione dei
soggetti individuati come funzionalmente collegati all'operazione o
all'operativita' sospetta segnalata in capo ad un determinato
soggetto; degli stessi verranno forniti, qualora noti e qualora tale
indicazione sia indispensabile alla configurazione del sospetto, gli
estremi anagrafici e, se disponibile, il codice fiscale.

Roma, 27 febbraio 2006

Il direttore generale: Bianchi


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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