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Gazzetta Ufficiale N. 52 del 3 Marzo 2006

DECRETO LEGISLATIVO 7 febbraio 2006, n.62

Modifica della disciplina concernente l'elezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, a norma dell'articolo 2, comma 17, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 25 luglio 2005, n.
150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento
giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il
decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della
disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei
conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa,
nonche' per l'emanazione di un testo unico;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 ottobre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati, espressi in data 14 dicembre 2005 ed in data 22 dicembre
2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 30 novembre
2005 ed in data 7 dicembre 2005, a norma dell'articolo 1, comma 4,
della citata legge n. 150 del 2005;
Ritenuto di non recepire le condizioni formulate dalla Commissione
giustizia della Camera dei deputati, in quanto espressione di
considerazioni eccessivamente restrittive dei compiti di
coordinamento normativo che, nell'ambito dei principi e criteri
direttivi stabiliti dal legislatore delegante, sono concessi a quello
delegato. In particolare, si osserva, infatti, quanto alla richiesta
di soppressione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 1,
avanzata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati, che
la novella recata da tale lettera risulta rispondere ad una esigenza
di coordinamento, addirittura imposto dalla stessa legge di
delegazione, agli articoli 2, comma 18, e 1, comma 3; quanto alla
richiesta di soppressione degli ultimi periodi del comma 2
dell'articolo 1, che il richiamo, come norma applicabile, del comma
2-bis dell'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e'
conseguenza di un'esigenza di coerenza interna con i contenuti del
comma 1 dello stesso intervento normativo; mentre la previsione di
elezioni suppletive, contemplata dall'altro periodo del comma 2
dell'articolo 1 del quale la Commissione giustizia della Camera dei
deputati ha sollecitato la soppressione, e', secondo la valutazione
operata dal legislatore delegato nell'ambito dei richiamati poteri di
coordinamento e di adattamento, un opportuno corollario
dell'introduzione della preferenza unica, tenuto anche conto della
specificita' del contesto in cui essa viene introdotta. Invero, la
nomina dei primi dei non eletti, che era coessenziale al previgente
assetto di preferenza multipla, in cui ciascun elettore poteva
esprimere tante preferenze quanti erano i componenti da eleggere meno
uno, sarebbe incongrua, ora che il legislatore delegante ha optato
per il modello sostanzialmente «uninominale» della preferenza unica,
perche' darebbe luogo al subentro nell'organo di autogoverno, i cui
membri elettivi cessano frequentemente dall'incarico anche in
conseguenza dei passaggi che si verificano, nel corso della carriera,
dai tribunali amministrativi regionali al Consiglio di Stato e
viceversa, di componenti sforniti di adeguata rappresentativita' del
corpo elettorale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 gennaio 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Modifica della disciplina concernente l'elezione del Consiglio di
presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa
1. All'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) dal presidente aggiunto della Corte dei conti o, in sua
assenza, dal presidente di sezione piu' anziano;»;
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. I componenti elettivi del Consiglio di presidenza durano in
carica 4 anni e non sono nuovamente eleggibili per i successivi otto
anni dalla scadenza dell'incarico.».
2. All'articolo 9, terzo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186,
le parole: «per un numero di componenti non superiore a quello da
eleggere meno uno, oltre ai componenti supplenti» sono sostituite
dalle seguenti: «per un solo componente titolare e per un solo
componente supplente», e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Ai componenti elettivi si applica il comma 2-bis dell'articolo 10
della legge 13 aprile 1988, n. 117. In caso di dimissioni o di
cessazione di uno o piu' membri elettivi dall'incarico per qualsiasi
causa nel corso del quadriennio, sono indette elezioni suppletive tra
i magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale per
designare, per il restante periodo, il sostituto del membro decaduto
o dimessosi.». E' conseguentemente abrogato il comma 4 dell'articolo
7.

Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
alla quale e' operato il rinvio e della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire, se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 1 e il
testo dei commi 17 e 18 dell'art. 2 della legge 15 luglio
2005, n. 150 (Delega al Governo per la riforma
dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero
della giustizia, per la modifica della disciplina
concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei
conti e il Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo
unico):
«3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro i novanta
giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma
1, uno o piu' decreti legislativi recanti le norme
necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti
legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al
medesimo comma con le altre leggi dello Stato e, con
l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui
all'art. 2, comma 9, la necessaria disciplina transitoria,
prevedendo inoltre l'abrogazione delle disposizioni con
essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti legislativi
previsti dal presente comma divengono efficaci a decorrere
dalla data indicata nel comma 2.
4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati
nell'esercizio della delega di cui al comma 1 sono
trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, ai fini dell'espressione dei pareri da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi
entro il termine di sessanta giorni dalla data di
trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche
in mancanza dei pareri. Entro i trenta giorni successivi
all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate,
esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi
entro trenta giorni dalla data di trasmissione.».
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi, nonche'
disposizioni ulteriori). - 1-16. (omissis).
17. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo per la modifica della disciplina
dell'art. 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e
dell'art. 9 della legge 27 aprile 1982, n. 186, con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che i componenti elettivi del Consiglio
di presidenza della Corte dei conti durino in carica
quattro anni;
b) prevedere che i componenti elettivi di cui alla
lettera a) non siano eleggibili per i successivi otto anni;
c) prevedere che per l'elezione dei magistrati
componenti elettivi del Consiglio di presidenza della
giustizia amministrativa ciascun elettore abbia la facolta'
di votare per un solo componente titolare e un solo
componente supplente.
18. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma
17 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui ai commi 2, 3, 4 e 6 dell'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 13
aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati
nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita'
civile dei magistrati) come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
«Art. 10 (Consiglio di presidenza della Corte dei
conti). - 1. Fino all'entrata in vigore della legge di
riforma della Corte dei conti, la competenza per i giudizi
disciplinari e per i provvedimenti attinenti e conseguenti
che riguardano le funzioni dei magistrati della Corte dei
conti e' affidata al Consiglio di presidenza.
2. Il Consiglio di presidenza e' composto:
a) dal presidente della Corte dei conti, che lo
presiede;
b) dal procuratore generale della Corte dei conti;
c) dal presidente aggiunto della Corte dei conti o,
in sua assenza, dal presidente di sezione piu' anziano;
d) da quattro cittadini scelti di intesa tra i
Presidenti delle due Camere tra i professori universitari
ordinari di materie giuridiche o gli avvocati con quindici
anni di esercizio professionale;
e) da dieci magistrati ripartiti tra le qualifiche di
presidente di sezione, consigliere o vice procuratore,
primo referendario e referendario in proporzione alla
rispettiva effettiva consistenza numerica quale risulta dal
ruolo alla data del 1° gennaio dell'anno di costituzione
dell'organo.
2-bis. I componenti elettivi del Consiglio di
presidenza durano in carica 4 anni e non sono nuovamente
eleggibili per i successivi otto anni dalla scadenza
dell'incarico.
3. Alle adunanze del Consiglio di presidenza partecipa
il segretario generale senza diritto di voto.
4. Il Consiglio di presidenza ha il compito di decidere
in ordine alle questioni disciplinari. Alle adunanze che
hanno tale oggetto non partecipa il segretario generale ed
il procuratore generale e' chiamato a svolgervi, anche per
mezzo dei suoi sostituti, esclusivamente le funzioni
inerenti alla promozione dell'azione disciplinare e le
relative richieste.
5. I cittadini di cui alla lettera d) del comma 2 non
possono esercitare alcuna attivita' suscettibile di
interferire con le funzioni della Corte dei conti.
6. Alla elezione dei componenti di cui alla lettera e)
del comma 2 partecipano, in unica tornata, tutti i
magistrati con voto personale e segreto.
7. Ciascun elettore ha facolta' di esprimere soltanto
una preferenza. Sono nulli i voti espressi oltre tale
numero.
8. Per l'elezione e' istituito presso la Corte dei
conti l'ufficio elettorale nominato dal presidente della
Corte dei conti e composto da un presidente di sezione, che
lo presiede, e da due consiglieri piu' anziani di qualifica
in servizio presso la Corte dei conti.
9. Il procedimento disciplinare e' promosso dal
procuratore generale della Corte dei conti. Nella materia
si applicano gli articoli 32, 33, commi secondo e terzo, e
34 della legge 27 aprile 1982, n. 186.
10. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma
della Corte dei conti si applicano in quanto compatibili le
norme di cui agli articoli 7, primo, quarto, quinto e
settimo comma, 8, 9, quarto e quinto comma, 10, 11, 12, 13,
primo comma, numeri 1), 2), 3), e secondo comma, numeri 1),
2), 3), 4), 8), 9), della legge 27 aprile 1982, n. 186.».
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 10 della citata legge 13
aprile 1988, n. 117, vedi note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 7 della legge
27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione
amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario
del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali.) come modificati dal decreto legislativo qui
pubblicato:
«Art. 9 (Elezione del Consiglio di presidenza e
proclamazione degli eletti). - Per l'elezione dei
componenti elettivi del consiglio di presidenza e'
istituito presso il Consiglio di Stato l'ufficio elettorale
nominato dal presidente del Consiglio di Stato e composto
da un presidente di sezione del Consiglio stesso o da un
presidente di tribunale amministrativo regionale, che lo
presiede, nonche' dai due consiglieri piu' anziani nella
qualifica in servizio presso il Consiglio di Stato.
Le elezioni hanno luogo entro tre mesi dallo scadere
del precedente consiglio e sono indette con decreto del
presidente del Consiglio di Stato, da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima della data
stabilita. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore
9 alle ore 21.
Ciascun elettore puo' votare per un solo componente
titolare e per un solo componente supplente; i voti
eventualmente espressi oltre tale numero sono nulli. Ai
componenti elettivi si applica il comma 2-bis dell'art. 10
della legge 13 aprile 1988, n. 117. In caso di dimissioni o
di cessazione di uno o piu' membri elettivi dall'incarico
per qualsiasi causa nel corso del quadriennio, sono indette
elezioni suppletive tra i magistrati appartenenti al
corrispondente gruppo elettorale per designare, per il
restante periodo, il sostituto del membro decaduto o
dimessosi.
Le schede - distinte per ciascun gruppo elettorale -
devono essere preventivamente controfirmate dai componenti
dell'ufficio elettorale, e devono essere riconsegnate
chiuse dall'elettore.
Ultimate le votazioni, l'ufficio elettorale procede
immediatamente allo spoglio delle schede e proclama eletti
i magistrati che nell'ambito di ciascun gruppo elettorale
hanno riportato il maggior numero di voti. A parita' di
voti, e' eletto il piu' anziano di eta'.».
«Art. 7 (Composizione del Consiglio di presidenza). -
1. In attesa del generale riordino dell'ordinamento della
giustizia amministrativa sulla base della unicita' di
accesso e di carriera, con esclusione di automatismi
collegati all'anzianita' di servizio, il Consiglio di
presidenza e' costituito con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri. Esso ha sede in Roma, presso il Consiglio di
Stato, ed e' composto:
a) dal presidente del Consiglio di Stato, che lo
presiede;
b) da quattro magistrati in servizio presso il
Consiglio di Stato;
c) da sei magistrati in servizio presso i tribunali
amministrativi regionali;
d) da quattro cittadini eletti, due dalla Camera dei
deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza
assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori
ordinari di universita' in materie giuridiche o gli
avvocati con venti anni di esercizio professionale;
e) da due magistrati in servizio presso il Consiglio
di Stato con funzioni di supplenti dei componenti di cui
alla lettera b);
f) da due magistrati in servizio presso i tribunali
amministrativi regionali, con funzioni di supplenti dei
componenti di cui alla lettera c).
2. All'elezione dei componenti di cui alle lettere b)
ed e) del comma 1, nonche' di quelli di cui alle lettere c)
e f) del medesimo comma, partecipano, rispettivamente, i
magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e
presso i tribunali amministrativi regionali, senza
distinzione di categoria, con voto personale, segreto e
diretto.
3. I componenti elettivi durano in carica quattro anni
e non sono immediatamente rieleggibili.
4. (abrogato).
5. I componenti di cui al comma 1, lettera d), non
possono esercitare alcuna attivita' suscettibile di
interferire con le funzioni del Consiglio di Stato e dei
tribunali amministrativi regionali. Ad essi si applica il
disposto dell'art. 12 della legge 13 aprile 1988, n. 117.
6. I membri supplenti partecipano alle sedute del
Consiglio di presidenza in caso di assenza o impedimento
dei componenti effettivi.
7. Il vice presidente, eletto dal consiglio tra i
componenti di cui al comma 1, lettera d), sostituisce il
presidente ove questi sia assente o impedito.
8. In caso di parita' prevale il voto del presidente.».

Art. 2.
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono
efficaci dal novantesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 7 febbraio 2006

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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