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Gazzetta Ufficiale N. 52 del 3 Marzo 2006

DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2006, n.63

Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154.

Capo I
Disposizioni ordinamentali generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 27 luglio 2005, n. 154, recante delega al Governo
per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale
penitenziaria;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 febbraio 2006;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Definizioni
1. Il presente decreto legislativo disciplina la carriera
dirigenziale penitenziaria individuata dalla legge 27 luglio 2005, n.
154, e da' attuazione alla delega legislativa al Governo contenuta
nella stessa legge.
2. Ai fini del presente decreto legislativo, si intendono:
a) per legge, la legge 27 luglio 2005, n. 154;
b) per decreto, il presente decreto legislativo;
c) per Ministro, il Ministro della giustizia;
d) per Ministero, il Ministero della giustizia;
e) per Amministrazione, l'Amministrazione penitenziaria, in ogni
sua articolazione, centrale e territoriale;
f) per funzionari, il personale appartenente alla nuova carriera
dirigenziale penitenziaria;
g) per carriera, la nuova carriera dirigenziale penitenziaria
disciplinata dal presente decreto;
h) per Dipartimento, il Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della
Costituzione:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
«Art. 87. Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
Note all'art. 1:
- La legge 27 luglio 2005, n. 154 reca: «Delega al
Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera
dirigenziale penitenziaria».

Art. 2.
Funzioni dirigenziali
1. La carriera dirigenziale penitenziaria e' unitaria in ragione
dei compiti di esecuzione penale attribuite ai funzionari. Lo
svolgimento della carriera e' regolato dal presente decreto, e
sussidiariamente ed in quanto compatibili, dal decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.
2. I funzionari esercitano, secondo la qualifica ricoperta, i
compiti e le funzioni di seguito indicati:
a) direzione delle articolazioni centrali e territoriali
dell'Amministrazione penitenziaria; direzione dell'Istituto superiore
di studi penitenziari, degli istituti penitenziari, degli ospedali
psichiatrici giudiziari, degli uffici locali di esecuzione penale
esterna, delle scuole di formazione e di aggiornamento del personale
penitenziario;
b) attivita' di rappresentanza, nell'adempimento degli incarichi
indicati sub a), dell'Amministrazione penitenziaria anche a livello
territoriale, nonche' attivita' di riferimento, per gli affari di
natura penitenziaria, per gli uffici giudiziari, per gli organismi
statali e gli enti locali, nonche', per gli aspetti e profili
relativi alla sicurezza, per gli uffici territoriali del Governo
(prefetture) e per le forze dell'ordine;
c) coordinamento e trattazione delle attivita' di livello
internazionale per i settori di competenza dell'Amministrazione
penitenziaria; connessi rapporti con il Ministero degli affari esteri
e del competente ufficio di diretta collaborazione con il Ministro;
d) attivita' finalizzate a garantire il regolare funzionamento
delle strutture penitenziarie, allo scopo in particolare di:
1) assicurare che il trattamento penitenziario previsto dalla
legge 25 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, costituisca
permanente obiettivo per tutte le professionalita' impegnate negli
istituti penitenziari;
2) salvaguardare costantemente, negli istituti penitenziari, le
condizioni di ordine e disciplina, nel pieno rispetto della dignita'
della persona, e per il soddisfacimento delle esigenze di sicurezza
della collettivita';
3) garantire la tutela della salute delle persone detenute ed
internate, anche attraverso l'integrazione con i servizi sanitari del
territorio;
4) sviluppare iniziative volte al sostegno dei soggetti ammessi
a misure alternative all'esecuzione penale in carcere e, comunque, di
coloro nei cui confronti siano stati adottati, da parte
dell'autorita' giudiziaria, provvedimenti limitativi della liberta'
personale che debbano essere eseguiti fuori dagli istituti
penitenziari;
5) garantire il trattamento dei soggetti in esecuzione penale
esterna, coordinandosi con le istituzioni, i servizi e gli organismi
interessati presenti nel territorio di competenza;
e) attivita' finalizzate all'accrescimento delle professionalita'
operanti in ambiente penitenziario e di quanti siano autorizzati a
prestare opera, anche a titolo gratuito e volontario, nel medesimo
contesto;
f) attivita' di controllo e verifica dei risultati e degli
obiettivi conseguiti nell'adempimento dei compiti dei dirigenti
penitenziari e del personale operante nelle strutture penitenziarie;
g) con riferimento agli incarichi di dirigente responsabile degli
istituti ed uffici interessati, attivita' di coordinamento e di
indirizzo del personale di polizia penitenziaria operante nelle
medesime articolazioni;
h) attivita' di coordinamento delle diverse aree funzionali,
comunque denominate e qualunque ne sia la specifica competenza
tecnica ed operativa, operanti negli uffici centrali e periferici,
negli istituti penitenziari, negli uffici locali di esecuzione penale
esterna, negli ospedali psichiatrici giudiziari, nelle scuole di
formazione ed aggiornamento;
i) attivita' di studio, ricerca e produzione di documentazioni
comunque utili al miglioramento dei servizi penitenziari ed
all'innalzamento qualitativo dell'attivita' prestata negli ambienti
penitenziari;
j) attivita' di diretta collaborazione con i capi degli uffici,
degli istituti penitenziari, delle scuole di formazione, degli
ospedali psichiatrici giudiziari, degli uffici locali di esecuzione
penale esterna.

Note all'art. 2:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3 reca: «Testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato».
- La legge 25 luglio 1975, n. 354 reca: «Norme
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle
misure privative e limitative della liberta».

Art. 3.
Ruoli e qualifiche
1. I funzionari si ripartiscono nei ruoli di dirigente di istituto
penitenziario, dirigente di esecuzione penale esterna e dirigente
medico psichiatra.
2. Ogni ruolo prevede la qualifica di dirigente penitenziario;
all'apice i ruoli convergono nella qualifica unitaria di dirigente
generale.
3. La dotazione organica del personale e' stabilita nella tabella A
allegata al presente decreto.
4. L'individuazione delle funzioni, come indicate nella tabella A,
puo' essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica,
per sopravvenute esigenze organizzative e nel rispetto delle
disposizioni concernenti la variazione delle dotazioni organiche.
5. Ai vincitori del concorso di accesso alla carriera e'
attribuita, per il periodo di frequenza del corso di formazione
iniziale di cui all'articolo 5, la qualifica di consigliere
penitenziario.

Art. 4.
Accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria
1. Alla carriera si accede dalla qualifica iniziale di ciascun
ruolo, unicamente mediante pubblico concorso.
2. Al concorso sono ammessi i candidati in possesso di laurea
specialistica, conseguita nei corsi di studio ad indirizzo giuridico,
economico, sociale e scientifico, ovvero di diplomi di laurea
rilasciati secondo l'ordinamento vigente prima delle modifiche
introdotte dall'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.
127, individuati con regolamento del Ministro da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con lo
stesso regolamento sono individuati gli eventuali diplomi di
specializzazione richiesti per la partecipazione in ragione della
peculiarita' delle funzioni e sono stabilite le forme di preselezione
per la partecipazione ai concorsi, le prove d'esame, scritte e orali,
le prime in numero non inferiore a tre, nonche' le modalita' di
svolgimento del concorso e di formazione della graduatoria e la
composizione dalla commissione esaminatrice.
3. Per l'ammissione al concorso e' richiesta la cittadinanza
italiana, un'eta' non superiore a quella stabilita dal regolamento da
adottarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio
1997, n. 127, nonche' il possesso delle qualita' morali e di condotta
prescritte dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
4. Nel concorso per il ruolo dei dirigenti di istituto
penitenziario il quindici per cento dei posti e' riservato ai
dipendenti dell'Amministrazione inquadrati nell'area funzionale C
ovvero nei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria, in
possesso del titolo di studio previsto dal decreto del Ministro di
cui al comma 2 e con almeno tre anni di effettivo servizio in tali
posizioni.
5. Nel concorso per il ruolo dei dirigenti di esecuzione penale
esterna il quindici per cento dei posti e' riservato ai dipendenti
dell'Amministrazione inquadrati nell'area C - profilo professionale
di assistente sociale, in possesso del titolo di studio previsto dal
decreto del Ministro di cui al comma 2, con almeno tre anni di
servizio in tale posizione funzionale.
6. Nell'ambito del medesimo concorso, i posti riservati non
utilizzati a favore dei candidati interni sono conferiti agli idonei.
7. I vincitori del concorso sono nominati consiglieri penitenziari
ed ammessi al corso di formazione iniziale di cui all'articolo 5.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo del comma 95 dell'art. 17 della
legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo):
«95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari,
con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato
dagli atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1
e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a
criteri generali definiti, nel rispetto della normativa
comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio
universitario nazionale e le Commissioni parlamentari
competenti, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente
ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il
medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in
vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
al presente comma determinano altresi':
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale
serialita' dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli
obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli
sbocchi occupazionali e della spendibilita' a livello
internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di
corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in
sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di
cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in
corrispondenza di attivita' didattiche di base,
specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta
formazione permanente e ricorrente;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per
favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
informazione sugli ordinamenti degli studi, anche
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita'
italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al
Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.».
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
- Si riporta il testo della comma 6, dell'art. 3 della
citata legge 15 maggio 1997, n. 127:
«6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo
deroghe dettate da regolamenti delle singole
amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad
oggettive necessita' dell'amministrazione.».
- Si riporta il testo del comma 6, dell'art. 35 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni
che esercitano competenze istituzionali in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia
ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in
giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e
successive modificazioni ed integrazioni.».

Art. 5.
Formazione iniziale
1. Con regolamento del Ministro sono stabiliti le materie e le
modalita' di svolgimento del corso di formazione iniziale, della
durata di diciotto mesi, articolato in periodi alternati di
formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, le modalita' di
svolgimento degli esami al termine del primo anno di corso, anche ai
fini del superamento del periodo di prova, nonche' le modalita' di
svolgimento degli esami al termine del corso ed i criteri di
determinazione della posizione in ruolo del funzionario risultato
idoneo.
2. Al termine del periodo di formazione iniziale, previo giudizio
di idoneita', il consigliere penitenziario e' nominato dirigente
penitenziario e destinato, in prima assegnazione, secondo il ruolo,
ad un istituto penitenziario, un ufficio locale di esecuzione penale
esterna, o un ospedale psichiatrico giudiziario. Nell'ambito delle
sedi di servizio indicate dall'Amministrazione, l'assegnazione e'
effettuata in relazione alla scelta manifestata da ciascuno secondo
l'ordine di ruolo determinato ai sensi del comma 1. Il periodo minimo
di permanenza nella sede di prima assegnazione non puo' essere
inferiore a tre anni.
3. Salvo che si tratti di personale appartenente ai ruoli
dell'Amministrazione, nel caso di mancato superamento del corso di
formazione iniziale, il rapporto di lavoro e' risolto di diritto ed
il relativo provvedimento e' adottato dal direttore generale del
personale e della formazione.

Art. 6.
Attivita' formativa
1. La formazione e l'aggiornamento professionale dei funzionari
sono assunti dall'Amministrazione, per la durata dell'intera
carriera, come metodo permanente teso ad assicurare il costante
adeguamento delle competenze manageriali allo sviluppo del contesto
culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento e a favorire il
consolidarsi di una cultura di gestione orientata al risultato e
all'innovazione.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 sono previsti:
a) la formazione iniziale di durata di diciotto mesi;
b) corsi obbligatori di formazione permanente su tematiche di
interesse dell'Amministrazione da tenersi almeno ogni due anni;
c) iniziative di aggiornamento e formazione per i dirigenti
generali penitenziari su tematiche di specifico interesse
professionale.
3. Le attivita' formative dei funzionari sono effettuate a cura
dell'Istituto superiore di studi penitenziari.
4. L'Amministrazione promuove e programma anche lo sviluppo di
percorsi di formazione presso le scuole delle altre amministrazioni
statali, nonche' presso soggetti pubblici e privati, e puo' inviare,
con trattamento di missione, funzionari a seguire studi in
particolari materie in Italia o presso amministrazioni ed istituzioni
dei Paesi dell'Unione europea ed organizzazioni internazionali,
compatibilmente con le esigenze organizzative e nei limiti delle
disponibilita' di bilancio.

Art. 7.
Conferimento degli incarichi superiori
1. Il conferimento degli incarichi superiori, quali previsti nella
tabella A, nel limite dei posti in organico, avviene mediante
valutazione comparativa alla quale sono ammessi i dirigenti
penitenziari con almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio
senza demerito dall'ingresso in carriera.
2. Con decreto del Ministro, su proposta del Capo del Dipartimento,
sono determinati con cadenza triennale, in conformita' a quanto
previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge, le
categorie dei titoli di servizio ammesse a valutazione con
riferimento agli incarichi espletati, alle responsabilita' assunte,
nonche' ai percorsi formativi seguiti, i punteggi da attribuire alle
stesse, il periodo temporale di riferimento per la valutabilita' dei
titoli, nonche' il coefficiente minimo di idoneita' all'incarico che
comunque non puo' essere fissato in misura inferiore alla meta' del
punteggio complessivo massimo previsto per tutte le categorie dei
titoli. Non sono ammessi alla valutazione i funzionari che nei tre
anni precedenti hanno riportato la sanzione disciplinare superiore
alla censura di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o, nel giudizio di valutazione
annuale di cui all'articolo 13, comma 3, un punteggio inferiore a
sessanta centesimi.
3. La commissione prevista dall'articolo 14, sulla base dei criteri
determinati ai sensi del comma 2, individua i funzionari idonei al
conferimento degli incarichi superiori ed informa il direttore
generale del personale e della formazione per l'emissione del
provvedimento di conferimento dell'incarico.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 78 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:
«Art. 78. Sanzioni.
L'impiegato che viola i suoi doveri e' soggetto alle
seguenti sanzioni disciplinari:
1) la censura;
2) la riduzione dello stipendio;
3) la sospensione dalla qualifica;
4) la destituzione.
Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore
generale si applica l'art. 123.».

Art. 8.
Nomina a dirigente generale penitenziario
1. La nomina a dirigente generale penitenziario puo' essere
conferita ai funzionari con qualifica di dirigente che abbiano svolto
incarichi di particolare rilevanza, ivi compresi quelli di cui
all'articolo 7, con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5. Resta
altresi' fermo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dall'articolo 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 18. Incarichi dirigenziali.
1. Agli uffici di diretta collaborazione con il
Ministro ed ai Dipartimenti, sono preposti i dirigenti di
cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, come sostituito dall'art. 15 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 80, i magistrati delle giurisdizioni
ordinarie e amministrative, i professori e ricercatori
universitari, gli avvocati dello Stato, gli avvocati;
quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai
medesimi uffici possono essere preposti anche soggetti
estranei all'amministrazione ai sensi dell'art. 19,
comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
come sostituito dall'art. 23 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 80.
2. Agli uffici dirigenziali generali istituiti
all'interno dei dipartimenti, sono preposti i dirigenti di
cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, come sostituito dall'art. 15 del decreto legislativo
1998, n. 80, ed i magistrati della giurisdizione ordinaria;
quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai
medesimi uffici possono essere preposti anche gli altri
soggetti elencati al comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 19 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 19.
Incarichi di funzioni dirigenziali
(Art. 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come
sostituito prima dall'art. 11 del decreto legislativo n.
546 del 1993 e poi dall'art. 13 del decreto legislativo
n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5
del decreto legislativo n. 387 del 1998)
1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle
attitudini e delle capacita' professionali del singolo
dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati
conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella
direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del
Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad
incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice
civile.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi
sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento
dell'incarico accede un contratto individuale con cui e'
definito il corrispondente trattamento economico, nel
rispetto dei principi definiti dall'art. 24. E' sempre
ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23,
purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo
collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' essere
inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di cinque
anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di
particolare e comprovata qualificazione professionale, che
abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o
privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza
acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla formazione universitaria e
postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da
concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso
amministrazioni statali, ivi comprese quelle che
conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali
previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai
settori della ricerca, della docenza universitaria, delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da
una indennita' commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della temporaneita' del
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Per il periodo di
durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
7. (Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera h),
legge 15 luglio 2002, n. 145).
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.».

Art. 9.
Individuazione dei posti di funzione
1. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, in materia di organizzazione dei Ministeri, i posti di
funzione che possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari ed ai
dirigenti con incarichi superiori, nell'ambito degli uffici centrali
e degli uffici territoriali dell'Amministrazione, sono individuati
con decreto del Ministro, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma
4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei limiti
delle dotazioni organiche individuate dalla tabella A.
2. Con lo stesso decreto, e' definita la diversa rilevanza degli
uffici centrali e territoriali di livello dirigenziale non generale,
tenendo conto:
a) del numero dei detenuti, dei condannati presi in carico o
degli internati;
b) del personale assegnato;
c) della misura delle risorse materiali gestite;
d) della complessita' di gestione.
3. Alla rideterminazione dei posti di funzione per sopravvenute
esigenze organizzative e funzionali, si provvede con decreto del
Ministro ai sensi del comma 1, nel rispetto dei criteri di cui al
comma 2.
4. Negli uffici individuati ai sensi del comma 1, la provvisoria
sostituzione del titolare, in caso di impedimento o assenza, e'
assicurata da altro funzionario dello stesso ruolo.
5. Nei limiti della dotazione organica, possono essere conferiti ai
dirigenti generali penitenziari, per un contingente non superiore a
cinque unita', compiti di studio, di consulenza e di ricerca,
attivita' valutativa, comprese quelle di controllo interno ed
ispettivo di particolare interesse per il Ministero. Gli stessi
compiti possono essere conferiti ai restanti funzionari, nei limiti
delle dotazioni organiche, per un contingente non superiore a
quindici unita'. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 18
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 19
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). -
1. L'organizzazione, la dotazione organica,
l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale ed il loro numero, le relative funzioni e la
distribuzione dei posti di funzione dirigenziale,
l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti
fissati dalle disposizioni del presente decreto
legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono
stabiliti con regolamenti o con decreti del Ministro
emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della legge
15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la
soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un
ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun
ministero, articolato in aree dipartimentali e per
direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico
del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i
regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilita' tra i
diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel
rispetto dei requisiti di professionalita' richiesti per
l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le
normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione
e la dotazione organica del personale non devono comunque
comportare incrementi di spesa.
2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla
definizione dei relativi compiti si provvede con decreto
ministeriale di natura non regolamentare (3/a).
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
i si procede alla revisione periodica dell'organizzazione
ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
disposizioni normative relative a ciascun Ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.
- Si riporta il testo del comma 4-bis dell'art. 17
della citata legge 23 agosto 1988, n. 400:
«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
- Per l'art. 18 del citato decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 vedi note all'art. 8.
- Per l'art. 19 del citato decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 vedi note all'art. 8.

Art. 10.
Criteri di conferimento degli incarichi
1. Gli incarichi sono conferiti ai dirigenti penitenziari per un
periodo di tempo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque
anni.
2. Lo stesso incarico puo' essere rinnovato una volta sola, per non
oltre cinque anni.
3. Il conferimento degli incarichi si compie in applicazione dei
seguenti criteri:
a) risultati conseguiti nei programmi e negli obiettivi
precedentemente assegnati;
b) attitudini e capacita' professionali del funzionario;
c) natura e caratteristica degli obiettivi da conseguire.
4. Gli incarichi possono essere revocati:
a) quando, per qualsiasi causa, anche senza colpa, i funzionari
non possano svolgere efficacemente il loro incarico nella sede che
occupano;
b) quando i funzionari non abbiano raggiunto gli obiettivi
assegnati.
5. Con decreto del Capo del Dipartimento sono fissate le procedure
di comunicazione dei posti disponibili, al fine di consentire ai
funzionari di manifestare la disponibilita' ad assumerli, ferma
restando l'autonomia decisionale dell'Amministrazione.
6. Gli incarichi ai dirigenti penitenziari sono conferiti, con
provvedimento del direttore generale del personale e della
formazione, su proposta del titolare dell'ufficio di livello generale
al quale i funzionari sono assegnati. Il conferimento degli incarichi
superiori e' effettuato ai sensi dell'articolo 7, comma 3.
7. Gli incarichi ai dirigenti generali penitenziari sono conferiti
con decreto del Ministro, su proposta del Capo del Dipartimento.

Art. 11.
Competenze degli uffici dirigenziali generali
1. Ferme restando le competenze del Capo del Dipartimento previste
dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
2001, n. 55, e dagli articoli 9 e 30 della legge 15 dicembre 1990, n.
395, ai titolari degli uffici centrali di livello dirigenziale
generale spetta stabilire i criteri generali e gli indirizzi per
l'esercizio delle funzioni nell'ambito degli uffici ai quali sono
preposti, nonche' il potere di intervento sostitutivo in caso di
inerzia o di grave ritardo per i settori di rispettiva competenza.
2. Nell'ambito territoriale di competenza, i provveditori regionali
operano nelle materie loro devolute sulla base di programmi,
indirizzi e direttive disposti dagli uffici centrali.

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
«Art. 5 (I dipartimenti). - 1. I dipartimenti sono
costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato
delle funzioni del Ministero. Ai dipartimenti sono
attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di
materie omogenee e i relativi compiti strumentali ivi
compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unita'
di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi,
quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse
strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.
2. L'incarico di capo del Dipartimento viene conferito
in conformita' alle disposizioni, di cui all'art. 19 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. Il capo del Dipartimento svolge compiti di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento
stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati
complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
in attuazione degli indirizzi del Ministro.
4. Dal capo del Dipartimento dipendono funzionalmente
gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel
Dipartimento stesso.
5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi
3 e 4, in particolare, il capo del Dipartimento:
a) determina i programmi per dare attuazione agli
indirizzi del Ministro;
b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi
di economicita', efficacia ed efficienza, nonche' di
rispondenza del servizio al pubblico interesse;
c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento,
di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del
Dipartimento;
d) promuove e mantiene relazioni con gli organi
competenti dell'Unione europea per la trattazione di
questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;
e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del
personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli
opportuni trasferimenti di personale all'interno del
dipartimento;
f) e' sentito dal Ministro ai fini dell'esercizio del
potere di proposta per il conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai
sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29;
g) puo' proporre al Ministro l'adozione dei
provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli
uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art.
19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;
h) e' sentito dal Ministro per l'esercizio delle
attribuzioni a questi conferite dall'art. 14, comma 1, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
6. Con le modalita' di cui all'art. 16, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere
definiti ulteriori compiti del capo del Dipartimento.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55
(Regolamento di organizzazione del Ministero della
giustizia):
«Art. 7 (Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria). - 1. Il Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria esercita le funzioni e i compiti inerenti le
aree funzionali individuate dall'art. 16, comma 3, lettera
c) del decreto legislativo.
2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria sono istituiti i
seguenti uffici dirigenziali generali con le competenze per
ciascuno di seguito indicate:
a) direzione generale del personale e della
formazione: assunzione e gestione amministrativa del
personale, anche dirigenziale, amministrativo e tecnico;
gestione amministrativa del personale del Corpo di polizia
penitenziaria; relazioni sindacali; disciplina, formazione
e aggiornamento del personale dell'amministrazione
penitenziaria ed organizzazione delle relative strutture,
salve le competenze dell'istituto superiore di studi
penitenziari;
b) direzione generale delle risorse materiali, dei
beni e dei servizi: gestione dei beni demaniali e
patrimoniali, dei beni immobili, dei beni mobili e dei
servizi; procedure contrattuali; edilizia penitenziaria e
residenziale di servizio;
c) direzione generale per il bilancio e della
contabilita': adempimenti connessi alla formazione del
bilancio di previsione e del conto consuntivo, della legge
finanziaria e della legge di assestamento del bilancio;
adempimenti contabili;
d) direzione generale dei detenuti e del trattamento:
assegnazione e trasferimento dei detenuti e degli internati
all'esterno dei provveditorati regionali; gestione dei
detenuti sottoposti ai regimi speciali; servizio sanitario;
attivita' trattamentali intramurali;
e) direzione generale dell'esecuzione penale esterna:
indirizzo e coordinamento delle attivita' degli uffici
territoriali competenti in materia di esecuzione penale
esterna; rapporti con la magistratura di sorveglianza, con
gli enti locali e gli altri enti pubblici, con gli enti
privati, le organizzazioni del volontariato, del lavoro e
delle imprese, finalizzati al trattamento dei soggetti in
esecuzione penale esterna.
3. Il Capo del Dipartimento svolge altresi' i compiti
inerenti l'attivita' ispettiva ed il contenzioso relativo
ai rapporti di lavoro ed alle altre materie di competenza
del Dipartimento.».
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 30 della legge
15 dicembre 1990, n. 395 (ordinamento del Corpo di polizia
penitenziaria.):
«Art. 9 (Doveri di subordinazione). - 1. Gli
appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno doveri
di subordinazione gerarchica nei confronti:
a) del Ministro di grazia e giustizia;
b) dei Sottosegretari di Stato per la grazia e la
giustizia quando esercitano, per delega del Ministro,
attribuzioni in materia penitenziaria;
c) del Capo del Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria;
d) del direttore dell'ufficio del personale del Corpo
di polizia penitenziaria;
e) del provveditore regionale;
f) del direttore dell'istituto;
g) dei superiori gerarchici.».
«Art. 30 (Istituzione del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria). - 1. Nell'ambito del
Ministero di grazia e giustizia e' istituito il
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, il quale
provvede, secondo le direttive e gli ordini del Ministro di
grazia e giustizia:
a) all'attuazione della politica dell'ordine e della
sicurezza degli istituti e servizi penitenziari e del
trattamento dei detenuti e degli internati, nonche' dei
condannati ed internati ammessi a fruire delle misure
alternative alla detenzione;
b) al coordinamento tecnico-operativo e alla
direzione e amministrazione del personale penitenziario,
nonche' al coordinamento tecnico-operativo del predetto
personale e dei collaboratori esterni dell'Amministrazione;
c) alla direzione e gestione dei supporti tecnici,
per le esigenze generali del Dipartimento medesimo.
2. Al Dipartimento e' preposto il Capo del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, scelto tra i magistrati
di Cassazione con funzioni direttive superiori o tra i
dirigenti generali di pari qualifica, nominato, con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro di grazia
e giustizia.
3. Al Dipartimento e' assegnato un vice direttore
generale, nominato dal Ministro di grazia e giustizia, su
proposta del Capo del Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria, tra i magistrati di cassazione o tra i
dirigenti generali, per l'espletamento delle funzioni
vicarie.
4. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi per l'organizzazione del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, secondo i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) verifica delle attribuzioni che, per specifiche
ragioni, devono essere affidate agli organi centrali e
decentramento delle altre, secondo le modalita' previste
dall'art. 32, nonche' attraverso l'organizzazione in
settori operativi, determinati con decreto del Ministro di
grazia e giustizia, degli istituti di prevenzione e di
pena, soprattutto per quanto riguarda la dotazione dei
mezzi materiali e strumentali e la gestione del personale e
dei servizi; disciplina della gestione a livello
decentrato; disciplina dei rapporti con gli enti locali, le
regioni e il Servizio sanitario nazionale; disciplina
relativa ai settori della documentazione e dello studio;
disciplina della formazione e dell'aggiornamento del
personale penitenziario;
b) determinazione, con decreto del Ministro di grazia
e giustizia, degli uffici centrali del Dipartimento secondo
modelli che assicurino ad ogni organismo omogeneita' di
attribuzioni, con particolare riferimento all'istituzione
di un ufficio unico per il personale, e con il
riconoscimento di autonomia organizzativa e funzionale
adeguata alle aree specifiche di intervento;
c) analisi delle funzioni dirigenziali (attive,
ispettive, di consulenza e di studio) e previsione della
loro attribuzione, in un quadro complessivo di pari
dignita', a dirigenti amministrativi e a magistrati, con la
previsione, per i primi, della qualifica di dirigente
generale; conseguente individuazione degli incarichi e
previsione dei ruoli afferenti alle nuove professionalita'
poste in evidenza dall'analisi delle funzioni;
d) previsione dell'attribuzione a magistrati degli
incarichi per i quali appaia opportuno utilizzare la loro
particolare formazione ed esperienza, tenuto conto della
natura intrinseca di ciascuna attivita' ovvero della
diretta connessione della stessa con l'esercizio della
giurisdizione e con l'ordine giudiziario;
e) disciplina degli incarichi ministeriali e delle
condizioni per il conferimento, anche mediante
determinazione della loro durata e dei limiti di permanenza
al Dipartimento.
5. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui
al comma 4, alla direzione degli uffici del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria possono essere nominati
magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di
tribunale o funzionari dirigenti o appartenenti all'ex
carriera direttiva dell'amministrazione penitenziaria. Le
funzioni dei primi dirigenti dell'amministrazione
penitenziaria previste dalle vigenti disposizioni sono, a
tal fine, integrate con la funzione di direttore di ufficio
del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. La
valutazione per le nomine deve tener conto della qualita'
del servizio prestato in precedenti esperienze
penitenziarie per almeno tre anni, nonche' preparazione
professionale acquisita.
6. E' soppressa la direzione generale per gli istituti
di prevenzione e di pena.».

Art. 12.
Mobilita' interna
1. Per favorire la mobilita' dei funzionari si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n.
266, e successive modificazioni ed agli articoli 1 e 2, comma 1,
della legge 29 marzo 2001, n. 86, e successive modifiche.

Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge
28 luglio 1999, n. 266 (delega al Governo per il riordino
delle carriere diplomatica e prefettizia, nonche'
disposizioni per il restante personale del Ministero degli
affari esteri, per il personale militare del Ministero
della difesa, per il personale dell'amministrazione
penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore
della magistratura):
«Art. 17 (Disposizioni concernenti il trasferimento del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia). -
1. Il coniuge convivente del personale in servizio
permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle
Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e
sottoufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale
di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, nonche' del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, trasferiti d'autorita' da
una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una
delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto,
all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel
territorio nazionale, ad essere impiegato presso
l'amministrazione di appartenenza o, per comando o
distacco, presso altre amministrazioni nella sede di
servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede piu'
vicina.
- Si riporta il testo dell'articolo 1 e del comma 1
dell'art. 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86 (disposizioni
in materia di personale delle Forze annate e delle Forze di
polizia):
«Art. 1 (Indennita' di trasferimento). - 1. Al
personale volontario coniugato e al personale in servizio
permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad
ordinamento militare e civile, agli ufficiali e
sottoufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale
di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, e, fatto salvo
quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale
appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti
d'autorita' ad altra sede di servizio sita in un comune
diverso da quello di provenienza, compete una indennita'
mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera
per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta
del 30 per cento per i secondi dodici mesi.
2. L'indennita' di cui al comma i e' ridotta del 20 per
cento per il personale che fruisce nella nuova sede di
alloggio gratuito di servizio.
3. Il personale che non fruisce nella nuova sede di
alloggio di servizio puo' optare, in luogo del trattamento
di cui al comma 1, per il rimborso del 90 per cento del
canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad
un importo massimo di L. 1.000.000 mensili per un periodo
non superiore a trentasei mesi. Al rimborso di cui al
presente comma si applica l'art. 48, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. L'indennita' di cui al comma 1 del presente articolo
compete anche al personale in servizio all'estero ai sensi
delle leggi 8 luglio 1961, n. 642, 27 luglio 1962, n. 1114,
e 27 dicembre 1973, n. 838, e successive modificazioni,
all'atto del rientro in Italia».
«Art. 2 (Applicazione dell'art. 17 della legge 28
luglio 1999, n. 266, nel caso di collocamento in congedo).
- 1. Il coniuge convivente del personale di cui all'art. 17
della legge 28 luglio 1999, n. 266, che sia impiegato in
una delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, quando il
coniuge elegge domicilio nel territorio nazionale all'atto
del collocamento in congedo, ha diritto di precedenza
nell'assegnazione del primo posto disponibile presso
l'amministrazione di appartenenza o, per comando o
distacco, presso altre amministrazioni nella sede
dell'eletto domicilio o, in mancanza, nella sede piu'
vicina».

Art. 13.
Valutazione annuale
1. Ai fini della valutazione annuale, i funzionari presentano entro
il 31 gennaio una relazione sull'attivita' svolta nell'anno
precedente. I contenuti della relazione ed i criteri per la relativa
compilazione sono determinati con decreto del Ministro da adottare
entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
tenuto conto delle esigenze di valutazione dei funzionari ai fini
della verifica dei risultati conseguiti secondo le disposizioni di
cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
della progressione in carriera.
2. La relazione e' presentata dai funzionari di cui al comma 1, in
relazione alla struttura di rispettiva appartenenza, al provveditore
regionale, al direttore generale e al Capo del Dipartimento.
3. Per i funzionari indicati al comma 1, i responsabili delle
strutture, individuati ai sensi del comma 2, redigono una scheda di
valutazione complessiva sulla base della relazione predisposta
dall'interessato e degli elementi forniti dal titolare dell'ufficio
presso cui il funzionario presta servizio. La scheda di valutazione,
comunicata all'interessato e corredata della relazione dallo stesso
presentata ai sensi del comma 1, e' inoltrata entro il 31 marzo alla
commissione di cui all'articolo 14 per l'attribuzione del punteggio
complessivo entro il limite massimo di cento. Il consiglio di
amministrazione attribuisce il punteggio complessivo, motivando le
decisioni adottate in difformita' dalla proposta della commissione.
4. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono determinati
specifici criteri per la formulazione delle schede valutative di cui
al comma 3.
5. La verifica dei risultati conseguiti dai funzionari
nell'espletamento degli incarichi di funzione e' effettuata sulla
base delle modalita' e delle garanzie stabilite dal regolamento di
cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
L'esito negativo della verifica comporta per ciascun funzionario la
revoca dell'incarico ricoperto e la destinazione ad altro incarico.
Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 10.
6. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite
dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, il
funzionario, previa contestazione e valutazione degli elementi
eventualmente dallo stesso forniti nel termine congruo assegnato
all'atto della contestazione, puo' essere escluso, con decreto del
Ministro, da ogni incarico per un periodo massimo di tre anni e
collocato a disposizione. Allo stesso compete esclusivamente il
trattamento economico stipendiale di base. Il provvedimento di
esclusione e' adottato su conforme parere della commissione di cui
all'articolo 14.

Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 20 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 20 (Verifica dei risultati) (Art. 20 del decreto
legislativo n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del
decreto legislativo n. 470 del 1993 e successivamente
modificato prima dall'art. 43, comma 1 del decreto
legislativo n. 80 del 1998 poi dall'art. 6 del decreto
legislativo n. 387 del 1998 e, infine, dagli articoli 5,
comma 5 e 10, comma 2 del decreto legislativo n. 286 del
1999). - 1. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e
per le amministrazioni che esercitano competenze in materia
di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, le operazioni di verifica sono effettuate dal
Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i
dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale
generale. I termini e le modalita' di attuazione del
procedimento di verifica dei risultati da parte del
Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono
stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e
con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai
sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni ed integrazioni, ovvero fino alla
data di entrata in vigore ditale decreto, provvedimenti dei
singoli ministeri interessati».

Art. 14.
Commissione di valutazione
1. Ai fini del conferimento degli incarichi superiori di cui
all'articolo 7, con decreto del Ministro e' istituita una commissione
presieduta dal Capo del Dipartimento, da un Vice Capo del
Dipartimento, dal direttore generale del personale e della formazione
e da tre dirigenti generali in servizio presso i provveditorati e
l'Amministrazione centrale, scelti secondo il criterio della
rotazione biennale. In caso di parita' di voti prevale il voto del
presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario.
La partecipazione alla commissione non da' luogo alla corresponsione
di compensi, indennita', emolumenti o rimborsi spese.

Art. 15.
Trattamento economico
1. La struttura del trattamento economico onnicomprensivo dei
funzionari e' articolata nelle seguenti componenti:
a) stipendio tabellare e indennita' integrativa speciale;
b) retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile
correlata alle posizioni funzionali ricoperte, agli incarichi ed alle
responsabilita' esercitate;
c) retribuzione di risultato, in relazione ai risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi fissati ed alle risorse assegnate.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 remunera tutte le
funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri d'ufficio attribuite ai
funzionari.
3. La determinazione del trattamento economico omnicomprensivo e'
effettuata attraverso il procedimento negoziale di cui agli
articoli 20 e seguenti.

Art. 16.
Retribuzione di posizione
1. La componente del trattamento economico correlata alle posizioni
funzionali ricoperte ed agli incarichi ed alle responsabilita'
esercitati e' attribuita a tutti i funzionari. Con decreto del
Ministro si provvede alla graduazione delle posizioni funzionali
ricoperte, sulla base dei livelli di responsabilita' e di rilevanza
degli incarichi assegnati. La determinazione della retribuzione di
posizione, in attuazione delle disposizioni emanate con il predetto
decreto, e' effettuata attraverso il procedimento negoziale.
2. Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 1, sono
periodicamente individuati, ai fini della determinazione della
retribuzione di posizione, gli uffici di diversa rilevanza, nonche'
le sedi disagiate in relazione alle condizioni ambientali ed
organizzative nelle quali il servizio e' svolto.

Art. 17.
Retribuzione di risultato
1. La retribuzione di risultato, correlata ai risultati conseguiti
con le risorse umane ed i mezzi disponibili rispetto agli obiettivi
assegnati, e' attribuita secondo parametri definiti dal procedimento
negoziale, tenendo conto della efficacia, della tempestivita' e
dell'efficienza del lavoro svolto.

Art. 18.
Patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato
1. L'Amministrazione garantisce, nei riguardi dei funzionari, il
patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato in tutte le
controversie insorte per motivi di servizio con estranei
all'Amministrazione.

Art. 19.
Comando e collocamento fuori ruolo
1. Fermi restando i comandi ed i collocamenti fuori ruolo previsti
da disposizioni speciali, i funzionari possono essere collocati in
posizione di fuori ruolo presso gli organi costituzionali, le altre
Amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e le autorita'
indipendenti, in relazione anche ad esigenze di coordinamento con i
compiti istituzionali dell'Amministrazione. Il procedimento resta
regolato dagli articoli 56, 57, 58 e 59 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e
modificazioni, nonche' dalle relative disposizioni di attuazione. Il
numero dei funzionari comandati o collocati fuori ruolo non puo'
superare complessivamente le quindici unita'.
2. Ai funzionari possono essere conferiti incarichi di funzioni
dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato con le modalita' di
cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. Per la durata dell'incarico, il funzionario e' collocato in
aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di
servizio.

Note all'art. 19:
- Si riporta il testo degli articoli 56, 57, 58 e 59
del citato decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3:
«Art. 56 (Comando presso altra amministrazione). -
L'impiegato di ruolo puo' essere comandato a prestare
servizio presso altra amministrazione statale o presso enti
pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza
dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene.
Il comando e' disposto, per tempo determinato e in via
eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando
sia richiesta una speciale competenza.
Al comando si provvede con decreto dei Ministri
competenti, sentito l'impiegato.
Per il comando presso un ente pubblico il decreto
dovra' essere adottato anche con il concerto del Ministro
per il tesoro e del Ministro titolare dell'amministrazione
vigilante.
Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore
generale si provvede con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri,
su proposta dei Ministri competenti.
Salvo i casi previsti dai precedenti commi e dal
successivo art. 58, e' vietata l'assegnazione, anche
temporanea, di impiegati ad uffici diversi da quelli per i
quali sono stati istituiti i ruoli cui essi appartengono.
In attesa dell'adozione del provvedimento di comando,
puo' essere concessa, dall'amministrazione di appartenenza,
l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso
l'amministrazione che ha richiesto il comando».
«Art. 57 (Trattamento del personale comandato e carico
della spesa). - L'impiegato in posizione di comando e'
ammesso agli esami, ai concorsi ed agli scrutini di
promozione nonche' ai concorsi per il passaggio alla
qualifica intermedia della carriera superiore in base alle
normali disposizioni.
La spesa per il personale comandato presso altra
amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione
di appartenenza.
Alla spesa del personale comandato presso enti pubblici
provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui
detto personale va a prestare servizio. L'ente e',
altresi', tenuto a versare all'amministrazione statale cui
il personale stesso appartiene l'importo dei contributi e
delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla
legge.
Il periodo di tempo trascorso nella posizione di
comando e' computato agli effetti del trattamento di
quiescenza e di previdenza.
Alle promozioni di tutto il personale comandato,
nonche' agli aumenti periodici, provvede l'amministrazione
cui l'impiegato appartiene organicamente».
«Art. 58 (Presupposti e procedimento). - Il
collocamento fuori ruolo puo' essere disposto per il
disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici
attinenti agli interessi dell'amministrazione che lo
dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali
dell'amministrazione stessa.
L'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto
nella qualifica del ruolo organico cui appartiene; nella
qualifica iniziale del ruolo stesso e' lasciato scoperto un
posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo.
Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto dei
Ministri competenti di concerto con il Ministro per il
Tesoro, sentito l'impiegato.
Al collocamento fuori ruolo dell'impiegato con
qualifica non inferiore a direttore generale si provvede in
conformita' al quarto comma dell'art. 56.
I casi nei quali gli impiegati possono essere collocati
fuori ruolo, sono determinati col regolamento».
«Art. 59 (Trattamento e promozione del personale fuori
ruolo). - All'impiegato collocato fuori ruolo si applicano
le norme dell'art. 57.
L'impiegato collocato fuori ruolo che consegne la
promozione o la nomina a qualifica superiore rientra in
organico andando ad occupare, secondo l'ordine della
graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo.
Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la
promozione o con la nomina permanga la possibilita' di
collocamento fuori ruolo, il decreto di promozione o di
nomina puo' disporre il collocamento fuori ruolo, anche
nella nuova qualifica».
- Per il testo dell'art. 19 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 vedi note all'art. 8.

Capo II
Procedimento negoziale

Art. 20.
Ambito di applicazione
1. Il presente capo disciplina il procedimento per la definizione
degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del
personale della carriera dirigenziale penitenziaria oggetto di
negoziazione.
2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalita'
e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con
l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica ai sensi
dall'articolo 23, comma 5.
3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma 2 ha durata
quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per gli aspetti
economici, a decorrere dal termine di scadenza previsto dal
precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata in
vigore del decreto successivo.
4. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego
rinviano per il personale del comparto dei Ministeri alla
contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle
indicate nell'articolo 22 e non disciplinate per i funzionari da
particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si
provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Note all'art. 20:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 della
citata legge 23 agosto 1988, n. 400:
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge».

Art. 21.
Delegazioni negoziali
1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di
parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la
presiede, e dai Ministri della giustizia e dell'economia e delle
finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed
una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative dei
funzionari individuate con decreto del Ministro per la funzione
pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentativita'
sindacale stabiliti per il pubblico impiego avuto riguardo al solo
dato associativo.

Art. 22.
Materie di negoziazione
1. Formano oggetto del procedimento negoziale:
a) il trattamento economico fondamentale ed accessorio, secondo
parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino,
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei
e proporzionati, rapportati alla figura apicale;
b) l'orario di lavoro;
c) il congedo ordinario e straordinario;
d) la reperibilita';
e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
f) i permessi brevi per esigenze personali;
g) i distacchi, le aspettative e di permessi sindacali;
h) la copertura assicurativa del rischio di responsabilita'
civile connesso all'esercizio delle funzioni e dei compiti propri
della carriera.
2. L'ipotesi di accordo puo' prevedere, in caso di vacanza
contrattuale, l'attribuzione di elementi retributivi provvisori
percentualmente correlati al tasso di inflazione programmato, secondo
le regole generali stabilite per il pubblico impiego.

Art. 23.
Procedura di negoziazione
1. La procedura negoziale e' avviata dal Ministro per la funzione
pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui
all'articolo 20, comma 3. Le trattative si svolgono tra i soggetti di
cui all'articolo 21 e si concludono con la sottoscrizione di una
ipotesi di accordo.
2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base dei
criteri utilizzati per l'accertamento della rappresentativita'
sindacale ai sensi dell'articolo 21, che le organizzazioni sindacali
aderenti all'ipotesi stessa rappresentino almeno il cinquantuno per
cento del dato complessivo espresso dal totale delle deleghe
sindacali rilasciate.
3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al
Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono
la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il
termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di
accordo.
4. L'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti contenenti
l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli
oneri riflessi del trattamento economico, nonche' la quantificazione
complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validita'.
L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso comportare, direttamente o
indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di
spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di
programmazione economico-finanziaria votato dal Parlamento nella
legge finanziaria, nonche' nella legge di bilancio.
5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilita'
finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui al comma 3, approva
l'ipotesi di accordo quadriennale ed il relativo schema di decreto
del Presidente della Repubblica da adottare e lo sottopone al
controllo di competenza della Corte dei conti, prescindendo dal
parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia
definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo
riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica
nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.
6. Nell'ambito e nei limiti fissati dal decreto del Presidente
della Repubblica di cui al comma 5 e per le materie specificamente
ivi indicate, possono essere conclusi accordi decentrati a livello
centrale e territoriale che, senza comportare alcun onere aggiuntivo,
individuano esclusivamente criteri applicativi delle previsioni del
predetto decreto. Gli accordi decentrati sono stipulati tra una
delegazione di parte pubblica presieduta dai titolari degli uffici
centrali e territoriali individuati dall'Amministrazione entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica di cui al comma 5, ed una delegazione
sindacale composta dai rappresentanti delle corrispondenti strutture
territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi
di accordo quadriennale di cui al comma 1. In caso di mancata
definizione degli accordi decentrati, resta impregiudicato il potere
di autonoma determinazione dell'Amministrazione.

Art. 24.
Soluzione di questioni interpretative
1. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 23, comma
5, insorgono contrasti interpretativi di rilevanza generale per il
personale interessato, le organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, nonche'
l'Amministrazione, possono ricorrere al Ministro per la funzione
pubblica, formulando apposita richiesta scritta di esame della
questione controversa, con la specifica e puntuale indicazione dei
fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. Di ciascun
contrasto interpretativo di rilevanza generale e' data comunicazione
alle altre organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo.
2. Nei trenta giorni successivi alla ricezione della richiesta di
cui al comma 1, il Ministro per la funzione pubblica puo' far ricorso
alle delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale che hanno
sottoscritto l'accordo poi recepito nel decreto del Presidente della
Repubblica. L'esame non determina interruzione delle attivita' e dei
procedimenti amministrativi e deve concludersi nel termine di trenta
giorni dal primo incontro, decorsi i quali il Ministro per la
funzione pubblica emana appositi atti di indirizzo ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni.

Note all'art. 24:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 4 del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di
indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi
ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti
rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano
la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa
e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi
spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa
e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali
ed economico-finanziarie da destinare alle diverse
finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di
ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe,
canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita'
amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto».

Art. 25.
Fondo di finanziamento
1. Per il finanziamento della retribuzione accessoria puo' essere
istituito un apposito fondo nel quale confluiscono le risorse
finanziarie con finalita' retributive destinate ai funzionari,
diverse da quelle relative alla retribuzione di base.


Capo III
Disposizioni transitorie e finali

Art. 26.
Inquadramenti nella carriera dirigenziale penitenziaria
1. I dirigenti generali dell'Amministrazione sono inquadrati nella
nuova carriera con la qualifica di dirigente generale penitenziario,
secondo l'ordine di ruolo.
2. I direttori generali non provenienti dai ruoli
dell'Amministrazione, ai quali e' stato conferito l'incarico ai sensi
dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, o dall'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono inquadrati, a domanda da presentare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, nel ruolo della nuova carriera, con la qualifica
corrispondente all'incarico rivestito che mantengono. Il suddetto
inquadramento decorre dalla data di presentazione della domanda ed e'
disposto, secondo i principi della invarianza della dotazione
organica complessiva, con decreto del Ministro.
3. Il personale gia' inquadrato nella qualifica di dirigente
superiore dell'Amministrazione e inquadrato nella nuova carriera con
la qualifica di dirigente penitenziario, secondo l'ordine di ruolo,
nel rispettivo ruolo professionale, ed e' riconosciuto idoneo a
ricoprire gli incarichi superiori di cui alla tabella A.
4. Il personale gia' inquadrato nella qualifica di dirigente
dell'Amministrazione e' inquadrato nella nuova carriera con la
qualifica di dirigente penitenziario secondo l'ordine di ruolo e, in
relazione alle esigenze di copertura della dotazione organica, e'
ammesso al primo scrutinio per il conferimento degli incarichi
superiori senza l'osservanza dei termini di cui all'articolo 7.
5. I dipendenti nominati dirigenti ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, della legge, sono inquadrati nella qualifica di dirigente
penitenziario del rispettivo ruolo professionale. L'inquadramento e'
disposto secondo l'ordine di ruolo, dopo i dirigenti di cui al comma
4.
6. I dipendenti gia' appartenenti agli ex profili professionali di
direttore penitenziario, direttore di servizio sociale, direttore
medico, gia' in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1,
comma 1, della legge, sono inquadrati, previa ricognizione delle
effettive vacanze nella dotazione organica definita nella tabella A,
nella qualifica di dirigente penitenziario del rispettivo ruolo
professionale. Essi seguono in ruolo i funzionari indicati nel comma
5.

Note all'art. 26:
- Per il testo dell'art. 18 del citato decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 vedi note all'art. 8.
- Per il testo dell'art. 19 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 vedi note all'art. 8.

Art. 27.
Prima applicazione del procedimento negoziale
1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto
dall'articolo 23, comma 5, ai funzionari individuati dall'articolo 26
si applica il trattamento economico acquisito.

Art. 28.
Clausole di salvaguardia
1. Ai fini dell'applicazione di tutti gli istituti giuridici ed
economici di cui al presente decreto, i funzionari conservano
l'anzianita' maturata con riferimento alle pregresse qualifiche
dirigenziali e direttive ovvero posizioni economiche di provenienza.
2. Ai fini della copertura degli incarichi di cui all'articolo 7,
successivamente allo scrutinio di cui all'articolo 26, comma 4, il
requisito dell'anzianita' di cui all'articolo 7, comma 1, e'
calcolato tenendo conto della pregressa anzianita' maturata
complessivamente nell'ex carriera direttiva e dirigenziale.
2. Sono fatti salvi gli effetti degli inquadramenti disposti ai
sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

Note all'art. 28:
- La legge 15 dicembre 1990, n. 395 reca: «Ordinamento
del Corpo di polizia penitenziaria».

Art. 29.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto,
valutato complessivamente in euro 5.868.825 annui, si provvede:
a) quanto a euro 4.021.784 annui, a decorrere dall'anno 2006, a
valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge
27 luglio 2005, n. 154;
b) quanto a euro 1.847.041 annui, a decorrere dall'anno 2006, a
valere sulle risorse di cui all'articolo 50, comma 9, lettera d),
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonche' mediante riduzione
della dotazione organica delle aree funzionali in un numero di posti
tale da determinare una riduzione di spesa di ammontare equivalente;
ai predetti fini si puo' procedere all'inquadramento progressivo
nella qualifica di dirigente penitenziario di tutti i soggetti in
possesso dei requisiti prescritti contestualmente alle cessazioni del
personale delle predette aree funzionali.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1,
limitatamente alle differenze stipendiali per passaggi di qualifica,
valutate in euro 5.868.825, anche ai fini dell'applicazione
dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da
apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2006

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli


Note all'art. 29:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge 27
luglio 2005, n. 154:
«Art. 5 (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri
derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli
articoli 1 e 4, valutati in euro 4.021.784 annui per le
differenze stipendiali connesse ai passaggi di qualifica e
determinati nel limite massimo di euro 1.240.505 annui per
le maggiori prestazioni di lavoro straordinario, e'
autorizzata la spesa complessiva di euro 5.262.289 annui a
decorrere dall'anno 2005.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art.
1, comma 1, lettera g), e' autorizzata la spesa nel limite
massimo di euro 70.711 annui a decorrere dall'anno 2005.
3. All'onere complessivo di cui commi 1 e 2 si provvede
mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno
2005, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 33,
comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede
al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1 del presente articolo limitatamente alle
differenze stipendiali per passaggi di qualifica, valutate
in euro 4.021.784, anche ai fini dell'applicazione
dell'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere,
corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti
adottati ai sensi dell'art. 7, secondo comma, numero 2),
della legge n. 468 del 1978.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».
- Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 50 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001):
«9. E' stanziata la somma di L. 239.340 milioni per il
2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a
decorrere dal 2003, per le finalizzazioni di spesa di cui
alle seguenti lettere a), b) e e), nonche' la somma di L.
10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla seguente
lettera d):
a) ulteriori interventi necessari a realizzare
l'inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei
nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del
personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle
Forze armate secondo quanto previsto dai decreti
legislativi emanati ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5
della legge 31 marzo 2000, n. 78;
b) copertura degli oneri derivanti dall'attuazione
dell'art. 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in
deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, e copertura
degli oneri derivanti dal riordino delle carriere non
direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo
forestale dello Stato;
c) allineamento dei trattamenti economici del
personale delle Forze di polizia relativamente al personale
tecnico, alle bande musicali ed ai servizi prestati presso
le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero;
d) copertura e riorganizzazione degli uffici di cui
ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 1, al comma 1 dell'art. 2 e al
comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2000,
n. 146, e conseguente adeguamento degli uffici centrali e
periferici di corrispondente livello dell'amministrazione
penitenziaria. Alle conseguenti variazioni delle tabelle di
cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 21
maggio 2000, n. 146, si provvede ai sensi del comma 6 dello
stesso articolo. Si applica l'art. 4, comma 3, del medesimo
decreto legislativo, nonche' la previsione di cui al comma
7 dell'art. 3 dello stesso decreto».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 11-ter ed
il secondo comma dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n.
468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
Stato in materia di bilancio):
«Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). - 7.
Qualora nel corso dell'attuazione dileggi si verifichino o
siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle
previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime
leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro
competente ne da notizia tempestivamente al Ministro
dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi
la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con
propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri».
«Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
di ordine). - Con decreti del Ministro del tesoro, da
registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal
predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni
di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme
necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte
corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa, [in caso di richiesta da parte
degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di
provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel
caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo
soppresso];
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con
l'accertamento e la riscossione delle entrate».

 Tabella A
   (Art. 3, comma 3)
   RUOLI E QUALIFICHE DELLA CARRIERA
   DIRIGENZIALE PENITENZIARIA
   FUNZIONI CONFERIBILI
   I Dirigenti generali
=====================================================================
   Qualifica        |Dotazione organica|        Funzioni
   =====================================================================
   |                  |Capo di Dipartimento;
   |                  |vice capo di
   |                  |Dipartimento; direttore
   |                  |generale; direttore
   |                  |istituto superiore studi
   Dirigente generale      |                  |penitenziari;
   penitenziario           |        25        |provveditore regionale
II Ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario
=====================================================================
   Qualifica        |Dotazione organica|        Funzioni
   =====================================================================
   Dirigente penitenziario |       431        |
   ---------------------------------------------------------------------
   |                  |Direttore di
   |                  |quattro uffici presso
   |                  |l'ufficio del capo del
   |                  |Dipartimento; Direttore
   |                  |di nove uffici presso le
   |                  |direzioni generali del
   |                  |Dipartimento; Direttore
   |                  |di un ufficio preso
   |                  |l'istituto superiore di
   |                  |studi penitenziari;
   |                  |Direttore dell'ufficio
   |                  |della segreteria e degli
   |                  |affari generali presso i
   |                  |provveditorati regionali;
   |                  |Direttore degli istituti
   |                  |penitenziari di: Milano
   |                  |S. Vittore C.C., Milano
   |                  |Opera C.R., Torino Le
   |                  |Vallette C.C., Padova
   |                  |C.R., Parma Istituti
   |                  |penali, Bologna C.C.,
   |                  |Firenze Sollicciano I
   |                  |C.C., Spoleto C.R., Roma
   |                  |Rebibbia Nuovo Complesso
   |                  |C.C., Roma Regina Coeli
   |                  |C.C., Napoli
   |                  |Secondigliano C.C.,
   |                  |Napoli Poggioreale C.C.,
   |                  |Lecce Nuovo Complesso
   - di cui con incarichi  |                  |C.C., Palermo Pagliarelli
   superiori               |        45        |C.C., Genova Marassi C.C.
   ---------------------------------------------------------------------
   |                  |Direttore di istituto
   |                  |penitenziario, ad
   |                  |eccezione degli istituti
   |                  |individuati come sede di
   |                  |incarico superiore;
   |                  |Direttore di ufficio
   |                  |presso l'ufficio del capo
   |                  |del Dipartimento, ad
   |                  |eccezione degli uffici
   |                  |individuati come sede di
   |                  |incarico superiore;
   |                  |Direttore di ufficio
   |                  |presso le direzioni
   |                  |generali del
   |                  |Dipartimento, ad
   |                  |eccezione degli uffici
   |                  |individuati come sede di
   |                  |incarico superiore;
   |                  |Direttore di scuola di
   |                  |formazione; Direttore
   |                  |aggiunto di ufficio,
   |                  |centrale o territoriale,
   |                  |individuato come incarico
   |                  |superiore; Direttore
   |                  |dell'ufficio del
   |                  |personale e della
   |                  |formazione e dei detenuti
   |                  |e del trattamento presso
   |                  |i provveditorati
   |                  |regionali; Vice direttore
   |                  |di istituto
   Dirigente               |       386        |penitenziario.
III Ruolo dei dirigenti medici psichiatri
=====================================================================
   Qualifica        |Dotazione organica|        Funzioni
   =====================================================================
   Dirigente penitenziario |        15        |
   ---------------------------------------------------------------------
   |                  |Direttore dell'Ospedale
   |                  |psichiatrico giudiziario
   |                  |di Aversa; Direttore
   |                  |dell'Ospedale
   |                  |psichiatrico giudiziario
   |                  |di Montelupo Fiorentino;
   |                  |Direttore dell'Ospedale
   - di cui con incarichi  |                  |psichiatrico giudiziario
   superiori               |        3         |di Reggio Emilia.
   ---------------------------------------------------------------------
   |                  |Direttore dell'Ospedale
   |                  |psichiatrico giudiziario
   |                  |di Barcellona Pozzo di
   |                  |Gotto; Direttore
   |                  |dell'Ospedale
   |                  |psichiatrico giudiziario
   |                  |di Napoli; Direttore
   |                  |aggiunto negli ospedali
   |                  |psichiatrici giudiziari,
   |                  |individuati come sede di
   |                  |incarico superiore; Vice
   |                  |direttore di Ospedale
   Dirigente               |        12        |psichiatrico giudiziario.
IV Ruolo dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna
=====================================================================
   Qualifica        |Dotazione organica|        Funzioni
   =====================================================================
   Dirigente penitenziario |        55        |
   ---------------------------------------------------------------------
   |                  |Direttore di un ufficio
   |                  |presso la direzione
   |                  |generale dell'esecuzione
   |                  |penale esterna del
   |                  |Dipartimento Direttore di
   |                  |un ufficio presso
   |                  |l'istituto superiore di
   |                  |studi penitenziari;
   |                  |Direttore dell'ufficio
   |                  |dell'esecuzione penale
   |                  |esterna presso i
   |                  |provveditorati regionali
   |                  |della Lombardia, Veneto,
   |                  |Trentino-Alto Adige e
   |                  |Friuli-Venezia Giulia,
   - di cui con incarichi  |                  |Toscana, Lazio, Campania,
   superiori               |        8         |Sicilia.
   ---------------------------------------------------------------------
   |                  |Direttore dell'ufficio
   |                  |dell'esecuzione penale
   |                  |esterna presso i
   |                  |provveditorati regionali
   |                  |di: Piemonte e Valle
   |                  |d'Aosta, Liguria, Emilia
   |                  |Romagna, Marche, Umbria,
   |                  |Abruzzo e Molise, Puglia,
   |                  |Basilicata, Calabria e
   |                  |Sardegna; Direttore degli
   |                  |uffici locali di
   |                  |esecuzione penale esterna
   |                  |di: Ancona, Avellino,
   |                  |Bari, Bologna, Brescia,
   |                  |Cagliari, Caserta,
   |                  |Catania, Catanzaro, Como,
   |                  |Cosenza, Firenze, Genova,
   |                  |L'Aquila, Lecce, Livorno,
   |                  |Messina, Milano, Napoli,
   |                  |Padova, Palermo, Perugia,
   |                  |Pescara, Pisa, Potenza,
   |                  |Reggio Calabria, Reggio
   |                  |Emilia, Roma, Salerno,
   |                  |Taranto, Torino, Trento,
   |                  |Trieste, Udine, Venezia,
Dirigenti               |        47        |Verona, Viterbo.
 Totale: 526

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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