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Gazzetta Ufficiale N. 52 del 3 Marzo 2006

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 febbraio 2006

Fissazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2005, 2006 e 2007 per gli enti locali, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in attuazione dell'articolo 1, commi 93 e 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005);
Visto in particolare l'art. 1, comma 93 della citata legge
30 dicembre 2004, n. 311, che prevede come, ai fini del concorso
delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente comma
costituiscano principi e norme di indirizzo per le predette
amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, che
operano le riduzioni delle rispettive dotazioni organiche secondo
l'ambito di applicazione da definire con il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui al successivo comma 98 del predetto
articolo. Tale comma prevede, infatti, che con decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri, previo accordo tra Governo, regioni e
autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, per
le amministrazioni regionali, gli enti locali di cui all'art. 2,
commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono
fissati criteri e limiti per le assunzioni nel triennio 2005-2007,
previa attivazione delle procedure di mobilita' e fatte salve le
assunzioni del personale infermieristico del Servizio sanitario
nazionale;
Visto che le misure di cui al comma 98, dell'art. 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311, devono garantire, per le regioni e le
autonomie locali, la realizzazione di economie di spesa lorde non
inferiori a 213 milioni di euro per l'anno 2005, a 572 milioni di
euro per l'anno 2006, a 850 milioni di euro per l'anno 2007 e a
940 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Per gli enti del
Servizio sanitario nazionale, devono garantire, economie di spesa
lorde non inferiori a 215 milioni di euro per l'anno 2005, a 579
milioni di euro per l'anno 2006, a 860 milioni di euro per l'anno
2007 e a 949 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008;
Ritenuto di dover procedere alla individuazione, per le province e
per i comuni, dei criteri e dei limiti relativi alle assunzioni a
tempo indeterminato, nonche' alla definizione dell'ambito applicativo
delle disposizioni relative alla rideterminazione degli organici in
attuazione dell'art. 1, commi 93 e 98, della legge n. 311 del 2004;
Visto l'accordo, sancito in sede di Conferenza unificata il
28 luglio 2005, tra Governo, regioni e autonomie locali, che, nel
definire modalita', criteri e limiti generali per la disciplina delle
disposizioni contenute nei citati commi 93 e 98 demanda a separati
appositi accordi tra il Governo, le regioni, gli enti dei Servizio
sanitario nazionale e gli enti locali di cui all'art. 2, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la specifica
disciplina delle predette fattispecie;
Visto l'accordo, sancito in sede di Conferenza unificata il
24 novembre 2005, tra Governo, regioni e autonomie locali, che da'
attuazione a quanto previsto nel precedente accordo del 28 luglio
2005;
Vista la rettifica all'accordo del 28 luglio 2005 concernente il
punto 9, lettera c), del citato accordo, approvata nella seduta della
Conferenza unificata del 26 gennaio 2006;
Acquisiti i pareri dei Ministeri dell'economia e delle finanze,
dell'interno e della salute e del Dipartimento per gli affari
regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio
2005, con il quale il Ministro per la funzione pubblica e' stato
delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del
Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonche'
l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche
amministrazioni;
Decreta:
Art. 1.

Ambito di applicazione
1. Il presente decreto e' emanato ai sensi dell'art. 1, commi 93 e
98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed in attuazione degli
accordi sanciti in sede di Conferenza unificata il 28 luglio 2005, il
24 novembre 2005, tra Governo, regioni e autonomie locali ed
individua, per le amministrazioni provinciali e locali di cui
all'art. 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i criteri e i limiti concernenti
la rideterminazione delle dotazioni organiche e le assunzioni di
personale a tempo indeterminato per gli anni 2005, 2006 e 2007.
2. L'individuazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni e la
definizione dell'ambito applicativo della rideterminazione degli
organici di cui al precedente comma e' effettuata distintamente per
il personale delle province e per quello degli enti di cui al citato
art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
3. Al fine di monitorare i dati sulla stabilizzazione del
precariato e dei lavoratori socialmente utili alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni locali, le assunzioni derivanti da leggi
speciali sono comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze -
Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento della funzione
pubblica.

Art. 2.
Rideterminazione degli organici delle province,
dei comuni, delle unioni di comuni e delle comunita' montane
1. Le amministrazioni provinciali, comunali, le unioni di comuni e
le comunita' montane procedono alla rideterminazione delle rispettive
dotazioni organiche nel rispetto di quanto previsto dal comma 93,
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sulla base di
quanto previsto dal presente articolo.
2. Le modalita' di rideterminazione devono essere finalizzate alla
riduzione del divario esistente tra dotazione organica e personale in
servizio. Le amministrazioni nell'effettuare la predetta
rideterminazione, non possono, comunque operare incrementi alle
dotazioni organiche vigenti.
3. Le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunita'
montane, ai fini del calcolo per la rideterminazione delle dotazioni
organiche di cui al comma 93, dell'art. 1, della legge n. 311 del
2004, procedono alla definizione delle rispettive dotazioni organiche
prendendo a riferimento la spesa relativa al personale in servizio
riferito a ciascuna qualifica, alla data del 31 dicembre 2004. Sono,
altresi', fatte salve le procedure concorsuali in atto alla data del
30 novembre 2004, le mobilita' che l'amministrazione di destinazione
abbia gia' avviato alla data del 1° gennaio 2005, nonche' quelle
connesse a processi di trasformazione o soppressioni di
amministrazioni pubbliche ovvero concernenti personale in situazione
di eccedenza.
4. La spesa del personale determinata ai sensi del comma 3, non
potra' essere aumentata, in relazione alla media percentuale tra
posti in organico e posti vacanti come risultante dal censimento del
personale degli enti locali al 1° gennaio 2004, in misura superiore
alle seguenti percentuali:

   amministrazioni provinciali....                           |   16%
   comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti....     |   19%
   comuni con popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti....    |   18%
   comuni con popolazione da 50.000 a 249.999 abitanti....   |   15%
   comuni con oltre 250.000 abitanti....                     |    8%

5. Ai sensi del comma 93, dell'art. 1, della legge n. 311 del 2004,
le dotazioni organiche, cosi' come rideterminate ai sensi dei
precedenti commi, in nessun caso potranno comportare una spesa
complessiva superiore a quella discendente dalle dotazioni organiche
vigenti alla data del 31 dicembre 2004 ed, inoltre, ogni singolo ente
non sara', comunque, tenuto ad operare una riduzione superiore al 5%
del costo della dotazione organica vigente al 31 dicembre 2004.
6. Qualora nel corso del triennio 2005, 2006 e 2007 si procedesse a
passaggi di personale in attuazione del decentramento amministrativo,
gli enti potranno rideterminare le rispettive dotazioni organiche
integrandole con i posti necessari. Le dotazioni organiche potranno,
comunque, essere aumentate con l'ingresso di personale derivante da
processi di ristrutturazione e privatizzazione di pubbliche
amministrazioni o in situazione di eccedenza, nonche' del personale
docente di cui all'art. 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n.
289.
7. Sono esclusi dagli adempimenti di cui ai precedenti commi del
presente articolo gli enti delle regioni Friuli-Venezia Giulia e
Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano nonche' i
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le unioni di
comuni e le comunita' montane.

Art. 3.
Assunzione di personale nelle province
1. Per quanto attiene alla disciplina delle assunzioni a tempo
indeterminato per il triennio 2005, 2006 e 2007, considerato che le
economie di spesa sono individuate, dal comma 98, dell'art. 1, della
legge n. 311 del 2004, in modo complessivo per le autonomie regionali
e locali, l'ammontare di tali economie e' suddiviso per regioni, con
esclusione di quelle a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e Bolzano, province e restanti enti locali di cui all'art. 2,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo
la seguente formula matematica: numero complessivo dei dipendenti al
31 dicembre 2003 di ognuna delle tipologie di enti moltiplicato per
il numero complessivo delle economie di spesa lorda da realizzare per
l'intero comparto regioni ed autonomie locali; il risultato ottenuto
e' diviso per il numero complessivo dei dipendenti dell'intero
comparto regioni ed autonomie locali al 31 dicembre 2003.
2. Nel triennio 2005, 2006 e 2007, le assunzioni di personale a
tempo indeterminato per le amministrazioni provinciali, nel rispetto
di quanto previsto dal comma precedente, devono garantire la
realizzazione di economie di spesa lorde non inferiori a 19.649.000
euro per l'anno 2005, a 53 milioni di euro per l'anno 2006, a
79 milioni di euro per l'anno 2007 ed a 87 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2008. Per gli anni 2006, 2007 e 2008 i relativi
importi sono decurtati dagli importi stabiliti dal patto di
stabilita' sottoscritto dalla regione Friuli-Venezia Giulia con le
modalita' di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri concernente la fissazione dei criteri e limiti per la
rideterminazione delle dotazioni organiche e per le assunzioni di
personale a tempo indeterminato per le amministrazioni regionali e
per gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, emanato
in attuazione dei commi 93 e 98, dell'art. 1, della legge 30 dicembre
2004, n. 311.
3. Per le amministrazioni provinciali, relativamente all'anno 2005,
gli obiettivi di contenimento della spesa di cui all'art. 1, comma
98, della legge n. 311 del 2004, sono individuati utilizzando la
seguente formula matematica: numero di dipendenti in servizio a tempo
indeterminato nella singola provincia al 31 dicembre 2003
moltiplicato per l'importo delle economie di spesa lorde da
realizzare per il sub-comparto province (euro 19.649.000); il
risultato ottenuto e' diviso per il numero complessivo dei dipendenti
a tempo indeterminato del medesimo comparto ed i risparmi da
conseguirsi per l'anno 2005 da parte di ciascuna provincia sono
rappresentati nella tabella 1 allegata al presente decreto.
4. Dalla economia relativa all'anno 2005 va dedotta la somma da
attribuire alle province della regione Friuli-Venezia Giulia,
calcolata con i criteri di cui al precedente comma 1 del presente
articolo. Per gli anni 2006, 2007 e 2008 i relativi importi saranno
decurtati degli importi stabiliti dal patto di stabilita'
sottoscritto dalla regione Friuli-Venezia Giulia e dalle province
autonoma di Trento e Bolzano con le modalita' di cui all'art. 6 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la
fissazione dei criteri e limiti per la rideterminazione delle
dotazioni organiche e per le assunzioni di personale a tempo
indeterminato per le amministrazioni regionali e per gli enti e le
aziende del Servizio sanitario nazionale, emanato in attuazione dei
commi 93 e 98, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Detti importi concorreranno al conseguimento degli obiettivi previsti
dalla legge n. 311 del 2004.
5. Per verificare le possibilita' di assunzioni di personale a
tempo indeterminato di personale presso ogni singola amministrazione
provinciale, andra' calcolato su base annua (13 mensilita) il costo
lordo delle cessazioni effettivamente verificatesi nell'anno
precedente (2004) in modo da autorizzare per l'anno 2005 un numero di
assunzioni il cui costo lordo annuo (13 mensilita) sia al massimo
uguale alla differenza tra il costo delle cessazioni e il risparmio
di competenza di ciascuna provincia, come da tabella 1 allegata al
presente decreto. Per la determinazione del costo lordo annuo di
ciascuna unita' di personale cessata viene convenzionalmente adottata
la seguente modalita' di calcolo: tabellare della posizione economica
media della categoria di appartenenza + indennita' di comparto +
oneri conseguenti, compreso IRAP. Per la determinazione del costo
lordo annuo di ciascuna unita' di personale assunta viene
convenzionalmente adottata la seguente modalita' di calcolo:
tabellare della posizione economica iniziale della categoria di
appartenenza + indennita' di comparto + oneri conseguenti, compreso
IRAP.
6. Ai fini del calcolo del costo delle cessazioni di cui al
precedente comma, si intendono per «cessazioni» quelle derivanti da
estinzione del rapporto di lavoro, riferentisi al personale a tempo
indeterminato, con esclusione dei processi di mobilita'.
7. In alternativa alla procedura descritta al comma 5, resta
comunque salva la possibilita' per ciascuna provincia di procedere
alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 25
per cento delle cessazioni dell'anno precedente. L'opzione del 25 per
cento e', comunque, esercitabile esclusivamente negli anni finanziari
2005 e 2006.
8. Nell'ipotesi in cui non venga rispettato l'importo di risparmio
di ciascuna provincia, a seguito dell'opzione del 25 per cento di cui
al precedente comma 7, l'eventuale eccedenza sara' posta a carico
della medesima provincia, in sede di aggiornamento della tabella di
cui al successivo articolo.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
agli enti della regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 4.
Aggiornamento della tabella
e verifica del conseguimento delle economie
1. L'aggiornamento della tabella 1 allegata al presente decreto per
gli anni successivi al 2005, sara' sottoposto dall'UPI alla
valutazione della Conferenza unificata, entro il 30 aprile, ai fini
dell'individuazione degli specifici risparmi di spesa negli anni di
riferimento.
2. Il procedimento descritto all'art. 3 si applichera' per gli anni
successivi in modo che le economie di spesa gia' conseguite saranno
mantenute in maniera strutturale ed implementate dagli ulteriori
risparmi da realizzarsi negli anni 2006-2007.
3. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di risparmio
da parte di ciascuna provincia, la quota di mancato risparmio sara'
conteggiata ai fini dell'aggiornamento della tabella 1 allegata al
presente decreto.

Art. 5.
Assunzione di personale nei comuni,
nelle unioni di comuni e nelle comunita' montane
1. Per le amministrazioni comunali, le unioni di comuni e le
comunita' montane, ai fini della determinazione dei risparmi di spesa
da conseguire nel triennio 2005, 2006 e 2007 di cui al comma 98,
dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applica la
metodologia di cui al comma 1, dell'art. 3 del presente decreto.
2. Nel triennio 2005, 2006 e 2007, le assunzioni di personale a
tempo indeterminato per le amministrazioni comunali, le unioni di
comuni e le comunita' montane, nel rispetto di quanto previsto dal
comma precedente, devono garantire la realizzazione di economie di
spesa lorde non inferiori a 165 milioni di euro per l'anno 2005, a
442 milioni di euro per l'anno 2006, a 658 milioni di euro per l'anno
2007 ed a 727 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
3. Dalla economia relativa all'anno 2005 va dedotta la somma da
attribuire ai comuni delle regioni Valle d'Aosta Friuli-Venezia
Giulia, provincia di Trento e provincia di Bolzano calcolata con gli
stessi criteri di cui all'art. 3, comma 1 del presente decreto. Per
gli anni 2006, 2007 e 2008 i relativi importi saranno decurtati degli
importi stabiliti dai patti di stabilita' sottoscritti dalle regioni
Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, provincia di Trento e provincia
di Bolzano con le modalita' di cui all'art. 6 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la fissazione dei
criteri e limiti per la rideterminazione delle dotazioni organiche e
per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per le
amministrazioni regionali e per gli enti e le aziende del Servizio
sanitario nazionale, emanato in attuazione dei commi 93 e 98,
dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Detti importi
concorreranno al conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge
n. 311 del 2004.
4. Per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti
dall'art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono
fissati i criteri di cui ai successivi commi 4, 5 e 6.
5. I comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, le unioni
di comuni, le comunita' montane ed i consorzi possono procedere alla
copertura totale del turn-over verificatosi nel corso del triennio
2004, 2005 e 2006.
6. I comuni con popolazione compresa tra i 2.000 e i 5.000 abitanti
possono assumere una unita' a fronte di una cessazione. Effettuata
tale assunzione, e' possibile procedere ad effettuare la seconda
assunzione dopo che si sono verificate, nel corso del triennio,
ulteriori sei cessazioni. Per gli enti che alla data di entrata in
vigore del presente decreto, avessero gia' raggiunto, a decorrere dal
1° gennaio 2004, un numero di cessazioni pari a 4, effettuata la
prima assunzione, possono procedere alla seconda assunzione quando si
siano verificate, complessivamente, 5 cessazioni. I suddetti enti per
procedere alle successive assunzioni dovranno attenersi a quanto
previsto dal precedente comma 5 del presente articolo.
7. I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti possono
assumere nel limite del 25 per cento delle cessazioni dal servizio
verificatesi nel corso del triennio 2004, 2005 e 2006;
8. Per tutti gli enti le cessazioni dal servizio si considerano
cumulativamente nel corso del triennio 2004, 2005 e 2006. Ai fini del
calcolo del costo delle cessazioni, si intendono per «cessazioni»
quelle derivanti da estinzione del rapporto di lavoro, riferentisi al
personale a tempo indeterminato, con esclusione dei processi di
mobilita'.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
agli enti delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 6.
Verifica dei risparmi di spesa conseguiti
1. Ai fini della corretta implementazione del sistema ed in
relazione alla necessita' di verificare gli eventuali maggiori o
minori risparmi conseguiti dai comuni, a decorrere dal 1° gennaio
2005, si dovra' procedere, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, ad una verifica degli stessi mediante
l'istituzione di un tavolo tecnico di confronto con l'ANCI, il
Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'interno ed
il Dipartimento della funzione pubblica, presso la Conferenza
unificata. Le parti si impegnano a verificare gli esiti del tavolo
tecnico istituito presso la Conferenza unificata autorizzando
automaticamente gli enti ad incrementare le percentuali assunzionali
in considerazione degli eventuali maggiori risparmi conseguiti dagli
stessi.

Art. 7.
Disposizioni concernenti la mobilita' del personale
1. La mobilita' puo' essere effettuata liberamente tra enti
assoggettati al campo di applicazione del presente decreto o comunque
amministrazioni sottoposte a limitazione delle assunzioni, mentre e'
da considerarsi come assunzione, ai fini economico-finanziari, se
riguarda personale proveniente da amministrazioni non assoggettate al
vincolo.
2. Per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilita', la
mobilita' puo' avvenire per compensazione, con corrispondenza di
posizioni economiche ed invarianza della spesa.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.

Roma, 15 febbraio 2006

p. Il Presidente: Baccini

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2006
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 2, foglio n. 169

 
 Tabella 1
   =====================================================================
   Provincia                              |       Quota provincia
   =====================================================================
   Agrigento....                          |                      210.506
   Alessandria....                        |                      252.980
   Ancona....                             |                      186.661
   Arezzo....                             |                      184.426
   Ascoli Piceno....                      |                      220.939
   Asti....                               |                      144.188
   Avellino....                           |                      137.481
   Bari....                               |                      320.417
   Belluno....                            |                      117.362
   Benevento....                          |                      103.577
   Bergamo....                            |                      280.178
   Biella....                             |                       84.948
   Bologna....                            |                      374.441
   Brescia....                            |                      407.600
   Brindisi....                           |                      140.834
   Cagliari....                           |                      191.505
   Caltanissetta....                      |                      138.226
   Campobasso....                         |                      121.460
   Caserta....                            |                      297.690
   Catania....                            |                      283.159
   Catanzaro....                          |                      192.623
   Chieti....                             |                      141.580
   Como....                               |                      163.189
   Cosenza....                            |                      306.259
   Cremona....                            |                      172.503
   Crotone....                            |                       86.811
   Cuneo....                              |                      292.846
   Enna....                               |                      122.205
   Ferrara....                            |                      168.405
   Firenze....                            |                      311.847
   Foggia....                             |                      236.959
   Forli-Cesena....                       |                      170.268
   Frosinone....                          |                      175.484
   Genova....                             |                      363.636
   Grosseto....                           |                      208.643
   Imperia....                            |                      113.636
   Isernia....                            |                       69.299
   La Spezia....                          |                      110.656
   L'Aquila....                           |                      200.447
   Latina....                             |                      153.129
   Lecce....                              |                      253.353
   Lecco....                              |                       91.282
   Livorno....                            |                      152.757
   Lodi....                               |                       76.751
   Lucca....                              |                      186.289
   Macerata....                           |                      173.621
   Mantova....                            |                      153.129
   Massa Carrara....                      |                      126.304
   Matera....                             |                      128.912
   Messina....                            |                      417.660
   Milano....                             |                      774.216
   Modena....                             |                      192.250
   Napoli....                             |                      524.589
   Novara....                             |                      107.302
   Nuoro....                              |                       97.988
   Oristano....                           |                       79.359
   Padova....                             |                      163.189
   Palermo....                            |                      477.645
   Parma....                              |                      159.836
   Pavia....                              |                      174.366
   Perugia....                            |                      366.244
   Pesaro e Urbino....                    |                      239.195
   Pescara....                            |                      120.343
   Piacenza....                           |                      141.952
   Pisa....                               |                      199.329
   Pistoia....                            |                      133.383
   Potenza....                            |                      248.509
   Prato....                              |                       67.437
   Ragusa....                             |                      135.618
   Ravenna....                            |                      173.994
   Reggio di Calabria....                 |                      160.581
   Reggio nell'Emilia....                 |                      166.542
   Rieti....                              |                      116.617
   Rimini....                             |                       97.243
   Roma....                               |                    1.058.866
   Rovigo....                             |                      115.126
   Salerno....                            |                      342.399
   Sassari....                            |                      125.931
   Savona....                             |                      138.971
   Siena....                              |                      161.326
   Siracusa....                           |                      108.793
   Sondrio....                            |                       79.732
   Taranto....                            |                      150.521
   Teramo....                             |                      142.325
   Terni....                              |                      152.384
   Torino....                             |                      677.719
   Trapani....                            |                      139.717
   Treviso....                            |                      221.311
   Varese....                             |                      223.547
   Venezia....                            |                      214.232
   Verbano-Cusio-Ossola....               |                       74.143
   Vercelli....                           |                       89.046
   Verona....                             |                      195.231
   Vibo Valentia....                      |                       85.320
   Vicenza....                            |                      164.307
   Viterbo....                            |                      151.267
     Totale euro . . .                    |                   19.649.000

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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