IL CONSIGLIO
Rif. Soa/934
Considerato in fatto.
L'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000
come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n.
93/2004 e dalla legge n. 162/2004, ha disposto che ai fini della
esecuzione dei lavori della categoria OS12 aggiudicati o subappaltati
a decorrere dal 1° gennaio 2006, al fine di acquisire o rinnovare la
qualificazione nella categoria per le classifiche di importo pari o
superiore alla III (Euro 1.032.913), l'impresa deve essere titolare
della certificazione di sistema di qualita' conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9001/2000 relativamente alla
produzione, al montaggio e alla installazione dei beni oggetto della
categoria. Per le classifiche di importo inferiore e in via
transitoria per le altre classifiche le imprese non certificate
presentano, ai fini della collaudazione di lavori della categoria
OS12 di importo superiore a Euro 50.000, una dichiarazione del
produttore dei beni oggetto della categoria, attestante il corretto
montaggio e installazione degli stessi.
L'associazione ACAI in vista della data del 1° gennaio 2006
(successivamente alla quale le imprese che si qualificheranno nella
categoria OS12, per una classifica pari o superiore alla III,
dovranno esibire la certificazione di qualita' suddetta), ha
richiesto a questa Autorita' di fornire un indirizzo interpretativo
sulle modalita' di applicazione del disposto obbligo di
certificazione.
In materia di certificazione di qualita' - come previsto delle
norme di riferimento - questa Autorita', con il venire in evenienza
dell'obbligo di dimostrazione per gli esecutori di lavori pubblici
del possesso del requisito previsto dall'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000, al punto f) della
determinazione n. 29/2002, ha espresso l'avviso che qualora
l'attestazione di qualificazione sia stata rilasciata prima
dell'entrata in vigore del suddetto obbligo di certificazione,
compete alle stazioni appaltanti in sede di gara il riscontro del
possesso della certificazione di qualita' da parte del concorrente e
della richiesta, proposta alla SOA di riferimento, dell'adeguamento
della propria attestazione.
Considerato in diritto.
L'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni ha introdotto l'obbligo per
gli esecutori di lavorazioni ricadenti in categoria OS12 e di importo
pari o superiore a Euro 1.032.913 di acquisire la certificazione di
qualita' anche rispetto all'attivita' produttiva dei componenti che
il soggetto esecutore dovra' mettere in opera.
Tale obbligo, derivante dalla disposizione in parola, assume una
duplice valenza, sia ai fini dell'esecuzione delle lavorazioni
indicate sia ai fini della di qualificazione delle imprese operanti
nel settore di specie.
Secondo una prassi che ormai sta consolidandosi, invece, la
formulazione del disposto normativo sembra spostare il momento
dell'accertamento del possesso di tale certificazione al solo momento
della revisione o del rinnovo dell'attestazione.
Tale interpretazione darebbe, evidentemente, luogo a che le imprese
entro il termine del 31 dicembre 2005 propongano richiesta di rinnovo
al fine di prorogare di ulteriori tre anni (termine per la successiva
revisione triennale) l'obbligo di acquisizione della prevista
certificazione di qualita'.
Occorre, pertanto, evidenziare che la disposizione normativa
manifesta la previsione di un esplicito obbligo di certificazione,
accertato dalle SOA in sede di rinnovo o di verifica
dell'attestazione, da considerarsi quale condizione necessaria ai
fini dell'esecuzione delle lavorazioni in discussione e che tale
ipotesi rende l'obbligo in questione quale condizione necessaria ai
fini dell'esecuzione delle lavorazioni in OS12 e, dunque, quale
condizione necessaria per il conseguimento dell'attestazione di
qualificazione.
Tutto cio' premesso, al fine di conseguire gli obiettivi di
qualita' nelle costruzioni che la legislazione italiana si prefigge,
l'Autorita' in virtu' dei propri poteri di regolazione nell'ambito
del mercato dei lavori pubblici e della qualificazione dei soggetti
esecutori, dispone che:
a) le attestazioni variate, rinnovate o verificate a cura delle
societa' organismo di attestazione a far data dal 1° gennaio 2006
dovranno essere rilasciate nella categoria OS12, per classifica pari
o superiore alla III, solo ove l'impresa dimostri il conseguimento
della certificazione del sistema di qualita' conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9001/2000 relativamente alla
produzione, al montaggio e alla installazione dei beni oggetto della
categoria OS12 (per esemplificazione dispositivi quali guard rail,
new jersey, attenuatori d'urto, barriere paramassi e simili,
finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare
stradale ed a proteggere dalla caduta dei massi) come disposto
dall'art. 18, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000;
b) qualora l'attestazione conseguita anche nella categoria OS12
riporti una data di emissione anteriore al 1° gennaio 2006 e,
pertanto, risulti possibile che sia stata rilasciata anche in carenza
della medesima certificazione di sistema di qualita', le stazioni
appaltanti, in sede di gara di lavori di importo pari o superiore a
Euro 1.032.913 ricadenti in categoria OS12, hanno l'obbligo di
verificare che il concorrente abbia conseguito il possesso della
suddetta certificazione di sistema di qualita' ed abbia in corso di
svolgimento presso la SOA di riferimento l'istruttoria per
l'adeguamento dell'attestazione circa il possesso della suddetta
certificazione di qualita'. E' cura dell'impresa attestata, infatti,
acquisire il requisito della qualita' in parola e dimostrare tale
possesso presso la SOA di riferimento, accedendo al meccanismo a
tariffa ridotta di cui al punto 3 dello schema allegato alla
determinazione n. 40/2000 dell'Autorita';
c) per l'esecuzione di lavorazioni di importo compreso tra Euro
50.000 e Euro 1.032.913 ricadenti nella medesima categoria OS12,
compete all'organo preposto alla collaudazione dei lavori accertare
che l'impresa esecutrice produca una dichiarazione del produttore dei
beni attestante il corretto montaggio e installazione degli stessi.
Roma, 7 febbraio 2006
Il presidente: Rossi Brigante
Il consigliere relatore: Botto
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato