Alle Direzioni regionali del lavoro
Alle Direzioni provinciali del lavoro
Agli Assessorati regionali e
provinciali del lavoro
All'Inps
Italia Lavoro
All'Anci
Alla C.G.I.L.
Alla C.I.S.L.
Alla U.I.L.
Alla U.G.L.
Alla CONF.S.A.L.
Alla R.D.B.
Alla C.I.S.A.L.
Alla C.I.D.A.
Alla Confcommercio
Alla Confartigianato
Alla Confederazione nazionale
artigianato, piccola e media Impresa
(C.N.A.)
All'Associazione artigiani C.A.S.A.
Alla CONFAPI
Alla Confindustria
Alla Confesercenti
Alla Confederazione cooperative
italiane
Alla Lega nazionale cooperative e mutue
All'Associazione generale cooperative
italiane
All'Unione nazionale cooperative
Italiane
All'Associazione nazionale consulenti
del lavoro
I. Premessa.
L'art. 1-quinquies, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291,
nel dettare disposizioni in materia di decadenza dai trattamenti
previdenziali e da altre indennita' o sussidi, stabilisce obblighi
nei confronti dei lavoratori beneficiari di interventi per il
sostegno al reddito, sancendo la perdita dei trattamenti nei casi in
cui i lavoratori medesimi rifiutino il percorso di reinserimento nel
mercato del lavoro o di adeguamento formativo.
E' evidente che l'obbligo lavorativo, come descritto nel paragrafo
successivo, alla lettera B), e' stato sancito dalla norma per tutte
quelle ipotesi in cui la condizione giuridica e' quella di lavoratore
disoccupato o inoccupato beneficiario di sussidi o trattamenti
previdenziali, ovvero quella di lavoratore sospeso in CIGS derivante
da cessazione di attivita' o da provvedimenti in deroga alla vigente
normativa. In buona sostanza l'obbligo lavorativo per i lavoratori in
CIGS e' contemplato quando la sospensione del lavoratore deriva da
uno stato particolare dell'impresa di appartenenza tale da non
consentire piu' alcuna stabile ripresa dell'attivita' lavorativa, ma
solo l'accompagnamento ad un percorso di ricollocazione.
II. Disposizioni sostanziali.
Gli obblighi previsti dal sopra citato art. 1-quinquies sono quelli
di seguito indicati:
A) obbligo di adesione ad un'offerta formativa o di
riqualificazione. Tale obbligo vincola tutte le categorie di
lavoratori in cassa integrazione, a qualsiasi titolo concessa, in
mobilita', in disoccupazione speciale o percettori di un sussidio
legato allo stato di disoccupazione ed inoccupazione. Si precisa che
il lavoratore e' tenuto alla frequenza del corso nella misura minima
dell'80% della durata complessiva, salvo i casi di documentata forza
maggiore o di assenza in funzione dell'applicazione di normative
nazionali in materia di congedi parentali o maternita';
B) obbligo di accettazione di un'offerta di lavoro inquadrato in
un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello di
provenienza. Nei casi in cui non sia possibile fare riferimento ad un
livello retributivo precedente, non si applica il limite del 20%. Si
fa presente che detto rifiuto deve riferirsi ad una proposta formale
e documentabile formulata da un datore di lavoro privato, da
un'agenzia di somministrazione o da un ente pubblico ed ovviamente
anche nei casi azioni di complessive di ricollocamento lavorativo del
soggetto. A tale obbligo sono sottoposte le seguenti categorie di
personale dipendente:
i lavoratori in mobilita' - anche concessa ai sensi di
normative speciali in deroga alla vigente legislazione - la cui
iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al
reimpiego;
i lavoratori destinatari di sussidio connesso allo stato di
disoccupazione o inoccupazione;
i lavoratori destinatari della disoccupazione speciale, anche
concessa ai sensi di normative speciali in deroga alla vigente
legislazione;
i lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni
straordinaria concessa ai sensi dell'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, per cessazione di attivita'
dell'impresa di appartenenza;
i lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni
straordinaria concessa ai sensi di normative speciali in deroga alla
vigente legislazione.
Per l'anno 2006 la possibilita' di concedere trattamenti di CIGS,
di mobilita' e di disoccupazione speciale in deroga alla vigente
legislazione, e' prevista dall'art. 1, comma 410, della legge
23 dicembre 2005, n. 266;
C) obbligo di avviamento ad un percorso di reinserimento o
inserimento nel mercato del lavoro, anche ai sensi dell'art. 13, del
decreto legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni.
Il vincolo della congruita', presente nel disposto normativo
dell'art. 13 del decreto legislativo n. 276/2003, anche se non
espressamente richiamato nell'art. 1-quinquies, puo' ritenersi
applicabile anche alle fattispecie richiamate dall'ultima norma.
Pertanto l'obbligo di accettare un'offerta di lavoro si applica nei
casi in cui la medesima sia congrua con le competenze e le qualifiche
possedute dal lavoratore.
Gli obblighi di cui alle lettere A), B) e C) sussistono nel momento
in cui l'attivita' formativa o lavorativa si svolga in un luogo
mediamente raggiungibile in ottanta minuti con i mezzi pubblici e/o
distante non piu' di 50 km dal luogo di residenza del lavoratore. Con
riguardo al conteggio delle distanze e degli orari dei mezzi di
trasporto pubblici potranno essere assunti, quali attendibili
parametri di riferimento, i dati disponili presso i servizi pubblici
di linea e le ferrovie dello Stato. Si specifica inoltre che gli
obblighi di cui sopra vengono meno nei casi di impossibilita'
derivante da documentata forza maggiore, congedi parentali,
maternita'.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, commi 4 e 5, del
decreto-legge n. 86/1988, convertito, con la legge n. 160/1988, in
materia di obbligo di comunicazione all'I.N.P.S. da parte dei
lavoratori in caso di prestazione di lavoro in costanza di periodo di
integrazione salariale.
E' necessario, inoltre, sottolineare che, da un punto di vista
sostanziale, l'art. 13 del citato decreto legislativo n. 276/2003 si
applica alle ipotesi di attuazione di misure volte a garantire
l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei
lavoratori svantaggiati da parte delle agenzie autorizzate alla
somministrazione di lavoro, mentre l'art. 1-quinquies detta una
disciplina generale che si applica in tutte le ipotesi in cui il
lavoratore destinatario di trattamenti previdenziali o di sussidi
legati allo stato di disoccupazione o inoccupazione venga coinvolto
in un percorso lavorativo o di formazione o riqualificazione.
Inoltre, l'art. 1-quinquies dispone espressamente che le norme in
esso contenute si applicano anche nelle ipotesi in cui il lavoratore
sia stato ammesso al trattamento con decorrenza anteriore all'entrata
in vigore del decreto-legge n. 249/2004.
Al fine di evitare possibili danni erariali e per un corretto
utilizzo delle risorse pubbliche, si richiama la necessita' di una
leale collaborazione delle pubbliche amministrazioni e degli enti
affinche' vengano comunicati all'I.N.P.S. e - per i lavoratori in
mobilita' - al servizio per l'impiego territorialmente competente i
casi in cui i lavoratori abbiano rifiutato un'offerta formativa, di
lavoro o un percorso di reinserimento nel mercato del lavoro. Su tale
dovere di leale cooperazione si richiama, in particolare,
l'attenzione delle agenzie accreditate o comunque autorizzate allo
svolgimento dell'attivita' di somministrazione, proprio in ragione
del particolare regime di vigilanza cui sono soggette e tenuto conto
del principio generale desumibile dall'art. 13 del decreto
legislativo n. 276/2003. Norma che, nel disciplinare fattispecie
analoghe, espressamente prevede un obbligo di comunicazione
all'I.N.P.S. per i responsabili dell'attivita' formativa e per le
agenzie accreditate.
Infine, si evidenzia che - ove si verifichino le ipotesi di
decadenza dai trattamenti previste dalla disposizione in oggetto -
l'INPS, cui compete la funzione di ente erogatore dei trattamenti e
sussidi soggetti al regime di decadenza, valutate le necessarie
comunicazioni da parte dei soggetti pubblici e privati sopra
richiamati, sospende l'erogazione del trattamento, dandone
comunicazione agli interessati.
Roma, 22 febbraio 2006
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato