La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed
il Governo della Repubblica islamica del Pakistan sulla lotta contro
il traffico di sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope e
precursori, fatto a Roma il 29 settembre 2004.
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita' a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.
Art. 3.
Copertura finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa
di Euro 29.730 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 6068):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Fini) il
13 settembre 2005.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 26 settembre 2005 con pareri delle
commissioni I, II, V e XII.
Esaminato dalla III commissione il 19 ottobre 2005 ed
il 17 novembre 2005.
Esaminato in aula il 1° dicembre 2005 e approvato il 22
dicembre 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3704):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 10 gennaio 2006 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 5ª e 12ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 17 e 24 gennaio 2006.
Relazione scritta presentata il 30 gennaio 2006 (atto
n. 3704-A) relatore sen. Pellicini.
Esaminato in aula e approvato il 31 gennaio 2005.
ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN
SULLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI,
SOSTANZE PSICOTROPE E PRECURSORI
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della
Repubblica islamica del Pakistan, di seguito denominati le Parti";
CONSAPEVOLI dei vantaggi reciproci che derivano dal rafforzamento
della cooperazione;
PRENDENDO ATTO che il traffico e l'uso illecito di droga
rappresentano una minaccia, alla salute, alla sicurezza ed al
benessere dei popoli, con un impatto negativo sulla vita politica,
culturale, sociale ed economica della societa';
RICONOSCENDO la gravita' della situazione causata dalla vastita'
delta produzione e del traffico di droga a livello mondiale; la
Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 30 Marza 1961, emendata dal
Protocollo del 25 marzo 1972, la Convenzione sulle Sostanze
Psicotrope del 21 febbraio 1971, e la Convenzione sulla Lotta al
Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Psicotrope del 20
Dicembre 1988;
CONSIDERANDO l'importanza fondamentale del coordinamento e della
cooperazione nella lotta al traffico di sostanze stupefacerti,
psicotrope e precursori;
CONVENGONO quanto segue:
Articolo 1
L'Accordo e' incentrato sulla cooperazione nel campo della lotta
al traffico di sostanze stupefacenti, psicotrope e precursori.
Per questo Accordo, per "sostanze stupefacenti" le Parti intendono
quelle elencate e descritte nella Convenzione Unica delle Nazioni
Unite sulla Droga del 30 Marzo 1961.
Per "sostanze psicotrope" le Parti intendono le sostanze elencate
e descritte nella Convenzione delle Nazioni Unite sulle Sostanze
Psicotrope del 21 febbraio 1971.
Per "traffico illecito" le Parti intendono quelle figure di reato
contemplate nell'Articolo 3, paragrafi 1-2 della Convenzione delle
Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e
Psicotrope del 20 Dicembre )1988.
Articolo 2
Le Parti, in conformita' alle rispettive legislazioni nazionali,
metteranno a disposizione, con immediatezza e sistematicita', su
richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni, le notizie
ed i dati che possono contribuire a contrastare il traffico illecito
di sostanze stupefacenti e psicotrope.
In particolare, la collaborazione comprendera':
a) i metodi di lotta contro il traffico illecito di sostanze
stupefacenti e psicotrope;
b) lo scambio costante e reciproco di informazioni concernenti le
minacce della criminalita' organizzata transnazionale, nel settore
del narcotraffico, incluse le informazioni operative di interesse
reciproco relative ad eventuali contatti tra associazioni criminali
organizzate nei rispettivi Paesi;
c) l'utilizzazione di nuovi mezzi tecnici, ivi compresi i metodi
di addestramento e di impiego di unita' cinofile antidroga;
d) il costante e reciproco aggiornamento sulle attuali minacce del
traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonche'
sulle tecniche e sulle strutture organizzative predisposte per
contrastarlo, anche attraverso la formalizzazione di scambi di
esperti e la programmazione, nei due Paesi, di corsi di addestramento
comuni nelle specifiche tecniche investigative e operative,
e) lo scambio di atti legislativi e strumenti norinativi,
pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche riguardanti la
lotta contro. il traffico illecito di sostanze stupefacenti e
psicotrope;
f) lo studio congiunto di gruppi di trafficanti, eventi e
tecniche;
g) lo scambio d'informazioni, dati e notizie sui nuovi tipi di
sostanze stupefacenti e psicotrope, sul luoghi e sui metodi di
produzione, sui canali e mezzi usati dai trafficanti e sulle tecniche
di occultamento, sulle variazioni dei prezzi di dette sostanze,
nonche' sulle tecniche di analisi;
h) i metodi e le modalita' di funzionamento dei controlli
antidroga alla frontiere.
i) lo scambio di infonnazioni e la fornitura di assistenza legale
nei casi e nelle indagini legati al riciclaggio di denaro derivante
dal narcotraffico.
j) l'adozione della tecnica delle consegne controllate tra i due
paesi.
Articolo 3
I dati nazionali necessari all'esecuzione del presente Accordo
comunicati dalle Parti devono essere trattati e protetti in
conformita' alle legislazioni nazionali sulla protezione dei dati.
I dati personali comunicati possono essere trattati unicamente
dalle Autorita' competenti per l'esecuzione del presente Accordo. I
dati personali possono essere ritrasmessi ad altre persone o
istituzioni unicamente previa autorizzazione scritta della Parte che
li ha comunicati.
Articolo 4
Per una valutazione periodica dei progressi fatti
nell'applicazione di questo Accordo, ciascuna Parte puo' chiedere 1o
svolgimento di un incontro, anche al fine di valutare le azioni
comuni in corso ed identificare e sviluppare nuove aree di
cooperazione nel campo degli stupefacenti.
Articolo 5
Le Autorita' competenti per l'applicazione di questo Accordo sono:
per la Repubblica Italiana:
Ministero dell'Interno
Dipartirnento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga
Roma
per la Repubblica Islamica del Pakistan:
Ministero dell'Interno e del Controllo sugli Stupefacenti,
Divisione per il Controllo della Droga
Edificio della Banca di Stato del Pakistan
Islamabad
Articolo 6
L'applicazione di questo Accordo e' soggetta alla legislazione
nazionale di ciascuna Parte ed all'osservanza dei diritti e dei
doveri derivanti dagli altri obblighi internazionali delle Parti.
Articolo 7
Le questioni che possono sorgere sull'interpretazione o
l'applicazione del presente Accordo saranno risolte attraverso i
canali diplomatici.
Articolo 8
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione
della seconda delle due notifiche con cui le Parti si comunicheranno
ufficialmente l'avvenuto adempimento delle procedure interne, ed
avra' una durata illimitata.
Ciascuna Parte puo' denunciare il presente Accordo per via
diplomatica con preavviso scritto di almeno sei mesi.
Articolo 9
Le Parti possono respingere le richieste di collaborazione o
assistenza previste nel presente Accordo, qualora ritengano che le
medesime possano compromettere la sovranita' o la sicurezza del Paese
o altri interessi statuali di primaria importanza oppure siano in
contrasto con la legislazione nazionale.
In tal caso la Parte richiesta si impegna a comunicare
tempestivamente alla Parte richiedente il diniego, specificandone i
motivi.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente
autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente
Accordo.
Fatto a Roma, il 29 settembre 2004, in due originali, ciascuno
nella lingua italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente
fede. In caso di divergenza di interpretazione, prevale il testo in
lingua inglese.
Per il Governo della Repubblica Italiana
Margherita Boniver
Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri
Per il Governo della Repubblica islamica del Pakistan
Makhoom Khusro Bakhtiar
Sottosegretario agli Affari Esteri
Per l'Accordo in lingua fare riferimento al supporto cartaceo
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato