IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e Il del
codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi
delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
Riconosciuta l'opportunita' di emettere nell'anno 2006 due
francobolli celebrativi del raggiungimento della maggiore eta', da
destinare ai cittadini italiani che nel corso dell'anno 2006
compiranno il diciottesimo anno;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 29 dicembre 2005;
Su proposta del Ministro delle comunicazioni;
Decreta:
Art. 1.
1. E' autorizzata l'emissione, per l'anno 2006, di due francobolli
celebrativi destinati ai cittadini italiani che compiranno nel corso
del medesimo anno il diciottesimo anno di eta'. I due francobolli
avranno colore diverso o recheranno immagini differenti in relazione
al sesso maschile e al sesso femminile dei destinatari.
2. La tiratura complessiva sara' di 3.600.000 esemplari, di cui
600.000 allo stato di «nuovo» e 3.000.000 pre-obliterati.
3. La tiratura dei francobolli allo stato di «nuovo» potra' essere
incrementata con successivo decreto di emissione del Ministero delle
comunicazioni di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze con riferimento all'eventuale maggior numero di cittadini
italiani che compiranno diciotto anni nel corso dell'anno 2006.
4. I francobolli, allo stato di «nuovo», verranno destinati a
titolo gratuito esclusivamente ai cittadini italiani di cui al comma
1, che ne faranno richiesta alla Societa' Poste Italiane nei sessanta
giorni successivi al compimento del diciottesimo anno di eta' nelle
modalita' rese pubbliche dalla stessa Societa'.
Art. 2.
1. Ogni onere organizzativo ed economico relativo all'emissione e
alla distribuzione e' a carico della Societa' Poste Italiane e non
grava sull'onere del Servizio Universale ai sensi delle disposizioni
vigenti in materia.
2. I francobolli pre-obliterati saranno commercializzati da Poste
Italiane S.p.a. secondo le disposizioni vigenti in materia.
Art. 3.
1. Con separato provvedimento sono stabiliti il valore e le
caratteristiche delle carte valori postali di cui all'art. 1.
Art. 4.
1. I francobolli «nuovi» eccedenti o non ritirati dagli aventi
diritto saranno distrutti entro il 30 aprile 2007 secondo le
disposizioni vigenti in materia. Sara' cura della Societa' Poste
Italiane comunicare al Ministero delle comunicazioni il totale dei
francobolli ritirati dagli aventi diritto distinti per sesso.
Art. 5.
1. Il presente decreto non comporta oneri finanziari a carico del
bilancio dello Stato.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Dato a Roma, addi' 9 gennaio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Landolfi, Ministro delle comunicazioni
Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 113
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato