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Gazzetta Ufficiale N. 56 del 8 Marzo 2006

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 8 febbraio 2006
Individuazione dei titoli di studio per l'accesso al ruolo degli Ispettori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, relativo
all'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170/L del 25 ottobre
2005;
Visto, in particolare, l'art. 22, il quale definisce le modalita'
ed i requisiti di accesso mediante pubblico concorso, alla qualifica
iniziale del ruolo degli ispettori e sostituti direttori antincendi;
Considerato che, il comma 2 del richiamato art. 22, prevede che,
con decreto del Ministro dell'interno, siano individuate le tipologie
dei titoli di studio richiesti per la partecipazione al concorso
pubblico;
Preso atto che, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera d), i
titoli di studio cui far riferimento sono i diplomi di istruzione
secondaria superiore ad indirizzo tecnico-scientifico che consentono
l'iscrizione ai corsi universitari;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente
norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
Ritenuto pertanto di dover provvedere all'individuazione dei titoli
di studio di cui al citato art. 22;
Decreta:

Art. 1.
1. I titoli di studio richiesti per l'accesso mediante pubblico
concorso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori e
sostituti direttori antincendi sono, esclusivamente, quelli di cui ai
commi 2 e 3. Restano ferme le equipollenze stabilite dalla vigente
normativa, ivi comprese quelle concernenti i titoli di studio
conseguiti all'estero se debitamente riconosciuti.
2. Titoli di studio in uscita dai percorsi liceali di cui al
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:
liceo tecnologico ad indirizzo:
meccanico - meccatronico;
elettrico ed elettronico;
informatico - grafico - comunicazione (con percorso informatico
e comunicazione);
chimico - materiali;
costruzioni - ambiente e territorio;
produzioni biologiche - biotecnologie ambientali;
logistica e trasporti;
liceo artistico ad indirizzo architettura, design, ambiente;
liceo scientifico.
3. Titoli di studio in uscita dai percorsi di istruzione secondaria
superiore previsti dall'ordinamento previgente quali:
diploma di geometra;
diploma di perito industriale (ad eccezione di quelli con
indirizzo in: arti fotografiche, arti grafiche, chimica conciaria,
disegno dei tessuti, industria cartaria, industria ottica, industria
tintoria, tecnologie alimentari, tessile);
diploma di perito agrario;
diploma di perito nautico;
diploma di perito aeronautico;
diploma di maturita' scientifica.

Art. 2.
1. Per quanto non previsto nel presente decreto, si applica la
normativa generale che regola l'accesso nelle qualifiche del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.

Roma, 8 febbraio 2006

Il Ministro: Pisanu


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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