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Gazzetta Ufficiale N. 56 del 8 Marzo 2006

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1 marzo 2006
Individuazione degli enti beneficiari dei contributi statali recati per l'anno 2005 dall'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e delle relative modalita' di erogazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2005)»;
Visti in particolare i commi 28 e 29 dell'art. 1 della predetta
legge finanziaria con i quali e' stata autorizzata la spesa di euro
201.500.000 per l'anno 2005, di euro 176.500.000 per l'anno 2006 e di
euro 170.500.000 per l'anno 2007 per la concessione di contributi
statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente
e i beni culturali e, comunque, a promuovere lo sviluppo economico e
sociale del territorio, da destinare agli enti individuati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base dei
progetti preliminari da presentare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della medesima legge, in coerenza con apposito atto
di indirizzo parlamentare, provvedendo il Ministero dell'economia e
delle finanze alla successiva erogazione in favore degli enti
destinatari;
Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, con
il quale sono state apportate modificazioni ai sopra richiamati commi
28 e 29 dell'art. 1 della legge finanziaria 2005, per effetto delle
quali il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da
emanare entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge
finanziaria 2005, individua, in coerenza con apposito atto di
indirizzo parlamentare, gli interventi e gli enti destinatari dei
contributi di cui al comma 28, stabilendo altresi' lo schema di
attestazione che questi ultimi devono inviare ogni anno al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini
dell'erogazione del finanziamento, pena la revoca dello stesso;
Visto l'art. 11-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, come modificato dall'art. 1, comma 575, secondo
periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria
2006), con il quale e' stata autorizzata la spesa di euro 222 milioni
per l'anno 2005 e di euro 5 milioni per l'anno 2006 per la
concessione di ulteriori contributi statali per il finanziamento
degli interventi di cui all'art. 1, comma 28, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni;
Considerato che il richiamato art. 11-bis dispone che
all'erogazione degli ulteriori contributi si provvede ai sensi del
comma 29, primo e secondo periodo, dell'art. 1 della medesima legge
n. 311 del 2004, e successive modificazioni, sentite le Commissioni
parlamentari competenti in materia di bilancio, programmazione e
lavori pubblici;
Vista la nota n. 629/5° del 26 gennaio 2006, con la quale i
Presidenti delle Commissioni bilancio della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, d'intesa con i Presidenti delle Commissioni
lavori pubblici, hanno trasmesso l'atto di indirizzo parlamentare
previsto dal citato comma 29 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004,
e successive modificazioni, attraverso il quale sono stati
individuati i beneficiari e gli interventi da realizzare per le
finalita' di cui al comma 28 dello stesso art. 1, ed hanno
rappresentato altresi' l'esigenza di dare comunque corso
all'attuazione della richiamata normativa ancorche' la somma degli
interventi indicati nel suddetto atto di indirizzo non esaurisca il
totale degli stanziamenti disposti dal citato art. 11-bis, comma 1,
della legge n. 248 del 2005;
Ritenuto pertanto necessario provvedere all'individuazione, sulla
base delle priorita' individuate dal Parlamento, degli interventi e
degli enti destinatari degli ulteriori contributi statali recati
dall'art. 11-bis, comma 1, della citata legge n. 248 del 2005 e
successive modificazioni, alla cui attribuzione deve provvedere il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonche'
all'individuazione delle caratteristiche delle attestazioni che gli
enti beneficiari devono trasmettere allo stesso Dipartimento, entro i
termini indicati dal citato comma 1 dell'art. 11-bis, altrimenti da
revocare e riassegnare ai sensi della medesima norma;
Considerato che i termini del 28 febbraio 2006 e del 30 marzo
2006 previsti dal richiamato art. 11-bis del decreto-legge n. 203 del
2005 per l'assunzione degli impegni da parte degli enti pubblici
destinatari dei contributi e per l'invio delle apposite attestazioni
al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sono stati,
rispettivamente, differiti al 30 aprile 2006 e al 31 maggio 2006
dall'art. 39-sexies decies introdotto in sede di conversione in legge
del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273;
Decreta:

Art. 1.
1. I contributi statali recati per l'anno 2005 dall'art. 11-bis,
comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono destinati al finanziamento
degli interventi ed in favore degli enti individuati nell'allegato
elenco 1, che forma parte integrante del presente decreto, per
promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, in
conformita' a quanto indicato nell'atto di indirizzo adottato dalle
Commissioni parlamentari citate in premessa.

Art. 2.
1. Le quote di finanziamento individuate nell'allegato elenco 1 e
riferite a soggetti pubblici, ad eccezione delle amministrazioni
centrali dello Stato, e ad enti non di diritto pubblico, sono
attribuite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
mediante corrispondenti erogazioni a valere sull'autorizzazione di
spesa recata per l'anno 2005 dal citato art. 11-bis, comma 1, della
legge n. 248 del 2005, iscritta per l'anno finanziario 2006 nel conto
dei residui del capitolo 7536 dell'u.p.b. 4.2.3.17 dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, previo
inoltro da parte dei medesimi soggetti delle attestazioni previste
dal comma 29 dell'art. 1 della stessa legge n. 311 del 2004, e
successive modificazioni, secondo lo schema di cui ai successivi
articoli 3 e 4.
2. Le quote del finanziamento destinate alle amministrazioni
centrali dello Stato, cosi' come individuate nell'allegato elenco 1,
sono loro attribuite mediante l'adozione di apposito decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze con il quale le quote di
finanziamento medesime saranno iscritte sui pertinenti capitoli,
anche di nuova istituzione, dei relativi stati di previsione,
mediante corrispondente riduzione, anche in termini di residui, dello
stanziamento di bilancio iscritto sul capitolo richiamato al comma 1.

Art. 3.
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto al comma 1
dell'articolo 2, i soggetti di diritto pubblico rientranti tra quelli
indicati nell'allegato elenco 1 sono tenuti a compilare una
attestazione conforme all'allegato modello A che fa parte integrante
del presente decreto.
2. L'attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante
dell'ente, deve contenere la dichiarazione che la quota dei
contributi individuata per l'anno 2005 nell'allegato elenco 1,
distintamente per progetti finanziati, ha formato oggetto di impegno
formale entro il termine perentorio del 30 aprile 2006 e deve,
altresi', indicare le modalita' di accredito del contributo.

Art. 4.
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto al comma 1
dell'art. 2, i soggetti non di diritto pubblico rientranti tra quelli
elencati nell'allegato elenco 1 sono tenuti a compilare una
attestazione conforme all'allegato modello B, che fa parte integrante
del presente decreto.
2. L'attestazione, in relazione alle quote di contributo
individuate nell'allegato elenco 1, deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante dell'ente e contenere, distintamente per
ciascun progetto finanziato, una dichiarazione di assunzione di
responsabilita' in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del
finanziamento statale; deve, altresi', indicare le modalita' di
accredito del contributo.

Art. 5.
1. Le attestazioni previste dagli articoli 3 e 4 devono essere
trasmesse, con raccomandata a.r., al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -
Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni
(I.Ge.P.A) - Ufficio X - via XX settembre n. 97, 00187 Roma, entro il
termine perentorio del 31 maggio 2006, pena la revoca del contributo.
2. Ai fini della verifica del rispetto del termine indicato al
comma 1 fa fede la data del timbro postale di accettazione della
raccomandata a.r., il cui contenuto puo' essere anticipato tramite
fax (al numero 06-47614438) per evitare che eventuali disguidi
postali possano concretizzare l'ipotesi di revoca del finanziamento
prevista dal comma 1 dell'art. 11-bis dell'art. 1 della legge n. 248
del 2005.

Art. 6.
1. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
successivamente al ricevimento della documentazione prevista dagli
articoli 3 e 4, provvede all'erogazione in favore degli enti pubblici
e dei soggetti non di diritto pubblico delle quote di finanziamento
individuate per ciascun soggetto nell'allegato elenco 1, sulla base
dell'autorizzazione di cassa effettivamente disponibile nel corso
dell'anno 2006 sul citato capitolo 7536 dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al fine di fornire agli enti beneficiari del contributo
statale di cui al comma 1 utili indicazioni in merito alle erogazioni
effettuate in loro favore i relativi provvedimenti autorizzativi sono
pubblicati sul sito web del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato (www.rgs.mef.gov.it) nella sezione «Finanza enti
decentrati».

Art. 7.
1. Le quote dei contributi statali individuate per l'anno 2005
nell'allegato elenco 1 con riferimento agli enti beneficiari e ai
progetti da realizzare devono intendersi revocate qualora gli stessi
enti non provvedano agli adempimenti posti a loro carico, cosi' come
individuati agli articoli 3, 4 e 5, per essere riassegnate ai sensi
del comma 1 dell'art. 11-bis della legge n. 248 del 2005.
2. A tal fine, entro il mese di luglio 2006, il Ministero
dell'economia e delle finanze trasmette alle competenti Commissioni
parlamentari l'elenco degli enti inadempienti e il riepilogo dei
contributi revocati. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di
indirizzo parlamentare il Ministro dell'economia e delle finanze
individua, con proprio decreto, gli interventi e gli enti destinatari
dei contributi, nonche' i tempi e le modalita' di attribuzione.
3. Nel caso non si renda possibile provvedere all'adozione del
decreto ministeriale richiamato al comma 2, in tempo utile per
consentirne la successiva attribuzione agli enti beneficiari entro
l'anno 2006, i contributi stessi devono considerarsi revocati
definitivamente, alla luce delle disposizioni di cui al secondo comma
dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
successive modificazioni.

Art. 8.
1. Alla individuazione degli enti e degli interventi da
finanziare con la quota residua dell'autorizzazione di spesa
complessiva di euro 222.000.000 prevista per l'anno 2005 dall'art.
11-bis, comma 1, della legge n. 248 del 2004, nonche' con l'ulteriore
finanziamento di euro 5.000.000 recato per l'anno 2006 e per le
medesime finalita' dall'art. 1, comma 575, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, si provvedera' con successivo decreto sulla base delle
indicazioni che perverranno dalle Commissioni parlamentari citate
nelle premesse.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2006

Il Ministro: Tremonti

Per l'elenco e gli allegati fare riferimento al supporto cartaceo


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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