Il MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge del 29 dicembre 1978, n. 833, ed in particolare
l'art. 32;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in
particolare 1'art. 117;
Vista la propria ordinanza dell'11 febbraio 2006 relativa a misure
urgenti di protezione per casi di influenza aviaria ad alta
patogenicita' negli uccelli selvatici;
Considerato che l'adozione delle misure di restrizione nelle aree
interessate disposte in applicazione alla ordinanza dell'11 febbraio
2006 sopra citata, rende necessario, tenuto anche conto delle
indicazioni pervenute in proposito dalla Commissione europea, la
previsione di deroghe per lo spostamento del pollame e dei prodotti
di origine animale appartenenti alle specie sensibili,
predeterminandone condizioni e presupposti da assoggettare alla
preventiva verifica da parte delle autorita' sanitarie e dei servizi
veterinari delle Aziende sanitarie.
Ordina:
Art. 1.
1. All'ordinanza dell'11 febbraio 2006, dopo l'art. 6, sono
aggiunti i seguenti:
A. «Art. 7. (Deroghe per il pollame e pulcini di un giorno).
1. Il sindaco, previo parere favorevole dei servizi veterinari
delle aziende sanitarie competenti per territorio, puo' autorizzare:
a) in deroga all'art. 3, comma 2, lettera a), lo spostamento, tra
aziende poste all'interno della stessa zona di protezione, di
pollastre pronte per la deposizione a condizione che il servizio
veterinario competente per territorio effettui con esito favorevole:
nei 5 giorni precedenti il carico un prelievo di sangue da
almeno 10 animali;
nelle 48 h precedenti il carico, un'ispezione veterinaria e,
laddove possibile in relazione alla taglia degli animali, 10 tamponi
tracheali;
le analisi devono essere effettuate presso l'Istituto
zooprofilattico sperimentale competente per territorio.
Le aziende di destinazione devono essere poste sotto il controllo
ufficiale del servizio veterinario.
All'arrivo nella azienda di destinazione il sevizio veterinario
effettua un controllo clinico sugli animali e, trascorsi 7 giorni
dalla data di accasamento, la partita deve essere sottoposta ai
medesimi controlli sopra citati da parte del servizio veterinario
competente per territorio;
b) in deroga all'art. 3, comma 2, lettera a) e all'art. 4, comma
2, lettera a), il trasporto di pollame destinato alla macellazione
immediata, incluse le ovaiole da riforma, verso un macello sito nella
zona di protezione o di sorveglianza a condizione che il servizio
veterinario competente per territorio:
1) effettui, nelle 48 ore precedenti la prima spedizione,
un'ispezione veterinaria sul pollame da inviare al macello che deve
comprendere anche il prelievo di 10 tamponi tracheali, laddove
possibile in relazione alla taglia degli animali; tale ispezione
copre tutto il pollame da inviare al macello entro i tre giorni
successivi alla sua effettuazione. Per le spedizioni successive al
terzo giorno, l'ispezione, comprensiva del prelievo di tamponi
tracheali, deve essere ripetuta con le medesime modalita' indicate
fino all'avvenuto svuotamento dell'allevamento;
2) verifichi che il carico e il trasporto del pollame al
macello avvenga con attrezzature che, per tutto il periodo necessario
al completamento delle operazioni, sono utilizzate esclusivamente a
tale fine;
c) in deroga all'art. 3, comma 2, lettera a) e all'art. 4, comma
2, lettera a), lo spostamento di pulcini di un giorno all'esterno
delle zone soggette a restrizione, a condizione che il servizio
veterinario competente per l'azienda di origine degli animali abbia
effettuato 20 controlli sierologici e 20 tamponi tracheali, con esito
favorevole, su altrettanti riproduttori, campionati in maniera
statisticamente significativa. A tal fine, le aziende di
destinazione:
1) devono essere poste sotto controllo ufficiale;
2) non devono contenere animali delle specie sensibili;
3) devono aver rispettato il periodo di vuoto sanitario
previsto dalle norme di biosicurezza di cui all'ordinanza del
Ministro della salute 26 agosto 2005 e successive modifiche;
d) in deroga all'art. 4, comma 2, lettera a), lo spostamento di
pollastre all'esterno della zona di sorveglianza, a condizione che il
servizio veterinario competente per territorio effettui:
nei 5 giorni precedenti il carico un prelievo di sangue da
almeno 10 animali;
nelle 48 h precedenti il carico un'ispezione veterinaria e,
laddove possibile in relazione della taglia degli animali, 10 tamponi
tracheali.
I campioni devono essere esaminati presso l'Istituto
zooprofilattico sperimentale competente per territorio. All'arrivo
nella azienda di destinazione il servizio veterinario effettua un
controllo clinico sugli animali e, trascorsi 7 giorni dalla data di
accasamento, la partita deve essere sottoposta ai medesimi controlli
sopra citati da parte del servizio veterinario competente per
territorio.
2. Per i fini di cui al comma 1, lettera b), se nelle zone
interessate non vi e' un macello o questo non ha sufficiente
capacita' di macellazione, l'autorita' regionale provvede a
individuarne uno situato all'interno del territorio di propria
competenza. L'invio del pollame da macello al di fuori del territorio
regionale, e' permesso solo con il preventivo e formale accordo tra
la regione di spedizione e quella di destinazione, previo formale
parere favorevole del Centro nazionale di referenza per l'influenza
aviaria.
3. In tutti i casi di movimentazione, il trasporto del pollame e
dei relativi prodotti deve avvenire preferibilmente su grossi assi
stradali o per ferrovia; gli automezzi da utilizzare nelle aziende di
volatili presenti nella zona di restrizione devono essere
accuratamente lavati e disinfettati ad ogni scarico degli animali,
secondo modalita' stabilite dai servizi veterinari.
4. I proprietari o i detentori degli animali hanno l'obbligo di
tenere un registro aggiornato delle movimentazioni da e per
l'azienda.».
B. «Art. 8. (Deroghe per le uova da cova).
1. Il sindaco, su parere favorevole dei servizi veterinari delle
aziende sanitarie competenti per territorio, puo' autorizzare, in
deroga all'art. 3, comma 2, lettera d), la movimentazione di uova da
cova all'interno della zona di protezione nonche' all'esterno di
essa, a condizione che:
a) le uova siano inviate direttamente verso un incubatoio
situato nel territorio regionale e individuato dall'autorita'
regionale competente;
b) le uova e gli imballaggi che le contengono siano
disinfettati sotto il controllo dei servizi veterinari;
c) almeno 20 riproduttori, campionati in maniera
statisticamente significativa, siano stati sottoposti a controllo
sierologico e tamponi tracheali, con esito negativo, da parte dei
servizi veterinari.
2. I servizi veterinari devono verificare che l'incubatoio di
destinazione garantisca la rintracciabilita' delle partite di uova
introdotte ai sensi del comma 1.
3. I pulcini nati dalle uova di cui al presente articolo, possono
essere destinati esclusivamente a allevamenti in cui sia stato
rispettato il periodo di vuoto sanitario previsto dalle norme di
biosicurezza di cui all'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto
2005, e successive modifiche.
4. L'invio delle uova ad incubatoi situati al di fuori del
territorio regionale, e' consentito previo formale accordo tra la
regione di spedizione e quella di destinazione, su formale parere
favorevole del Centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria.
5. I titolari degli incubatoi hanno l'obbligo di tenere un registro
aggiornato delle movimentazione da e per l'azienda.».
C. «Art. 9. (Deroghe per carne, carne macinata, preparati e prodotti
a base di carne di pollame).
1. Il sindaco, su parere favorevole dei servizi veterinari delle
aziende sanitarie competenti per territorio, puo' autorizzare, in
deroga all'art. 3, comma 2, lettera e), l'invio dalla zona di
protezione di:
a) carne fresca di pollame, inclusa la carne di ratiti, solo se
prodotta in conformita' dell'allegato II e delle sezioni II e III
dell'allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004 e controllata in
conformita' delle sezioni I, II, III e dei capitoli V e VII della
sezione IV dell'allegato I al regolamento (CE) n. 854/2004;
b) carne macinata e preparati e prodotti a base di carne
contenenti la carne di cui alla lettera a) prodotti in conformita'
delle sezioni V e VI dell'allegato III al regolamento (CE) n.
853/2004;
c) carne fresca di selvaggina da penna selvatica proveniente
dalla zona, se tale carne e' contrassegnata dalla bollatura sanitaria
di cui all'allegato II al decreto legislativo 25 maggio 2005, n. 117,
e destinata al trasporto verso uno stabilimento per essere sottoposta
al trattamento previsto in caso di influenza aviaria conformemente
all'allegato III del predetto decreto legislativo n. 117 del 2005;
d) prodotti a base di carne ottenuti da carne di selvaggina da
penna selvatica sottoposta al trattamento previsto in caso di
influenza aviaria conformemente all'allegato III del decreto
legislativo n. 117 del 2005;
e) carne fresca di selvaggina da penna selvatica proveniente
dall'esterno della zona di protezione ma prodotta in stabilimenti
all'interno della zona stessa in conformita' della sezione IV
dell'allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004 e controllata in
conformita' del capo VIII della sezione IV dell'allegato I al
regolamento (CE) n. 854/2004;
f) carne macinata e preparati e prodotti a base di carne
contenenti la carne di cui alla lettera e) prodotti in stabilimenti
situati nella zona di protezione in conformita' delle sezioni V e VI
dell'allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004».
D. «Art. 10. (Trasporto e utilizzo di taluni sottoprodotti di origine
animale).
1. Il trasporto dello strame o del concime di cui all'art. 3, comma
2, lettera f), ai soli fini della lavorazione ai sensi del
regolamento (CE) n. 1774/2002, puo' essere effettuato esclusivamente
nell'ambito del territorio regionale».
La presente ordinanza e' diramata in via d'urgenza alle autorita'
sanitarie di controllo ed entra immediatamente in vigore nelle more
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 14 febbraio 2006
Il Ministro: Storace
Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 108
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato