IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista l'ordinanza del Ministro della salute dell'11 febbraio 2006
relativamente alle misure urgenti di protezione per casi di influenza
aviaria ad alta patogenicita' negli uccelli selvatici;
Considerato l'art. 1, comma 2 della sopracitata ordinanza relativo
alla modifica dell'allegato sulla base dell'evoluzione della
situazione epidemiologica o di eventuali decisioni comunitarie;
Considerato che le prove eseguite dal Centro di referenza di Padova
su campioni appartenenti alle sottoindicate specie:
un cigno, localita' Toruccio, comune di Giovinazzo (Bari);
quattro cigni, localita' Pietrarossa, comune di Mineo (Catania);
un gallo sultano e una poiana, via Messina, comune di Catania;
un germano reale, localita' Cerreto, comune di Panicale
(Perugia);
hanno dato esito positivo al virus dell'influenza aviaria H5N1 ad
alta patogenicita';
Ritenuto necessario pertanto istituire attorno al luogo in cui e'
stata confermata la presenza del virus H5N1 ad alta patogenicita' le
zone di protezione e sorveglianza (ex art. 2 O.M. 11 febbraio 2006),
e quindi modificare l'allegato I della citata ordinanza;
Considerato inoltre che i campioni appartenenti al cigno selvatico
ritrovato morto in localita' Pellaro, comune di Reggio Calabria,
hanno dato esito negativo per la ricerca del virus H5N1 e che per
tali motivi il comune di Reggio Calabria deve essere stralciato
dall'allegato 1 dell'ordinanza 11 febbraio 2006;
Ordina:
Art. 1.
1. L'allegato I dell'ordinanza ministeriale dell'11 febbraio 2006
recante misure urgenti di proiezione per casi di influenza aviaria ad
alta patogenicita' negli uccelli selvatici, e' sostituito
dall'allegato I alla presente ordinanza.
La presente ordinanza e' diramata in via d'urgenza alle autorita'
sanitarie di controllo ed entra immediatamente in vigore nelle more
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 20 febbraio 2006
Il Ministro: Storace
Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 124
Allegato I
Le zone soggette a restrizione: aree in cui vengono istituite
zone di protezione e sorveglianza:
Sezione A:
regioni: Calabria, Puglia, Sicilia, Umbria.
Sezione B:
provincia di Vibo Valentia: comune di Pizzo Calabro;
provincia di Taranto: comune di Manduria;
provincia di Catania: comuni di Giarre, Mascali, Mineo e Catania;
provinca di Siracusa: comune di Marina di Melilli;
provincia di Lecce: comune di Torre San Giovanni, Ugento e
Vernole;
provincia di Foggia: comune di Rodi Garganico;
provincia di Bari: comune di Giovinazzo;
provincia di Perugia: comune di Panicale.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato