Gazzetta Ufficiale N. 57 del 9 Marzo 2006

SENATO DELLA REPUBBLICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 1 marzo 2006
Modifiche al testo unico delle norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale del Senato della Repubblica, in materia di contenzioso.

IL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Richiamato l'articolo 8 del Regolamento del Senato della
Repubblica;
Visto l'articolo 4, comma 3, della deliberazione del Consiglio di
Presidenza del Senato 5 dicembre 2005, n. 180, recante il Regolamento
del Senato della Repubblica sulla tutela giurisdizionale relativa ad
atti e provvedimenti amministrativi non concernenti i dipendenti o le
procedure di reclutamento, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294
del 19 dicembre 2005, con cui il Presidente del Senato e' stato
delegato ad apportare, con propri decreti, le necessarie modifiche di
coordinamento al vigente testo unico delle norme regolamentari
dell'Amministrazione riguardanti il personale;
Considerate la necessita' di garantire il buon funzionamento degli
organi del Senato competenti in materia di tutela giurisdizionale e
l'esigenza di apportare le conseguenti modifiche al citato testo
unico;
Esperita la procedura di cui all'articolo 100, comma 2, del
predetto testo unico;
Decreta:

Art. 1.
Elezione del Presidente e del Vice Presidente della Commissione
contenziosa

1. All'articolo 72, comma 8, del testo unico delle norme
regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale del
Senato della Repubblica, approvato con decreto del Presidente del
Senato 11 dicembre 2003, n. 9962, di seguito denominato «testo
unico», l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «La Commissione,
comprensiva dei membri nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio di
Presidenza 5 dicembre 2005, n. 180, elegge il Presidente ed il Vice
Presidente, scegliendoli fra i senatori».

Art. 2.
Decorrenza dei termini

1. All'articolo 85, comma 1, del testo unico, le parole: «della
Commissione contenziosa e del Consiglio di garanzia - nonche' i
termini per la impugnazione di cui agli articoli 72 e 76 - » sono
soppresse e le parole «dei suddetti organi» sono sostituite dalle
seguenti: «del suddetto organo».

Art. 3.
Requisiti per le nomine

1. All'articolo 72, comma 12, primo periodo, del testo unico, sono
aggiunte in fine le seguenti parole: «, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 85-bis».
2. All'articolo 75, comma 2, del testo unico, il primo periodo e'
sostituito dal seguente: «All'inizio di ogni legislatura il
Presidente del Senato, sentito il Consiglio di Presidenza, nomina un
collegio di cinque senatori con i requisiti di cui all'articolo
85-bis».
3. Dopo l'articolo 85 del testo unico e' inserito il seguente:
«Art. 85-bis (Requisiti per la nomina dei senatori). - 1. I
senatori componenti della Commissione contenziosa e i componenti del
Consiglio di garanzia sono nominati dal Presidente del Senato tra i
senatori in carica esperti in materie giuridiche, amministrative e
del lavoro, che abbiano uno dei seguenti requisiti:
a) magistrato, anche a riposo, delle magistrature ordinaria e
amministrative;
b) professore ordinario o associato d'universita' in materie
giuridiche, anche a riposo;
c) avvocato dello Stato, anche a riposo;
d) avvocato del libero foro».

Art. 4.
Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 si applicano a
partire dalla nomina, a inizio della XV legislatura, degli Organi di
autodichia.
2. Fino alla nomina degli Organi di cui al comma 1 a inizio della
XV legislatura, svolgono le funzioni di Presidente e di Vice
Presidente della Commissione contenziosa i senatori in carica alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
3. In sede di prima applicazione, i due membri effettivi e i due
membri supplenti, nominati nella XIV legislatura ai sensi
dell'articolo 1, commi 2 e 3, del Regolamento approvato con
deliberazione del Consiglio di Presidenza 5 dicembre 2005, n. 180,
possono essere immediatamente confermati nella XV legislatura.
4. All'articolo 1, comma 1, della deliberazione del Consiglio di
Presidenza 5 dicembre 2005, n. 180, anziche': «dall'art. 2 del
presente regolamento» si legga: «dal comma 2».

Art. 5.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2006

Il Presidente: Pera


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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