Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

Gazzetta Ufficiale N. 58 del 10 Marzo 2006

LEGGE 13 febbraio 2006, n.76

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno della Thailandia, con Annesso, fatto a Roma il 22 settembre 2004.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno della
Thailandia, con Annesso, fatto a Roma il 22 settembre 2004.

Art. 2.
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita' a quanto disposto dall'articolo 27 dell'Accordo
stesso.

Art. 3.
Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa
di euro 377.640 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e di euro 388.850
annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 febbraio 2006
CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6067):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Fini) il
13 settembre 2005.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 5 ottobre 2005 con pareri delle commissioni
I, V, VII, X e XII.
Esaminato dalla III commissione il 19 ottobre, 17
novembre e 1° dicembre 2005.
Esaminato in aula il 20 dicembre 2005 e approvato il 22
dicembre 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3705):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 10 gennaio 2006 con pareri delle commissioni
1ª, 5ª, 7ª e 10ª.
Relazione presentata il 30 gennaio 2006 (atto n. 3705/A
- sen. Provera).
Esaminato dalla 3ª commissione il 17 e 24 gennaio 2006.
Esaminato in aula e approvato il 31 gennaio 2006.

ACCORDO

COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DEL REGNO DELLA THAILANDIA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno della
Thailandia, qui di seguito denominati le "Parti Contraenti";
RICONOSCENDO che la cooperazione nei campi della cultura, della
scienza e della tecnologia aiutera' a rafforzare i legami di amicizia
tra i due Paesi;
DESIDEROSI di promuovere reciproche conoscenza e comprensione
attraverso lo sviluppo di rapporti culturali, scientifici e
tecnologici;
HANNO convenuto quanto segue:

Articolo 1
II presente Accordo ha lo scopo di sviluppare attivita' che
migliorino una reciproca conoscenza, promuovano i rispettivi
patrimoni culturali' delle Parti Contraenti, rafforzino una
cooperazione culturale, scientifica e tecnologica in settori di mutuo
interesse, su basi prioritarie e di reciprocita', in accordo con la
legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Le Parti Contraenti riconoscono che gli scambi culturali e
l'arricchimento sostengono la promozione di valori comuni, ivi
compreso il rispetto dei diritti umani.

Articolo 2
Le Parti Contraenti promuoveranno di comune accordo progetti
multilaterali, che potrebbero essere inseriti nell'ambito dei
programmi di organismi multilaterali di cui le Parti Contraenti sono
membri, nei campi della cultura, della scienza e della tecnologia.

Articolo 3
Le Parti Contraenti incoraggeranno, nei limiti della legislazione e
della normativa vigenti, quelle iniziative che sviluppino la
conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della lingua propria nel
territorio dell'altra Parte Contraente. A tale fine le Parti
Contraenti promuoveranno lo studio della lingua e della letteratura
dell'altra Parte Contraente nelle rispettive istituzioni accademiche
e di istruzione secondaria, con tutti i mezzi possibili ivi incluso
l'aumento del numero di cattedre e lettorati.

Articolo 4
Le Parti Contraenti si impegnano ad aggiornare - anche attraverso uno
scambio di documenti e visite di esperti - la conoscenza dei loro
rispettivi sistemi educativi e della loro evoluzione allo scopo di
confrontare questi stessi e i loro programmi per facilitare una equa
valutazione comparativa dei rispettivi titoli di studio.

Articolo 5
Ciascuna delle Parti Contraenti, di comune accordo e nei limiti dei
fondi disponibili, promuovera' le attivita' delle istituzioni
scolastiche, accademiche e culturali' dell'altra Parte Contraente.
A dette istituzioni verra' dato il sostegno appropriato per il loro
funzionamento, nei limiti della legislazione e della normativa
vigenti nel Paese in cui operano.

Articolo 6
Le Parti Contraenti, nei limiti della legislazione e della normativa
vigenti, incoraggeranno l'ingresso di pubblicazioni, materiali ed
attrezzature necessarie alla realizzazione dei compiti istituzionali
degli organismi di cui all'Articolo 5 del presente Accordo.

Articolo 7
Al fine di migliorare la conoscenza delle arti, della letteratura e
della cultura in generale dell'altro Paese, le Parti Contraenti,
nell'ambito della legislazione e della normativa vigenti e sulla base
della reciprocita', promuoveranno e sosterranno tutte le attivita'
afferenti a tale scopo.

Articolo 8
Le Parti Contraenti incoraggeranno contatti diretti e collaborazione
tra universita' e istituzioni superiori e specializzate attraverso lo
sviluppo di intese specifiche, attraverso lo scambio di
docenti, ricercatori, personale dell'amministrazione del settore
educativo ed esperti che parteciperanno a conferenze, visite di
studio, convegni, simposi e seminari.

Articolo 9
Le Parti Contraenti promuoveranno contatti diretti e collaborazione
tra istituzioni pubbliche concernenti le aree delle arti visive,
dello spettacolo, della letteratura, dell'architettura e delle arti
decorative, al fine di partecipare a festival, spettacoli, mostre ed
altri incontri organizzati dalle Parti Contraenti.
Le Parti Contraenti incoraggeranno altresi' gli scambi di
rappresentanti delle diverse aree della cultura, incluse, le arti
visive e dello spettacolo, allo scopo di condividere conoscenze ed
esperienze.

Articolo 10
Le Parti Contraenti promuoveranno scambi di artisti, di gruppi
artistici, di attori e compositori al fine di realizzare
manifestazioni artistiche, nonche' mostre d'arte e di design ad
intervalli regolari.

Articolo 11
Le Parti Contraenti incoraggeranno, nei limiti dei fondi disponibili,
la traduzione e la pubblicazione di saggi e testi letterari
dell'altra Parte Contraente Incentivi appropriati potranno essere
concessi dall'una o dall'altra Parte Contraente.

Articolo 12
Le Parti Contraenti incoraggeranno una collaborazione diretta tra
musei, archivi e biblioteche dei rispettivi Paesi, finalizzata alla
protezione, conservazione e restauro dei beni culturali ed alla
gestione del paesaggio culturale.

Articolo 13
Le Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione nel campo
archeologico attraverso scambi di informazioni, pubblicazioni e
conoscenze specialistiche e attraverso l'organizzazione di simposi,
seminari e progetti di ricerca in comune.

Articolo 14
Le Parti Contraenti incoraggeranno la realizzazione di tutte le
iniziative rivolte alla valorizzazione, conservazione e restauro dei
rispettivi beni archeologici, architettonici ed artistici. Specifici
corsi di formazione potranno venire organizzati nei tempi e nei modi
appositamente concordati.

Articolo 15
Le Parti Contraenti, nei limiti dei fondi disponibili e su base di
reciprocita', assegneranno a cittadini dell'altra Parte Contraente
borse di studio di varia tipologia relativamente a materie di
specifico interesse per le Parti Contraenti. I termini e le
condizioni di tali borse di studio verranno determinati dalle
istituzioni interessate e comunicati attraverso i canali diplomatici.

Articolo 16
Le Parti Contraenti si adopereranno nel promuovere la cooperazione
scientifica e tecnologica, sia nelle scienze di base che in quelle
applicate allo sviluppo delle tecnologie, con particolare riguardo ai
seguenti settori: fisica, tecnologie dell'informazione, ingegneria
elettronica e civile, telecomunicazioni, scienze della salute, micro
e nanotecnologie, agricoltura e industria alimentare, ambiente,
aerospazio, energia, trasporti, conservazione e tecnologie di
restauro dei beni culturali ed ogni ulteriore settore concordato
dalle Parti Contraenti.

Articolo 17
La cooperazione scientifica e tecnologica sara' sviluppata,
compatibilmente con le risorse di bilancio e nei limiti della
legislazione e della normativa vigenti di ognuna delle due Parti,
attraverso:
a. scambi di esperti, scienziati e ricercatori;
b. scambi di informazioni scientifiche e tecniche;
c. progetti di ricerca scientifica e tecnica e altre attivita'
congiunte;
d. creazione di centri di ricerca congiunti, laboratori e gruppi di
ricerca;
e. organizzazione di seminari, workshop, conferenze e mostre in
settori di comune interesse;
f. borse di studio riservate a docenti e personale di ricerca;
g. corsi di formazione; e
h. ogni altra forma di cooperazione su cui le Parti Contraenti
potranno concordare.

Articolo 18
Le Parti Contraenti, con riferimento ai principi enunciati
nell'Allegato, che e' parte integrante del presente Accordo,
promuoveranno gli scambi di informazione tecnologica ed attivita'
congiunte di collaborazione scientifica finalizzate al trasferimento
di tecnologie.

Articolo 19
Le Parti Contraenti, nell'ambito del proprio territorio, impediranno
il traffico illecito di opere di valore artistico ed archeologico, di
documenti di valore storico o culturale a giudizio dell'altra Parte
Contraente, nei limiti della legislazione e della normativa vigenti
nei loro rispettivi Paesi.

Articolo 20
Le Parti Contraenti incoraggeranno lo scambio di esperienze nel campo
dei diritti umani e delle liberta' civili e politiche, nonche' nel
campo delle pari opportunita' fra i due sessi e della tutela delle
minoranze etniche, culturali e linguistiche.

Articolo 21
Le Parti Contraenti scambieranno informazioni ed esperienze nel
settore dei giovani, mediante viaggi di studio, competizioni ed altre
iniziative opportune. Le Parti Contraenti promuoveranno la
collaborazione tra i rispettivi organismi pubblici e privati che si
interessano di problematiche giovanili, per sviluppare scambi di
esperienze, nonche' iniziative su tematiche di rilevanza
internazionale.

Articolo 22
Le Parti Contraenti scambieranno informazioni ed esperienze nel
settore dello sport e dell'educazione fisica attraverso viaggi di
studio, competizioni e altre iniziative appropriate.

Articolo 23
Le Parti Contraenti incoraggeranno ogni forma di collaborazione nei
settori della radio, della televisione e del cinema.

Articolo 24
Per dare applicazione al presente Accordo, le Parti Contraenti
istituiranno una Commissione Mista che si riunira' alternativamente
nei due Paesi con il compito di esaminare il progresso della
cooperazione e di redigere Programmi Esecutivi pluriennali.

Articolo 25
Eventuali divergenze tra le Parti Contraenti riguardo
all'interpretazione e/o all'applicazione del presente Accordo e
nell'Annesso verranno risolte amichevolmente attraverso consultazioni
e/o negoziati.

Articolo 26
Ciascuna Parte Contraente ha facolta' di richiedere per iscritto una
revisione, modifica o emendamento al presente Accordo. Qualsiasi
revisione, modifica o emendamento dovra' avvenire consensualmente
tramite le vie diplomatiche ed entrera' in vigore in conformita' con
le stesse procedure previste ai sensi dell'art.27.

Articolo 27
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della
seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si comunicano
l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di
ratifica all'uopo previste. Questo Accordo rimarra' in vigore per un
periodo di cinque anni e in seguito sara' rinnovato automaticamente
per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti
Contraenti non notifichi per iscritto all'altra Parte Contraente, con
un anticipo di sei mesi, che intende denunciare questo Accordo.
La denuncia di questo Accordo non incidera' sulla validita' e durata
dei programmi o attivita' in corso avviati durante il periodo di
vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti non concordino
diversamente.

IN FEDE di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati
dai rispettivi Governi, hanno firmato questo Accordo
Fatto a Roma, il 22 settembre 2004, in due originali nelle lingue
italiana, thai ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In
caso di divergenza nell'interpretazione, il testo in lingua inglese
e' quello che prevale.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Letizia Moratti
Ministro dell' Istruzione,
Universita' e Ricerca

PER IL GOVERNO
DEL REGNO DELLA THAILANDIA
SorajaK Kasemsuvan
Vice Ministro degli Affari Esteri

ANNESSO

Annesso all'Accordo di Cooperazione Culturale Scientifica e
Tecnologica tra il
Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno della
Thailandia in
materia di Proprieta' intellettuale.
Con riferimento all'Articolo 18 del presente Accordo le Parti
Contraenti assicureranno una tutela adeguata ed efficace alla
proprieta' intellettuale creata o trasferita nell'ambito del presente
Accordo e delle relative intese per la sua esecuzione: le Parti
Contraenti concordano di notificarsi tempestivamente ogni invenzione,
brevetto, disegno o modello industriale, marchio di fabbrica, trovato
vegetale, nonche' ogni opera tutelata dal diritto di autore,
realizzati nel quadro dell'Accordo, nel rispetto della normativa
nazionale. I diritti su tale proprieta' intellettuale verranno
ripartiti in conformita' alleseguenti disposizioni:
1. Campo di applicazione
1.1 Le disposizioni del presente Annesso si applicano a tutte le
attivita' congiunte svolte ai sensi del presente Accordo, salvo che
le Parti Contraenti o i loro rappresentanti debitamente autorizzati
non convengano altrimenti, fermi restando i principi previsti
dall'Accordo stesso per quanto attiene alla tutela dei diritti di
proprieta' intellettuale e dopo aver consultato la Commissione Mista.
1.2 Ai fini del presente Accordo, alla "proprieta' intellettuale" si
da' il significato indicato nell'Articolo 2 della "Convenzione che
istituisce IOrganizzazione Mondiale per la Proprieta' Intellettuale",
firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967. Inoltre, si includono i
diritti tutelati dall'Accordo relativamente agli aspetti di
proprieta' intellettuale connessi al Commercio (ADPIC), l'Allegato IC
dell'Accordo istitutiva dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio
sottoscritto a Marrakech il 15 aprile 1994. -
1.3 Il presente Annesso definisce la ripartizione di diritti e
introiti tra le due Parti. Ciascuna Parte Contraente garantisce che
l'altra Parte Contraente puo' acquisire i diritti alla proprieta'
intellettuale, ripartiti conformemente al presente Annesso, ottenendo
tali diritti dai propri partecipanti mediante contratti o altri
strumenti giuridico-legali, qualora necessario. Il presente Annesso
in nessun modo cambia o pregiudica la ripartizione dei diritti tra
una Parte Contraente e i propri partecipanti, la quale rimane
regolata dalle leggi e dalla prassi di questa Parte Contraente.
1.4 Le controversie in materia di proprieta' intellettuale sorte
nell'ambito del presente Accordo saranno risolte in sede negoziale
tra le organizzazioni partecipanti interessate o, qualora necessario,
tre le Parti Contraenti o i rappresentanti da essi designati.
1.5 La cessazione della validita' del presente Accordo non
pregiudichera' i diritti e gli obblighi derivanti dal presente
Allegato. Ciascuna delle Parti Contraenti, per quanto di sua
pertinenza, sara' responsabile dell'adempimento degli obblighi
derivanti dal presente Accordo.
2. Ripartizione dei diritti
2.1 Ciascuna Parte ha diritto, in conformita' a quanto previsto dalla
rispettiva legislazione nazionale, alla traduzione, alla riproduzione
ed alla pubblicazione su riviste di articoli tecnico-scientifici, di
saggi, di relazioni e di libri che costituiscano un risultato diretto
della cooperazione nell'ambito del presente Accordo. Su tutte le
copie pubblicamente diffuse delle opere tutelate dal diritto d'autore
eseguite secondo queste disposizioni dovranno essere indicati i nomi
degli autori, eccetto il caso in cui l'autore non abbia rinunciato
espressamente alla citazione del proprio nome.
2.2 I diritti a tutte le forme di proprieta' intellettuale diversi da
quelli indicati al precedente paragrafo 2.1 del presente Annesso
verranno ripartiti nel seguente modo:
2.2.1 Ai ricercatori e agli scienziati che si recano in uno dei due
paesi contraenti allo scopo di approfondire le conoscenze in settori'
di loro interesse saranno assicurati i diritti di proprieta'
intellettuale sulla base della normativa vigente nel Paese ospitante.
Inoltre a ciascun ricercatore definito inventore o autore spettera'
il trattamento nazionale per quanto riguarda premi, benefici o altri
vantaggi, inclusi i proventi, sulla base della normativa vigente nel
paese ospitante.
2.2.2 Se la proprieta' intellettuale e' stata creata nel territorio
di una delle Parti Contraenti ed in seguito a ricerche congiunte da
loro svolte, entrambe le Parti Contraenti negozieranno al fine di
stabilire una giusta ed equa distribuzione di benefici e introiti, e
dei diritti relativi alla proprieta' intellettuale che possono
derivare nei paesi delle Parti Contraenti e in paesi terzi. Nei
suddetti negoziati le Parti Contraenti terranno in considerazione il
contributo prestato da ciascun partecipante ai fini della creazione
della proprieta' intellettuale e i benefici potenziali derivanti.
2.2.3 Indipendentemente dal paragrafo 2.2.2. del presente Allegato,
se un tipo di proprieta' intellettuale e' previsto dalle leggi di una
delle due Parti Contraenti, ma non lo e' dalle leggi dell'altra Parte
Contraente, i partecipanti di entrambe le Parti Contraenti avranno
titolo ai diritti derivanti dalla proprieta' intellettuale nel paese
la cui legislazione protegge quel tipo di proprieta' intellettuale.
Inoltre, nel paese partecipante a ricerche congiunte, in cui la
legislazione nazionale non garantisca la tutela della proprieta'
intellettuale derivante da tali ricerche, le persone definite come
inventori o autori di tale tipo di proprieta' avranno diritto al
trattamento nazionale previsto dalla Parte Contraente che garantisce
la tutela di tale tipo di proprieta' intellettuale per quanto attiene
a premi, benefici o altri vantaggi, compresi i proventi ai sensi di
quanto stabilito al paragrafo 2.2.2.

Per l'Accordo in lingua fare riferimento al supporto cartaceo


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative
Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente
Staff redazionale: staff@aesinet.it