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Gazzetta Ufficiale N. 58 del 10 Marzo 2006

LEGGE 22 febbraio 2006, n.78

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.

1. Il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della
direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle
invenzioni biotecnologiche, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 22 febbraio 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie
Scajola, Ministro delle attivita'
produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6258):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi), dal Ministro senza portafoglio per le
politiche comunitarie (La Malfa), dal Ministro delle
attivita' produttive (Scajola) l'11 gennaio 2006.
Assegnato alle commissioni riunite X (Attivita'
produttive) e XII (Affari sociali), in sede referente, l'11
gennaio 2006 con pareri delle commissioni I, II, III, V,
VII, VIII, XIII, XIV e della commissione parlamentare per
le questioni regionali
Esaminato dalle commissioni riunite X e XII, in sede
referente, il 18 e 19 gennaio 2006.
Esaminato in au1a il 23 gennaio 2006 e approvato il 26
gennaio 2006.
Senato della Repubblica (atto n. 3760):
Assegnato alle commissioni riunite 10ª (Industria) e
12ª (Sanita), in sede referente, il 30 gennaio 2006 con
pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 7ª, 9ª, 13ª, 14ª e
della commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 31 gennaio 2006.
Esaminato dalle commissioni riunite 10ª e 12ª, in sede
referente, il 31 gennaio 2006 e il 1° febbraio 2006.
Esaminato in aula ed approvato il 14 febbraio 2006.

Avvertenza:

Il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 8
dell'11 gennaio 2006.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 88.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10
GENNAIO 2006, N. 3

All'articolo 1, al comma 1 e' premesso il seguente:
«01. Il presente decreto disciplina la protezione giuridica delle
invenzioni biotecnologiche».
All'articolo 3, al comma 1, lettera d), le parole: «l'uomo» sono
sostituite dalle seguenti: «l'essere umano».
All'articolo 4, al comma 1:
alla lettera a), le parole: «dell'uomo» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'essere umano»;
alla lettera c), alinea, dopo le parole: «tutela della salute»
sono inserite le seguenti: «, dell'ambiente».
All'articolo 5, al comma 7, secondo periodo, la parola:
«produzione» e' sostituita dalla seguente: «riproduzione».
All'articolo 6, al comma 4, lettera b), dopo la parola: «economico»
sono inserite le seguenti: «ovvero sanitario o sociale».
All'articolo 8, al comma 3, le parole: «l'articolo 4» sono
sostituite dalle seguenti: «quanto disposto dall'articolo 3 e
dall'articolo 4».
All'articolo 10:
al comma 3, lettera a), la parola: «e» e' soppressa;
al comma 6, le parole: «dell'articolo 10» sono sostituite dalle
seguenti: «del presente articolo».
L'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
«Art. 12 (Disposizioni finanziarie). - 1. Dall'attuazione del
presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono alle attivita'
previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente».


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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