IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il regolamento recante modalita' per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore
aggiunto, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322;
Visto, in particolare, il comma 3-ter dell'art. 3, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, cosi' come
introdotto dall'art. 2, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, in base al quale ai soggetti incaricati della trasmissione in
via telematica delle dichiarazioni spetta un compenso, a carico del
bilancio dello Stato, di euro 0,5 per ciascuna dichiarazione
elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
13 luglio 2005 concernente le modalita' di corresponsione dei
compensi di cui al citato art. 3, comma 3-ter;
Considerato che ai sensi del citato art. 3, comma 3-ter, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, la misura
del compenso deve essere adeguata ogni anno, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, applicando la variazione dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata
dall'ISTAT nell'anno precedente;
Vista la comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16
del 20 gennaio 2006, con la quale l'ISTAT ha rilevato che la
variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati tra l'anno 2004 e l'anno 2005 e' pari all'1,7%;
Decreta:
Art. 1.
Adeguamento annuale dei compensi corrisposti a norma dell'art. 3,
comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322.
1. Il compenso spettante per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 3,
comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e successive modificazioni, da erogarsi secondo le
modalita' ed i criteri di cui al decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze 13 luglio 2005, e' rideterminato nella misura di 0,51
euro per ogni singola dichiarazione, tenuto conto della variazione
rilevata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati tra l'anno 2004 e l'anno 2005. L'Agenzia delle
entrate provvede al pagamento della fattura emessa dai soggetti
interessati utilizzando i fondi gia' messi a disposizione sul
capitolo 3890 per l'esercizio 2005.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 2 marzo 2006
Il Ministro: Tremonti
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato